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Regolarità fiscale delle imprese partecipanti ad appalti pubblici - Definizioni. Il giudizio avverso la cartella non pregiudica la sussistenza del debito sottostante. In evidenza

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Consiglio di Stato sez. V 03/4/2018 n. 2049

Per giurisprudenza costante e pacifica, la regolarità fiscale delle imprese partecipanti ad appalti pubblici sussiste quando, alternativamente, a carico dell'impresa non risultino contestate violazioni tributarie mediante atti ormai definitivi per decorso del termine di impugnazione ovvero, in caso d'impugnazione, la relativa pronuncia giurisdizionale sia passata in giudicato. Pertanto, nel caso in cui l’atto di accertamento sia divenuto definitivo per l’infruttuoso decorso del termine di impugnazione oppure per passaggio in giudicato della sentenza, l’impresa che partecipi ad una procedura ad evidenza pubblica deve essere esclusa per il mancato rispetto del requisito della regolarità fiscale ex art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016.

Il giudizio avverso la cartella di pagamento introduce una lite attinente alla fase della riscossione, ma non pregiudica la sussistenza del debito tributario sottostante. Infatti i tributi per quali è stata accertata l’inadempienza derivavano da atti non più soggetti a impugnazione e la cartella esattoriale può essere impugnata solo per vizi formali ad essa attinenti, ma non può più mettersi in discussione la debenza dei tributi ivi indicati perché sono iscritti a ruolo solo dopo la definitività degli stessi. Infatti, la possibilità di impugnare la cartella, nonché la pendenza dei termini a tal fine fissati, non pone in discussione la definitività della sottostante violazione tributaria, la quale risulta accertata attraverso la stessa emanazione della cartella (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 10 agosto 2017, n. 3985).

Non ha rilievo l’istanza di "rottamazione del ruolo" ex art. 6 d.-l. n. 193 del 2016, presentata dall’interessata in data 23 gennaio 2017 all’Agenzia delle entrate, con la quale si impegnava a pagare il debito maturato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di cui alla cartella di pagamento 06820150091355571 del 2015 in cinque rate. Al riguardo, l’art. 80 d.lgs. n. 50-2016 stabilisce che la causa di esclusione per irregolarità fiscali non si applica “purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”; nel caso di specie, è evidente che la predetta istanza sia stata presentata oltre il termine di presentazione della domanda di partecipazione e a gara già conclusa, rendendola irrilevante ai fini della partecipazione alla gara.

Pubblicato il 03/04/2018

N. 02049/2018REG.PROV.COLL.

N. 05103/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5103 del 2017, proposto da:
Egg Events s.r.l. e Rti Carlson Wagonlit Italia s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Gennaro Terracciano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Bernardo, 101;

contro

Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Beniamino Caravita di Toritto, Marcello Collevecchio e Sara Fiorucci, con domicilio eletto presso lo studio Beniamino Caravita di Toritto in Roma, via di Porta Pinciana, 6;
Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Lombardia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati per la Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati, Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di Missione Delegazione per l’organizzazione della Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati, Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Lombardia, Agenzia delle entrate - Riscossione, Equitalia Nord s.p.a., non costituiti in giudizio;

nei confronti

My Ego s.r.l., Ab Comunicazioni s.r.l., Spazio Eventi s.r.l., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 06893/2017, resa tra le parti, concernente domanda di annullamento dei seguenti atti:

- del provvedimento prot. n. 1647/2017 adottato da Consip s.p.a. in data 25 gennaio 2017, con il quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dai lotti nn. 2 e 3 della procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per la conclusione di quattro Accordi Quadro aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione «chiavi in mano» del vertice dei Capi di Stato e di Governo, degli eventi ministeriali, di altri eventi tecnico/politici connessi all'anno di presidenza italiana del G7 per il 2017 nonché, della gestione delle attività di registrazione, accreditamento e controllo accessi a detti eventi – ID 1824 (cfr. documento n. 1);

- ove lesivo, del provvedimento prot. n. 2202/2017 adottato da Consip s.p.a. in data 31 gennaio 2017 (cfr. documento n. 2);

- del provvedimento prot. n. 3086/2017 adottato da Consip s.p.a. in data 7 febbraio 2017 (cfr. documento n. 3), con il quale è stata comunicata, ai sensi dell'articolo 76, comma 5 - lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'aggiudicazione definitiva efficace del lotto n. 3 relativo all'Accordo quadro in questione, nei confronti di My Ego s.r.l. e del costituendo RTI AB Comunicazioni s.r.l. – Spazio Eventi s.r.l.;

- del provvedimento prot. n. 3863/2017 adottato da Consip s.p.a. in data 15 febbraio 2017 (cfr. documento n. 4), con il quale è stata confermata l'esclusione della ricorrente dalla gara sia con riferimento al lotto n. 2 che al lotto n. 3;

- del provvedimento prot. n. 1243/2017 adottato da Consip s.p.a. in data 20 gennaio 2017 (cfr. documento n. 5);

- del certificato rilasciato dall'Agenzia delle entrate – Direzione regionale della Lombardia in data 20 dicembre 2016 (di estremi sconosciuti – cfr. documento n. 6), dal quale sarebbero derivate irregolarità fiscali in capo alla ricorrente (di tale atto si chiede, comunque, la disapplicazione);

- dell'intimazione di pagamento n. 06820179001245104000 emessa da Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. (Lotto di stampa n. 07247 del 13 gennaio 2017), ricevuta a mezzo posta elettronica certificata in data 24 gennaio 2017, con la quale (per la prima volta dalla presentazione dell'istanza formulata in data 5 novembre 2015 all'Agente della riscossione per l'attivazione della procedura contemplata dall'articolo 1, commi 537-543, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) l'Agente della riscossione ha informato la ricorrente di ritenere ancora dovuta la somma relativa alla cartella di pagamento n. 06820150091355571000 (di tale atto si chiede, comunque, la disapplicazione - cfr. documento n. 10);

- dell'avviso di rettifica e liquidazione n. 20091T016308000 (cfr. documento n. 12) notificato alla ricorrente in data 21 luglio 2011, con il quale l'Agenzia delle entrate ha ingiustamente contestato un maggior valore imponibile per il calcolo dell'imposta di registro e ha liquidato una maggior imposta di registro pari ad Euro 10.123,00, oltre Euro 727,78 per interessi sulla maggiore imposta accertata (di tale atto si chiede, comunque, la disapplicazione);

- della nota prot. n. 232331 adottata dall'Agenzia delle entrate in data 11 ottobre 2012 (cfr. documento n. 17), con la quale è stato comunicato alla ricorrente il diniego riferito alla domanda di definizione trasmessa in data 31 gennaio 2012 per la definizione delle liti fiscali pendenti (di tale atto si chiede, comunque, la disapplicazione);

- della cartella di pagamento n. 06820150091355571000 emessa da Equitalia Nord s.p.a., notificata in data 24 settembre 2015 (cfr. documento n. 20; di tale atto si chiede, comunque, la disapplicazione);

- della nota prot. n. 479929 emessa da Equitalia Nord s.p.a. in data 2 dicembre 2015, recapitata alla ricorrente solo in data 9 febbraio 2016 (cfr. documento n. 22; di tale atto si chiede, comunque, la disapplicazione)

- della cartella di pagamento n. 0682016123543561000 emessa da Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. (cfr. documento n. 23; di tale atto si chiede, comunque, la disapplicazione);

- del provvedimento (di data ed estremi sconosciuti, notificato il 20 febbraio 2017) con il quale l'Agenzia delle entrate – Direzione Regionale della Lombardia – Settore Servizi e consulenza – Ufficio gestione tributi (cfr. documento n. 31; di tale atto si chiede, comunque, la disapplicazione) ha rigettato l'istanza di autotutela presentata in data 15 febbraio 2017 dalla ricorrente (per il tramite del dottor Gianluigi Rossi, delegato a rappresentare la società Egg Events s.r.l.);

- della nota prot. n. 0002114.17-02-2017-R adottato dall'Agenzia delle entrate di Milano in data 17 febbraio 2017 (di tale atto si chiede, comunque, la disapplicazione, nella parte in cui è stata erroneamente quantificata la somma dovuta a titolo di interessi di mora);

- ove lesiva della nota prot. n. 801/2017 adottata da Consip s.p.a. in data 16 gennaio 2017 (cfr. documento n. 27);

- del bando e del capitolato di gara e, in generale, di qualsiasi atto della lex specialis, in tutte le parti in cui essi possano essere interpretati nel senso di giustificare l'illegittima esclusione comminata in sfavore della ricorrente;

- dell'atto di aggiudicazione provvisoria della procedura di gara in questione (riferita ai lotti nn. 2 e 3), nella parte in cui non include anche la ricorrente;

- della graduatoria definitiva della procedura di gara in questione (riferita ai lotti nn. 2 e 3), nella parte in cui non include anche la ricorrente;

- della graduatoria provvisoria della procedura di gara in questione (riferita ai lotti nn. 2 e 3), nella parte in cui non include anche la ricorrente;

- degli atti di aggiudicazione definitiva della procedura di gara in questione (riferiti ai lotti nn. 2 e 3), nella parte in cui non includono anche la ricorrente;

- di tutte le note e comunicazioni emesse dalla Stazione appaltante (di contenuto ed estremi sconosciuti) ed attinenti al procedimento di verifica della regolarità fiscale della ricorrente;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti;

nonché

per la declaratoria di inefficacia dei contratti (di estremi e data sconosciuti alla ricorrente) eventualmente medio tempore stipulato con riferimento sia al lotto n. 2 che al lotto n. 3, in relazione ai quali la ricorrente formula espressamente richiesta di declaratoria della sua inefficacia e domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124 Cod. proc. amm.;

e per la condanna

- di Consip s.p.a. alla tutela in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di aggiudicazione (con riferimento sia al lotto n. 2 che al lotto n. 3) in favore della ricorrente;

- in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente (con espressa riserva di quantificarli in corso di causa) o alla corresponsione dell'indennizzo ex articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip s.p.a., della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate - Direzione Regionale Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2018 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Annunziata Abbinente, in sostituzione dell'avv. Terracciano, Beniamino Caravita Di Toritto, Marcello Collevecchio e l’Avvocato dello Stato Paola De Nuntis;

 

FATTO

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sez. II, con sentenza 12 giugno 2017, n. 6893, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento: del provvedimento prot. n. 1647/2017 adottato da Consip s.p.a. in data 25 gennaio 2017, con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dai lotti nn. 2 e 3 della procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per la conclusione di quattro Accordi Quadro aventi ad oggetto l'erogazione dei servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione «chiavi in mano» del vertice dei Capi di Stato e di Governo, degli eventi ministeriali, di altri eventi tecnico/politici connessi all'anno di presidenza italiana del G7 per il 2017 nonché della gestione delle attività di registrazione, accreditamento e controllo accessi a detti eventi ID 1824 (impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio); del provvedimento prot. n. 5518/2017 adottato da Consip s.p.a. in data 2 marzo 2017, con il quale è stata comunicata alla ricorrente l'aggiudicazione definitiva del lotto n. 2 della procedura aperta e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo (impugnati con i motivi aggiunti); nonché per la declaratoria di inefficacia di eventuali contratti medio tempore stipulati con riferimento ai lotti nn. 2 e 3 con conseguente subentro della ricorrente; e per la condanna della resistente alla tutela in forma specifica o, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi ovvero alla corresponsione dell’indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990.

La sentenza ha considerato che:

- nell’ambito delle ordinarie verifiche d’ufficio, l’Agenzia delle entrate ha riscontrato una irregolarità fiscale della ricorrente e la conseguente non veridicità delle dichiarazioni in merito alla rispettiva situazione contributiva;

- in particolare, risultano le seguenti violazioni definitivamente accertate:

- cartella di pagamento n.068201150091355571, anno di imposta 2009, notificata il 24/09/2015 alla società in oggetto, derivante da ruoli di registro per un debito di Euro 25.648,84;

- cartella di pagamento n. 068201150091355571, anno di imposta 2009, notificata il 24/09/2015 alla società in oggetto, derivante da spese di giudizio, per un debito di Euro 317,25;

- cartella di pagamento n. 06820160123543561, anno di imposta 2013, notificata il 23/11/2016 alla società in oggetto, derivante da liquidazione irap controllo centralizzato, per un debito di Euro 603,24;

- a causa dell’irregolarità fiscale relativa ai suddetti importi, la Stazione appaltante, con provvedimento notificato il 25 gennaio 2017, ha escluso la ricorrente dalla gara per violazione del paragrafo 4.2 del Capitolato d’Oneri, che prevede a pena di esclusione la non sussistenza, in capo ai concorrenti, delle cause ostative di cui all’art. 80, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016;

- nel provvedimento di esclusione, inoltre, si dà atto del fatto che la ricorrente, con nota del 24 gennaio 2017, abbia espresso la volontà di avvalersi della cd. “rottamazione ruoli” di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv. dalla l. n. 225 del 2016) relativamente alla cartella di pagamento n. 068201150091355571, presentando il modulo “DA1- Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” sottoscritto in data 23/01/2017, ovvero successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

- la normativa applicabile alla fattispecie è chiara nel richiedere, tra l’altro, la regolarità fiscale e contributiva dei concorrenti al momento della presentazione dell’offerta, residuando la possibilità di sanare eventuali difformità esclusivamente fino alla medesima data;

- parte ricorrente afferma la non definitività degli atti posti a fondamento del contestato DURC ma, dall’esame degli atti di causa tale circostanza appare dubitabile, posto che gli stessi non risultano essere stati tempestivamente impugnati dinanzi al giudice tributario;

- la Società ricorrente ha impugnato solo strumentalmente l’intimazione di pagamento del 13 gennaio 2017 n. 06820179001245104000 e gli atti presupposti, consapevole della definitività di questi ultimi e, quindi, ciò non assume particolare rilievo ai fini della decisione della presente controversia;

- il contestato debito tributario, recato dagli atti sopra indicati, è notevolmente superiore a 10 mila euro, ammontando a euro 28.949,18 e il successivo sgravio di circa 3.000,00 euro non incide sul requisito della gravità della violazione tributaria;

- deve ritenersi che non si sia perfezionata la fattispecie di cui al combinato disposto dei commi 538 e 540 del richiamato articolo 1 della legge n. 228 del 2012, secondo cui gli atti (nel caso di specie, la cartella di pagamento indicata) sono automaticamente annullati una volta trascorsi 220 giorni dalla dichiarazione senza aver ottenuto riscontro, posto che il concessionario per la riscossione aveva chiesto all’istante di compilare il modello di “autodichiarazione” proprio per curare il seguito della pratica presso l’Ente impositore.

La parte appellante contestava la sentenza, deducendone l’erroneità per errore sul fatto - error in iudicando - Irragionevolezza e carenza della motivazione – Illogicità in relazione ai capi 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. della sentenza appellata.

L’appello chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si costituiva l’appellata Consip chiedendo la reiezione dell’appello.

All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2018 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La vicenda verte sulla sussistenza di una causa ostativa alla partecipazione alla gara oggetto del presente giudizio, ai sensi dell’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, segnatamente per presenza di un debito tributario.

La norma, in effetti, stabilisce: «un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti».

Questi, sinteticamente i fatti che hanno indotto la stazione appaltante a ravvisare l’esistenza del debito tributario in capo all’odierna impresa appellante:

- nel Documento di Gara unico Europeo in data 12 ottobre 2016, il legale rappresentante della società appellante ha dichiarato “l’insussistenza di violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse”;

- nella fase di verifica sulle dichiarazioni di gara, in data 20 dicembre 2016, Consip ha ricevuto dall’Agenzia delle entrate un certificato attestante un debito tributario definitivamente accertato a carico della Egg Eventse risalente al 2011, pari ad euro 25.864,84 per l’errato pagamento di un’imposta di registro nel 2009;

- è risultato che l’appellante aveva contestato il debito con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, respinto con sentenza definitiva n. 23 luglio 2014, n. 6970/41/14;

- in particolare, l’avviso di rettifica e liquidazione del 2011 era dovuto ad errato pagamento dell’imposta di registro a seguito di un atto di cessione del ramo d’azienda del 2009, comprensivo di sanzione e accessori;

- la stessa appellante aveva richiesto in data 31 gennaio 2012 di poter definire la lite ai sensi dell’art. 39, comma 12 d.-l. n. 216 del 2011 tramite il pagamento di una somma determinata ai sensi dell’art. 1 l. 289 del 2002 (c.d. “domanda di definizione di lite fiscale pendente”);

- con nota prot. n. 2323331 dell’11 ottobre 2012, l’Agenzia delle entrate ha comunicato alla controparte il diniego della domanda di definizione della lite, in quanto “non sarebbe stata individuata alcuna lite fiscale pendente correlata ai dati riportati nella menzionata domanda di definizione”;

- la Egg Events ha adito la competente Commissione Tributaria Provinciale di Milano proprio avverso il predetto diniego e contro l’avviso di rettifica del 2011;

- la citata sentenza della CTP 23 luglio 2014, n. 6970/41/14 ha rigettato il ricorso evidenziando come il termine per impugnare l’avviso di rettifica del 2011 fosse “abbondantemente scaduto”.

- la sentenza della CTP di Milano mai è stata impugnata e, di conseguenza, l’accertamento contenuto nell’avviso di rettifica del 2011 è da considerarsi definitivo;

- a seguito di detta sentenza, Equitalia ha notificato all’appellante la cartella di pagamento n. 06820150091355571 per l’importo di euro 27.217,06;

- la stazione appaltante ha escluso il RTI appellante, con atto del 25 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, dalla gara per l’aggiudicazione dei lotti nn. 2 e nn. 3, che sono stati aggiudicati agli odierni controinteressati in appello con provvedimenti del 7 febbraio 2017 e del 3 marzo 2017.

2. Con il primo motivo di appello, l’appellante sostiene che la sentenza avrebbe ritenuto erroneamente autosufficiente, ai fini dell’accertamento della presunta condizione di irregolarità tributaria in capo all’appellante, la mera esistenza del certificato rilasciato dall’Agenzia delle entrate in data 20 dicembre 2016.

Il Collegio ritiene che la sentenza abbia bene esaminato gli assunti dell’attuale appellante, riproposti qui in appello e bene li abbia disattese. Infatti, sono stati presi in considerazione tuti i successivi atti della vicenda tributaria e, in particolare:

- l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro del 21 luglio 2011 e le conseguenti cartelle esattoriali del 2015 e del 2017;

- l’istanza di agevolazione della lite ex art. 39, comma 12, d.-l. n. 216 del 2011 presenta dall’appellante il 31 gennaio 2012 e la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di mancato accoglimento della domanda;

- la sentenza n. 6970/41/2014 della CTP di Milano che ha rigettato per tardività il ricorso promosso da Egg Events avverso l’avviso di rettifica e liquidazione;

- l’istanza di sospensione legale della riscossione ai sensi dell’art. 1, commi 537-543 della legge n. 228-2012 presentata dall’appellante il 5 novembre 2015 all’agente della riscossione e la nota di riscontro di Equitalia del 2 dicembre 2015;

- l’atto con cui controparte ha chiesto ad Equitalia, il 24 gennaio 2017, la rottamazione del ruolo di cui all’art. 6 d.-l. n. 193 del 2016;

- il ricorso promosso da Egg presso la CTP di Milano avverso la cartella esattoriale n. 06820179001245104000 del 13 gennaio 2017.

3. Con il secondo motivo d’appello, collegato al primo, si contesta nella sostanza la ritenuta definitività degli atti posti a fondamento del Certificato rilasciato dall’Agenzia delle entrate “per mancata impugnazione tempestiva dinanzi al giudice tributario”, visti i successivi atti della vicenda tributaria.

In realtà, come detto, la citata sentenza della CTP 23 luglio 2014, n. 6970/41/14 ha rigettato il ricorso evidenziando come il termine per impugnare l’avviso di rettifica del 2011 fosse “abbondantemente scaduto”: detta sentenza mai è stata impugnata, sicché l’accertamento contenuto nell’avviso di rettifica del 2011 è definitivo. La sentenza, non impugnata, ha accertato definitivamente la sussistenza del debito fiscale di 20.973,68 euro relativo all’errato pagamento dell’imposta di registro sull’atto di cessione di ramo d’azienda del 2009.

Infatti, a seguito di detta sentenza, Equitalia ha notificato all’appellante la cartella di pagamento n. 06820150091355571 per l’importo di euro 27.217,06.

Infatti, per giurisprudenza costante e pacifica, la regolarità fiscale delle imprese partecipanti ad appalti pubblici sussiste quando, alternativamente, a carico dell'impresa non risultino contestate violazioni tributarie mediante atti ormai definitivi per decorso del termine di impugnazione ovvero, in caso d'impugnazione, la relativa pronuncia giurisdizionale sia passata in giudicato.

Pertanto, nel caso in cui l’atto di accertamento sia divenuto definitivo per l’infruttuoso decorso del termine di impugnazione oppure per passaggio in giudicato della sentenza, l’impresa che partecipi ad una procedura ad evidenza pubblica deve essere esclusa per il mancato rispetto del requisito della regolarità fiscale ex art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016.

4. Peraltro, come già accennato, a seguito del rigetto dell’impugnazione avanti al giudice tributario, promossa dall’odierna appellante, sono stati emanati gli atti di riscossione della violazione tributaria accertata nel 2011.

L’agente della riscossione Equitalia ha provveduto a notificare alla Egg Events la già citata cartella di pagamento n. 06820150091355571 di Euro 27.217,06, e, in data 13 gennaio 2017 ha notificato all’appellante un’intimazione di pagamento per l’importo di euro 28.949,18.

La Egg Events ha reagito con ricorso tributario avverso l’intimazione di pagamento del 13 gennaio 2017, peraltro, rigettato con sentenza depositata il 30 maggio 2017, pur non ancora passata in giudicato.

Secondo l’appellante “anche in virtù della pendenza dei termini per impugnare la sentenza della CTP di Milano, avverso gli atti tributari dai quali è derivata l’ingiusta esclusione dell’appellante dalla gara, non sussiste, nella presente fattispecie, il requisito della definitività della violazione fiscale contestata e, quindi, anche sotto tale profilo, la sentenza gravata appare meritevole di essere riformata”.

L’assunto è destituito di fondamento.

Infatti, il giudizio avverso la cartella di pagamento (rectius: l’intimazione di Equitalia del 2017) introduce una lite attinente alla fase della riscossione, ma non pregiudica la sussistenza del debito tributario sottostante. Infatti i tributi per quali è stata accertata l’inadempienza derivavano da atti non più soggetti a impugnazione e la cartella esattoriale può essere impugnata solo per vizi formali ad essa attinenti, ma non può più mettersi in discussione la debenza dei tributi ivi indicati perché sono iscritti a ruolo solo dopo la definitività degli stessi.

Infatti, la possibilità di impugnare la cartella, nonché la pendenza dei termini a tal fine fissati, non pone in discussione la definitività della sottostante violazione tributaria, la quale risulta accertata attraverso la stessa emanazione della cartella (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 10 agosto 2017, n. 3985).

Pertanto, la pendenza del giudizio tributario avverso la sola cartella di pagamento non integra la fattispecie della non definitività dell’accertamento tributario, come anche correttamente rilevato dalla sentenza impugnata.

Nemmeno si può ritenere, per gli stessi motivi, che la pendenza della procedura di sospensione legale della riscossione della cartella esattoriale del 2015, ex art. 1, commi 537-543 l. n. 228 del 2012 (peraltro, mai perfezionatasi) possa incidere sulla definitività della violazione.

5. Infine, non ha rilievo l’istanza di “rottamazione del ruolo” ex art. 6 d.-l. n. 193 del 2016, presentata dall’interessata in data 23 gennaio 2017 all’Agenzia delle entrate, con la quale si impegnava a pagare il debito maturato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di cui alla cartella di pagamento 06820150091355571 del 2015 in cinque rate.

Al riguardo, l’art. 80 d.lgs. n. 50-2016 stabilisce che la causa di esclusione per irregolarità fiscali non si applica “purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”; nel caso di specie, è evidente che la predetta istanza sia stata presentata oltre il termine di presentazione della domanda di partecipazione e a gara già conclusa, rendendola irrilevante ai fini della partecipazione alla gara.

6. Con il terzo motivo d’appello si contesta che l’ammontare complessivo del debito fiscale, anche considerato lo sgravio di 3.000 euro concesso dall’Agenzia delle Entrate il 17 febbraio 2017, fosse inferiore ad euro 10.000.

Al riguardo si deve osservare che l’art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che «costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

L’art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973 quantifica la gravità della sanzione in 10.000 euro, precisando altresì come il debito debba derivare «dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo».

Nel caso di specie, come detto, l’importo della cartella di pagamento n. 06820150091355571 del 2015 è di euro 27.217,06, mentre la successiva intimazione di pagamento del 2017 ammonta ad euro 28.949,18, somme evidentemente superiori al limite di euro 10.000,00 sopra richiamato.

Se pur si volesse considerare scomputato dal totale dell’imposta dovuta (pari ad euro 10.850,78) il quantum oggetto dello sgravio del 2017, in base all’istanza di “rottamazione del ruolo” ex art. 6 d.-l. n. 193 del 2016, l’importo del ruolo, comprensivo degli interessi maturati, delle sanzioni e degli aggi per la riscossione, supererebbe sempre il limite di € 10.000,00.

Peraltro, come ben osserva la sentenza appellata, anche a volersi ammettere che lo sgravio ottenuto dall’appellante abbia fatto venir meno la gravità della sanzione, il beneficio è maturato solo nel febbraio 2017 a gara già abbondantemente conclusa.

7. Infine, è infondato anche il quarto motivo di appello, con il quale si deduce che dopo la presentazione, da parte dell’appellante, della già citata istanza di sospensione della riscossione della cartella esattoriale del 2015 ex art. 1, commi 537-543 l. n. 228 del 2012, si sarebbero “prodotti gli effetti estintivi del debito tributario ingiustamente assunto come ancora esistente con l’emissione dell’intimazione di pagamento notificata all’appellante il 24 gennaio 2017”.

Il procedimento disciplinato dall’art. 1, commi 537-543 l. n. 228 del 2012 è così sintetizzabile:

- il debitore trasmette l’istanza all’Agente di riscossione;

- l’Agente della riscossione, a sua volta, la trasmette all’ente creditore;

- l’ente creditore ha l’onere di comunicare direttamente al debitore, entro 220 giorni, l’esito dell’istruttoria effettuata, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo (comma 539);

- solo in caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore al debitore, della comunicazione prevista dal comma 539 e trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto con automatico discarico dei relativi ruoli (comma 540).

Nel caso di specie, tuttavia, il procedimento non ha potuto compiersi secondo l’iter indicato dal legislatore, poiché l’istanza in data 5 novembre 2015 dell’attuale appellante è stata ritenuta incompleta; l’Agente della Riscossione, infatti, in data 2 dicembre 2015, ha sollecitato la Egg Events a inviare l’istanza di sospensione secondo le modalità indicate e per il tramite di un modulo allegato e l’appellante non ha mai provveduto in tal senso.

Il mancato compimento degli essenziali passaggi procedimentali previsti dalla norma richiamata della L. n. 228 del 2015, per fatto documentatamente imputabile all’attuale appellante (mancato invio di un’istanza completa, in quanto carente del riferimento all’art. 76 della legge n. 445 del 2000, del documento di identità, della causale della richiesta di sospensione e dell’autorizzazione per la privacy ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003) ha comportato, evidentemente, il mancato perfezionamento della fattispecie estintiva prevista dall’art. 1, comma 540, della stessa legge del 2015 (cfr. nota dell’Agenzia delle Entrate febbraio 2017 inviata a Consip, in atti - doc. n. 15 Consip).

8.Alla luce delle predette argomentazioni, l’appello va respinto in quanto infondato.

Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

Definitivamente pronunciando sull’appello principale, come in epigrafe indicato, lo respinge.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore di Consip e euro 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della Presidenza del Consiglio e dell’Agenzia delle entrate in solido tra loro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Alessandro Maggio, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

IL SEGRETARIO   Clicca per ascoltare il testo! Consiglio di Stato sez. V 03/4/2018 n. 2049 Per giurisprudenza costante e pacifica, la regolarità fiscale delle imprese partecipanti ad appalti pubblici sussiste quando, alternativamente, a carico dellimpresa non risultino contestate violazioni tributarie mediante atti ormai definitivi per decorso del termine di impugnazione ovvero, in caso dimpugnazione, la relativa pronuncia giurisdizionale sia passata in giudicato. Pertanto, nel caso in cui l’atto di accertamento sia divenuto definitivo per l’infruttuoso decorso del termine di impugnazione oppure per passaggio in giudicato della sentenza, l’impresa che partecipi ad una procedura ad evidenza pubblica deve essere esclusa per il mancato rispetto del requisito della regolarità fiscale ex art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016. Il giudizio avverso la cartella di pagamento introduce una lite attinente alla fase della riscossione, ma non pregiudica la sussistenza del debito tributario sottostante. Infatti i tributi per quali è stata accertata l’inadempienza derivavano da atti non più soggetti a impugnazione e la cartella esattoriale può essere impugnata solo per vizi formali ad essa attinenti, ma non può più mettersi in discussione la debenza dei tributi ivi indicati perché sono iscritti a ruolo solo dopo la definitività degli stessi. Infatti, la possibilità di impugnare la cartella, nonché la pendenza dei termini a tal fine fissati, non pone in discussione la definitività della sottostante violazione tributaria, la quale risulta accertata attraverso la stessa emanazione della cartella (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 10 agosto 2017, n. 3985). Non ha rilievo l’istanza di rottamazione del ruolo ex art. 6 d.-l. n. 193 del 2016, presentata dall’interessata in data 23 gennaio 2017 all’Agenzia delle entrate, con la quale si impegnava a pagare il debito maturato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di cui alla cartella di pagamento 06820150091355571 del 2015 in cinque rate. Al riguardo, l’art. 80 d.lgs. n. 50-2016 stabilisce che la causa di esclusione per irregolarità fiscali non si applica “purché il pagamento o limpegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”; nel caso di specie, è evidente che la predetta istanza sia stata presentata oltre il termine di presentazione della domanda di partecipazione e a gara già conclusa, rendendola irrilevante ai fini della partecipazione alla gara. Pubblicato il 03/04/2018 N. 02049/2018REG.PROV.COLL. N. 05103/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5103 del 2017, proposto da: Egg Events s.r.l. e Rti Carlson Wagonlit Italia s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dallavvocato Gennaro Terracciano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Bernardo, 101; contro Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Beniamino Caravita di Toritto, Marcello Collevecchio e Sara Fiorucci, con domicilio eletto presso lo studio Beniamino Caravita di Toritto in Roma, via di Porta Pinciana, 6; Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Lombardia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dallAvvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati per la Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati, Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di Missione Delegazione per l’organizzazione della Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati, Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Lombardia, Agenzia delle entrate - Riscossione, Equitalia Nord s.p.a., non costituiti in giudizio; nei confronti My Ego s.r.l., Ab Comunicazioni s.r.l., Spazio Eventi s.r.l., non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del T.a.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 06893/2017, resa tra le parti, concernente domanda di annullamento dei seguenti atti: - del provvedimento prot. n. 1647/2017 adottato da Consip s.p.a. in data 25 gennaio 2017, con il quale è stata disposta lesclusione della ricorrente dai lotti nn. 2 e 3 della procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per la conclusione di quattro Accordi Quadro aventi ad oggetto lerogazione dei servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione «chiavi in mano» del vertice dei Capi di Stato e di Governo, degli eventi ministeriali, di altri eventi tecnico/politici connessi allanno di presidenza italiana del G7 per il 2017 nonché, della gestione delle attività di registrazione, accreditamento e controllo accessi a detti eventi – ID 1824 (cfr. documento n. 1); - ove lesivo, del provvedimento prot. n. 2202/2017 adottato da Consip s.p.a. in data 31 gennaio 2017 (cfr. documento n. 2); - del provvedimento prot. n. 3086/2017 adottato da Consip s.p.a. in data 7 febbraio 2017 (cfr. documento n. 3), con il quale è stata comunicata, ai sensi dellarticolo 76, comma 5 - lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, laggiudicazione definitiva efficace del lotto n. 3 relativo allAccordo quadro in questione, nei confronti di My Ego s.r.l. e del costituendo RTI AB Comunicazioni s.r.l. – Spazio Eventi s.r.l.; - del provvedimento prot. n. 3863/2017 adottato da Consip s.p.a. in data 15 febbraio 2017 (cfr. documento n. 4), con il quale è stata confermata lesclusione della ricorrente dalla gara sia con riferimento al lotto n. 2 che al lotto n. 3; - del provvedimento prot. n. 1243/2017 adottato da Consip s.p.a. in data 20 gennaio 2017 (cfr. documento n. 5); - del certificato rilasciato dallAgenzia delle entrate – Direzione regionale della Lombardia in data 20 dicembre 2016 (di estremi sconosciuti – cfr. documento n. 6), dal quale sarebbero derivate irregolarità fiscali in capo alla ricorrente (di tale atto si chiede, comunque, la disapplicazione); - dellintimazione di pagamento n. 06820179001245104000 emessa da Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. (Lotto di stampa n. 07247 del 13 gennaio 2017), ricevuta a mezzo posta elettronica certificata in data 24 gennaio 2017, con la quale (per la prima volta dalla presentazione dellistanza formulata in data 5 novembre 2015 allAgente della riscossione per lattivazione della procedura contemplata dallarticolo 1, commi 537-543, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) lAgente della riscossione ha informato la ricorrente di ritenere ancora dovuta la somma relativa alla cartella di pagamento n. 06820150091355571000 (di tale atto si chiede, comunque, la disapplicazione - cfr. documento n. 10); - dellavviso di rettifica e liquidazione n. 20091T016308000 (cfr. documento n. 12) notificato alla ricorrente in data 21 luglio 2011, con il quale lAgenzia delle entrate ha ingiustamente contestato un maggior valore imponibile per il calcolo dellimposta di registro e ha liquidato una maggior imposta di registro pari ad Euro 10.123,00, oltre Euro 727,78 per interessi sulla maggiore imposta accertata (di tale atto si chiede, comunque, la disapplicazione); - della nota prot. n. 232331 adottata dallAgenzia delle entrate in data 11 ottobre 2012 (cfr. documento n. 17), con la quale è stato comunicato alla ricorrente il diniego riferito alla domanda di definizione trasmessa in data 31 gennaio 2012 per la definizione delle liti fiscali pendenti (di tale atto si chiede, comunque, la disapplicazione); - della cartella di pagamento n. 06820150091355571000 emessa da Equitalia Nord s.p.a., notificata in data 24 settembre 2015 (cfr. documento n. 20; di tale atto si chiede, comunque, la disapplicazione); - della nota prot. n. 479929 emessa da Equitalia Nord s.p.a. in data 2 dicembre 2015, recapitata alla ricorrente solo in data 9 febbraio 2016 (cfr. documento n. 22; di tale atto si chiede, comunque, la disapplicazione) - della cartella di pagamento n. 0682016123543561000 emessa da Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. (cfr. documento n. 23; di tale atto si chiede, comunque, la disapplicazione); - del provvedimento (di data ed estremi sconosciuti, notificato il 20 febbraio 2017) con il quale lAgenzia delle entrate – Direzione Regionale della Lombardia – Settore Servizi e consulenza – Ufficio gestione tributi (cfr. documento n. 31; di tale atto si chiede, comunque, la disapplicazione) ha rigettato listanza di autotutela presentata in data 15 febbraio 2017 dalla ricorrente (per il tramite del dottor Gianluigi Rossi, delegato a rappresentare la società Egg Events s.r.l.); - della nota prot. n. 0002114.17-02-2017-R adottato dallAgenzia delle entrate di Milano in data 17 febbraio 2017 (di tale atto si chiede, comunque, la disapplicazione, nella parte in cui è stata erroneamente quantificata la somma dovuta a titolo di interessi di mora); - ove lesiva della nota prot. n. 801/2017 adottata da Consip s.p.a. in data 16 gennaio 2017 (cfr. documento n. 27); - del bando e del capitolato di gara e, in generale, di qualsiasi atto della lex specialis, in tutte le parti in cui essi possano essere interpretati nel senso di giustificare lillegittima esclusione comminata in sfavore della ricorrente; - dellatto di aggiudicazione provvisoria della procedura di gara in questione (riferita ai lotti nn. 2 e 3), nella parte in cui non include anche la ricorrente; - della graduatoria definitiva della procedura di gara in questione (riferita ai lotti nn. 2 e 3), nella parte in cui non include anche la ricorrente; - della graduatoria provvisoria della procedura di gara in questione (riferita ai lotti nn. 2 e 3), nella parte in cui non include anche la ricorrente; - degli atti di aggiudicazione definitiva della procedura di gara in questione (riferiti ai lotti nn. 2 e 3), nella parte in cui non includono anche la ricorrente; - di tutte le note e comunicazioni emesse dalla Stazione appaltante (di contenuto ed estremi sconosciuti) ed attinenti al procedimento di verifica della regolarità fiscale della ricorrente; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti; nonché per la declaratoria di inefficacia dei contratti (di estremi e data sconosciuti alla ricorrente) eventualmente medio tempore stipulato con riferimento sia al lotto n. 2 che al lotto n. 3, in relazione ai quali la ricorrente formula espressamente richiesta di declaratoria della sua inefficacia e domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124 Cod. proc. amm.; e per la condanna - di Consip s.p.a. alla tutela in forma specifica mediante ladozione del provvedimento di aggiudicazione (con riferimento sia al lotto n. 2 che al lotto n. 3) in favore della ricorrente; - in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente (con espressa riserva di quantificarli in corso di causa) o alla corresponsione dellindennizzo ex articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.   Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip s.p.a., della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate - Direzione Regionale Lombardia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nelludienza pubblica del giorno 8 febbraio 2018 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Annunziata Abbinente, in sostituzione dellavv. Terracciano, Beniamino Caravita Di Toritto, Marcello Collevecchio e l’Avvocato dello Stato Paola De Nuntis;   FATTO Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sez. II, con sentenza 12 giugno 2017, n. 6893, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento: del provvedimento prot. n. 1647/2017 adottato da Consip s.p.a. in data 25 gennaio 2017, con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dai lotti nn. 2 e 3 della procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per la conclusione di quattro Accordi Quadro aventi ad oggetto lerogazione dei servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione «chiavi in mano» del vertice dei Capi di Stato e di Governo, degli eventi ministeriali, di altri eventi tecnico/politici connessi allanno di presidenza italiana del G7 per il 2017 nonché della gestione delle attività di registrazione, accreditamento e controllo accessi a detti eventi ID 1824 (impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio); del provvedimento prot. n. 5518/2017 adottato da Consip s.p.a. in data 2 marzo 2017, con il quale è stata comunicata alla ricorrente laggiudicazione definitiva del lotto n. 2 della procedura aperta e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo (impugnati con i motivi aggiunti); nonché per la declaratoria di inefficacia di eventuali contratti medio tempore stipulati con riferimento ai lotti nn. 2 e 3 con conseguente subentro della ricorrente; e per la condanna della resistente alla tutela in forma specifica o, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi ovvero alla corresponsione dell’indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990. La sentenza ha considerato che: - nell’ambito delle ordinarie verifiche d’ufficio, l’Agenzia delle entrate ha riscontrato una irregolarità fiscale della ricorrente e la conseguente non veridicità delle dichiarazioni in merito alla rispettiva situazione contributiva; - in particolare, risultano le seguenti violazioni definitivamente accertate: - cartella di pagamento n.068201150091355571, anno di imposta 2009, notificata il 24/09/2015 alla società in oggetto, derivante da ruoli di registro per un debito di Euro 25.648,84; - cartella di pagamento n. 068201150091355571, anno di imposta 2009, notificata il 24/09/2015 alla società in oggetto, derivante da spese di giudizio, per un debito di Euro 317,25; - cartella di pagamento n. 06820160123543561, anno di imposta 2013, notificata il 23/11/2016 alla società in oggetto, derivante da liquidazione irap controllo centralizzato, per un debito di Euro 603,24; - a causa dell’irregolarità fiscale relativa ai suddetti importi, la Stazione appaltante, con provvedimento notificato il 25 gennaio 2017, ha escluso la ricorrente dalla gara per violazione del paragrafo 4.2 del Capitolato d’Oneri, che prevede a pena di esclusione la non sussistenza, in capo ai concorrenti, delle cause ostative di cui all’art. 80, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016; - nel provvedimento di esclusione, inoltre, si dà atto del fatto che la ricorrente, con nota del 24 gennaio 2017, abbia espresso la volontà di avvalersi della cd. “rottamazione ruoli” di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv. dalla l. n. 225 del 2016) relativamente alla cartella di pagamento n. 068201150091355571, presentando il modulo “DA1- Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” sottoscritto in data 23/01/2017, ovvero successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; - la normativa applicabile alla fattispecie è chiara nel richiedere, tra l’altro, la regolarità fiscale e contributiva dei concorrenti al momento della presentazione dell’offerta, residuando la possibilità di sanare eventuali difformità esclusivamente fino alla medesima data; - parte ricorrente afferma la non definitività degli atti posti a fondamento del contestato DURC ma, dall’esame degli atti di causa tale circostanza appare dubitabile, posto che gli stessi non risultano essere stati tempestivamente impugnati dinanzi al giudice tributario; - la Società ricorrente ha impugnato solo strumentalmente l’intimazione di pagamento del 13 gennaio 2017 n. 06820179001245104000 e gli atti presupposti, consapevole della definitività di questi ultimi e, quindi, ciò non assume particolare rilievo ai fini della decisione della presente controversia; - il contestato debito tributario, recato dagli atti sopra indicati, è notevolmente superiore a 10 mila euro, ammontando a euro 28.949,18 e il successivo sgravio di circa 3.000,00 euro non incide sul requisito della gravità della violazione tributaria; - deve ritenersi che non si sia perfezionata la fattispecie di cui al combinato disposto dei commi 538 e 540 del richiamato articolo 1 della legge n. 228 del 2012, secondo cui gli atti (nel caso di specie, la cartella di pagamento indicata) sono automaticamente annullati una volta trascorsi 220 giorni dalla dichiarazione senza aver ottenuto riscontro, posto che il concessionario per la riscossione aveva chiesto all’istante di compilare il modello di “autodichiarazione” proprio per curare il seguito della pratica presso l’Ente impositore. La parte appellante contestava la sentenza, deducendone l’erroneità per errore sul fatto - error in iudicando - Irragionevolezza e carenza della motivazione – Illogicità in relazione ai capi 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. della sentenza appellata. L’appello chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado. Si costituiva l’appellata Consip chiedendo la reiezione dell’appello. All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2018 la causa veniva trattenuta in decisione. DIRITTO 1. La vicenda verte sulla sussistenza di una causa ostativa alla partecipazione alla gara oggetto del presente giudizio, ai sensi dell’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, segnatamente per presenza di un debito tributario. La norma, in effetti, stabilisce: «un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura dappalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti». Questi, sinteticamente i fatti che hanno indotto la stazione appaltante a ravvisare l’esistenza del debito tributario in capo all’odierna impresa appellante: - nel Documento di Gara unico Europeo in data 12 ottobre 2016, il legale rappresentante della società appellante ha dichiarato “l’insussistenza di violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse”; - nella fase di verifica sulle dichiarazioni di gara, in data 20 dicembre 2016, Consip ha ricevuto dall’Agenzia delle entrate un certificato attestante un debito tributario definitivamente accertato a carico della Egg Eventse risalente al 2011, pari ad euro 25.864,84 per l’errato pagamento di un’imposta di registro nel 2009; - è risultato che l’appellante aveva contestato il debito con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, respinto con sentenza definitiva n. 23 luglio 2014, n. 6970/41/14; - in particolare, l’avviso di rettifica e liquidazione del 2011 era dovuto ad errato pagamento dell’imposta di registro a seguito di un atto di cessione del ramo d’azienda del 2009, comprensivo di sanzione e accessori; - la stessa appellante aveva richiesto in data 31 gennaio 2012 di poter definire la lite ai sensi dell’art. 39, comma 12 d.-l. n. 216 del 2011 tramite il pagamento di una somma determinata ai sensi dell’art. 1 l. 289 del 2002 (c.d. “domanda di definizione di lite fiscale pendente”); - con nota prot. n. 2323331 dell’11 ottobre 2012, l’Agenzia delle entrate ha comunicato alla controparte il diniego della domanda di definizione della lite, in quanto “non sarebbe stata individuata alcuna lite fiscale pendente correlata ai dati riportati nella menzionata domanda di definizione”; - la Egg Events ha adito la competente Commissione Tributaria Provinciale di Milano proprio avverso il predetto diniego e contro l’avviso di rettifica del 2011; - la citata sentenza della CTP 23 luglio 2014, n. 6970/41/14 ha rigettato il ricorso evidenziando come il termine per impugnare l’avviso di rettifica del 2011 fosse “abbondantemente scaduto”. - la sentenza della CTP di Milano mai è stata impugnata e, di conseguenza, l’accertamento contenuto nell’avviso di rettifica del 2011 è da considerarsi definitivo; - a seguito di detta sentenza, Equitalia ha notificato all’appellante la cartella di pagamento n. 06820150091355571 per l’importo di euro 27.217,06; - la stazione appaltante ha escluso il RTI appellante, con atto del 25 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, dalla gara per l’aggiudicazione dei lotti nn. 2 e nn. 3, che sono stati aggiudicati agli odierni controinteressati in appello con provvedimenti del 7 febbraio 2017 e del 3 marzo 2017. 2. Con il primo motivo di appello, l’appellante sostiene che la sentenza avrebbe ritenuto erroneamente autosufficiente, ai fini dell’accertamento della presunta condizione di irregolarità tributaria in capo all’appellante, la mera esistenza del certificato rilasciato dall’Agenzia delle entrate in data 20 dicembre 2016. Il Collegio ritiene che la sentenza abbia bene esaminato gli assunti dell’attuale appellante, riproposti qui in appello e bene li abbia disattese. Infatti, sono stati presi in considerazione tuti i successivi atti della vicenda tributaria e, in particolare: - l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro del 21 luglio 2011 e le conseguenti cartelle esattoriali del 2015 e del 2017; - l’istanza di agevolazione della lite ex art. 39, comma 12, d.-l. n. 216 del 2011 presenta dall’appellante il 31 gennaio 2012 e la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di mancato accoglimento della domanda; - la sentenza n. 6970/41/2014 della CTP di Milano che ha rigettato per tardività il ricorso promosso da Egg Events avverso l’avviso di rettifica e liquidazione; - l’istanza di sospensione legale della riscossione ai sensi dell’art. 1, commi 537-543 della legge n. 228-2012 presentata dall’appellante il 5 novembre 2015 all’agente della riscossione e la nota di riscontro di Equitalia del 2 dicembre 2015; - l’atto con cui controparte ha chiesto ad Equitalia, il 24 gennaio 2017, la rottamazione del ruolo di cui all’art. 6 d.-l. n. 193 del 2016; - il ricorso promosso da Egg presso la CTP di Milano avverso la cartella esattoriale n. 06820179001245104000 del 13 gennaio 2017. 3. Con il secondo motivo d’appello, collegato al primo, si contesta nella sostanza la ritenuta definitività degli atti posti a fondamento del Certificato rilasciato dall’Agenzia delle entrate “per mancata impugnazione tempestiva dinanzi al giudice tributario”, visti i successivi atti della vicenda tributaria. In realtà, come detto, la citata sentenza della CTP 23 luglio 2014, n. 6970/41/14 ha rigettato il ricorso evidenziando come il termine per impugnare l’avviso di rettifica del 2011 fosse “abbondantemente scaduto”: detta sentenza mai è stata impugnata, sicché l’accertamento contenuto nell’avviso di rettifica del 2011 è definitivo. La sentenza, non impugnata, ha accertato definitivamente la sussistenza del debito fiscale di 20.973,68 euro relativo all’errato pagamento dell’imposta di registro sull’atto di cessione di ramo d’azienda del 2009. Infatti, a seguito di detta sentenza, Equitalia ha notificato all’appellante la cartella di pagamento n. 06820150091355571 per l’importo di euro 27.217,06. Infatti, per giurisprudenza costante e pacifica, la regolarità fiscale delle imprese partecipanti ad appalti pubblici sussiste quando, alternativamente, a carico dellimpresa non risultino contestate violazioni tributarie mediante atti ormai definitivi per decorso del termine di impugnazione ovvero, in caso dimpugnazione, la relativa pronuncia giurisdizionale sia passata in giudicato. Pertanto, nel caso in cui l’atto di accertamento sia divenuto definitivo per l’infruttuoso decorso del termine di impugnazione oppure per passaggio in giudicato della sentenza, l’impresa che partecipi ad una procedura ad evidenza pubblica deve essere esclusa per il mancato rispetto del requisito della regolarità fiscale ex art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016. 4. Peraltro, come già accennato, a seguito del rigetto dell’impugnazione avanti al giudice tributario, promossa dall’odierna appellante, sono stati emanati gli atti di riscossione della violazione tributaria accertata nel 2011. L’agente della riscossione Equitalia ha provveduto a notificare alla Egg Events la già citata cartella di pagamento n. 06820150091355571 di Euro 27.217,06, e, in data 13 gennaio 2017 ha notificato all’appellante un’intimazione di pagamento per l’importo di euro 28.949,18. La Egg Events ha reagito con ricorso tributario avverso l’intimazione di pagamento del 13 gennaio 2017, peraltro, rigettato con sentenza depositata il 30 maggio 2017, pur non ancora passata in giudicato. Secondo l’appellante “anche in virtù della pendenza dei termini per impugnare la sentenza della CTP di Milano, avverso gli atti tributari dai quali è derivata l’ingiusta esclusione dell’appellante dalla gara, non sussiste, nella presente fattispecie, il requisito della definitività della violazione fiscale contestata e, quindi, anche sotto tale profilo, la sentenza gravata appare meritevole di essere riformata”. L’assunto è destituito di fondamento. Infatti, il giudizio avverso la cartella di pagamento (rectius: l’intimazione di Equitalia del 2017) introduce una lite attinente alla fase della riscossione, ma non pregiudica la sussistenza del debito tributario sottostante. Infatti i tributi per quali è stata accertata l’inadempienza derivavano da atti non più soggetti a impugnazione e la cartella esattoriale può essere impugnata solo per vizi formali ad essa attinenti, ma non può più mettersi in discussione la debenza dei tributi ivi indicati perché sono iscritti a ruolo solo dopo la definitività degli stessi. Infatti, la possibilità di impugnare la cartella, nonché la pendenza dei termini a tal fine fissati, non pone in discussione la definitività della sottostante violazione tributaria, la quale risulta accertata attraverso la stessa emanazione della cartella (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 10 agosto 2017, n. 3985). Pertanto, la pendenza del giudizio tributario avverso la sola cartella di pagamento non integra la fattispecie della non definitività dell’accertamento tributario, come anche correttamente rilevato dalla sentenza impugnata. Nemmeno si può ritenere, per gli stessi motivi, che la pendenza della procedura di sospensione legale della riscossione della cartella esattoriale del 2015, ex art. 1, commi 537-543 l. n. 228 del 2012 (peraltro, mai perfezionatasi) possa incidere sulla definitività della violazione. 5. Infine, non ha rilievo l’istanza di “rottamazione del ruolo” ex art. 6 d.-l. n. 193 del 2016, presentata dall’interessata in data 23 gennaio 2017 all’Agenzia delle entrate, con la quale si impegnava a pagare il debito maturato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di cui alla cartella di pagamento 06820150091355571 del 2015 in cinque rate. Al riguardo, l’art. 80 d.lgs. n. 50-2016 stabilisce che la causa di esclusione per irregolarità fiscali non si applica “purché il pagamento o limpegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”; nel caso di specie, è evidente che la predetta istanza sia stata presentata oltre il termine di presentazione della domanda di partecipazione e a gara già conclusa, rendendola irrilevante ai fini della partecipazione alla gara. 6. Con il terzo motivo d’appello si contesta che l’ammontare complessivo del debito fiscale, anche considerato lo sgravio di 3.000 euro concesso dall’Agenzia delle Entrate il 17 febbraio 2017, fosse inferiore ad euro 10.000. Al riguardo si deve osservare che l’art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che «costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore allimporto di cui allarticolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». L’art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973 quantifica la gravità della sanzione in 10.000 euro, precisando altresì come il debito debba derivare «dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo». Nel caso di specie, come detto, l’importo della cartella di pagamento n. 06820150091355571 del 2015 è di euro 27.217,06, mentre la successiva intimazione di pagamento del 2017 ammonta ad euro 28.949,18, somme evidentemente superiori al limite di euro 10.000,00 sopra richiamato. Se pur si volesse considerare scomputato dal totale dell’imposta dovuta (pari ad euro 10.850,78) il quantum oggetto dello sgravio del 2017, in base all’istanza di “rottamazione del ruolo” ex art. 6 d.-l. n. 193 del 2016, l’importo del ruolo, comprensivo degli interessi maturati, delle sanzioni e degli aggi per la riscossione, supererebbe sempre il limite di € 10.000,00. Peraltro, come ben osserva la sentenza appellata, anche a volersi ammettere che lo sgravio ottenuto dall’appellante abbia fatto venir meno la gravità della sanzione, il beneficio è maturato solo nel febbraio 2017 a gara già abbondantemente conclusa. 7. Infine, è infondato anche il quarto motivo di appello, con il quale si deduce che dopo la presentazione, da parte dell’appellante, della già citata istanza di sospensione della riscossione della cartella esattoriale del 2015 ex art. 1, commi 537-543 l. n. 228 del 2012, si sarebbero “prodotti gli effetti estintivi del debito tributario ingiustamente assunto come ancora esistente con l’emissione dell’intimazione di pagamento notificata all’appellante il 24 gennaio 2017”. Il procedimento disciplinato dall’art. 1, commi 537-543 l. n. 228 del 2012 è così sintetizzabile: - il debitore trasmette l’istanza all’Agente di riscossione; - l’Agente della riscossione, a sua volta, la trasmette all’ente creditore; - l’ente creditore ha l’onere di comunicare direttamente al debitore, entro 220 giorni, l’esito dell’istruttoria effettuata, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo (comma 539); - solo in caso di mancato invio, da parte dellente creditore al debitore, della comunicazione prevista dal comma 539 e trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto con automatico discarico dei relativi ruoli (comma 540). Nel caso di specie, tuttavia, il procedimento non ha potuto compiersi secondo l’iter indicato dal legislatore, poiché l’istanza in data 5 novembre 2015 dell’attuale appellante è stata ritenuta incompleta; l’Agente della Riscossione, infatti, in data 2 dicembre 2015, ha sollecitato la Egg Events a inviare l’istanza di sospensione secondo le modalità indicate e per il tramite di un modulo allegato e l’appellante non ha mai provveduto in tal senso. Il mancato compimento degli essenziali passaggi procedimentali previsti dalla norma richiamata della L. n. 228 del 2015, per fatto documentatamente imputabile all’attuale appellante (mancato invio di un’istanza completa, in quanto carente del riferimento all’art. 76 della legge n. 445 del 2000, del documento di identità, della causale della richiesta di sospensione e dell’autorizzazione per la privacy ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003) ha comportato, evidentemente, il mancato perfezionamento della fattispecie estintiva prevista dall’art. 1, comma 540, della stessa legge del 2015 (cfr. nota dell’Agenzia delle Entrate febbraio 2017 inviata a Consip, in atti - doc. n. 15 Consip). 8.Alla luce delle predette argomentazioni, l’appello va respinto in quanto infondato. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), Definitivamente pronunciando sull’appello principale, come in epigrafe indicato, lo respinge. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore di Consip e euro 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della Presidenza del Consiglio e dell’Agenzia delle entrate in solido tra loro. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 con lintervento dei magistrati: Giuseppe Severini, Presidente Paolo Giovanni Nicolo Lotti, Consigliere, Estensore Alessandro Maggio, Consigliere Giovanni Grasso, Consigliere Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere IL SEGRETARIO

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