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art. 80 art. 80

Offerta anomala - la verifica ha natura globale e sintetica ed è effettuata dalla S.A. Il Giudice Amministrativo non può procedere ad alcuna autonoma verifica della conguità dell'offerta In evidenza

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 Consiglio di Stato 5/3/2018 n. 1350

Com’è noto (cfr., per tutte, la fondamentale sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen. 29 novembre 2012, n. 36), il giudizio di verifica dell'anomalia, finalizzato alla verifica dell'attendibilità e serietà dell'offerta ovvero dell'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte, ha natura globale e sintetica e deve risultare da un'analisi di carattere tecnico delle singole componenti di cui l'offerta si compone, al fine di valutare se l'anomalia delle diverse componenti si traduca in un’offerta complessivamente inaffidabile.
Detto giudizio costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato all'Amministrazione ed è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta erroneità o irragionevolezza dell'operato della commissione.
Ed infatti, il giudizio di incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta.
Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un'inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione.
Anche l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidente errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'amministrazione.
È pacifico che la cognizione del G.A. in subiecta materia sia rigidamente costretta nei limiti di un sindacato di tipo estrinseco, con conseguente inammissibilità di ogni censura preordinata ad ottenere un'illegittima riedizione del giudizio di anomalia da parte dell'organo giudiziale e, dunque, ad impingere nel merito di una valutazione che costituisce espressione tipica della discrezionalità propria della stazione appaltante.

Pubblicato il 05/03/2018
N. 01350/2018REG.PROV.COLL.
N. 03478/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 3478 del 2017, proposto da:
One Divisione Traslochi, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco De Filippis, Roberto Leccese e Andrea Marega, con domicilio eletto presso l’avvocato Roberto Leccese in Roma, via XX Settembre, n. 1;

contro

Fnm S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Salvadori Del Prato e Roberto Della Valle, con domicilio eletto presso l’avvocato Roberto Della Valle in Roma, piazza Mazzini, n. 8;


nei confronti di

Autotrasporti Perna S.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Vrespa, Gabriele Cappello, Daniele Milione e Claudio De Stefanis, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Claudio De Stefanis in Roma, Piazzale delle Medaglie d'Oro, n. 7;


per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 318/2017, resa tra le parti, concernente l’affidamento del servizio di smontaggio, trasporto arredi interni ed esterni e smontaggio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fnm S.p.A. e di Autotrasporti Perna S.n.c.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2018 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Rizza, per delega di Marega, Salvadori del Prato e De Stefanis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso e successivi motivi aggiunti la One Divisione Traslochi s.r.l. ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo della Lombardia l’aggiudicazione disposta in favore della Autotrasporti Perna s.n.c. del servizio di smontaggio, trasporto arredi interni ed esterni e montaggio, per le società del Gruppo FNM.

L’aggiudicataria e la stazione appaltante si sono costituite in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.

2. Con la sentenza n. 318 del 9 febbraio 2017, segnata in epigrafe, l’adito Tribunale ha respinto il ricorso, affermando in primo luogo l’infondatezza della censura sulla mancata comprova, da parte della controinteressata, della realizzazione, nel triennio 2013-2015, del fatturato in attività analoghe prescritto dal bando; ritenendo, in secondo luogo, quanto alla mancata dimostrazione dell’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, che non era ne era imposta la prova mediante specifica documentazione e che, trattandosi di verificare l’iscrizione ad un albo elettronico, la stazione appaltante era in condizione di verificare il possesso del requisito in questione; rilevando in terzo luogo, circa l’anomalia dell’offerta aggiudicataria, che le valutazioni espresse attenevano alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione ed erano sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in caso di gravi e plateali errori di valutazione, che non sussistevano nel caso di specie, ed aggiungendo peraltro di non poter in ogni caso sostituire il proprio giudizio a quello della stazione appaltante, fermo restando che la verifica di anomalia era finalizzato a valutare la complessiva attendibilità dell’offerta e non tanto ricercare singole e specifiche inesattezze, che – si ribadiva - nel caso nemmeno apparivano insussistenti. In ogni caso il Tribunale prendeva posizione anche sulla pretesa erroneità della dimostrazione dell’inadeguatezza del costo del personale allegato dalla controinteressata, da ritenersi invece in linea con le Tabelle Ministeriali e sul “costo automezzi”, non mancando di sottolineare comunque la tardività di tali rilevi.

3. Con atto di appello notificato il 9 maggio 2017 la One Divisione Traslochi s.r.l. ha chiesto la riforma di tale sentenza, deducendone l’erroneità innanzitutto quanto alla dichiarata tardività dei rilievi inerenti costo del lavoro e degli automezzi, giacché detti rilievi, esposti nelle memorie difensive, costituivano una mera specificazione delle censure contenute nei motivi aggiunti; rilevando poi che le censure concernenti l’incongruità dell’offerta ne dimostravano l’inattendibilità nel suo complesso, poiché era stata sindacata una vasta serie di aspetti che la caratterizzavano, aspetti sui quali alcuna pronuncia vi era stata nella sentenza impugnata una seria; esponendo poi un’ampia ed analitica illustrazione dei costi del lavoro minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla normativa vigente riguardo alle figure utilizzate nell’appalto in questione e quelli dei costi degli automezzi, da cui – a suo avviso – derivava da un lato l’apoditticità della sentenza e dall’altro l’inattendibilità e l’incongruità dell’offerta dell’aggiudicataria.

Si sono costituiti in giudizio la controinteressata Autotrasporti Perna s.n.c. e la stazione appaltante FNM s.p.a., chiedendo entrambe il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata e la prima riproducendo proprie argomentazioni difensive ai sensi dell’art. 101, comma 2, del cod. proc. amm.

4. All’udienza pubblica del 15 febbraio 2018 la causa è passata in decisione.

5. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni circa la tardività delle censure che sarebbero state proposte solo in parte con il ricorso introduttivo (e sulla ammissibilità della loro specificazione avvenuta con successiva memoria), stante l’infondatezza nel merito dell’appello.

5.1. Com’è noto (cfr., per tutte, la fondamentale sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen. 29 novembre 2012, n. 36), il giudizio di verifica dell'anomalia, finalizzato alla verifica dell'attendibilità e serietà dell'offerta ovvero dell'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte, ha natura globale e sintetica e deve risultare da un'analisi di carattere tecnico delle singole componenti di cui l'offerta si compone, al fine di valutare se l'anomalia delle diverse componenti si traduca in un’offerta complessivamente inaffidabile.

Detto giudizio costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato all'Amministrazione ed è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta erroneità o irragionevolezza dell'operato della commissione.

Ed infatti, il giudizio di incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta.

Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un'inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione.

Anche l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidente errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'amministrazione.

È pacifico che la cognizione del G.A. in subiecta materia sia rigidamente costretta nei limiti di un sindacato di tipo estrinseco, con conseguente inammissibilità di ogni censura preordinata ad ottenere un'illegittima riedizione del giudizio di anomalia da parte dell'organo giudiziale e, dunque, ad impingere nel merito di una valutazione che costituisce espressione tipica della discrezionalità propria della stazione appaltante.

5.2.Nel caso di specie, le argomentazioni poste a fondamento dei motivi di censura (sia in primo grado ed ora in appello) non provano, neppure a livello indiziario, che le valutazioni dell’amministrazioni siano affette da macroscopiche illegittimità ovvero siano abnormi ovvero ancora sia inficiate da gravi ed evidenti errori o travisamento di fatto, risolvendo piuttosto in un mero personale e quindi soggettivo dissenso, come tale inammissibile, rispetto alle valutazioni operate dall’amministrazione. Le censure dell’appellante costituiscono delle mere confutazioni del contestato giudizio di congruità, articolandosi in una serie di analisi specifiche, ma parziali di singoli aspetti dell’offerta di Autotrasporti Perna, recanti le specificazioni del costo del lavoro che sarebbero state, a dire della One Divisione Traslochi, del tutto inattendibili, in particolare per i tecnici specializzati, per gli aiuto tecnici (in quanto asseritamente al di sotto delle tabelle ministeriali e dei contratti nazionali collettivi) e per i costi relativi agli automezzi.

Inoltre dette ricostruzioni dei costi costituiscono rielaborazioni fondate su costi orari che non risultano provati, poiché nemmeno sono provate le ore di effettiva prestazione del servizio e comunque, al di là di ogni questione, sono inidonee a scalfire quanto condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado, il quale ha sottolineato che, secondo la legge di gara, l’offerta era fondata su di uno sconto unico, così che la pretesa dimostrazione di incongruità dell’offerta da parte dell’appellante, basata sull’applicazione dello sconto ad una giornata-tipo, è incoerente ed inconferente rispetto alla specifica previsione del bando e sfocia pertanto in una valutazione (diversa da quella operata dall’amministrazione) che, oltre ad essere personale ed opinabile, è priva di qualsiasi elemento di oggettività; è appunto evidente che il principio espresso dalla giurisprudenza e già richiamato sulla necessità di dimostrazione di un’inattendibilità complessiva dell’offerta e la previsione contenuta nel bando sullo sconto unico oneravano l’appellante già dal ricorso introduttivo a ripercorrere analiticamente tutte le voci dell’offerta, così da dimostrarne un’incongruità generalizzata.

Sotto altro concorrente profilo, deve rilevarsi che l’appellante non ha neppure adeguatamente contrastato le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, secondo cui la controinteressata ha dimostrato di trovarsi in circostanze particolarmente favorevoli rispetto all’esecuzione dell’appalto, avendo sede in prossimità dei luoghi in cui devono svolgersi le prestazioni affidate, consentendo ciò la realizzazione di considerevoli risparmi nei costi di trasporto e di trasferta del personale, visto anche che la legge di gara non riconosceva all’aggiudicatario i costi dei tempi necessari a raggiungere la sede di lavoro oggetto del servizio richiesto ad inizio giornata, e di rientro nella sede a fine giornata, elemento questi, va aggiunto, di notevole peso rispetto ai costi del lavoro e degli automezzi.

Tale modalità di contestazione del potere amministrativo esercitato è, si ribadisce, inammissibile, poiché il giudice può sindacare le valutazioni di anomalia compiute dalla stazione appaltante sotto il profilo della loro logicità, può anche verificare (secondo l'insegnamento della citata Plenaria) la conclamata, macroscopica anomalia della offerta quale emergente ipso facto dagli atti, ma non può esercitare, al posto della Amministrazione, una valutazione disancorata da quella effettuata dalla stazione appaltante, né può tenere autonomamente conto della globalità delle voci di costo e della offerta nel suo insieme (Cons. Stato, V, 21 novembre 2017 n. 5387; id., 27 luglio 2017 n. 3702; id., 10 aprile 2017 n. 1676; id., 27 marzo 2017 n. 1370).

6. Alla stregua delle osservazioni svolte l’appello deve quindi essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidandole in complessivi €. 4.000,00 (quattromila/00) oltre agli accessori di legge a favore di ciascuna delle parti intimate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

Angela Rotondano, Consigliere

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
Raffaele Prosperi  Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO

 

  Clicca per ascoltare il testo!  Consiglio di Stato 5/3/2018 n. 1350 Com’è noto (cfr., per tutte, la fondamentale sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen. 29 novembre 2012, n. 36), il giudizio di verifica dellanomalia, finalizzato alla verifica dellattendibilità e serietà dellofferta ovvero dellaccertamento delleffettiva possibilità dellimpresa di eseguire correttamente lappalto alle condizioni proposte, ha natura globale e sintetica e deve risultare da unanalisi di carattere tecnico delle singole componenti di cui lofferta si compone, al fine di valutare se lanomalia delle diverse componenti si traduca in un’offerta complessivamente inaffidabile. Detto giudizio costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato allAmministrazione ed è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta erroneità o irragionevolezza delloperato della commissione. Ed infatti, il giudizio di incongruità dellofferta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese linattendibilità complessiva dellofferta. Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dellistruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dellofferta e delle singole voci, ciò rappresentando uninammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione. Anche lesame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dellamministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidente errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando limpossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dellamministrazione. È pacifico che la cognizione del G.A. in subiecta materia sia rigidamente costretta nei limiti di un sindacato di tipo estrinseco, con conseguente inammissibilità di ogni censura preordinata ad ottenere unillegittima riedizione del giudizio di anomalia da parte dellorgano giudiziale e, dunque, ad impingere nel merito di una valutazione che costituisce espressione tipica della discrezionalità propria della stazione appaltante. Pubblicato il 05/03/2018 N. 01350/2018REG.PROV.COLL. N. 03478/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 3478 del 2017, proposto da: One Divisione Traslochi, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco De Filippis, Roberto Leccese e Andrea Marega, con domicilio eletto presso l’avvocato Roberto Leccese in Roma, via XX Settembre, n. 1; contro Fnm S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Salvadori Del Prato e Roberto Della Valle, con domicilio eletto presso l’avvocato Roberto Della Valle in Roma, piazza Mazzini, n. 8; nei confronti di Autotrasporti Perna S.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Vrespa, Gabriele Cappello, Daniele Milione e Claudio De Stefanis, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Claudio De Stefanis in Roma, Piazzale delle Medaglie dOro, n. 7; per la riforma della sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 318/2017, resa tra le parti, concernente l’affidamento del servizio di smontaggio, trasporto arredi interni ed esterni e smontaggio. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fnm S.p.A. e di Autotrasporti Perna S.n.c.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nelludienza pubblica del giorno 15 febbraio 2018 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Rizza, per delega di Marega, Salvadori del Prato e De Stefanis; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1.Con ricorso e successivi motivi aggiunti la One Divisione Traslochi s.r.l. ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo della Lombardia l’aggiudicazione disposta in favore della Autotrasporti Perna s.n.c. del servizio di smontaggio, trasporto arredi interni ed esterni e montaggio, per le società del Gruppo FNM. L’aggiudicataria e la stazione appaltante si sono costituite in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito. 2. Con la sentenza n. 318 del 9 febbraio 2017, segnata in epigrafe, l’adito Tribunale ha respinto il ricorso, affermando in primo luogo l’infondatezza della censura sulla mancata comprova, da parte della controinteressata, della realizzazione, nel triennio 2013-2015, del fatturato in attività analoghe prescritto dal bando; ritenendo, in secondo luogo, quanto alla mancata dimostrazione dell’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, che non era ne era imposta la prova mediante specifica documentazione e che, trattandosi di verificare l’iscrizione ad un albo elettronico, la stazione appaltante era in condizione di verificare il possesso del requisito in questione; rilevando in terzo luogo, circa l’anomalia dell’offerta aggiudicataria, che le valutazioni espresse attenevano alla discrezionalità tecnica dellamministrazione ed erano sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in caso di gravi e plateali errori di valutazione, che non sussistevano nel caso di specie, ed aggiungendo peraltro di non poter in ogni caso sostituire il proprio giudizio a quello della stazione appaltante, fermo restando che la verifica di anomalia era finalizzato a valutare la complessiva attendibilità dell’offerta e non tanto ricercare singole e specifiche inesattezze, che – si ribadiva - nel caso nemmeno apparivano insussistenti. In ogni caso il Tribunale prendeva posizione anche sulla pretesa erroneità della dimostrazione dell’inadeguatezza del costo del personale allegato dalla controinteressata, da ritenersi invece in linea con le Tabelle Ministeriali e sul “costo automezzi”, non mancando di sottolineare comunque la tardività di tali rilevi. 3. Con atto di appello notificato il 9 maggio 2017 la One Divisione Traslochi s.r.l. ha chiesto la riforma di tale sentenza, deducendone l’erroneità innanzitutto quanto alla dichiarata tardività dei rilievi inerenti costo del lavoro e degli automezzi, giacché detti rilievi, esposti nelle memorie difensive, costituivano una mera specificazione delle censure contenute nei motivi aggiunti; rilevando poi che le censure concernenti l’incongruità dell’offerta ne dimostravano l’inattendibilità nel suo complesso, poiché era stata sindacata una vasta serie di aspetti che la caratterizzavano, aspetti sui quali alcuna pronuncia vi era stata nella sentenza impugnata una seria; esponendo poi un’ampia ed analitica illustrazione dei costi del lavoro minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla normativa vigente riguardo alle figure utilizzate nell’appalto in questione e quelli dei costi degli automezzi, da cui – a suo avviso – derivava da un lato l’apoditticità della sentenza e dall’altro l’inattendibilità e l’incongruità dell’offerta dell’aggiudicataria. Si sono costituiti in giudizio la controinteressata Autotrasporti Perna s.n.c. e la stazione appaltante FNM s.p.a., chiedendo entrambe il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata e la prima riproducendo proprie argomentazioni difensive ai sensi dell’art. 101, comma 2, del cod. proc. amm. 4. All’udienza pubblica del 15 febbraio 2018 la causa è passata in decisione. 5. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni circa la tardività delle censure che sarebbero state proposte solo in parte con il ricorso introduttivo (e sulla ammissibilità della loro specificazione avvenuta con successiva memoria), stante l’infondatezza nel merito dell’appello. 5.1. Com’è noto (cfr., per tutte, la fondamentale sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen. 29 novembre 2012, n. 36), il giudizio di verifica dellanomalia, finalizzato alla verifica dellattendibilità e serietà dellofferta ovvero dellaccertamento delleffettiva possibilità dellimpresa di eseguire correttamente lappalto alle condizioni proposte, ha natura globale e sintetica e deve risultare da unanalisi di carattere tecnico delle singole componenti di cui lofferta si compone, al fine di valutare se lanomalia delle diverse componenti si traduca in un’offerta complessivamente inaffidabile. Detto giudizio costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato allAmministrazione ed è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta erroneità o irragionevolezza delloperato della commissione. Ed infatti, il giudizio di incongruità dellofferta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese linattendibilità complessiva dellofferta. Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dellistruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dellofferta e delle singole voci, ciò rappresentando uninammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione. Anche lesame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dellamministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidente errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando limpossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dellamministrazione. È pacifico che la cognizione del G.A. in subiecta materia sia rigidamente costretta nei limiti di un sindacato di tipo estrinseco, con conseguente inammissibilità di ogni censura preordinata ad ottenere unillegittima riedizione del giudizio di anomalia da parte dellorgano giudiziale e, dunque, ad impingere nel merito di una valutazione che costituisce espressione tipica della discrezionalità propria della stazione appaltante. 5.2.Nel caso di specie, le argomentazioni poste a fondamento dei motivi di censura (sia in primo grado ed ora in appello) non provano, neppure a livello indiziario, che le valutazioni dell’amministrazioni siano affette da macroscopiche illegittimità ovvero siano abnormi ovvero ancora sia inficiate da gravi ed evidenti errori o travisamento di fatto, risolvendo piuttosto in un mero personale e quindi soggettivo dissenso, come tale inammissibile, rispetto alle valutazioni operate dall’amministrazione. Le censure dell’appellante costituiscono delle mere confutazioni del contestato giudizio di congruità, articolandosi in una serie di analisi specifiche, ma parziali di singoli aspetti dell’offerta di Autotrasporti Perna, recanti le specificazioni del costo del lavoro che sarebbero state, a dire della One Divisione Traslochi, del tutto inattendibili, in particolare per i tecnici specializzati, per gli aiuto tecnici (in quanto asseritamente al di sotto delle tabelle ministeriali e dei contratti nazionali collettivi) e per i costi relativi agli automezzi. Inoltre dette ricostruzioni dei costi costituiscono rielaborazioni fondate su costi orari che non risultano provati, poiché nemmeno sono provate le ore di effettiva prestazione del servizio e comunque, al di là di ogni questione, sono inidonee a scalfire quanto condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado, il quale ha sottolineato che, secondo la legge di gara, l’offerta era fondata su di uno sconto unico, così che la pretesa dimostrazione di incongruità dell’offerta da parte dell’appellante, basata sull’applicazione dello sconto ad una giornata-tipo, è incoerente ed inconferente rispetto alla specifica previsione del bando e sfocia pertanto in una valutazione (diversa da quella operata dall’amministrazione) che, oltre ad essere personale ed opinabile, è priva di qualsiasi elemento di oggettività; è appunto evidente che il principio espresso dalla giurisprudenza e già richiamato sulla necessità di dimostrazione di un’inattendibilità complessiva dell’offerta e la previsione contenuta nel bando sullo sconto unico oneravano l’appellante già dal ricorso introduttivo a ripercorrere analiticamente tutte le voci dell’offerta, così da dimostrarne un’incongruità generalizzata. Sotto altro concorrente profilo, deve rilevarsi che l’appellante non ha neppure adeguatamente contrastato le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, secondo cui la controinteressata ha dimostrato di trovarsi in circostanze particolarmente favorevoli rispetto all’esecuzione dell’appalto, avendo sede in prossimità dei luoghi in cui devono svolgersi le prestazioni affidate, consentendo ciò la realizzazione di considerevoli risparmi nei costi di trasporto e di trasferta del personale, visto anche che la legge di gara non riconosceva all’aggiudicatario i costi dei tempi necessari a raggiungere la sede di lavoro oggetto del servizio richiesto ad inizio giornata, e di rientro nella sede a fine giornata, elemento questi, va aggiunto, di notevole peso rispetto ai costi del lavoro e degli automezzi. Tale modalità di contestazione del potere amministrativo esercitato è, si ribadisce, inammissibile, poiché il giudice può sindacare le valutazioni di anomalia compiute dalla stazione appaltante sotto il profilo della loro logicità, può anche verificare (secondo linsegnamento della citata Plenaria) la conclamata, macroscopica anomalia della offerta quale emergente ipso facto dagli atti, ma non può esercitare, al posto della Amministrazione, una valutazione disancorata da quella effettuata dalla stazione appaltante, né può tenere autonomamente conto della globalità delle voci di costo e della offerta nel suo insieme (Cons. Stato, V, 21 novembre 2017 n. 5387; id., 27 luglio 2017 n. 3702; id., 10 aprile 2017 n. 1676; id., 27 marzo 2017 n. 1370). 6. Alla stregua delle osservazioni svolte l’appello deve quindi essere respinto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sullappello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidandole in complessivi €. 4.000,00 (quattromila/00) oltre agli accessori di legge a favore di ciascuna delle parti intimate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2018 con lintervento dei magistrati: Carlo Saltelli, Presidente Roberto Giovagnoli, Consigliere Fabio Franconiero, Consigliere Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore Angela Rotondano, Consigliere LESTENSORE  IL PRESIDENTE Raffaele Prosperi  Carlo Saltelli IL SEGRETARIO  

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