Bandi con clausole che restringono oltremodo il novero delle imprese che possono partecipare - "bando fotografia" da impugnare immediatamente e direttamente In evidenza
- Scritto da Dario Tomasello
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TAR Toscana Firenze sez. III 19/2/2018 n. 282
Osserva il Collegio che costituisce principio consolidato quello per cui sussiste l'onere d'immediata impugnazione del bando di gara pubblica per contestare clausole impeditive dell'ammissione dell'interessato alla gara, o anche solo impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, ovvero che rendano ingiustificatamente più difficoltosa, per i concorrenti, la partecipazione alla gara (Cons. St., Ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4; id. sez. V 26 giugno 2017 n. 3110; id., sez. V, 6 giugno 2016, n. 2359; Id., 20 novembre 2015, n. 5296).
Tali ultime clausole, in quanto riferentesi a presupposti di fatto indipendenti da ogni valutazione da esprimersi nel corso della procedura concorsuale, appaiano idonee a produrre non una lesione potenziale, ma una lesione già esistente ed efficace nei riguardi dei soggetti che hanno chiesto di prendere parte alla procedura concorsuale, conseguendone che il “posticipare, in tali casi, l'impugnazione del bando all'atto ricognitivo dell'effetto lesivo già prodottasi non apparirebbe, pertanto, giustificato e si porrebbe in contrasto con i principi generali sull'interesse a ricorrere” (Cons. St., Ad. plen., 29 gennaio 2003, n. 1)
N. 00282/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01042/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1042 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Medical Systems s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Mania, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio Frittelli in Firenze, via Masaccio 17;
contro
ESTAR - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Toscano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Gesess in Firenze, lungarno A. Vespucci 20;
Regione Toscana non costituita in giudizio;
nei confronti di
Dasit s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio De Portu e Francesco Tassone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Orsola Cortesini in Firenze, via La Marmora 14;
per l'annullamento
con il ricorso originariamente proposto:
dei seguenti atti tutti relativi al lotto numero 1 (sistemi automatici per ematologia per routine e urgenze) della procedura aperta, in modalità telematica, per la conclusione di una convenzione quinquennale per la fornitura in service di sistemi analitici per ematologia per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana, indetta dall'ESTAR Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale della Regione Toscana con bando di gara del 9 febbraio 2017 pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale del 13 febbraio 2017 - numero 18:
- il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato normativo e il capitolato tecnico, con particolare riferimento alle parti meglio indicate in ricorso;
- il verbale della seduta riservata del 27/06/2017 nella quale la commissione giudicatrice ha valutato le offerte tecniche e dichiarato inidonea l'offerta tecnica di Medical Systems, nonché il relativo provvedimento di non ammissione di quest'ultima alle successive fasi di gara;
- il verbale della seduta pubblica del 30/06/2017 nella quale il seggio di gara ha attribuito i punteggi economici e dichiarato aggiudicataria della gara la società Dasit;
- il provvedimento di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione definitiva alla società Dasit, adottato dal direttore di area dell'Estar con determinazione del 25 luglio 2017 numero 1198, comunicato a Medical Systems s.p.a. il successivo 27 luglio 2017;
- ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli sopra indicati, ivi compresi, ove occorresse e nei limiti d'interesse: a) il verbale di verifica della documentazione amministrativa del 5 maggio 2017, il verbale di apertura delle offerte tecniche del 31 maggio 2017 e tutti i verbali, anche non conosciuti, delle sedute della commissione giudicatrice e del seggio di gara, b) la determina del direttore Area Divisione Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici n. 34 dell'11 gennaio 2017 con la quale si è proceduto alla chiusura della consultazione preliminare di mercato per la predisposizione del capitolato per la gara, c) la determina del direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi n. 162 del 7 febbraio 2017, con la quale è stata indetta la gara, d) i provvedimenti di nomina e rettifica della commissione giudicatrice, e) la nota ESTAR del 14 luglio 2017 di diniego al rilascio della documentazione tecnica presentata in gara da Dasit, f) il programma dell'attività contrattuale approvato con delibera del direttore generale dell'ESTAR n. 466 del 6 dicembre 2016, nella parte in cui ricomprende anche l'aggiudicazione dell'appalto oggetto del ricorso;
con i motivi aggiunti depositati in data 02 ottobre 2017:
- di tutti gli atti della procedura impugnati col ricorso introduttivo del giudizio, con particolare riferimento, in relazione ai motivi aggiunti, al provvedimento di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione definitiva alla società Dasit, adottato dal direttore di area dell'Estar con determinazione del 25 luglio 2017 numero 1198, comunicato a Medical Systems s.p.a. il successivo 27 luglio 2017;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi compresi il provvedimento di aggiudicazione provvisoria a Dasit, tutti i verbali di gara concernenti la valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e i provvedimenti espliciti e impliciti di ammissione di Dasit alle fasi di valutazione delle offerte tecniche ed economiche.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Estar - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale e di Dasit s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2018 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale della Regione Toscana, con bando di gara del 9 febbraio 2017, indiceva una procedura aperta, in modalità telematica, per la conclusione di una convenzione quinquennale per la fornitura in service di sistemi analitici per ematologia per tutte le Aziende Sanitarie della Toscana, suddivisa in due separati lotti.
La società Medical Systems s.p.a. presentava domanda di partecipazione per il lotto numero 1, relativo alla fornitura di sistemi automatici per ematologia per routine e urgenze, con importo a base d’asta di € 19.634.000,00 oltre IVA.
E ciò, nonostante le cospicue perplessità in ordine a taluni dei requisiti richiesti dalla legge di gara, ritenuti superflui, sovrabbondanti, e sostanzialmente limitativi della concorrenza in quanto volti palesemente a favorire unicamente la società Dasit s.p.a., tra le poche aziende operanti nel mercato nazionale dei sistemi ematologici, introducendo criteri di valutazione che avrebbero condotto alla certa aggiudicazione della gara a quest’ultima.
Successivamente, il collegio tecnico, apprestando il testo definitivo della lex di gara modificava parzialmente il capitolato tecnico, ma soltanto con riferimento ai requisiti di minima del sistema, rimanendo inalterato il sostanziale squilibrio in favore di Dasit.
All’esito dello scrutinio delle offerte, la commissione giudicatrice, applicando i parametri di valutazione stabiliti nel disciplinare di gara, nella seduta riservata del 27 giugno 2017 assegnava all’offerta tecnica di Dasit il punteggio massimo per ben 15 parametri su 18 e un punteggio inferiore a quello massimo di appena qualche decimale per gli altri 3 parametri, di talché all’offerta di quest’ultima veniva complessivamente attribuito il punteggio assoluto di 58,80 punti sui 60 complessivamente disponibili, poi diventati 59,60 dopo la prima riparametrazione.
Per contro, all’offerta tecnica di Medical Systems la commissione assegnava un punteggio assoluto complessivo pari ad appena 32,20 punti, aumentato a 32,56 dopo la prima riparametrazione, comunque inferiore alla soglia minima pari a 36/60, al di sotto della quale, ai sensi del disciplinare di gara, l’offerta non sarebbe stata presa in considerazione.
Medical Systems insorgeva contro il verbale della seduta riservata del 27giugno 2017 nella quale la commissione giudicatrice aveva dichiarato inidonea la sua offerta tecnica, nonché per l’annullamento del consequenziale atto di non ammissione alle successive fasi di gara. Venivano altresì impugnati il provvedimento di aggiudicazione del lotto in favore di Dasit e gli atti di gara precisati in epigrafe (bando, disciplinare, capitolato normativo e capitolato tecnico).
L’accoglimento del ricorso era affidato, previa sospensione, ai motivi che seguono:
1. Violazione degli articoli 30 comma 2 e 95 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e dei principi di parità di trattamento, libera concorrenza e proporzionalità, con particolare riferimento ai parametri di valutazione corrispondenti a caratteristiche esclusive o specifiche del sistema Dasit. Manifesta irrazionalità e illogicità, indeterminatezza e genericità.
2. Violazione degli articoli 2 e 51 del decreto legislativo 50/2016, della direttiva 2014/24/UE e dei principi di concorrenza, non discriminazione e favor partecipationis. Difetto di istruttoria e di motivazione.
Nella camera di consiglio del 7 settembre 2017 la ricorrente rinunciava alla trattazione dell’istanza cautelare.
Presa visione dell’offerta tecnica presentata dalla controinteressata attraverso l’accesso agli atti di gara, e ritenuto che l’offerta della controinteressata non fosse conforme sotto più profili alle prescrizioni della lex specialis, la società ricorrente proponeva motivi aggiunti al fine di conseguire l’annullamento dell’aggiudicazione e deducendo:
1. Sotto molteplici autonomi profili, violazione e/o falsa applicazione della lex specialis di gara con particolare riferimento al capitolato tecnico del lotto numero 1. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, di motivazione e di presupposti.
2. Sotto ulteriore profilo, violazione e/o falsa applicazione della lex specialis di gara - Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, di motivazione e di presupposti.
Si costituivano in giudizio ESTAR e Dasit s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
Nella pubblica udienza del 30 gennaio dopo il deposito di memorie e repliche, il ricorso era trattenuto per la decisione.
Il ricorso e i motivi aggiunti non sono suscettibili di accoglimento.
Come già fatto cenno in precedenza la ricorrente lamenta che molteplici clausole della legge di gara fossero ritagliate su misura per favorirne l’aggiudicazione in capo alla controinteressata attraverso una articolata disciplina che imponeva oneri di partecipazione e caratteristiche dell’offerta tali da snaturare i principi di concorrenzialità dando luogo al cosiddetto “bando fotografia”.
Osserva il Collegio che costituisce principio consolidato quello per cui sussiste l'onere d'immediata impugnazione del bando di gara pubblica per contestare clausole impeditive dell'ammissione dell'interessato alla gara, o anche solo impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, ovvero che rendano ingiustificatamente più difficoltosa, per i concorrenti, la partecipazione alla gara (Cons. St., Ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4; id. sez. V 26 giugno 2017 n. 3110; id., sez. V, 6 giugno 2016, n. 2359; Id., 20 novembre 2015, n. 5296).
Tali ultime clausole, in quanto riferentesi a presupposti di fatto indipendenti da ogni valutazione da esprimersi nel corso della procedura concorsuale, appaiano idonee a produrre non una lesione potenziale, ma una lesione già esistente ed efficace nei riguardi dei soggetti che hanno chiesto di prendere parte alla procedura concorsuale, conseguendone che il “posticipare, in tali casi, l'impugnazione del bando all'atto ricognitivo dell'effetto lesivo già prodottasi non apparirebbe, pertanto, giustificato e si porrebbe in contrasto con i principi generali sull'interesse a ricorrere” (Cons. St., Ad. plen., 29 gennaio 2003, n. 1
Si rileva, nel caso specifico, che la generale impostazione del ricorso è tutta volta a denunciare l’esistenza nella legge di gara “della superfetazione di aspetti di dettaglio di un sistema rispetto ad altri, anche qualitativamente irrilevanti o scarsamente incidenti, che tuttavia impediscono il libero gioco della concorrenza e precludono la partecipazione o la possibilità di aggiudicazione ad operatori economici che possono fornire sistemi pienamente idonei ad eseguire le prestazioni richieste” in tal guisa determinando, pur in assenza di clausole espressamente impeditive della partecipazione, un’ingiustificabile e abnorme restrizione della concorrenza.
E’ evidente che, in tal caso, l'onere di immediata impugnazione del bando deve ritenersi sussistente non solo allorché esso, con riferimento alle clausole concernenti i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, contenga clausole impeditive dell'ammissione dell'interessato alla selezione, ma anche nel caso che le stesse non manifestino immediatamente la loro portata lesiva, ma essendo legate a situazioni e qualità del soggetto che ha chiesto di partecipare alla selezione medesima, risultino esattamente e storicamente identificate, preesistenti alla gara stessa, e non condizionate dal suo svolgimento e, perciò, in condizione di ledere immediatamente e direttamente l'interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla procedura selettiva (Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2017, n. 3110; T.A.R. Lazio, sez. II, 8 maggio 2017, n. 5470; Id. sez. III, 13 dicembre 2016, n. 124399.
Discende da quanto argomentato che la ricorrente aveva l’onere di contestare immediatamente la legge di gara negli aspetti ritenuti immediatamente lesivi perché diretti unicamente a favorire un unico concorrente, risultato poi, in effetti, aggiudicatario, conseguentemente palesandosi inammissibile l’impugnazione del provvedimento con cui la stazione appaltante, facendo applicazione proprio di quei criteri e parametri, ha assegnato all’offerta tecnica della deducente un punteggio inferiore a quello minimo richiesto, per l’effetto estromettendola dalla procedura.
Ne segue, quale ulteriore conseguenza, che il ricorso per motivi aggiunti diretto a contestare l’aggiudicazione in favore della controinteressata diviene improcedibile per carenza di interesse sopravvenuta, dal momento che nessun concreto vantaggio la ricorrente potrebbe ritrarre dall’accoglimento delle censure dirette a contestare tale ultimo atto.
Tanto in applicazione del consolidato principio per cui la presenza di una legittima causa di esclusione di un concorrente da una gara pubblica (o come nel caso di specie, il rigetto del ricorso contro tale atto) comporta il difetto di legittimazione e la carenza di interesse, in capo al concorrente medesimo, alla impugnazione delle ulteriori fasi della procedura concorsuale, compresa la aggiudicazione finale (cfr. T.A.R. Lazio Sez. I, 03-09-2014, n. 9308; Cons. Stato, Sez. V, 13.9.05, n. 4692; si argomenta anche da Cons. Stato Sez. V, 27-11-2017, n. 5546).
In conclusione, per i motivi sopra illustrati, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e i motivi aggiunti vanno dichiarati inprocedibili.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara inammissibile il ricorso principale;
- dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Raffaello Gisondi, Consigliere
IL SEGRETARIO
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Tali ultime clausole, in quanto riferentesi a presupposti di fatto indipendenti da ogni valutazione da esprimersi nel corso della procedura concorsuale, appaiano idonee a produrre non una lesione potenziale, ma una lesione già esistente ed efficace nei riguardi dei soggetti che hanno chiesto di prendere parte alla procedura concorsuale, conseguendone che il “posticipare, in tali casi, limpugnazione del bando allatto ricognitivo delleffetto lesivo già prodottasi non apparirebbe, pertanto, giustificato e si porrebbe in contrasto con i principi generali sullinteresse a ricorrere” (Cons. St., Ad. plen., 29 gennaio 2003, n. 1) N. 00282/2018 REG.PROV.COLL. N. 01042/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1042 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Medical Systems s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dallavvocato Giovanni Mania, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio Frittelli in Firenze, via Masaccio 17; contro ESTAR - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dallavvocato Giuseppe Toscano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Gesess in Firenze, lungarno A. Vespucci 20; Regione Toscana non costituita in giudizio; nei confronti di Dasit s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio De Portu e Francesco Tassone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Orsola Cortesini in Firenze, via La Marmora 14; per lannullamento con il ricorso originariamente proposto: dei seguenti atti tutti relativi al lotto numero 1 (sistemi automatici per ematologia per routine e urgenze) della procedura aperta, in modalità telematica, per la conclusione di una convenzione quinquennale per la fornitura in service di sistemi analitici per ematologia per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana, indetta dallESTAR Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale della Regione Toscana con bando di gara del 9 febbraio 2017 pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale del 13 febbraio 2017 - numero 18: - il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato normativo e il capitolato tecnico, con particolare riferimento alle parti meglio indicate in ricorso; - il verbale della seduta riservata del 27/06/2017 nella quale la commissione giudicatrice ha valutato le offerte tecniche e dichiarato inidonea lofferta tecnica di Medical Systems, nonché il relativo provvedimento di non ammissione di questultima alle successive fasi di gara; - il verbale della seduta pubblica del 30/06/2017 nella quale il seggio di gara ha attribuito i punteggi economici e dichiarato aggiudicataria della gara la società Dasit; - il provvedimento di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione definitiva alla società Dasit, adottato dal direttore di area dellEstar con determinazione del 25 luglio 2017 numero 1198, comunicato a Medical Systems s.p.a. il successivo 27 luglio 2017; - ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli sopra indicati, ivi compresi, ove occorresse e nei limiti dinteresse: a) il verbale di verifica della documentazione amministrativa del 5 maggio 2017, il verbale di apertura delle offerte tecniche del 31 maggio 2017 e tutti i verbali, anche non conosciuti, delle sedute della commissione giudicatrice e del seggio di gara, b) la determina del direttore Area Divisione Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici n. 34 dell11 gennaio 2017 con la quale si è proceduto alla chiusura della consultazione preliminare di mercato per la predisposizione del capitolato per la gara, c) la determina del direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi n. 162 del 7 febbraio 2017, con la quale è stata indetta la gara, d) i provvedimenti di nomina e rettifica della commissione giudicatrice, e) la nota ESTAR del 14 luglio 2017 di diniego al rilascio della documentazione tecnica presentata in gara da Dasit, f) il programma dellattività contrattuale approvato con delibera del direttore generale dellESTAR n. 466 del 6 dicembre 2016, nella parte in cui ricomprende anche laggiudicazione dellappalto oggetto del ricorso; con i motivi aggiunti depositati in data 02 ottobre 2017: - di tutti gli atti della procedura impugnati col ricorso introduttivo del giudizio, con particolare riferimento, in relazione ai motivi aggiunti, al provvedimento di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione definitiva alla società Dasit, adottato dal direttore di area dellEstar con determinazione del 25 luglio 2017 numero 1198, comunicato a Medical Systems s.p.a. il successivo 27 luglio 2017; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi compresi il provvedimento di aggiudicazione provvisoria a Dasit, tutti i verbali di gara concernenti la valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e i provvedimenti espliciti e impliciti di ammissione di Dasit alle fasi di valutazione delle offerte tecniche ed economiche. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Estar - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale e di Dasit s.p.a.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nelludienza pubblica del giorno 30 gennaio 2018 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO L’Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale della Regione Toscana, con bando di gara del 9 febbraio 2017, indiceva una procedura aperta, in modalità telematica, per la conclusione di una convenzione quinquennale per la fornitura in service di sistemi analitici per ematologia per tutte le Aziende Sanitarie della Toscana, suddivisa in due separati lotti. La società Medical Systems s.p.a. presentava domanda di partecipazione per il lotto numero 1, relativo alla fornitura di sistemi automatici per ematologia per routine e urgenze, con importo a base d’asta di € 19.634.000,00 oltre IVA. E ciò, nonostante le cospicue perplessità in ordine a taluni dei requisiti richiesti dalla legge di gara, ritenuti superflui, sovrabbondanti, e sostanzialmente limitativi della concorrenza in quanto volti palesemente a favorire unicamente la società Dasit s.p.a., tra le poche aziende operanti nel mercato nazionale dei sistemi ematologici, introducendo criteri di valutazione che avrebbero condotto alla certa aggiudicazione della gara a quest’ultima. Successivamente, il collegio tecnico, apprestando il testo definitivo della lex di gara modificava parzialmente il capitolato tecnico, ma soltanto con riferimento ai requisiti di minima del sistema, rimanendo inalterato il sostanziale squilibrio in favore di Dasit. All’esito dello scrutinio delle offerte, la commissione giudicatrice, applicando i parametri di valutazione stabiliti nel disciplinare di gara, nella seduta riservata del 27 giugno 2017 assegnava all’offerta tecnica di Dasit il punteggio massimo per ben 15 parametri su 18 e un punteggio inferiore a quello massimo di appena qualche decimale per gli altri 3 parametri, di talché all’offerta di quest’ultima veniva complessivamente attribuito il punteggio assoluto di 58,80 punti sui 60 complessivamente disponibili, poi diventati 59,60 dopo la prima riparametrazione. Per contro, all’offerta tecnica di Medical Systems la commissione assegnava un punteggio assoluto complessivo pari ad appena 32,20 punti, aumentato a 32,56 dopo la prima riparametrazione, comunque inferiore alla soglia minima pari a 36/60, al di sotto della quale, ai sensi del disciplinare di gara, l’offerta non sarebbe stata presa in considerazione. Medical Systems insorgeva contro il verbale della seduta riservata del 27giugno 2017 nella quale la commissione giudicatrice aveva dichiarato inidonea la sua offerta tecnica, nonché per l’annullamento del consequenziale atto di non ammissione alle successive fasi di gara. Venivano altresì impugnati il provvedimento di aggiudicazione del lotto in favore di Dasit e gli atti di gara precisati in epigrafe (bando, disciplinare, capitolato normativo e capitolato tecnico). L’accoglimento del ricorso era affidato, previa sospensione, ai motivi che seguono: 1. Violazione degli articoli 30 comma 2 e 95 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e dei principi di parità di trattamento, libera concorrenza e proporzionalità, con particolare riferimento ai parametri di valutazione corrispondenti a caratteristiche esclusive o specifiche del sistema Dasit. Manifesta irrazionalità e illogicità, indeterminatezza e genericità. 2. Violazione degli articoli 2 e 51 del decreto legislativo 50/2016, della direttiva 2014/24/UE e dei principi di concorrenza, non discriminazione e favor partecipationis. Difetto di istruttoria e di motivazione. Nella camera di consiglio del 7 settembre 2017 la ricorrente rinunciava alla trattazione dell’istanza cautelare. Presa visione dell’offerta tecnica presentata dalla controinteressata attraverso l’accesso agli atti di gara, e ritenuto che l’offerta della controinteressata non fosse conforme sotto più profili alle prescrizioni della lex specialis, la società ricorrente proponeva motivi aggiunti al fine di conseguire l’annullamento dell’aggiudicazione e deducendo: 1. Sotto molteplici autonomi profili, violazione e/o falsa applicazione della lex specialis di gara con particolare riferimento al capitolato tecnico del lotto numero 1. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, di motivazione e di presupposti. 2. Sotto ulteriore profilo, violazione e/o falsa applicazione della lex specialis di gara - Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, di motivazione e di presupposti. Si costituivano in giudizio ESTAR e Dasit s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti. Nella pubblica udienza del 30 gennaio dopo il deposito di memorie e repliche, il ricorso era trattenuto per la decisione. Il ricorso e i motivi aggiunti non sono suscettibili di accoglimento. Come già fatto cenno in precedenza la ricorrente lamenta che molteplici clausole della legge di gara fossero ritagliate su misura per favorirne l’aggiudicazione in capo alla controinteressata attraverso una articolata disciplina che imponeva oneri di partecipazione e caratteristiche dell’offerta tali da snaturare i principi di concorrenzialità dando luogo al cosiddetto “bando fotografia”. Osserva il Collegio che costituisce principio consolidato quello per cui sussiste lonere dimmediata impugnazione del bando di gara pubblica per contestare clausole impeditive dellammissione dellinteressato alla gara, o anche solo impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, ovvero che rendano ingiustificatamente più difficoltosa, per i concorrenti, la partecipazione alla gara (Cons. St., Ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4; id. sez. V 26 giugno 2017 n. 3110; id., sez. V, 6 giugno 2016, n. 2359; Id., 20 novembre 2015, n. 5296). Tali ultime clausole, in quanto riferentesi a presupposti di fatto indipendenti da ogni valutazione da esprimersi nel corso della procedura concorsuale, appaiano idonee a produrre non una lesione potenziale, ma una lesione già esistente ed efficace nei riguardi dei soggetti che hanno chiesto di prendere parte alla procedura concorsuale, conseguendone che il “posticipare, in tali casi, limpugnazione del bando allatto ricognitivo delleffetto lesivo già prodottasi non apparirebbe, pertanto, giustificato e si porrebbe in contrasto con i principi generali sullinteresse a ricorrere” (Cons. St., Ad. plen., 29 gennaio 2003, n. 1 Si rileva, nel caso specifico, che la generale impostazione del ricorso è tutta volta a denunciare l’esistenza nella legge di gara “della superfetazione di aspetti di dettaglio di un sistema rispetto ad altri, anche qualitativamente irrilevanti o scarsamente incidenti, che tuttavia impediscono il libero gioco della concorrenza e precludono la partecipazione o la possibilità di aggiudicazione ad operatori economici che possono fornire sistemi pienamente idonei ad eseguire le prestazioni richieste” in tal guisa determinando, pur in assenza di clausole espressamente impeditive della partecipazione, un’ingiustificabile e abnorme restrizione della concorrenza. E’ evidente che, in tal caso, lonere di immediata impugnazione del bando deve ritenersi sussistente non solo allorché esso, con riferimento alle clausole concernenti i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, contenga clausole impeditive dellammissione dellinteressato alla selezione, ma anche nel caso che le stesse non manifestino immediatamente la loro portata lesiva, ma essendo legate a situazioni e qualità del soggetto che ha chiesto di partecipare alla selezione medesima, risultino esattamente e storicamente identificate, preesistenti alla gara stessa, e non condizionate dal suo svolgimento e, perciò, in condizione di ledere immediatamente e direttamente linteresse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla procedura selettiva (Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2017, n. 3110; T.A.R. Lazio, sez. II, 8 maggio 2017, n. 5470; Id. sez. III, 13 dicembre 2016, n. 124399. Discende da quanto argomentato che la ricorrente aveva l’onere di contestare immediatamente la legge di gara negli aspetti ritenuti immediatamente lesivi perché diretti unicamente a favorire un unico concorrente, risultato poi, in effetti, aggiudicatario, conseguentemente palesandosi inammissibile l’impugnazione del provvedimento con cui la stazione appaltante, facendo applicazione proprio di quei criteri e parametri, ha assegnato all’offerta tecnica della deducente un punteggio inferiore a quello minimo richiesto, per l’effetto estromettendola dalla procedura. Ne segue, quale ulteriore conseguenza, che il ricorso per motivi aggiunti diretto a contestare l’aggiudicazione in favore della controinteressata diviene improcedibile per carenza di interesse sopravvenuta, dal momento che nessun concreto vantaggio la ricorrente potrebbe ritrarre dall’accoglimento delle censure dirette a contestare tale ultimo atto. Tanto in applicazione del consolidato principio per cui la presenza di una legittima causa di esclusione di un concorrente da una gara pubblica (o come nel caso di specie, il rigetto del ricorso contro tale atto) comporta il difetto di legittimazione e la carenza di interesse, in capo al concorrente medesimo, alla impugnazione delle ulteriori fasi della procedura concorsuale, compresa la aggiudicazione finale (cfr. T.A.R. Lazio Sez. I, 03-09-2014, n. 9308; Cons. Stato, Sez. V, 13.9.05, n. 4692; si argomenta anche da Cons. Stato Sez. V, 27-11-2017, n. 5546). In conclusione, per i motivi sopra illustrati, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e i motivi aggiunti vanno dichiarati inprocedibili. Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: - dichiara inammissibile il ricorso principale; - dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2018 con lintervento dei magistrati: Rosaria Trizzino, Presidente Bernardo Massari, Consigliere, Estensore Raffaello Gisondi, Consigliere IL SEGRETARIO
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