Termini di impugnazione provvedimento di propria esclusione - il ricorso deve essere notificato alla S.A. e anche "all'aggiudicatario provvisorio" In evidenza
- Scritto da Dario Tomasello
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TAR Sicilia Catania sez. IV 16/2/2018 n. 382
Atteso il panorama interpretativo esposto, ritiene il Collegio adito che risulti maggiormente condivisibile la seconda delle citate ricostruzioni argomentative - stante l’astratta possibilità ex adverso, nel primo caso, di un allargamento incontrollato del contraddittorio relativamente ad un bene della vita che ha invero ancora natura solo procedimentale – ma con il temperamento per cui la notifica del ricorso ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a. risulti necessaria al controinteressato (oltre che alla p.a. resistente) nel caso in cui sia stato già adottato un qualsiasi provvedimento di individuazione del potenziale contraente, quale nella fattispecie l’aggiudicatario provvisorio, considerato che in tale ipotesi quest’ultimo è ormai titolare di un interesse a contraddire rispetto alla esclusione del ricorrente in quanto in caso di accoglimento del ricorso verrebbe meno anche la suddetta aggiudicazione provvisoria.
Ciò anche perché, da un lato, si tratterebbe in ogni caso della notifica del ricorso a uno e un solo controinteressato in ogni caso (a differenza della prima tesi per cui i controinteressati meri partecipanti potrebbero essere anche numerosi), quale appunto l’aggiudicatario provvisorio; dall’altro, la mancata partecipazione al processo dell’aggiudicatario provvisorio comporterebbe, nel caso di riammissione alla gara del ricorrente, l’impossibilità per quest’ultimo di far valere eventualmente profili contrari mediante ricorso incidentale, atteso ormai l’intervenuto passaggio dalla prima alla seconda fase del rito.
Pubblicato il 26/02/2018
N. 00464/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Zimmer Biomet s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Rocco Mangia e Stefano Quadrio, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Cristina Pulvirenti sito in Catania, alla Via Montello n. 1;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino" di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Saitta, con domicilio legale presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, ivi sita alla Via Istituto Sacrocuore n. 22;
per l'annullamento, previa sospensiva
A) mediante ricorso introduttivo:
- del provvedimento datato 29 novembre 2017 con il quale, in esito alla valutazione tecnica, i prodotti offerti dalla ricorrente Zimmer Biomet venivaritenuti non conformi, con conseguente esclusione dell’offerente;
- del bando di gara;
- del Capitolato tecnico;
- di ogni altro provvedimento presupposto di quelli impugnati.
nonché per la condanna alla riammissione alla procedura di gara e alla reintegrazione in forma specifica del danno subito ovvero, qualora impossibile, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente;
B) mediante ricorso per motivi aggiunti:
- della deliberazione C.S n. 622 del 6 dicembre 2017, _____
- di tutti gli atti comunque presupposti e connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino" di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha adito, mediante ricorso introduttivo, l’intestata Sezione chiedendo l’annullamento del provvedimento, di cui in epigrafe, con il quale la stazione appaltante lo escludeva dalla procedura di acquisto di acquisto per il prezzo più basso di un sistema a motori ad alimentazione a batteria ed elettrici per U.O.C. di Ortopedia (in sostanza, trapani e seghe destinati alla chirurgia ortopedica).
Allegava, in punto di fatto, di essere stata esclusa in ragione della asserita non conformità del sistema offerto a quello richiesto nonostante il parere precontenzioso dalla stessa sollecitato dall’ANAC e il successivo chiarimento (rectius, rassicurazione) emesso dalla stazione appaltante circa la positiva astratta idoneità di offerte contenente prodotti equivalenti a quello specificamente indicato nel capitolato tecnico.
Deduceva dunque, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:
1) “Violazione dell’art. 68, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per illogicità” atteso che i dispositivi offerti erano equivalenti a quello richiesto;
2) in via subordinata, “Violazione e falsa applicazione dell’art. 68, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per disparità di trattamento e irragionevolezza” atteso che, in caso di interpretazione letterale e non estensiva del capitolato tecnico, quest’ultimo doveva ritenersi in contrasto con i principi concorrenziali sanciti dalla richiamata normativa attesa l’immediata individuazione dell’unico operatore in grado di offrire il sistema analiticamente e nominativamente ivi richiesto;
3) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di motivazione” atteso che la lex specialis aveva individuato come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso nonostante la regola generale, introdotta di recente dalla citata normativa, per cui il criterio preferenziale è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa salvo deroga motivata della stazione appaltante, viceversa assente nel caso di specie.
Si costituiva in giudizio l’Azienda ospedaliera resistente deducendo, ex adverso, quanto segue:
- “inammissibilità del ricorso per omessa notificazione all’aggiudicatario provvisorio” nonostante nel verbale di gara del 29 novembre 2017 fosse stato testualmente previsto che era intervenuta l’aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta Kinesis s.r.l.;
- “improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva” dell’appalto alla citata offerente, di cui alla deliberazione C.S. n. 622 del 6 dicembre 2017, pubblicata nell’albo pretorio on line dell’Azienda in data 8 dicembre 2017;
- “inammissibilità del ricorso per insindacabilità del ricorso della discrezionalità tecnica”;
- nel merito, l’infondatezza del ricorso.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato anche alla controinteressata in data 1.2.2018, parte ricorrente impugnava il successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Con successiva memoria parte resistente deduceva l’irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti perché tardivamente proposto tenuto conto che il provvedimento di aggiudicazione definitiva era stato pubblicato in data 8.12.2017.
Nella camera di consiglio del 25.2.2018, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, anche in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Così sinteticamente riassunta la vicenda oggetto del presente giudizio, il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile per omessa notifica al controinteressato mentre il ricorso per motivi aggiunti irricevibile in via autonoma, perché tardivo, nonché in ogni caso inammissibile in via derivata.
Quanto al ricorso principale deve rilevarsi in via generale che l’art. 120 c.p.a., a seguito dell’introduzione del comma 2 bis, delinea in materia di appalti un rito complessivamente bifasico: ad una prima fase, nella quale devono essere messi in discussione, a pena di inammissibilità successiva, tutti i profili involgenti la partecipazione degli interessati alla gara (tanto che si è parlato di un nuovo bene della vita, quello alla mera selezione dei partecipanti), segue una seconda fase di “sbarramento” che ha ad oggetto esclusivamente il merito della gara.
Il citato articolo, infatti, così dispone relativamente ai provvedimenti di esclusione propria o di ammissione altrui alla gara: ““2-bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività”.
Sempre in via generale, quanto al profilo della corretta costituzione del contraddittorio processuale relativamente alla prima delle suddette fasi processuali con specifico riferimento all’ipotesi di impugnazione del provvedimento di esclusione propria, deve altresì essere evidenziato che due sono in dottrina le tesi sul punto, stante l’assenza di qualsiasi indicazione quanto alla individuazione dei contraddittori necessari: a quanti hanno ritenuto necessaria la notifica del ricorso avverso il provvedimento di esclusione propria vada notificato a tutti coloro che hanno presentato l’offerta, atteso che, in questa prima fase, il bene della vita costituito dalla corretta individuazione dei partecipanti alla gara è riferibile a tutti i partecipanti ammessi, si oppone la tesi di chi invece sostiene che il ricorso avverso la propria esclusione debba essere notificato solo all’amministrazione resistente stante l’assenza, al momento, di controinteressati.
Atteso il panorama interpretativo esposto, ritiene il Collegio adito che risulti maggiormente condivisibile la seconda delle citate ricostruzioni argomentative - stante l’astratta possibilità ex adverso, nel primo caso, di un allargamento incontrollato del contraddittorio relativamente ad un bene della vita che ha invero ancora natura solo procedimentale – ma con il temperamento per cui la notifica del ricorso ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a. risulti necessaria al controinteressato (oltre che alla p.a. resistente) nel caso in cui sia stato già adottato un qualsiasi provvedimento di individuazione del potenziale contraente, quale nella fattispecie l’aggiudicatario provvisorio, considerato che in tale ipotesi quest’ultimo è ormai titolare di un interesse a contraddire rispetto alla esclusione del ricorrente in quanto in caso di accoglimento del ricorso verrebbe meno anche la suddetta aggiudicazione provvisoria.
Come invece ben dedotto dalla amministrazione resistente, “l’aggiudicatario provvisorio è - secondo noti principi – contraddittore necessario del ricorso proposto da un concorrente contro la propria esclusione (Cons. St., Sez. V, 25 febbraio 2014, n. 886; T.A.R. Abruzzo-L'Aquila, Sez. I, 9 gennaio 2017, n. 17; nello stesso senso, T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II, 18 ottobre 2003, n. 6953)”.
Ciò anche perché, da un lato, si tratterebbe in ogni caso della notifica del ricorso a uno e un solo controinteressato in ogni caso (a differenza della prima tesi per cui i controinteressati meri partecipanti potrebbero essere anche numerosi), quale appunto l’aggiudicatario provvisorio; dall’altro, la mancata partecipazione al processo dell’aggiudicatario provvisorio comporterebbe, nel caso di riammissione alla gara del ricorrente, l’impossibilità per quest’ultimo di far valere eventualmente profili contrari mediante ricorso incidentale, atteso ormai l’intervenuto passaggio dalla prima alla seconda fase del rito.
Percorso argomentativo, inoltre, che a maggior ragione si impone relativamente agli altri motivi di ricorso – involgenti l’illegittimità in toto degli atti impugnati perché anticoncorrenziali ovvero per errata individuazione del criterio di aggiudicazione – considerato, stanti i consolidati principi processuali esistenti sul punto, che l’eventuale accoglimento degli stessi comporterebbe la caducazione dell’intera procedura e non già la mera riammissione alla gara della parte ricorrente, per cui l’aggiudicatario provvisorio era certamente contraddittore necessario.
Per le ragioni sinteticamente esposte il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile non essendo stato notificato a nessun controinteressato, ivi compreso l’aggiudicatario provvisorio viceversa individuato nel testo dello stesso provvedimento impugnato.
L’inammissibilità del ricorso principale importa a cascata l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, peraltro in ogni caso tardivo in quanto notificato solo in data 1.2.2018 rispetto ad un provvedimento di aggiudicazione definitiva pubblicato viceversa in data 8.12.2017.
Nonostante l’esito complessivo del giudizio, si ritiene che ricorrano comunque nella fattispecie elementi tali (quali la assoluta novità della questione giuridica risultata decisiva) da consentire la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposto, li dichiara entrambi inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Brugaletta, Presidente
Agnese Anna Barone, Consigliere
Francesco Elefante, Referendario, Estensore
|
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
|
|
Francesco Elefante |
Francesco Brugaletta |
IL SEGRETARIO
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Ciò anche perché, da un lato, si tratterebbe in ogni caso della notifica del ricorso a uno e un solo controinteressato in ogni caso (a differenza della prima tesi per cui i controinteressati meri partecipanti potrebbero essere anche numerosi), quale appunto l’aggiudicatario provvisorio; dall’altro, la mancata partecipazione al processo dell’aggiudicatario provvisorio comporterebbe, nel caso di riammissione alla gara del ricorrente, l’impossibilità per quest’ultimo di far valere eventualmente profili contrari mediante ricorso incidentale, atteso ormai l’intervenuto passaggio dalla prima alla seconda fase del rito. Pubblicato il 26/02/2018 N. 00464/2018 REG.PROV.COLL. N. 00067/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 67 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Zimmer Biomet s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Rocco Mangia e Stefano Quadrio, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Cristina Pulvirenti sito in Catania, alla Via Montello n. 1; contro Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Gaetano Martino di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dallAvvocato Antonio Saitta, con domicilio legale presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, ivi sita alla Via Istituto Sacrocuore n. 22; per lannullamento, previa sospensiva A) mediante ricorso introduttivo: - del provvedimento datato 29 novembre 2017 con il quale, in esito alla valutazione tecnica, i prodotti offerti dalla ricorrente Zimmer Biomet venivaritenuti non conformi, con conseguente esclusione dell’offerente; - del bando di gara; - del Capitolato tecnico; - di ogni altro provvedimento presupposto di quelli impugnati. nonché per la condanna alla riammissione alla procedura di gara e alla reintegrazione in forma specifica del danno subito ovvero, qualora impossibile, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente; B) mediante ricorso per motivi aggiunti: - della deliberazione C.S n. 622 del 6 dicembre 2017, _____ - di tutti gli atti comunque presupposti e connessi. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto latto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Gaetano Martino di Messina; Viste le memorie difensive; Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Parte ricorrente ha adito, mediante ricorso introduttivo, l’intestata Sezione chiedendo l’annullamento del provvedimento, di cui in epigrafe, con il quale la stazione appaltante lo escludeva dalla procedura di acquisto di acquisto per il prezzo più basso di un sistema a motori ad alimentazione a batteria ed elettrici per U.O.C. di Ortopedia (in sostanza, trapani e seghe destinati alla chirurgia ortopedica). Allegava, in punto di fatto, di essere stata esclusa in ragione della asserita non conformità del sistema offerto a quello richiesto nonostante il parere precontenzioso dalla stessa sollecitato dall’ANAC e il successivo chiarimento (rectius, rassicurazione) emesso dalla stazione appaltante circa la positiva astratta idoneità di offerte contenente prodotti equivalenti a quello specificamente indicato nel capitolato tecnico. Deduceva dunque, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame: 1) “Violazione dell’art. 68, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per illogicità” atteso che i dispositivi offerti erano equivalenti a quello richiesto; 2) in via subordinata, “Violazione e falsa applicazione dell’art. 68, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per disparità di trattamento e irragionevolezza” atteso che, in caso di interpretazione letterale e non estensiva del capitolato tecnico, quest’ultimo doveva ritenersi in contrasto con i principi concorrenziali sanciti dalla richiamata normativa attesa l’immediata individuazione dell’unico operatore in grado di offrire il sistema analiticamente e nominativamente ivi richiesto; 3) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di motivazione” atteso che la lex specialis aveva individuato come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso nonostante la regola generale, introdotta di recente dalla citata normativa, per cui il criterio preferenziale è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa salvo deroga motivata della stazione appaltante, viceversa assente nel caso di specie. Si costituiva in giudizio l’Azienda ospedaliera resistente deducendo, ex adverso, quanto segue: - “inammissibilità del ricorso per omessa notificazione all’aggiudicatario provvisorio” nonostante nel verbale di gara del 29 novembre 2017 fosse stato testualmente previsto che era intervenuta l’aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta Kinesis s.r.l.; - “improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva” dell’appalto alla citata offerente, di cui alla deliberazione C.S. n. 622 del 6 dicembre 2017, pubblicata nell’albo pretorio on line dell’Azienda in data 8 dicembre 2017; - “inammissibilità del ricorso per insindacabilità del ricorso della discrezionalità tecnica”; - nel merito, l’infondatezza del ricorso. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato anche alla controinteressata in data 1.2.2018, parte ricorrente impugnava il successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva. Con successiva memoria parte resistente deduceva l’irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti perché tardivamente proposto tenuto conto che il provvedimento di aggiudicazione definitiva era stato pubblicato in data 8.12.2017. Nella camera di consiglio del 25.2.2018, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, anche in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso veniva trattenuto in decisione. Così sinteticamente riassunta la vicenda oggetto del presente giudizio, il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile per omessa notifica al controinteressato mentre il ricorso per motivi aggiunti irricevibile in via autonoma, perché tardivo, nonché in ogni caso inammissibile in via derivata. Quanto al ricorso principale deve rilevarsi in via generale che l’art. 120 c.p.a., a seguito dell’introduzione del comma 2 bis, delinea in materia di appalti un rito complessivamente bifasico: ad una prima fase, nella quale devono essere messi in discussione, a pena di inammissibilità successiva, tutti i profili involgenti la partecipazione degli interessati alla gara (tanto che si è parlato di un nuovo bene della vita, quello alla mera selezione dei partecipanti), segue una seconda fase di “sbarramento” che ha ad oggetto esclusivamente il merito della gara. Il citato articolo, infatti, così dispone relativamente ai provvedimenti di esclusione propria o di ammissione altrui alla gara: ““2-bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa allesito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dellarticolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. Lomessa impugnazione preclude la facoltà di far valere lillegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E altresì inammissibile limpugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività”. Sempre in via generale, quanto al profilo della corretta costituzione del contraddittorio processuale relativamente alla prima delle suddette fasi processuali con specifico riferimento all’ipotesi di impugnazione del provvedimento di esclusione propria, deve altresì essere evidenziato che due sono in dottrina le tesi sul punto, stante l’assenza di qualsiasi indicazione quanto alla individuazione dei contraddittori necessari: a quanti hanno ritenuto necessaria la notifica del ricorso avverso il provvedimento di esclusione propria vada notificato a tutti coloro che hanno presentato l’offerta, atteso che, in questa prima fase, il bene della vita costituito dalla corretta individuazione dei partecipanti alla gara è riferibile a tutti i partecipanti ammessi, si oppone la tesi di chi invece sostiene che il ricorso avverso la propria esclusione debba essere notificato solo all’amministrazione resistente stante l’assenza, al momento, di controinteressati. Atteso il panorama interpretativo esposto, ritiene il Collegio adito che risulti maggiormente condivisibile la seconda delle citate ricostruzioni argomentative - stante l’astratta possibilità ex adverso, nel primo caso, di un allargamento incontrollato del contraddittorio relativamente ad un bene della vita che ha invero ancora natura solo procedimentale – ma con il temperamento per cui la notifica del ricorso ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a. risulti necessaria al controinteressato (oltre che alla p.a. resistente) nel caso in cui sia stato già adottato un qualsiasi provvedimento di individuazione del potenziale contraente, quale nella fattispecie l’aggiudicatario provvisorio, considerato che in tale ipotesi quest’ultimo è ormai titolare di un interesse a contraddire rispetto alla esclusione del ricorrente in quanto in caso di accoglimento del ricorso verrebbe meno anche la suddetta aggiudicazione provvisoria. Come invece ben dedotto dalla amministrazione resistente, “l’aggiudicatario provvisorio è - secondo noti principi – contraddittore necessario del ricorso proposto da un concorrente contro la propria esclusione (Cons. St., Sez. V, 25 febbraio 2014, n. 886; T.A.R. Abruzzo-LAquila, Sez. I, 9 gennaio 2017, n. 17; nello stesso senso, T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II, 18 ottobre 2003, n. 6953)”. Ciò anche perché, da un lato, si tratterebbe in ogni caso della notifica del ricorso a uno e un solo controinteressato in ogni caso (a differenza della prima tesi per cui i controinteressati meri partecipanti potrebbero essere anche numerosi), quale appunto l’aggiudicatario provvisorio; dall’altro, la mancata partecipazione al processo dell’aggiudicatario provvisorio comporterebbe, nel caso di riammissione alla gara del ricorrente, l’impossibilità per quest’ultimo di far valere eventualmente profili contrari mediante ricorso incidentale, atteso ormai l’intervenuto passaggio dalla prima alla seconda fase del rito. Percorso argomentativo, inoltre, che a maggior ragione si impone relativamente agli altri motivi di ricorso – involgenti l’illegittimità in toto degli atti impugnati perché anticoncorrenziali ovvero per errata individuazione del criterio di aggiudicazione – considerato, stanti i consolidati principi processuali esistenti sul punto, che l’eventuale accoglimento degli stessi comporterebbe la caducazione dell’intera procedura e non già la mera riammissione alla gara della parte ricorrente, per cui l’aggiudicatario provvisorio era certamente contraddittore necessario. Per le ragioni sinteticamente esposte il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile non essendo stato notificato a nessun controinteressato, ivi compreso l’aggiudicatario provvisorio viceversa individuato nel testo dello stesso provvedimento impugnato. L’inammissibilità del ricorso principale importa a cascata l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, peraltro in ogni caso tardivo in quanto notificato solo in data 1.2.2018 rispetto ad un provvedimento di aggiudicazione definitiva pubblicato viceversa in data 8.12.2017. Nonostante l’esito complessivo del giudizio, si ritiene che ricorrano comunque nella fattispecie elementi tali (quali la assoluta novità della questione giuridica risultata decisiva) da consentire la compensazione tra le parti delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposto, li dichiara entrambi inammissibili. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con lintervento dei magistrati: Francesco Brugaletta, Presidente Agnese Anna Barone, Consigliere Francesco Elefante, Referendario, Estensore LESTENSORE IL PRESIDENTE Francesco Elefante Francesco Brugaletta IL SEGRETARIO
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