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Giurisprudenza

Avvalimento - In caso di irregolarità della situazione contributiva dell'ausiliaria, quest'ultima va sostituita. In evidenza

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 Consiglio di Stato sez. V 26/4/2018 n. 2527 La stazione appaltante che, in sede di verifica del possesso dei requisiti dichiarati, riceve dall’ente previdenziale comunicazione di D.U.R.C. irregolare è tenuta ad escludere l’operatore dalla procedura, revocando l’aggiudicazione eventualmente effettuata, senza procedere al previo invito alla regolarizzazione. Come bene ritenuto dalla sentenza, tuttavia, l’obbligo di immediata esclusione vale nel caso di irregolarità contributiva della impresa concorrente, non potendo operare nel caso di irregolarità di impresa ausiliaria della quale la concorrente intende avvalersi. Vi osta, infatti, la regola dettata - all’interno del nuovo Codice dei contratti pubblici - dall’art. 89, comma 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per il quale: “La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80. Essa impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione”. L’art. 89, comma 3, cit., invece, consente (anzi, impone) la sostituzione anche nell’ambito di rapporto tra imprese scaturito dalla stipulazione di un contratto di avvalimento ed anche nella fase precedente…
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Commissione di gara - incompatibilità sotto il profilo dell'interferenza nella specifica gara. Principio di separazione tra l’organo che predispone il regolamento di gara e quello chiamato ad applicarlo. Impugnazione ad aggiudicazione avvenuta. In evidenza

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 TAR Calabria - Catanzaro sez. I 24/04/2018 n. 952 Le esigenze di trasparenza e terzietà dell’attività demandata alla Commissione, cui è assegnata, quale organo straordinario e temporaneo dell’amministrazione aggiudicatrice, la specifica funzione di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti, inducono a ritenere comunque illegittima la sua composizione qualora la parte interessata dia concreta dimostrazione dell'incompatibilità sotto il profilo dell'interferenza nella specifica gara. L'onere di immediata impugnativa è circoscritto alle sole clausole del bando di gara impeditive della partecipazione alla procedura o impositive di oneri manifestamente incomprensibili ovvero del tutto sproporzionati; per converso, ogni altra questione, ivi compresa la legittima composizione della commissione di gara, deve essere impugnata insieme al provvedimento di aggiudicazione, giacché è solo in questo momento che si concretizza la lesione e quindi l'interesse al ricorso per le altre partecipanti alla procedura e può conseguentemente ritenersi sorto l'onere di impugnazione.
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Legittima gara espletata con criterio del massimo ribasso se l'Amministrazione ha indicato le condizioni tecniche richieste per l’esecuzione del servizio e se sono stati fissati, nella lex specialis, elementi predefiniti e condizioni standardizzate In evidenza

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 TAR Puglia - Lecce sez. II 23/04/2018 n. 718 Legittimo il bando espletato con il criterio del massimo ribasso se l'Amministrazione, nella propria lettera di invito e nelle “condizioni particolari di contratto”, ha puntualmente indicato le condizioni tecniche richieste per l’esecuzione del servizio, specificando dettagliatamente i tempi, le modalità e il numero di operatori. In sostanza, sono stati fissati compiutamente, nella lex specialis di gara, elementi predefiniti e condizioni standardizzate, con conseguente sussistenza di tutte le condizioni richieste per l’applicazione del minor prezzo in conformità alle disposizioni citate. Anche se il bando non prevede esplicitamente la "clausola sociale" resta inteso che la legge regionale che impone la presenza della c.d. clausola sociale è una norma imperativa e come tale applicabile direttamente alla gara in esame. Infatti, è principio costante quello per cui nel caso in cui la stazione appaltante ometta di inserire nella disciplina di gara elementi previsti come obbligatori dall'ordinamento giuridico, soccorre il meccanismo di integrazione automatica in base alla normativa in materia, analogamente a quanto avviene nel diritto civile ai sensi degli art. 1374 e 1339 c.c., colmandosi in via suppletiva le eventuali lacune del provvedimento adottato dall'amministrazione … In sostanza, proprio in quanto la legge regionale…
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Unicità del centro decisionale - possibile in un bando di gara suddiviso in lotti, in quanto il bando è atto ad oggetto plurimo e determina l'indizione di tante gare, per ognuna delle quali vi è un'autonoma procedura si conclude con un'aggiudicazione In evidenza

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 TAR Campania - Napoli sez. I 09/04/2018 n. 2285 Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, la citata disposizione di cui all’art. 80, comma 5, lett. m) del nuovo codice degli appalti pubblici non trova applicazione nell’ipotesi in cui le offerte presentate dalle imprese si riferiscano a lotti diversi; ciò in quanto un bando di gara pubblica, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto plurimo e determina l'indizione non di un'unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un'autonoma procedura si conclude con un'aggiudicazione. Tanto risulta peraltro dalla stessa formulazione della norma che sanziona con l’esclusione l’operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante “alla medesima procedura di affidamento”, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In altri termini, l'unicità del centro decisionale, che legittima l'esclusione delle imprese appartenenti a tale centro, postula la partecipazione delle suddette imprese ad una specifica e determinata gara, perché solo in presenza di tale circostanza possono essere ravvisati la lesione del principio della concorrenza e un potenziale…
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Costi della manodopera - la mancata indicazione non è sanabile con soccorso istruttorio in quanto configura un’ipotesi di vera e propria incompletezza dell’offerta economica. L’omissione o incompleta dichiarazione di detti costi porta ad esclusione In evidenza

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 TAR Puglia - Lecce sez. III 13/4/2018 n. 642 Va disattesa la tesi sostenuta dalla Società ricorrente secondo cui, nella fattispecie in questione, la mancata indicazione dei detti costi di manodopera sarebbe comunque sanabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio; al riguardo, osserva il Collegio che, nella fattispecie per cui è causa, è ravvisabile un’ipotesi di vera e propria incompletezza dell’offerta economica, considerato che la Società ricorrente non ha rispettato l’obbligo, imposto dall’art. 95 comma 10 citato di indicare in modo adeguato, nella propria offerta economica, un elemento essenziale previsto dalla legge; a ben vedere, l’omissione o incompleta dichiarazione di detti costi, pertanto, non può che generare conseguenze escludenti, e ciò a prescindere dal dato che l’esclusione sia stata, o meno, testualmente enunciata dai citati articoli 83 e 95 del Decreto Legislativo n° 50/2016.Peraltro, è stato altresì condivisibilmente sottolineato come la previsione dell’obbligo di dichiarare anche i costi di manodopera, oltre agli oneri per la sicurezza cc.dd. ‘interni o aziendali’, sia assolutamente coerente con i doveri normativamente imposti di salvaguardare i diritti dei lavoratori, ed in particolare la loro sicurezza e la loro salute; pertanto, l’omessa dichiarazione dei costi di manodopera, o la dichiarazione del relativo ammontare come pari a…
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