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Giurisprudenza

Attribuzione di punteggio numerico del progetto tecnico - il giudizio è considerato correttamente effettuato, se nel bando sono stati puntualmente prefissati dei criteri dettagliati e i parametri, con punteggi minimi e massimi In evidenza

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 TAR Abruzzo Pescara sez. I 18/6/2018 n. 204 In presenza di contestazioni che, come nella specie, investano la valutazione dell'offerta tecnica mediante attribuzione di un mero punteggio numerico, il giudizio può essere considerato correttamente effettuato, allorquando nel bando di gara siano stati preventivamente e puntualmente prefissati dei criteri sufficientemente dettagliati, con la individuazione del punteggio minimo e massimo attribuibile alle specifiche singole voci e sottovoci comprese nel paradigma di valutazione e costituenti i diversi parametri indicatori della valenza tecnica dell'offerta; per cui ciascun punteggio è correlato ad un parametro tecnico-qualitativo precostituito, in grado di per sé di dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla commissione giudicatrice, al punto da non richiedere un’ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso compiutamente il giudizio negli stessi punteggi e nella loro graduatoria. Ciò esime la Sezione da una disamina comparativa ed al contempo ponderale delle offerte, occorrendo, ai fini del decidere, solamente la dimostrazione della non equivalenza delle offerte, e della non manifesta irragionevolezza della valutazione tecnica compiuta dall’Amministrazione. In ogni caso il giudice, una volta accertati in modo pieno i fatti attraverso il processo logico-valutativo svolto dall’amministrazione in base alle regole tecniche o del buon agire amministrativo, anch’esse sindacabili,…
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Dies a quo - è la data di pubblicazione dell'atto di esclusione o ammissione, solo se sono esplicitati i motivi dell'esclusione o dell'ammissione In evidenza

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 TAR Lombardia Brescia sez. I 13/6/2018 n. 577 Assume, con riferimento alla problematica all’esame, dirimente rilievo la novella legislativa apportata all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 – cui rinvia l’art. 120, comma 2-bis, c.p.a. – dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 6 (in vigore dal 20 maggio 2017: e, quindi, ratione temporis, pienamente operante quanto alla sottoposta vicenda contenziosa), il quale prevede che il termine per l’impugnativa degli atti di esclusione e di ammissione decorra dal momento in cui i relativi atti “sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione”. Anche a voler prescindere da tale – peraltro decisivo – dato normativo, ritiene il Collegio di aderire all’orientamento (per il quale, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 2017 n. 5955) che ha privilegiato una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina (anche) previgente, tesa a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale della parte ricorrente (anche) nel c.d. rito super-accelerato di cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a.: sì da “condurre all’individuazione del dies a quo del termine di impugnazione degli atti di ammissione o di esclusione alla data in cui i ricorrenti abbiano avuto piena contezza di tutti i profili rilevanti indispensabili per la proposizione del ricorso e l’esercizio pieno ed effettivo del diritto di…
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Illegittima l'aggiudicazione di una gara di appalto se dall'esame dei verbali della commissione non si riscontri il rispetto dell'indicazione di attribuzione del punteggio a ciascuna offerta da parte di ogni commissario, ma si indica solo una media In evidenza

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 TAR Abruzzo Pescara sez. I ordinanza 11/6/2018 n. 90 Appare fondato il secondo motivo dal momento che da un esame dei verbali della Commissione di gara non si riscontra il rispetto dell’indicazione di attribuzione del punteggio a ciascuna offerta da parte di ogni commissario autonomamente slavo successivamente fare una media tra i diversi coefficienti; Ritenuto che tale modalità di espressione del giudizio non costituisca una mera formalità, ma consenta di riscontare che il giudizio sulle singole offerte non sia frutto di una valutazione globale nella quale non è dato modo di riscontrare se vi sia stato un contributo autonomo da parte dei ciascun membro della Commissione.  
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Un soggetto terzo non può subentrare in una concessione ovvero in parte di essa senza la preventiva autorizzazione dell'autorità concedente. In evidenza

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 TAR Lazio Roma sez. II 19/6/2018 n. 6855 Un soggetto terzo non può subentrare in una concessione ovvero in parte di essa senza la preventiva autorizzazione dell'autorità concedente. E’, infatti, legittimo il requisito della preventiva autorizzazione dell'atto di cessione del ramo d'azienda o di qualsiasi altro titolo idoneo a determinare il subingresso nella concessione demaniale poiché spetta all'amministrazione verificare se il predetto subentro continui ad assicurare l’interesse pubblico che giustifica costantemente l'attività concessoria di beni demaniali, la quale non può dar luogo ad una mera disponibilità individuale del bene pubblico, non connotata da un preciso titolo giustificativo che la renda meritevole di pervenire alla sottrazione del bene stesso al libero uso della collettività. Né, infine, ad avviso del Collegio la comunicazione ex post del subingresso e le SCIA presentate al Comune per subentrare nei titoli per l’esercizio dell’attività di gelateria, bar e ristorazione possono ritenersi equipollenti alla preventiva autorizzazione alla cessione a terzi della concessione (o di una parte di essa), chiaramente richiesta dal più volte citato art. 4 della convenzione del 28.12.2001, quale condizione di validità ed efficacia della stessa.  
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Pregressa estromissione per carenza di requisito di regolarità fiscale - va dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di gara e l'omissione comporta l'esclusione dalla procedura in essere In evidenza

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 TAR Campania Napoli sez. VIII 8/6/2018 n. 3856 L’ente appaltante ha fatto derivare l’esclusione dalla selezione della società ricorrente da una dichiarazione di “… non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità …” (dichiarazione richiesta dal disciplinare di gara; ..), laddove la pregressa estromissione da una gara per carenza del requisito della regolarità fiscale avrebbe richiesto la segnalazione del precedente all’ente per le valutazioni del caso, così come la segnalazione avrebbe dovuto riguardare anche l’estromissione a sua volta disposta in altra selezione per l’omessa denuncia di quello stesso precedente (1).
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