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Giurisprudenza

Impugnazione del bando di gara - Concerne le clausole immediatamente "escludenti", ma anche le clausole afferenti alla formulazione dell’offerta che rendono impossibile la presentazione di un'offerta ponderata In evidenza

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 TAR Lombardia Brescia sez. II 19/6/2018 n. 593 Già l’A.P. del Consiglio di Stato n. 1 del 2003 non ha escluso un dovere di immediata impugnazione del bando di gara o della lettera di invito con riferimento a clausole che impongano, ai fini della partecipazione, oneri assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati ai caratteri della gara o della procedura concorsuale e che comportino sostanzialmente l’impossibilità per l’interessato di accedere alla gara; in tali ipotesi, è stata ricompresa quella di un bando che, discostandosi macroscopicamente dall’onere di clare loqui, al quale, per i suoi intrinseci caratteri, ogni bando deve conformarsi, risulti indecifrabile nei suoi contenuti, così impedendo all’interessato di percepire le condizioni alle quali deve sottostare precludendogli, di conseguenza, direttamente ed immediatamente la partecipazione, ciò in quanto tali clausole sembrano sostanzialmente comportarsi come le clausole riguardanti i requisiti soggettivi o di partecipazione, per le quali l’esistenza di tale onere è tradizionalmente affermato. Le clausole in questione, infatti, manifestano immediatamente la loro lesività, appaiono sostanzialmente idonee a precludere immediatamente la stessa partecipazione alla procedura concorsuale e ricollegano alle prescrizioni introdotte un effetto giuridico diretto (l’impossibilità di prendere atto alla gara) che appare immediatamente lesivo dell’interesse sostanziale degli aspiranti. Successivamente, in giurisprudenza è stato…
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Costo del lavoro - si riferisce alle ore effettive (o mediamente lavorate) e non a quelle teoriche (o da contratto). La mancata o "incerta" indicazione non è sanabile col socc. istr. Legittima nomina consulente esterno per valutazioni generica In evidenza

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 TAR Lazio Roma sez. III QUATER 21/06/2018 n. 6920 1-Prima di stabilire se una siffatta decisione di esclusione possa ritenersi legittimamente adottata il collegio deve preliminarmente affrontare quello che è il vero punctum dolens della controversia, stabilire ovverossia se, ai fini del calcolo dei costi di sicurezza aziendale, la commissione di gara dovesse prendere come parametro di riferimento le ore teoriche (o “da contratto”) oppure quelle effettive (o “mediamente lavorate”). La giurisprudenza che ha avuto modo di soffermarsi sullo specifico tema ha progressivamente stabilito che “la garanzia della congruità dell’offerta non comporta l’obbligo del rigido rispetto del costo medio orario indicato nelle Tabelle Ministeriali ex art. 86, comma 3 bis, D.Lg.vo n. 163/2006, per cui sono possibili scostamenti in diminuzione agli importi indicati nel vigente DM 8.7.2009 ("Determinazione del costo medio orario per il personale dipendente degli Istituti di Vigilanza privata"), purché vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilite in sede di contrattazione collettiva (le quali peraltro secondo un orientamento giurisprudenziale costante e pacifico costituiscono minimi retributivi inderogabili, in quanto risultano attuativi del principio costituzionale ex art. 36, comma 1, Cost. di garantire una retribuzione sufficiente ad assicurare ai lavoratori ed alle loro famiglie un’esistenza libera e…
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Legittima la richiesta di risarcimento danni alla Camera di Commercio per un ritardo dell'iscrizione sul registro delle imprese In evidenza

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TRGA Trento 21/06/2018 n. 141 La società OMISSIS formula domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardo con cui la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trento ha provveduto solo in data 22 febbraio 2017 ad iscriverla nel registro delle imprese, a fronte della domanda inoltrata dall’interessata all’ufficio (e da questo protocollata) il 6 febbraio 2017. Dalla ritardata iscrizione nel registro l’odierna ricorrente assume di aver subito il danno derivato dalla mancata concessione del contributo, previsto dalla legge provinciale n. 6/1999 relativo all’avviso n. 1/2016 (“Programma operativo 2014/2018 del Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR” inerente ai “progetti di avvio e consolidamento di nuove imprese anche giovanili e/o femminili sul territorio della Provincia autonoma di Trento”), per l’ottenimento del quale ha inoltrato apposita domanda, tuttavia rigettata dall’amministrazione in data 30 agosto 2017 a seguito del riscontrato ritardo dell’iscrizione.  Il ricorso è fondato (nei limiti che seguono).
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Offerta economicamente più vantaggiosa - limiti e problematiche relativi al metodo di calcolo del punteggio economico - interpolazione lineare o metodo inversamente proporzionale - In evidenza

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Consiglio di Stato Sez V 18/06/2018 n. 3733 Va considerato che il metodo dell’interpolazione lineare è solo uno dei metodi indicati dall’ANAC: la quale, peraltro, ne mette in rilievo gli inconvenienti, affermando testualmente: “Tale metodo di calcolo presenta l’inconveniente, più volte evidenziato, di poter condurre a differenze elevate anche a fronte di scarti in valore assoluto limitati; ciò si verifica quando il ribasso massimo rispetto al prezzo a base di gara è contenuto; accentua inoltre la concorrenza, inducendo a formulare offerte aggressive”. Chiarito che la Commissione aggiudicatrice non era tenuta a scegliere un criterio di valutazione dell’offerta economica, potendo liberamente determinarsi, va esaminato il verbale dell’11 ottobre 2016 nel quale il criterio prescelto è indicato. Vi si legge: “La Commissione, in seduta riservata, prosegue i lavori analizzando le formalità relative alle offerte economiche e procedendo all’attribuzione dei punteggi secondo la seguente formula Pa = (Pb/P) *P, (dove Pa è il punteggio dell’offerta esaminata, Pb è il prezzo dell’offerta più bassa, P il prezzo dell’offerta esaminata e Pm è il punteggio massimo)”; che la formula scelta dalla Commissione non corrisponda a quella con la quale si esprime il criterio della c.d. interpolazione lineare è dimostrato dal fatto che essa…
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Costi della manodopera - l'indicazione è strettamente funzionale al controllo di anomalia dell'offerta e pertanto può essere esplicitata in sede di verifica di anomalia dell'offerta In evidenza

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 TAR Puglia Bari sez. I 21/06/2018 n. 906 La norma -art. 95 c 10- chiarisce che la indicazione dei costi della manodopera è strettamente funzionale al controllo di anomalia dell’offerta, controllo che risulta comunque effettuato nel caso di specie, avendo il comune resistente proceduto alla richiesta di opportuni chiarimenti sui costi del lavoro e al riscontro della complessiva attendibilità e congruità dell’offerta aggiudicataria. Traducendosi, dunque, l’omissione contestata dalla ricorrente, in una mera carenza nella specificazione delle singole voci di costo, tuttavia sostanzialmente e adeguatamente considerate nel prezzo finale complessivamente offerto dall’impresa, come si preciserà infra, ne consegue che correttamente l’Amministrazione non ne ha decretato l’esclusione, permettendo che dette voci venissero precisate nel corso del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, senza con ciò violare il principio di immodificabilità dell’offerta economica. A tanto va anche soggiunto che la lex specialis di gara non prevedeva espressamente la sanzione dell'esclusione in caso di omessa precisazione dei costi di manodopera e che il modello di offerta economica, allegato al disciplinare di gara, non prevedeva neppure la dichiarazione dei costi di manodopera, ma solo degli oneri di sicurezza, sicché, in ogni caso, ostava all’asserita doverosa esclusione dalla partecipante dalla gara l’affidamento ingenerato dalla disciplina…
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