Menu
Increase size
Reset to Default
Decrease size

RSS Twitter Google Facebook

A+ A A-
Giurisprudenza

Dies a quo - l'onere di immediata impugnazion all'ammissione/esclusione necessita della "piena conoscenza" (pubblicazione sul sito o pec). La presenza di un rappresentante in gara non è sufficiente. E' possibile avvalimento di certificato di qualità In evidenza

  • Pubblicato in Giurisprudenza
  • Vota questo articolo
    (0 Voti)
  • Letto: 1336 volte
  CONSIGLIO DI STATO SEZ. III 08/10/2018 n. 5765 Lo stesso art. 8, comma 5 del disciplinare di gara “individuava espressamente nel predetto formale provvedimento, da portare a conoscenza dei concorrenti attraverso la pubblicazione sul profilo della committente, nel rispetto dell’art. 120 comma 2 bis c.p.a. (oltre che mediante comunicazione via pec), quello con cui la stazione appaltante avrebbe assunto le determinazioni finali e lesive in termini di ammissione o esclusione dei concorrenti dalla gara”. In ogni caso, la conoscenza del provvedimento di ammissione o esclusione di concorrenti, rilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di trenta giorni ex art. 120, comma 2 bis c.p.a., è riferita da quest’ultima disposizione solo all’avvenuta pubblicazione del provvedimento stesso “sul profilo del committente della stazione appaltante”. - Non può ritenersi sufficiente a far decorrere l’onere di impugnare il provvedimento di ammissione alla gara la mera presenza di un rappresentante della ditta alla seduta in cui viene decretata l’ammissione, in mancanza della specifica prova sulla percezione immediata ed effettiva di tutte le irregolarità che, ove sussistenti, possano aver inficiato le relative determinazioni; -Ne consegue, secondo la citata sentenza n. 2953/2018, che l’istituto dell’avvalimento può essere applicato anche in relazione alla certificazione…
Leggi tutto... Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi

Bando di gara - Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. E' estremamente restringente una clausola di dotazione minima di personale almeno pari a quello dell'appalto. In evidenza

  • Pubblicato in Giurisprudenza
  • Vota questo articolo
    (1 Vota)
  • Letto: 1982 volte
  TAR CALABRIA CATANZARO SEZ. I 20/9/2018 n. 1602 -Nel merito il ricorso appare fondato, non essendo le ipotesi derogatorie rispetto al termine di cui all’art. 60 D.lgs. 50/2016 previste expressis verbis nella lex specialis di gara. Ed invero, a norma dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 “1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa”. La cogenza del disposto normativo de quo è ravvisabile nella ratio costituita dalla necessità di fissazione exlege di una disciplina dei termini di ricezione delle offerte, rispondente per un verso all’esigenza di assicurare la più ampia partecipazione delle imprese al confronto concorrenziale, per altro verso ad un’esigenza di garanzia per le stesse stazioni appaltanti, mirando ad assicurare che le imprese concorrenti formulino le proprie offerte in modo ponderato.6.3. Non può sul punto accogliersi la prospettazione della resistente Prefettura in merito alla circostanza che fosse legittima la riduzione del termine, attese le ragioni di urgenza individuate, così come rappresentato nei documenti di…
Leggi tutto... Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi

Offerta economica - la commissione non può modificare la formula di attribuzione dei punteggi (ancorchè incompleta) dopo la presentazione delle offerte In evidenza

  • Pubblicato in Giurisprudenza
  • Vota questo articolo
    (0 Voti)
  • Letto: 1968 volte
  TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ. II 24/9/2018 n. 5582 La commissione giudicatrice non poteva (dopo la presentazione delle domande e l’apertura delle buste) modificare la formula aritmetica dettata dal bando, ancorché incompleta o inapplicabile, e procedere all’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica, in quanto la condotta della commissione ha pregiudicato l’applicazione uniforme delle regole nei confronti di tutti i partecipanti, con conseguente illegittimità dell’intero procedimento di valutazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2017, n. 978); pertanto nel caso di specie la mera modifica della formula aritmetica prevista dal bando mediante l’inversione del numeratore e del denominatore deve ritenersi sufficiente ai fini del determinare l’illegittimità della procedura e il conseguente annullamento della determina di aggiudicazione oggetto di impugnazione, al di là dell’intento del bando stesso, e tenuto conto della poca chiarezza del riferimento del bando stesso al prezzo più basso ed in particolare se dovesse intendersi il prezzo migliore per l’amministrazione aggiudicatrice o peggiore, perché con ribasso più basso;
Leggi tutto... Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi

Avvalimento - nel caso in cui l'ausiliaria sia carente dei requisiti richiesti, la Stazione Appaltante deve consentirne la sostituzione. Una clausola del bando difforme va disapplicata In evidenza

  • Pubblicato in Giurisprudenza
  • Vota questo articolo
    (0 Voti)
  • Letto: 1258 volte
  TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ. II 19/9/2018 n. 5530 L’Amministrazione, una volta verificato il mancato possesso dei requisiti soggettivi in capo all’ausiliaria, consente alla società ausiliata di procedere alla sua sostituzione, al fine di evitare l’esclusione della stessa dalla gara, in conformità a quanto previsto dall’art.89, comma 3 del D. Lgs. n.50/2016 che espressamente recita “La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purchè si tratti di requisiti tecnici”; Tale disposizione generale e imperativa non può essere, in forza del principi di gerarchia e di specialità delle fonti normative, disapplicata dal disciplinare di gara che si inserisce nell’atto unilaterale amministrativo anche in presenza di clausole contrastanti difformi ex artt.1339 e 1419 c.c. e che – a pag.13 nell’ambito…
Leggi tutto... Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi

Informativa Antimafia - Il dato relativo alla parentela non deve essere assunto nella sua rigida materialità, ma per le implicazioni logico-presuntive che lo stesso è suscettibile di generare In evidenza

  • Pubblicato in Giurisprudenza
  • Vota questo articolo
    (0 Voti)
  • Letto: 1977 volte
  CONSIGLIO DI STATO SEZ. III 20/9/2018 n. 5480 Il dato relativo alla parentela non deve essere assunto nella sua rigida materialità, ma per le implicazioni logico-presuntive che lo stesso, attentamente esaminato anche alla luce di tutte le circostanze caratterizzanti lo specifico contesto societario e familiare, così come enucleate (più o meno esplicitamente) dall’organo prefettizio, è suscettibile di generare: implicazioni che compete in primo luogo al giudice, in sede di sindacato sulla legittimità dell’informativa interdittiva, attentamente estrapolare dal provvedimento impugnato e dagli atti istruttori che ne hanno preceduto l’adozione. L’Amministrazione può dare rilievo (ai rapporti di parentela) laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto.
Leggi tutto... Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi
Sottoscrivi questo feed RSS

Accedi o Registrati

Clicca per ascoltare il testo!