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Giurisprudenza

offerta economica - mancata indicazione di costi della manodopera è difetto formale non sanzionabile con esclusione In evidenza

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TAR Emilia Romagna, Bologna sez II 01/03/2018 L’interpretazione letterale e logica della norma significa che <soltanto i costi della sicurezza> devono essere scorporati dall’importo assoggettato al ribasso d’asta e che i costi della manodopera devono essere soltanto individuati dalla stazione appaltante al fine dell’eventuale controllo dell’anomalia. Si osserva poi ulteriormente che : a). ex art. 23 comma 16 del DLGS 50/2016 “solo” i costi della sicurezza devono essere scorporati e non sono soggetti a ribasso; i costi della manodopera devono essere indicati ma non sono soggetti allo scorporo né tantomeno al divieto di ribasso; b). la mancata indicazione costituisce difetto solo formale e non è sanzionabile con la esclusione in nome del favor partecipationis; c). l’art. 95 comma 10 prevede il dovere di indicare i costi della manodopera (e non lo scorporo) e quelli della sicurezza ma la loro mancata indicazione (di quelli della manodopera) non può condurre alla esclusione;
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oneri per la sicurezza aziendale - l'indicazione è doverosa e l'assenza è causa di mancanza di un elemento essenziale dell'offerta non sanabile col soccorso istruttorio In evidenza

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Consiglio di Stato sez. V 28/2/2018 n. 1228 Esclusa l’ipotesi della vendita, per le gare indette all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, come quella che qui viene in rilievo, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha affermato che ai sensi dell’art. 95, comma 10, l’indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale nell’ambito dell’offerta economica è doverosa, a causa della mancanza di un elemento essenziale dell’offerta; e che tale carenza non può essere sanata mediante il potere di soccorso istruttorio, espressamente escluso dall’art. 83, comma 9, del medesimo codice per elementi relativi all’offerta (Cons. Stato, V, 7 febbraio 2018, n. 815). Da tale precedente non vi è ragione di discostarsi, stante la chiara formulazione delle disposizioni in esame e la volontà altrettanto chiara da esse desumibile di recepire a livello normativo i principi affermati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, 20 marzo 2015, n. 3. Nel medesimo precedente è stato inoltre escluso che possano trovare i principi di diritto formulati dalla sentenza dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, 27 luglio 2016, n. 19, in tema di ammissibilità del soccorso istruttorio per il caso di mancata indicazione degli oneri per la sicurezza cc.dd.…
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Bandi con clausole che restringono oltremodo il novero delle imprese che possono partecipare - "bando fotografia" da impugnare immediatamente e direttamente In evidenza

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TAR Toscana Firenze sez. III 19/2/2018 n. 282 Osserva il Collegio che costituisce principio consolidato quello per cui sussiste l'onere d'immediata impugnazione del bando di gara pubblica per contestare clausole impeditive dell'ammissione dell'interessato alla gara, o anche solo impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, ovvero che rendano ingiustificatamente più difficoltosa, per i concorrenti, la partecipazione alla gara (Cons. St., Ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4; id. sez. V 26 giugno 2017 n. 3110; id., sez. V, 6 giugno 2016, n. 2359; Id., 20 novembre 2015, n. 5296). Tali ultime clausole, in quanto riferentesi a presupposti di fatto indipendenti da ogni valutazione da esprimersi nel corso della procedura concorsuale, appaiano idonee a produrre non una lesione potenziale, ma una lesione già esistente ed efficace nei riguardi dei soggetti che hanno chiesto di prendere parte alla procedura concorsuale, conseguendone che il “posticipare, in tali casi, l'impugnazione del bando all'atto ricognitivo dell'effetto lesivo già prodottasi non apparirebbe, pertanto, giustificato e si porrebbe in contrasto con i principi generali sull'interesse a ricorrere” (Cons. St., Ad. plen., 29 gennaio 2003, n. 1)
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Termini di impugnazione provvedimento di propria esclusione - il ricorso deve essere notificato alla S.A. e anche "all'aggiudicatario provvisorio" In evidenza

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TAR Sicilia Catania sez. IV 16/2/2018 n. 382 Atteso il panorama interpretativo esposto, ritiene il Collegio adito che risulti maggiormente condivisibile la seconda delle citate ricostruzioni argomentative - stante l’astratta possibilità ex adverso, nel primo caso, di un allargamento incontrollato del contraddittorio relativamente ad un bene della vita che ha invero ancora natura solo procedimentale – ma con il temperamento per cui la notifica del ricorso ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a. risulti necessaria al controinteressato (oltre che alla p.a. resistente) nel caso in cui sia stato già adottato un qualsiasi provvedimento di individuazione del potenziale contraente, quale nella fattispecie l’aggiudicatario provvisorio, considerato che in tale ipotesi quest’ultimo è ormai titolare di un interesse a contraddire rispetto alla esclusione del ricorrente in quanto in caso di accoglimento del ricorso verrebbe meno anche la suddetta aggiudicazione provvisoria. Ciò anche perché, da un lato, si tratterebbe in ogni caso della notifica del ricorso a uno e un solo controinteressato in ogni caso (a differenza della prima tesi per cui i controinteressati meri partecipanti potrebbero essere anche numerosi), quale appunto l’aggiudicatario provvisorio; dall’altro, la mancata partecipazione al processo dell’aggiudicatario provvisorio comporterebbe, nel caso di riammissione alla gara del ricorrente, l’impossibilità…
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Leggi regionali in materia di appalti pubblici - disapplicazione della norma nazionale (legge regionale) confliggente con le superiori disposizioni comunitarie In evidenza

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Consiglio di Stato sez. III 22/2/2018 n. 1139 In questi termini, la norma regionale, ove intesa come inclusiva anche del servizio di trasporto ordinario in ambulanza (non quindi emergenziale e di soccorso) si pone in contrasto con la regola opposta e prevalente (fissata dal codice appalti e dalla direttiva europea) dell’affidamento mediante gara del trasporto in ambulanza a carattere non emergenziale. Le considerazioni già svolte, si ribadisce, consentono di escludere che il sistema tracciato dalla L.R. 41/2006 possa integrare un’autentica internalizzazione del servizio. Il segnato punto di contrasto va risolto con la disapplicazione della norma nazionale (legge regionale) confliggente con le superiori disposizioni comunitarie. Va inoltre fugato il dubbio che da un tale esito decisorio possa conseguire una compressione della competenza legislativa concorrente delle Regione in materia di “tutela della salute”: è chiaro, infatti, che la disciplina delle modalità dell’affidamento dei servizi socio-sanitari attiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “tutela della concorrenza” e non a caso è oggetto delle disposizioni comunitarie e nazionali innanzi richiamate (cfr. Titolo III, capo I della Direttiva 2014/24/UE e nella Parte II, Titolo VI, Capo II del D. Lgs. 50/2016). Viene in rilievo, infine, la clausola di salvaguardia dell’occupazione…
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