offerta economica - mancata indicazione di costi della manodopera è difetto formale non sanzionabile con esclusione In evidenza
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TAR Emilia Romagna, Bologna sez II 01/03/2018 L’interpretazione letterale e logica della norma significa che <soltanto i costi della sicurezza> devono essere scorporati dall’importo assoggettato al ribasso d’asta e che i costi della manodopera devono essere soltanto individuati dalla stazione appaltante al fine dell’eventuale controllo dell’anomalia. Si osserva poi ulteriormente che : a). ex art. 23 comma 16 del DLGS 50/2016 “solo” i costi della sicurezza devono essere scorporati e non sono soggetti a ribasso; i costi della manodopera devono essere indicati ma non sono soggetti allo scorporo né tantomeno al divieto di ribasso; b). la mancata indicazione costituisce difetto solo formale e non è sanzionabile con la esclusione in nome del favor partecipationis; c). l’art. 95 comma 10 prevede il dovere di indicare i costi della manodopera (e non lo scorporo) e quelli della sicurezza ma la loro mancata indicazione (di quelli della manodopera) non può condurre alla esclusione;
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