Menu
Increase size
Reset to Default
Decrease size

RSS Twitter Google Facebook

A+ A A-
Giurisprudenza

Avvalimento di garanzia - per l’avvalimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria, fatturato globale o specifico, non è richiesta l’indicazione dei mezzi e delle risorse aziendali messe a disposizione dall’ausiliaria In evidenza

  • Pubblicato in Giurisprudenza
  • Vota questo articolo
    (0 Voti)
  • Letto: 1441 volte
Consiglio di Stato Sez III 04/04/2018 n. 366 In ogni caso, sussiste un consolidato filone giurisprudenziale a mente del quale per l’avvalimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ed in particolare del fatturato globale o specifico, non è richiesta l’indicazione dei mezzi e delle risorse aziendali messe a disposizione dall’ausiliaria per l’esecuzione dell’appalto, perché l’impegno assunto da quest'ultima riguarda la complessiva solidità patrimoniale e finanziaria, la quale è riferibile all’azienda nel suo complesso. Nelle gare pubbliche, in caso di avvalimento avente ad oggetto il requisito di capacità economica finanziaria, rappresentato dal fatturato sia globale che specifico, la prestazione oggetto specifico dell’obbligazione è costituita non già dalla messa a disposizione da parte dell’impresa ausiliaria di strutture organizzative e mezzi materiali, ma dal suo impegno a garantire con le proprie complessive risorse economiche, il cui indice è costituito dal fatturato, l’impresa ausiliata; in sostanza, ciò che la impresa ausiliaria mette a disposizione della impresa ausiliata è il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria e di acclarata esperienza di settore, dei quali il fatturato costituisce indice significativo; ne consegue che non occorre che la dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici…
Leggi tutto... Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi

Requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione - bisogna evitare impostazioni ingiustificatamente restrittive della concorrenza e irragionevoli In evidenza

  • Pubblicato in Giurisprudenza
  • Vota questo articolo
    (0 Voti)
  • Letto: 1185 volte
Tar Campania - Napoli Sez II 03/04/2018 n. 366 Il possesso di un centro cottura si pone non come requisito di partecipazione bensì di esecuzione dell’appalto, né il requisito della regolarità dal punto di vista del profilo edilizio-urbanistico è tale, sempre nello specifico caso, che non possa eventualmente intervenire nelle more della stipula nel caso di eventuale aggiudicazione. Si tratta, in definitiva, di un elemento materialmente necessario per l'esecuzione del contratto di appalto del servizio di mensa scolastica, come tale legittimamente esigibile verso il concorrente aggiudicatario definitivo come “condizione” per la stipulazione del contratto, perché è in quel momento che si attualizza per l'Amministrazione l'interesse a che il contraente abbia a disposizione una struttura per assicurare il servizio; in caso contrario si avallerebbe un’impostazione ingiustificatamente restrittiva della concorrenza e irragionevole, perché si imporrebbe a tutti i concorrenti di procurarsi anticipatamente, e comunque prima dell'aggiudicazione definitiva, un centro di cottura, reperendo - con evidente onere economico e organizzativo che poi potrebbe risultare ultroneo per chi non risulta aggiudicatario- immobili idonei alla preparazione di pasti per servizi di ristorazione collettiva, sostenendo i connessi investimenti in vista di una solo possibile ma non certa acquisizione della commessa.
Leggi tutto... Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi

Principio dell’invarianza della soglia di anomalia - va attuato con lettura rigorosa in seguito all'esigenza di assicurare un adeguato grado di stabilità dell'azione amministrativa In evidenza

  • Pubblicato in Giurisprudenza
  • Vota questo articolo
    (0 Voti)
  • Letto: 1390 volte
Tar Lombardia Brescia sez. II 03/4/2018 n. 366 La soglia di anomalia determinata dalla stazione appaltante non è soggetta a modificazione in considerazione del disposto di cui all’art. 95, comma 15, del D.Lgs n. 50/2016, secondo il quale ”Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte”. Si deve necessariamente concludere che le censure di parte ricorrente non possono essere favorevolmente apprezzate, atteso che la medesima pretende, in forza di un accertamento giurisdizionale dei concorrenti che avrebbero dovuto legittimamente partecipare alla gara ovvero esserne esclusi, di effettuare un ricalco della soglia di anomalia dopo che la fase di ammissione alla gara si è conclusa.
Leggi tutto... Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi

Regolarità fiscale delle imprese partecipanti ad appalti pubblici - Definizioni. Il giudizio avverso la cartella non pregiudica la sussistenza del debito sottostante. In evidenza

  • Pubblicato in Giurisprudenza
  • Vota questo articolo
    (1 Vota)
  • Letto: 2790 volte
Consiglio di Stato sez. V 03/4/2018 n. 2049 Per giurisprudenza costante e pacifica, la regolarità fiscale delle imprese partecipanti ad appalti pubblici sussiste quando, alternativamente, a carico dell'impresa non risultino contestate violazioni tributarie mediante atti ormai definitivi per decorso del termine di impugnazione ovvero, in caso d'impugnazione, la relativa pronuncia giurisdizionale sia passata in giudicato. Pertanto, nel caso in cui l’atto di accertamento sia divenuto definitivo per l’infruttuoso decorso del termine di impugnazione oppure per passaggio in giudicato della sentenza, l’impresa che partecipi ad una procedura ad evidenza pubblica deve essere esclusa per il mancato rispetto del requisito della regolarità fiscale ex art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016. Il giudizio avverso la cartella di pagamento introduce una lite attinente alla fase della riscossione, ma non pregiudica la sussistenza del debito tributario sottostante. Infatti i tributi per quali è stata accertata l’inadempienza derivavano da atti non più soggetti a impugnazione e la cartella esattoriale può essere impugnata solo per vizi formali ad essa attinenti, ma non può più mettersi in discussione la debenza dei tributi ivi indicati perché sono iscritti a ruolo solo dopo la definitività degli stessi. Infatti, la possibilità di impugnare la cartella, nonché la pendenza dei…
Leggi tutto... Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi

La sopravvenuta esclusione, se impugnata, non fa venir meno in capo alla società esclusa la legittimazione ad agire in giudizio contro l'aggiudicataria In evidenza

  • Pubblicato in Giurisprudenza
  • Vota questo articolo
    (0 Voti)
  • Letto: 1315 volte
Consiglio di Stato sez. V 28/3/2018 n. 1943 Nel presente giudizio è in contestazione la legittima partecipazione alla gara della concorrente poi risultata aggiudicataria. La società aggiudicataria, sostiene che per effetto dell’esclusione sopravvenuta sarebbe venuto meno in capo alla società  ricorrente il necessario titolo fondante la legittimazione ad agire nel presente giudizio, consistente nella legittima partecipazione alla gara. L’eccezione deve essere evidentemente respinta, dal momento che i provvedimenti sopravvenuti in questione sono stati ritualmente impugnati dall’odierna appellante, cosicché i relativi effetti lesivi per quest’ultima non si sono consolidati e sono suscettibili di essere eliminati laddove la separata impugnazione proposta dalla stessa società venisse accolta.
Leggi tutto... Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi
Sottoscrivi questo feed RSS

Accedi o Registrati

Clicca per ascoltare il testo!