Menu
Increase size
Reset to Default
Decrease size

RSS Twitter Google Facebook

A+ A A-

RTI raggruppamenti temporanei di impresa - i requisiti soggettivi di carattere tecnico di regola devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa

TAR Lazio, Roma sez. I Quater 15/03/2018 n. 2981

Tale carattere sostanzialmente unitario delle prestazioni riferibili all’appalto in questione trova, secondo il Collegio, ulteriore conferma nel fatto che né il bando, né il disciplinare hanno fornito indicazione di una suddivisione e/o qualificazione delle prestazioni oggetto di gara tra “principali” e “secondarie”, limitandosi, invece, ad indicare sostanzialmente il servizio nella unitaria attività di vigilanza.

Il Collegio ritiene, riguardo al caso in esame, dover riaffermare che nei raggruppamenti di imprese i requisiti tecnici di carattere soggettivo, devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa, a meno che non risulti che essi siano incontestabilmente riferiti solo ad una parte delle prestazioni, eseguibili soltanto da alcune delle imprese associate (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 maggio 2005 n. 2765 e 25 luglio 2006 n. 4668), essendo precluso al partecipante ad una gara procedere alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazioni principali e secondarie, onde ripartirle all’interno di un raggruppamento di tipo verticale, potendosi dar vita a raggruppamenti di tipo verticale solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni “principali” e quelle “secondarie” (Cons. Stato, III, 9 maggio 2012, n. 2689).

Gara d'appalto di servizi e somministrazione di personale - tratti salienti dei diversi contratti

 Consiglio di Stato sez. III 12/03/2018 n. 1571

Se la distinzione tra le due figure contrattuali è marcata dal fatto che il “contratto di appalto” ha ad oggetto un’obbligazione di risultato (con cui l’appaltatore assume con la propria organizzazione il compito di far conseguire al committente il risultato promesso), mentre la somministrazione di lavoro sottende una tipica obbligazione di mezzi (attraverso cui l’Agenzia per il Lavoro si limita a fornire prestazioni lavorative organizzate e finalizzate dal committente), è evidente che nella gara de qua l’aggiudicatario non ha alcun risultato da raggiungere, poiché oggetto esclusivo della procedura, per quanto già si è esposto, sono mere prestazione lavorative (di segreteria, istruttorie o di supporto alla gestione delle attività amministrative) che, evidentemente, non rappresentano un’articolata ed organizzata prestazione di servizi.

Sottoscrivi questo feed RSS

Accedi o Registrati

Clicca per ascoltare il testo!