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RTI raggruppamenti temporanei di impresa - i requisiti soggettivi di carattere tecnico di regola devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa

TAR Lazio, Roma sez. I Quater 15/03/2018 n. 2981

Tale carattere sostanzialmente unitario delle prestazioni riferibili all’appalto in questione trova, secondo il Collegio, ulteriore conferma nel fatto che né il bando, né il disciplinare hanno fornito indicazione di una suddivisione e/o qualificazione delle prestazioni oggetto di gara tra “principali” e “secondarie”, limitandosi, invece, ad indicare sostanzialmente il servizio nella unitaria attività di vigilanza.

Il Collegio ritiene, riguardo al caso in esame, dover riaffermare che nei raggruppamenti di imprese i requisiti tecnici di carattere soggettivo, devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa, a meno che non risulti che essi siano incontestabilmente riferiti solo ad una parte delle prestazioni, eseguibili soltanto da alcune delle imprese associate (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 maggio 2005 n. 2765 e 25 luglio 2006 n. 4668), essendo precluso al partecipante ad una gara procedere alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazioni principali e secondarie, onde ripartirle all’interno di un raggruppamento di tipo verticale, potendosi dar vita a raggruppamenti di tipo verticale solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni “principali” e quelle “secondarie” (Cons. Stato, III, 9 maggio 2012, n. 2689).

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