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Avvalimento di garanzia - per l’avvalimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria, fatturato globale o specifico, non è richiesta l’indicazione dei mezzi e delle risorse aziendali messe a disposizione dall’ausiliaria

Consiglio di Stato Sez III 04/04/2018 n. 366

In ogni caso, sussiste un consolidato filone giurisprudenziale a mente del quale per l’avvalimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ed in particolare del fatturato globale o specifico, non è richiesta l’indicazione dei mezzi e delle risorse aziendali messe a disposizione dall’ausiliaria per l’esecuzione dell’appalto, perché l’impegno assunto da quest'ultima riguarda la complessiva solidità patrimoniale e finanziaria, la quale è riferibile all’azienda nel suo complesso.

Nelle gare pubbliche, in caso di avvalimento avente ad oggetto il requisito di capacità economica finanziaria, rappresentato dal fatturato sia globale che specifico, la prestazione oggetto specifico dell’obbligazione è costituita non già dalla messa a disposizione da parte dell’impresa ausiliaria di strutture organizzative e mezzi materiali, ma dal suo impegno a garantire con le proprie complessive risorse economiche, il cui indice è costituito dal fatturato, l’impresa ausiliata; in sostanza, ciò che la impresa ausiliaria mette a disposizione della impresa ausiliata è il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria e di acclarata esperienza di settore, dei quali il fatturato costituisce indice significativo; ne consegue che non occorre che la dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale e, dunque, alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, essendo sufficiente che da essa dichiarazione emerga l’impegno contrattuale della società ausiliaria a mettere a disposizione la sua complessiva solidità finanziaria ed il suo patrimonio esperienziale, garantendo con essi una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità.

Principio dell’invarianza della soglia di anomalia - va attuato con lettura rigorosa in seguito all'esigenza di assicurare un adeguato grado di stabilità dell'azione amministrativa

Tar Lombardia Brescia sez. II 03/4/2018 n. 366

La soglia di anomalia determinata dalla stazione appaltante non è soggetta a modificazione in considerazione del disposto di cui all’art. 95, comma 15, del D.Lgs n. 50/2016, secondo il quale ”Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte”.

Si deve necessariamente concludere che le censure di parte ricorrente non possono essere favorevolmente apprezzate, atteso che la medesima pretende, in forza di un accertamento giurisdizionale dei concorrenti che avrebbero dovuto legittimamente partecipare alla gara ovvero esserne esclusi, di effettuare un ricalco della soglia di anomalia dopo che la fase di ammissione alla gara si è conclusa.

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