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Oggetto sociale: ha valore meramente notiziale della visura camerale e non ha valore probatorio In evidenza

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  TAR LOMBARDIA, MILANO SEZ I 10/08/2019 n. 1553

Nessun valore probatorio può essere tuttavia attribuito alla descrizione dell’oggetto sociale contenuto nella visura camerale, stante il valore meramente notiziale della stessa.

In ogni caso la circostanza che i servizi ..... siano elencati al numero 2 dell’elenco delle attività di impresa non significa affatto che essi siano oggetto di un’attività secondaria, in quanto l’elenco indica tutte le attività per le quali l’impresa è abilitata ma non la loro effettiva espletazione.

La mera indicazione nell’oggetto sociale non ne prova affatto il suo effettivo <svolgimento>, al quale occorre riferirsi per verificare l’incompatibilità che le leggi regionali dispongono con il contemporaneo << svolgimento>> dei servizi

Pubblicato il 10/08/2020

N. 01553/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00315/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 315 del 2020, proposto da: Redemagni Lavorazione Marmi s.n.c., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo e Francesco Caliandro,  con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Enzo Robaldo in Milano, piazza Eleonora Duse, 4;

contro

Comune di Paullo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Depac s.c.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale del Comune di Paullo n. 336 del 23 dicembre 2019, comunicata alla società ricorrente il 14 gennaio 2020, con la quale è stata aggiudicata alla Depac s.c.r.l. la procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Paullo;
- della determinazione a contrarre, del bando, del capitolato e di tutti gli atti di gara, nella parte in cui comportano un appiattimento della componente qualitativa dell’offerta, premiando aspetti di carattere quantitativo oppure di carattere
soggettivo-strutturale delle imprese partecipanti;
- dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione;
- delle note del 15 e del 30 gennaio 2020, con cui il Comune di Paullo ha accolto solo in parte l’istanza di accesso formulata dalla società ricorrente;
- di ogni altro atto antecedente, conseguente e connesso con gli atti impugnati;
e per la declaratoria dell’inefficacia del contratto di appalto, eventualmente stipulato con altro operatore economico, per la condanna al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente, attraverso la reintegrazione in forma specifica
ed il subentro nel contratto d’appalto o, in subordine, per equivalente pecuniario, nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente ad accedere agli atti e ai documenti richiesti e per la condanna del Comune di Paullo ad esibire detti
documenti entro un termine congruo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Paullo e della Depac s.c.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa, in particolare le memorie della società ricorrente, del Comune di Paullo e della società controinteressata nonché le repliche della società ricorrente e del Comune di Paullo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 la dott.ssa Rosanna Perilli e viste le note di udienza depositate da parte ricorrente, sottoscritte dall’avvocato Enzo Robaldo, il quale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, è considerato presente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 7 gennaio 2019 il Comune di Paullo ha indetto una procedura negoziata per l’affidamento dei servizi cimiteriali.
Con determinazione dirigenziale n. 69 del 15 marzo 2019 il Comune di Paullo ha disposto l’annullamento d’ufficio della procedura, in quanto non era stato caricato sulla piattaforma Sintel il modulo per il ribasso dei prezzi della componente a
misura, che la lex specialis richiedeva di allegare all’offerta economica.
Con <<bando e disciplinare di gara>> pubblicato in data 14 marzo 2019, il Comune di Paullo ha indetto una nuova procedura negoziata per l’affidamento dei servizi cimiteriali, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per la durata di tre anni e per l’importo complessivo a base d’asta di euro 146.429,55.
In relazione all’offerta economica, l’articolo 20 del bando di gara prevede:
a) l’attribuzione di un massimo di 20 punti per la componente dei servizi a corpo, dell’importo di euro 103.227,00, per la quale deve essere allegato un documento contenente un ribasso unico percentuale;
b) l’attribuzione di un massimo di 10 punti per la componente dei servizi a misura, dell’importo di euro 43.2020,55, per la quale deve essere allegato un altro documento contenente il ribasso percentuale sulle singole voci dei prezzi posti a
base di gara;
c) la metodologia di attribuzione del punteggio economico mediante l’utilizzo di algoritmi diversi per le opere a corpo e per le opere a misura.
Dei cinque operatori economici invitati hanno presentato l’offerta la Redemagni Lavorazioni Marmi s.n.c., attuale gestore del servizio, e la Depac s.c.r.l.. Nella seduta pubblica del 2 agosto 2019, dedicata all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, la Commissione di gara ha verificato che la Depac s.c.r.l., a differenza della Redemagni Lavorazione Marmi s.n.c., non ha allegato il documento per il ribasso delle singole voci dei servizi a misura, per le quali ha effettuato un ribasso unico percentuale, pari al 30 per cento.
La Commissione ha perciò attribuito, per l’offerta tecnica, il punteggio di 59/70 alla Depac s.c.r.l. e il punteggio di 53,33 alla Redemagni Lavorazioni Marmi s.n.c. e, per l’offerta economica, il punteggio di 20/20, per la componente del servizio a
corpo, e di 6,67/10, per la componente del servizio a misura, alla Depac s.c.r.l. e il punteggio di 13,75/20, per la componente del servizio a corpo, e di 3,32/10, per la componente del servizio a misura, alla Redemagni Lavorazioni Marmi s.n.c..
Con determinazione n. 336 del 23 dicembre 2019 la procedura negoziata è stata aggiudicata alla Depac s.c.r.l. con il punteggio complessivo di 85,67.
La Redemagni Lavorazioni Marmi s.n.c. ha immediatamente contestato al Comune di Paullo l’illegittimità della predetta aggiudicazione e, con note del 15 e del 30 gennaio 2020, ha formulato istanza di accesso agli atti della procedura di gara, solo parzialmente evasa dal Comune.
1.1. Con ricorso notificato il 12 febbraio 2020, depositato il 14 febbraio 2020, la Redemagni Lavorazioni Marmi s.n.c., gestore uscente del servizio e seconda classificata nella procedura di gara, ha domandato l’annullamento dell’aggiudicazione del servizio alla Depac s.c.r.l., oltre alla dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la stessa ed al risarcimento del  danno in forma specifica, mediante aggiudicazione del servizio e subentro nel contratto, o, in subordine, per equivalente.
1.1.1. Con il primo motivo la società ricorrente ha contestato la mancata esclusione della Depac s.c.r.l. dalla gara, in quanto la stessa non avrebbe utilizzato, per la redazione della parte dell’offerta economica a misura, lo specifico allegato per i ribassi assoluti di prezzo per singole voci, formulando invece un unico ribasso percentuale su tutti i prezzi posti a base di gara.
Secondo la società ricorrente tale modalità di formulazione dell’offerta, oltre che contraria alle indicazioni contenute nella lex specialis, violerebbe i principi di immodificabilità dell’offerta, di trasparenza e di parità di trattamento.
La società ricorrente ha inoltre eccepito che l’utilizzo della <<formula MassimoMinimo così come riportata in SINTEL>> non sarebbe prevista nella lex specialis e comunque, in una gara con due imprese partecipanti, comporterebbe <<un
particolare effetto di schiacciamento>> che non consentirebbe di selezionare l’offerta migliore.
1.1.2. Con il secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata, la società ricorrente ha eccepito che la Depac s.c.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per mancanza del requisito dell’iscrizione nel registro delle imprese per attività
inerenti all’oggetto dell’appalto: dalla descrizione dell’oggetto sociale contenuta nella visura camerale si ricaverebbe infatti che la Depac s.c.r.l. svolge la <<gestione dei servizi cimiteriali>> come attività secondaria nonché la gestione dei servizi
<<funerari e tanatologici>> che, ai sensi dell’articolo 74, comma 5, della legge Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33, e dell’articolo 33, comma 4, della legge Regione Lombardia 9 novembre 2004, n. 6, è incompatibile con la contestuale gestione dei servizi cimiteriali istituzionali.
Secondo la società ricorrente, la Depac s.c.r.l. non avrebbe inoltre comprovato i requisiti di partecipazione relativi al possesso del fatturato annuo minimo negli  ultimi tre esercizi finanziari, allo svolgimento di almeno un servizio analogo di
gestione cimiteriale della durata di un anno, in favore di comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti, ed ai requisiti di moralità in capo alla società affittante del ramo di azienda, posta in stato di liquidazione sin dal 2017.
La società ricorrente ha infine censurato il giudizio di congruità dell’offerta effettuato dalla stazione appaltante, con particolare riferimento ai servizi aggiuntivi gratuiti, offerti dalla Depac s.c. a r.l. per la manutenzione straordinaria del cimitero, ed alla lacunosità delle giustificazioni relative al ribasso del prezzo offerto sia per i servizi a corpo che per i servizi a misura.
1.1.3. Con il terzo motivo, formulato in via ulteriormente subordinata, la società ricorrente ha contestato la valutazione delle offerte economiche in seduta riservata e non in seduta pubblica con conseguente violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, nonché la ingiustificata dilatazione dei tempi di valutazione delle offerte, con ulteriore violazione dei principi di concentrazione e di continuità delle sedute, di segretezza delle offerte e della par condicio dei concorrenti.
La società ricorrente ha inoltre eccepito l’illegittimità dei criteri di valutazione delle offerte tecniche, i quali finirebbero per premiare aspetti economico-quantitativi e per precludere un effettivo confronto concorrenziale.
1.1.4. Con il quarto motivo la società ricorrente ha domandato, ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del codice del processo amministrativo, la condanna del Comune di Paullo ad ostendere gli atti della procedura di gara, richiesti con le istanze del 15 e del 30 gennaio 2020 e non ancora esibiti, formulando anche una specifica istanza istruttoria in tal senso.
1.2. Hanno resistito al ricorso il Comune di Paullo e la Depac s.c.r.l..

In data 24 febbraio 2020 il Comune di Paullo ha depositato in giudizio una serie di documenti, tra cui il parere legale del 19 agosto 2019 e la risposta della Depac s.c.r.l. del 24 ottobre 2019, citati negli atti impugnati.
1.3. Con ordinanza del 28 febbraio 2020, n. 262, il Tribunale ha fissato la discussione del ricorso nel merito, ai sensi dell’articolo 55, comma 10, del codice del processo amministrativo.
1.4. In seguito alla predetta ordinanza il Comune di Paullo, con nota del 4 marzo 2020, ha rinviato la stipulazione del contratto e l’avvio del servizio sino alla definizione del merito del giudizio, in vista della quale le parti hanno depositato
memorie e repliche, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo.
1.5. Alla camera di consiglio del 10 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisone, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. Il collegio deve preliminarmente dichiarare cessata la materia del contendere in relazione al quarto motivo di ricorso in quanto, come dichiarato dalla società ricorrente nella memoria del 22 maggio 2020, la sua pretesa di conoscenza dei
documenti necessari alla difesa in giudizio, quali il parere legale del 19 agosto 2019, richiamato nel provvedimento di aggiudicazione, la documentazione relativa alle modalità di attribuzione dei punteggi per l’offerta economica e la corrispondenza intercorsa tra la stazione appaltante e la società controinteressata in sede di giustificazioni dell’offerta e di comprova dei requisiti, è stata integralmente soddisfatta dalla produzione documentale del Comune di Paullo del 24 febbraio 2020.
3. In considerazione dell’espressa graduazione dei motivi di ricorso effettuata da parte ricorrente, occorre procedere all’escussione del primo motivo, con il quale sono state censurate sia la mancata esclusione della società aggiudicataria, per aver  formulato un’offerta difforme dalle modalità individuate nella lex specialis, sia il metodo di valutazione dell’offerta economica.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
3.1. La Redemagni Lavorazioni Marmi s.n.c. individua nella mancata produzione della tabella contenente i ribassi assoluti per le singole voci di prezzo della componente a misura, e dunque nelle modalità di formulazione dell’offerta <<strutturalmente e radicalmente diverse rispetto a quelle richieste dalla lex specialis>>, il verificarsi di una causa escludente per violazione del divieto contenuto nel bando di formulare ribassi percentuali per la componente a misura
del servizio.
A sostegno di tale tesi la società ricorrente evidenzia la circostanza che la procedura negoziata indetta in precedenza per l’affidamento del medesimo servizio è stata annullata d’ufficio proprio in ragione della mancata allegazione di quella
specifica tabella.
Il collegio ritiene che tali argomentazioni non siano sufficienti ad attribuire alla mancata produzione della tabella una valenza escludente, dal momento che, nel rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione, la stessa avrebbe
dovuto essere previamente ed espressamente indicata nel <<bando e disciplinare di gara>>, il quale all’articolo 16 prevede la sanzione espulsiva solo per la omessa indicazione dei costi del personale e dei costi di sicurezza aziendale e non per la mancata allegazione dei documenti richiesti.
L’omessa produzione della tabella allegata alla lex specialis non ha tuttavia impedito alla Commissione giudicatrice di applicare, con un’operazione matematica totalmente priva di discrezionalità, il ribasso percentuale del 30 per cento,
formulato dalla Depac s.c.r.l. su tutte le voci dei prezzi della componente a misura, come risulta dal documento prodotto dal Comune di Paullo in data 24 febbraio 2020.
La società ricorrente evidenzia inoltre che l’efficacia escludente della omessa produzione della tabella si evincerebbe proprio dalla motivazione dell’annullamento in autotutela della precedente procedura negoziata, contenuta nella determinazione dirigenziale del Comune di Paullo del 15 marzo 2019, n. 69, per cui il mancato caricamento del modulo sulla piattaforma Sintel sarebbe <<tale da pregiudicare la corretta determinazione dell’offerta economica >>.
Posto che tale motivazione attiene ad una differente procedura negoziata, il collegio deve valutare in concreto la valenza sostanziale che detto modulo assume nel contesto della procedura negoziata oggetto del presente giudizio.
Esso non incide sulle modalità di valutazione dell’offerta ma introduce un elemento di semplificazione procedimentale che la stazione appaltante, in un’ottica di collaborazione con gli operatori economici invitati a presentare l’offerta,
richiede loro al duplice fine di indurli a presentare un’offerta economica più consapevole e di semplificare l’applicazione dell’algoritmo indicato nel bando.
Deve dunque concludersi che il bando non ponga alcun divieto di utilizzare una metodologia diversa da quella indicata nel confezionamento dell’offerta. L’offerta economica della società aggiudicataria è stata formulata in maniera non
conforme agli adempimenti richiesti dalla lex specialis e ha determinato un inutile aggravamento procedimentale per la Commissione di gara, costringendola ad effettuare i calcoli dei ribassi per le diverse voci di prezzo, ma non per questo le ha impedito di apprezzarne appieno il contenuto e la consistenza.
Parte ricorrente non ha, d’altro canto, allegato la commissione di errori materiali ma, nella memoria del 22 maggio 2020, si è limitata a contestare la riferibilità del documento contenente il calcolo dei prezzi alla Commissione giudicatrice e a
censurarne la mancanza di sottoscrizione e di datazione.

3.2. La società ricorrente ha contestato la violazione dei principi di immodificabilità dell’offerta, di trasparenza e di parità di trattamento ma non ha  specificato in quale modo la stazione appaltante avrebbe manipolato l’offerta della
concorrente, ovvero modificato la volontà da questa espressa.
La Redemagni Lavorazione Marmi s.n.c. fa discendere la manipolazione dell’offerta dalle circostanze che la sua valutazione sarebbe avvenuta in seduta riservata e che la Commissione non avrebbe <<dato conto dell’iter seguito per pervenire alla valorizzazione delle singole voci di offerta>>.
A tal proposito il collegio non ritiene di dover disporre gli accertamenti istruttori invocati dalla società ricorrente, stante la superfluità degli stessi ai fini della decisione.
La valutazione dell’offerta in seduta riservata - fatto salvo quanto si dirà nel successivo paragrafo 5 in relazione alla qualificazione della seduta del 26 agosto 2019 - non rappresenta un elemento indiziario dell’avvenuta manipolazione e che il mancato riferimento all’iter valutativo è dovuto alla previa individuazione delle modalità di calcolo nel bando di gara, le quali non concedono spazio ad alcuna <<valorizzazione>> da parte della Commissione giudicatrice. La manipolazione dell’offerta si configura inoltre solo ove la stazione appaltante provveda ad integrare la volontà inespressa dall’operatore economico e non già quando, come avvenuto nel caso di specie, provveda a determinare con esattezza il
contenuto dell’offerta già esternata ed univocamente determinabile mediante l’utilizzo di parametri oggettivi di tipo aritmetico.
3.3. In relazione alla seconda censura contenuta nel primo motivo di ricorso, il collegio osserva che la stazione appaltante ha dichiarato di aver applicato l’algoritmo indicato nel bando con riferimento alla valutazione economica delle opere a misura, all’esito del quale la ricorrente non ha tuttavia dimostrato come il contestato profilo dell’arrotondamento dei decimali o il ricorso ad una diversa metodologia di calcolo avrebbero potuto incidere sul risultato finale modificandolo
in suo favore.
3.4. Il primo motivo di ricorso deve essere dunque rigettato.
4. Il rigetto del primo motivo di ricorso impone di escutere il secondo motivo, formulato in via subordinata, ed avente ad oggetto variegate censure, quali la carenza in capo alla Depac s.c.r.l. dei requisiti di partecipazione richiesti dall’articolo 7 del bando, la contrarietà delle prestazioni aggiuntive all’articolo 95, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016 e il difetto di motivazione del giudizio di congruità dell’offerta della controinteressata effettuato dalla stazione appaltante.
4.1. Le censure relative al difetto dei requisiti di partecipazione sono infondate. La società ricorrente ritiene che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere la Depac s.c.r.l. per mancanza del requisito di idoneità professionale dell’iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato per l’attività oggetto della gara, in quanto dalla visura camerale risulterebbe che la stessa non svolge come attività principale quella avente ad oggetto i servizi cimiteriali.
Nessun valore probatorio può essere tuttavia attribuito alla descrizione dell’oggetto sociale contenuto nella visura camerale, stante il valore meramente notiziale della stessa.
In ogni caso la circostanza che i servizi cimiteriali siano elencati al numero 2 dell’elenco delle attività di impresa non significa affatto che essi siano oggetto di un’attività secondaria, in quanto l’elenco indica tutte le attività per le quali l’impresa è abilitata ma non la loro effettiva espletazione.
Applicando il medesimo principio anche all’attività cimiteriale, se ne deduce che la mera indicazione nell’oggetto sociale non ne prova affatto il suo effettivo <<svolgimento>>, al quale occorre riferirsi per verificare l’incompatibilità che le
leggi regionali dispongono con il contemporaneo << svolgimento>> dei servizi cimiteriali.
La incompatibilità tra i due servizi non può essere dunque valutata in astratto, in base alla mera descrizione esemplificativa delle attività contenute nella visura  camerale, ma deve essere valutata in concreto in relazione al contesto
imprenditoriale e territoriale di riferimento.
L’infondatezza della censura relativa al mancato possesso del requisito di idoneità professionale dell’iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato per l’attività oggetto della gara si propaga pertanto alle censure formulate in via
derivata e relative alla carenza del requisito di capacità economico-finanziaria dell’aver realizzato un fatturato minimo annuo <<nel settore di attività oggetto dell’appalto>> in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari e del requisito di
capacità tecnica-professionale dell’aver eseguito, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando, almeno un <<servizio analogo di gestione cimiteriale>>.
La società controinteressata ha dimostrato di possedere i predetti requisiti e di esercitare effettivamente l’attività dei servizi cimiteriali mediante la produzione del contratto di affitto di ramo di azienda, stipulato con la Alechi Servizi s.c.s. in data 5 giugno 2017, integrato con atto dell’11 settembre 2017.
La società ricorrente ha pertanto censurato la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di moralità, di cui all’articolo 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, in capo alla Alechi Servizi s.c.s., la quale si trova in stato di liquidazione dal 2017.
Osserva il collegio che tale onere dichiarativo non era esigibile dalla Depac s.c.r.l., in quanto il contratto di affitto di ramo di azienda è stato stipulato oltre un anno prima rispetto alla data di indizione del bando e che comunque la fase della
liquidazione di una società non implica il venir meno dei requisiti di moralità, per cui la stazione appaltante ne ha correttamente omesso l’accertamento.
4.2. Anche la censura relativa all’illegittimità della valutazione dei servizi aggiuntivi gratuiti, proposti dalla Depac s.c.r.l. nei punti A2 e A3 dell’offerta tecnica, è infondata.
Il bando di gara prevede, all’articolo 20, i punteggi da attribuire ai criteri di valutazione qualitativa dell’offerta, tra i quali descrive compiutamente le prestazioni da rendere gratuitamente, quali l’estensione dell’orario del servizio di custodia del cimitero, l’incremento della frequenza, rispetto a quella minima prevista dal capitolato, o della quantità di alcune prestazioni e la proposta di servizi e di attività aggiuntive.
La società ricorrente sostiene che la necessità di impiegare personale specializzato per la <<rilevante mole di lavori edili>> aggiuntivi sarebbe idonea ad incidere sui costi del personale.
Osserva il collegio che l’offerta tecnica della Depac s.c.r.l. indica, nei punti A2 e A3, delle prestazioni integrative, alcune delle quali eventuali, nel punto B1 un incremento marginale del monte ore complessivo per il servizio di custodia e, nei
punti C1, C2, C3 e C4, un aumento non significativo della frequenza ordinaria prevista per alcuni servizi, per cui tali prestazioni gratuite non si prestano ad alterare il carattere essenziale dell’organizzazione dei servizi, inclusa quella relativa
al costo del personale, e ne garantiscono piuttosto il miglioramento qualitativo. Ciò posto, vale comunque osservare che la censura sconta una sua inammissibile genericità, limitandosi la ricorrente a sostenere che le attività aggiuntive presentano costi elevati e rendono l’offerta anomala, ma senza alcuna specificazione circa l’incidenza di dette prestazioni sull’economia complessiva dell’offerta.
4.3. Infine deve ritenersi infondata anche la censura attinente al difetto di motivazione del giudizio di congruità dell’offerta, in quanto lo stesso è stato effettuato all’esito di un intenso contraddittorio procedimentale, del quale la
società ricorrente non ha segnalato specifici profili di manifesta irragionevolezza.
4.4. Le censure contenute nel secondo motivo di ricorso devono essere dunque integralmente rigettate.
5. Il rigetto del secondo motivo di ricorso impone altresì di escutere il terzo motivo di ricorso, formulato in via ulteriormente subordinata, volto a far valere l’interesse della società ricorrente alla riedizione della gara.
Le plurime censure in esso articolate sono tutte infondate.
5.1. La Redemagni Lavorazione Marmi s.n.c. sostiene che, nelle gare in cui la valutazione dell’offerta economica avviene mediante l’utilizzo di un algoritmo predeterminato, questa debba avvenire in seduta pubblica, in quanto non sussiste
alcun profilo di riservatezza da preservare.
Osserva il collegio che non sono stati raccolti in giudizio elementi sufficienti per stabilire se la seduta del 26 agosto 2019, in cui la Commissione giudicatrice ha  operato la valutazione delle offerte economiche, sia effettivamente avvenuta in
modalità riservata, e tuttavia non può convenirsi con la società ricorrente che in quella seduta si sia verificata una manipolazione dell’offerta della Depac s.c.r.l., in quanto non è stato contestato alcun errore nel calcolo dei punteggi.
5.2. Devono inoltre ritenersi inammissibili le censure formulate avverso i criteri di valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica nella sua componente a  misura.
La società ricorrente non ha infatti allegato che le prestazioni aggiuntive richieste a titolo gratuito siano irrelate alla componente qualitativa o siano idonee ad incidere in maniera determinante sulla componente quantitativa, ovvero che l’utilizzo di un diverso criterio di calcolo avrebbe condotto ad un risultato di segno contrario.
5.3. Il terzo motivo di ricorso deve dunque essere in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato.
6. In conclusione, il primo ed il secondo motivo di ricorso devono essere rigettati mentre il terzo motivo di ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato.
Deve essere altresì dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di accesso ai documenti formulata nel quarto motivo del ricorso.
7. Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, in deroga alla regola della soccombenza, in considerazione delle apparenti violazioni  della lex specialis che hanno indotto la società ricorrente a formulare il primo
motivo di ricorso.
Il collegio non ravvisa la soccombenza del Comune di Paullo nell’azione endoprocessuale per l’accesso, in considerazione dell’immediato deposito in giudizio di tutta la documentazione richiesta.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) rigetta il primo e il secondo motivo;
b) dichiara in parte inammissibile e in parte rigetta il terzo motivo;
c) dichiara cessata la materia del contendere in relazione al quarto motivo;
d) dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Rosanna Perilli, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rosanna Perilli Domenico Giordano
IL SEGRETARIO

 

  Clicca per ascoltare il testo!   TAR LOMBARDIA, MILANO SEZ I 10/08/2019 n. 1553 Nessun valore probatorio può essere tuttavia attribuito alla descrizione dell’oggetto sociale contenuto nella visura camerale, stante il valore meramente notiziale della stessa. In ogni caso la circostanza che i servizi ..... siano elencati al numero 2 dell’elenco delle attività di impresa non significa affatto che essi siano oggetto di un’attività secondaria, in quanto l’elenco indica tutte le attività per le quali l’impresa è abilitata ma non la loro effettiva espletazione. La mera indicazione nell’oggetto sociale non ne prova affatto il suo effettivo <svolgimento>, al quale occorre riferirsi per verificare l’incompatibilità che le leggi regionali dispongono con il contemporaneo << svolgimento>> dei servizi Pubblicato il 10/08/2020 N. 01553/2020 REG.PROV.COLL. N. 00315/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 315 del 2020, proposto da: Redemagni Lavorazione Marmi s.n.c., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo e Francesco Caliandro,  con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Enzo Robaldo in Milano, piazza Eleonora Duse, 4; contro Comune di Paullo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dallavvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Depac s.c.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dallavvocato Luigi Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per lannullamento - della determinazione dirigenziale del Comune di Paullo n. 336 del 23 dicembre 2019, comunicata alla società ricorrente il 14 gennaio 2020, con la quale è stata aggiudicata alla Depac s.c.r.l. la procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36,comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Paullo;- della determinazione a contrarre, del bando, del capitolato e di tutti gli atti di gara, nella parte in cui comportano un appiattimento della componente qualitativa dell’offerta, premiando aspetti di carattere quantitativo oppure di caratteresoggettivo-strutturale delle imprese partecipanti;- dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione;- delle note del 15 e del 30 gennaio 2020, con cui il Comune di Paullo ha accolto solo in parte l’istanza di accesso formulata dalla società ricorrente;- di ogni altro atto antecedente, conseguente e connesso con gli atti impugnati;e per la declaratoria dell’inefficacia del contratto di appalto, eventualmente stipulato con altro operatore economico, per la condanna al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente, attraverso la reintegrazione in forma specificaed il subentro nel contratto d’appalto o, in subordine, per equivalente pecuniario, nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente ad accedere agli atti e ai documenti richiesti e per la condanna del Comune di Paullo ad esibire dettidocumenti entro un termine congruo. Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Paullo e della Depac s.c.r.l.;Visti tutti gli atti della causa, in particolare le memorie della società ricorrente, del Comune di Paullo e della società controinteressata nonché le repliche della società ricorrente e del Comune di Paullo;Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 la dott.ssa Rosanna Perilli e viste le note di udienza depositate da parte ricorrente, sottoscritte dall’avvocato Enzo Robaldo, il quale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, è considerato presente, come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. In data 7 gennaio 2019 il Comune di Paullo ha indetto una procedura negoziata per l’affidamento dei servizi cimiteriali.Con determinazione dirigenziale n. 69 del 15 marzo 2019 il Comune di Paullo ha disposto l’annullamento d’ufficio della procedura, in quanto non era stato caricato sulla piattaforma Sintel il modulo per il ribasso dei prezzi della componente amisura, che la lex specialis richiedeva di allegare all’offerta economica.Con <<bando e disciplinare di gara>> pubblicato in data 14 marzo 2019, il Comune di Paullo ha indetto una nuova procedura negoziata per l’affidamento dei servizi cimiteriali, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente piùvantaggiosa, per la durata di tre anni e per l’importo complessivo a base d’asta di euro 146.429,55.In relazione all’offerta economica, l’articolo 20 del bando di gara prevede:a) l’attribuzione di un massimo di 20 punti per la componente dei servizi a corpo, dell’importo di euro 103.227,00, per la quale deve essere allegato un documento contenente un ribasso unico percentuale;b) l’attribuzione di un massimo di 10 punti per la componente dei servizi a misura, dell’importo di euro 43.2020,55, per la quale deve essere allegato un altro documento contenente il ribasso percentuale sulle singole voci dei prezzi posti abase di gara;c) la metodologia di attribuzione del punteggio economico mediante l’utilizzo di algoritmi diversi per le opere a corpo e per le opere a misura.Dei cinque operatori economici invitati hanno presentato l’offerta la Redemagni Lavorazioni Marmi s.n.c., attuale gestore del servizio, e la Depac s.c.r.l.. Nella seduta pubblica del 2 agosto 2019, dedicata all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, la Commissione di gara ha verificato che la Depac s.c.r.l., a differenza della Redemagni Lavorazione Marmi s.n.c., non ha allegato il documento per il ribasso delle singole voci dei servizi a misura, per le quali ha effettuato un ribasso unico percentuale, pari al 30 per cento.La Commissione ha perciò attribuito, per l’offerta tecnica, il punteggio di 59/70 alla Depac s.c.r.l. e il punteggio di 53,33 alla Redemagni Lavorazioni Marmi s.n.c. e, per l’offerta economica, il punteggio di 20/20, per la componente del servizio acorpo, e di 6,67/10, per la componente del servizio a misura, alla Depac s.c.r.l. e il punteggio di 13,75/20, per la componente del servizio a corpo, e di 3,32/10, per la componente del servizio a misura, alla Redemagni Lavorazioni Marmi s.n.c..Con determinazione n. 336 del 23 dicembre 2019 la procedura negoziata è stata aggiudicata alla Depac s.c.r.l. con il punteggio complessivo di 85,67.La Redemagni Lavorazioni Marmi s.n.c. ha immediatamente contestato al Comune di Paullo l’illegittimità della predetta aggiudicazione e, con note del 15 e del 30 gennaio 2020, ha formulato istanza di accesso agli atti della procedura di gara, solo parzialmente evasa dal Comune.1.1. Con ricorso notificato il 12 febbraio 2020, depositato il 14 febbraio 2020, la Redemagni Lavorazioni Marmi s.n.c., gestore uscente del servizio e seconda classificata nella procedura di gara, ha domandato l’annullamento dell’aggiudicazione del servizio alla Depac s.c.r.l., oltre alla dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la stessa ed al risarcimento del  danno in forma specifica, mediante aggiudicazione del servizio e subentro nel contratto, o, in subordine, per equivalente.1.1.1. Con il primo motivo la società ricorrente ha contestato la mancata esclusione della Depac s.c.r.l. dalla gara, in quanto la stessa non avrebbe utilizzato, per la redazione della parte dell’offerta economica a misura, lo specifico allegato per i ribassi assoluti di prezzo per singole voci, formulando invece un unico ribasso percentuale su tutti i prezzi posti a base di gara.Secondo la società ricorrente tale modalità di formulazione dell’offerta, oltre che contraria alle indicazioni contenute nella lex specialis, violerebbe i principi di immodificabilità dell’offerta, di trasparenza e di parità di trattamento.La società ricorrente ha inoltre eccepito che l’utilizzo della <<formula MassimoMinimo così come riportata in SINTEL>> non sarebbe prevista nella lex specialis e comunque, in una gara con due imprese partecipanti, comporterebbe <<unparticolare effetto di schiacciamento>> che non consentirebbe di selezionare l’offerta migliore.1.1.2. Con il secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata, la società ricorrente ha eccepito che la Depac s.c.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per mancanza del requisito dell’iscrizione nel registro delle imprese per attivitàinerenti all’oggetto dell’appalto: dalla descrizione dell’oggetto sociale contenuta nella visura camerale si ricaverebbe infatti che la Depac s.c.r.l. svolge la <<gestione dei servizi cimiteriali>> come attività secondaria nonché la gestione dei servizi<<funerari e tanatologici>> che, ai sensi dell’articolo 74, comma 5, della legge Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33, e dell’articolo 33, comma 4, della legge Regione Lombardia 9 novembre 2004, n. 6, è incompatibile con la contestuale gestione dei servizi cimiteriali istituzionali.Secondo la società ricorrente, la Depac s.c.r.l. non avrebbe inoltre comprovato i requisiti di partecipazione relativi al possesso del fatturato annuo minimo negli  ultimi tre esercizi finanziari, allo svolgimento di almeno un servizio analogo digestione cimiteriale della durata di un anno, in favore di comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti, ed ai requisiti di moralità in capo alla società affittante del ramo di azienda, posta in stato di liquidazione sin dal 2017.La società ricorrente ha infine censurato il giudizio di congruità dell’offerta effettuato dalla stazione appaltante, con particolare riferimento ai servizi aggiuntivi gratuiti, offerti dalla Depac s.c. a r.l. per la manutenzione straordinaria del cimitero, ed alla lacunosità delle giustificazioni relative al ribasso del prezzo offerto sia per i servizi a corpo che per i servizi a misura.1.1.3. Con il terzo motivo, formulato in via ulteriormente subordinata, la società ricorrente ha contestato la valutazione delle offerte economiche in seduta riservata e non in seduta pubblica con conseguente violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, nonché la ingiustificata dilatazione dei tempi di valutazione delle offerte, con ulteriore violazione dei principi di concentrazione e di continuità delle sedute, di segretezza delle offerte e della par condicio dei concorrenti.La società ricorrente ha inoltre eccepito l’illegittimità dei criteri di valutazione delle offerte tecniche, i quali finirebbero per premiare aspetti economico-quantitativi e per precludere un effettivo confronto concorrenziale.1.1.4. Con il quarto motivo la società ricorrente ha domandato, ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del codice del processo amministrativo, la condanna del Comune di Paullo ad ostendere gli atti della procedura di gara, richiesti con le istanze del 15 e del 30 gennaio 2020 e non ancora esibiti, formulando anche una specifica istanza istruttoria in tal senso.1.2. Hanno resistito al ricorso il Comune di Paullo e la Depac s.c.r.l.. In data 24 febbraio 2020 il Comune di Paullo ha depositato in giudizio una serie di documenti, tra cui il parere legale del 19 agosto 2019 e la risposta della Depac s.c.r.l. del 24 ottobre 2019, citati negli atti impugnati.1.3. Con ordinanza del 28 febbraio 2020, n. 262, il Tribunale ha fissato la discussione del ricorso nel merito, ai sensi dell’articolo 55, comma 10, del codice del processo amministrativo.1.4. In seguito alla predetta ordinanza il Comune di Paullo, con nota del 4 marzo 2020, ha rinviato la stipulazione del contratto e l’avvio del servizio sino alla definizione del merito del giudizio, in vista della quale le parti hanno depositatomemorie e repliche, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo.1.5. Alla camera di consiglio del 10 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisone, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27.2. Il collegio deve preliminarmente dichiarare cessata la materia del contendere in relazione al quarto motivo di ricorso in quanto, come dichiarato dalla società ricorrente nella memoria del 22 maggio 2020, la sua pretesa di conoscenza deidocumenti necessari alla difesa in giudizio, quali il parere legale del 19 agosto 2019, richiamato nel provvedimento di aggiudicazione, la documentazione relativa alle modalità di attribuzione dei punteggi per l’offerta economica e la corrispondenza intercorsa tra la stazione appaltante e la società controinteressata in sede di giustificazioni dell’offerta e di comprova dei requisiti, è stata integralmente soddisfatta dalla produzione documentale del Comune di Paullo del 24 febbraio 2020.3. In considerazione dell’espressa graduazione dei motivi di ricorso effettuata da parte ricorrente, occorre procedere all’escussione del primo motivo, con il quale sono state censurate sia la mancata esclusione della società aggiudicataria, per aver  formulato un’offerta difforme dalle modalità individuate nella lex specialis, sia il metodo di valutazione dell’offerta economica.Il primo motivo di ricorso è infondato.3.1. La Redemagni Lavorazioni Marmi s.n.c. individua nella mancata produzione della tabella contenente i ribassi assoluti per le singole voci di prezzo della componente a misura, e dunque nelle modalità di formulazione dell’offerta <<strutturalmente e radicalmente diverse rispetto a quelle richieste dalla lex specialis>>, il verificarsi di una causa escludente per violazione del divieto contenuto nel bando di formulare ribassi percentuali per la componente a misuradel servizio.A sostegno di tale tesi la società ricorrente evidenzia la circostanza che la procedura negoziata indetta in precedenza per l’affidamento del medesimo servizio è stata annullata d’ufficio proprio in ragione della mancata allegazione di quellaspecifica tabella.Il collegio ritiene che tali argomentazioni non siano sufficienti ad attribuire alla mancata produzione della tabella una valenza escludente, dal momento che, nel rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione, la stessa avrebbedovuto essere previamente ed espressamente indicata nel <<bando e disciplinare di gara>>, il quale all’articolo 16 prevede la sanzione espulsiva solo per la omessa indicazione dei costi del personale e dei costi di sicurezza aziendale e non per la mancata allegazione dei documenti richiesti.L’omessa produzione della tabella allegata alla lex specialis non ha tuttavia impedito alla Commissione giudicatrice di applicare, con un’operazione matematica totalmente priva di discrezionalità, il ribasso percentuale del 30 per cento,formulato dalla Depac s.c.r.l. su tutte le voci dei prezzi della componente a misura, come risulta dal documento prodotto dal Comune di Paullo in data 24 febbraio 2020.La società ricorrente evidenzia inoltre che l’efficacia escludente della omessa produzione della tabella si evincerebbe proprio dalla motivazione dell’annullamento in autotutela della precedente procedura negoziata, contenuta nella determinazione dirigenziale del Comune di Paullo del 15 marzo 2019, n. 69, per cui il mancato caricamento del modulo sulla piattaforma Sintel sarebbe <<tale da pregiudicare la corretta determinazione dell’offerta economica >>.Posto che tale motivazione attiene ad una differente procedura negoziata, il collegio deve valutare in concreto la valenza sostanziale che detto modulo assume nel contesto della procedura negoziata oggetto del presente giudizio.Esso non incide sulle modalità di valutazione dell’offerta ma introduce un elemento di semplificazione procedimentale che la stazione appaltante, in un’ottica di collaborazione con gli operatori economici invitati a presentare l’offerta,richiede loro al duplice fine di indurli a presentare un’offerta economica più consapevole e di semplificare l’applicazione dell’algoritmo indicato nel bando.Deve dunque concludersi che il bando non ponga alcun divieto di utilizzare una metodologia diversa da quella indicata nel confezionamento dell’offerta. L’offerta economica della società aggiudicataria è stata formulata in maniera nonconforme agli adempimenti richiesti dalla lex specialis e ha determinato un inutile aggravamento procedimentale per la Commissione di gara, costringendola ad effettuare i calcoli dei ribassi per le diverse voci di prezzo, ma non per questo le ha impedito di apprezzarne appieno il contenuto e la consistenza.Parte ricorrente non ha, d’altro canto, allegato la commissione di errori materiali ma, nella memoria del 22 maggio 2020, si è limitata a contestare la riferibilità del documento contenente il calcolo dei prezzi alla Commissione giudicatrice e acensurarne la mancanza di sottoscrizione e di datazione. 3.2. La società ricorrente ha contestato la violazione dei principi di immodificabilità dell’offerta, di trasparenza e di parità di trattamento ma non ha  specificato in quale modo la stazione appaltante avrebbe manipolato l’offerta dellaconcorrente, ovvero modificato la volontà da questa espressa.La Redemagni Lavorazione Marmi s.n.c. fa discendere la manipolazione dell’offerta dalle circostanze che la sua valutazione sarebbe avvenuta in seduta riservata e che la Commissione non avrebbe <<dato conto dell’iter seguito per pervenire alla valorizzazione delle singole voci di offerta>>.A tal proposito il collegio non ritiene di dover disporre gli accertamenti istruttori invocati dalla società ricorrente, stante la superfluità degli stessi ai fini della decisione.La valutazione dell’offerta in seduta riservata - fatto salvo quanto si dirà nel successivo paragrafo 5 in relazione alla qualificazione della seduta del 26 agosto 2019 - non rappresenta un elemento indiziario dell’avvenuta manipolazione e che il mancato riferimento all’iter valutativo è dovuto alla previa individuazione delle modalità di calcolo nel bando di gara, le quali non concedono spazio ad alcuna <<valorizzazione>> da parte della Commissione giudicatrice. La manipolazione dell’offerta si configura inoltre solo ove la stazione appaltante provveda ad integrare la volontà inespressa dall’operatore economico e non già quando, come avvenuto nel caso di specie, provveda a determinare con esattezza ilcontenuto dell’offerta già esternata ed univocamente determinabile mediante l’utilizzo di parametri oggettivi di tipo aritmetico.3.3. In relazione alla seconda censura contenuta nel primo motivo di ricorso, il collegio osserva che la stazione appaltante ha dichiarato di aver applicato l’algoritmo indicato nel bando con riferimento alla valutazione economica delle opere a misura, all’esito del quale la ricorrente non ha tuttavia dimostrato come il contestato profilo dell’arrotondamento dei decimali o il ricorso ad una diversa metodologia di calcolo avrebbero potuto incidere sul risultato finale modificandoloin suo favore.3.4. Il primo motivo di ricorso deve essere dunque rigettato.4. Il rigetto del primo motivo di ricorso impone di escutere il secondo motivo, formulato in via subordinata, ed avente ad oggetto variegate censure, quali la carenza in capo alla Depac s.c.r.l. dei requisiti di partecipazione richiesti dall’articolo 7 del bando, la contrarietà delle prestazioni aggiuntive all’articolo 95, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016 e il difetto di motivazione del giudizio di congruità dell’offerta della controinteressata effettuato dalla stazione appaltante.4.1. Le censure relative al difetto dei requisiti di partecipazione sono infondate. La società ricorrente ritiene che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere la Depac s.c.r.l. per mancanza del requisito di idoneità professionale dell’iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato per l’attività oggetto della gara, in quanto dalla visura camerale risulterebbe che la stessa non svolge come attività principale quella avente ad oggetto i servizi cimiteriali.Nessun valore probatorio può essere tuttavia attribuito alla descrizione dell’oggetto sociale contenuto nella visura camerale, stante il valore meramente notiziale della stessa.In ogni caso la circostanza che i servizi cimiteriali siano elencati al numero 2 dell’elenco delle attività di impresa non significa affatto che essi siano oggetto di un’attività secondaria, in quanto l’elenco indica tutte le attività per le quali l’impresa è abilitata ma non la loro effettiva espletazione.Applicando il medesimo principio anche all’attività cimiteriale, se ne deduce che la mera indicazione nell’oggetto sociale non ne prova affatto il suo effettivo <<svolgimento>>, al quale occorre riferirsi per verificare l’incompatibilità che leleggi regionali dispongono con il contemporaneo << svolgimento>> dei servizi cimiteriali.La incompatibilità tra i due servizi non può essere dunque valutata in astratto, in base alla mera descrizione esemplificativa delle attività contenute nella visura  camerale, ma deve essere valutata in concreto in relazione al contestoimprenditoriale e territoriale di riferimento.L’infondatezza della censura relativa al mancato possesso del requisito di idoneità professionale dell’iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato per l’attività oggetto della gara si propaga pertanto alle censure formulate in viaderivata e relative alla carenza del requisito di capacità economico-finanziaria dell’aver realizzato un fatturato minimo annuo <<nel settore di attività oggetto dell’appalto>> in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari e del requisito dicapacità tecnica-professionale dell’aver eseguito, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando, almeno un <<servizio analogo di gestione cimiteriale>>.La società controinteressata ha dimostrato di possedere i predetti requisiti e di esercitare effettivamente l’attività dei servizi cimiteriali mediante la produzione del contratto di affitto di ramo di azienda, stipulato con la Alechi Servizi s.c.s. in data 5 giugno 2017, integrato con atto dell’11 settembre 2017.La società ricorrente ha pertanto censurato la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di moralità, di cui all’articolo 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, in capo alla Alechi Servizi s.c.s., la quale si trova in stato di liquidazione dal 2017.Osserva il collegio che tale onere dichiarativo non era esigibile dalla Depac s.c.r.l., in quanto il contratto di affitto di ramo di azienda è stato stipulato oltre un anno prima rispetto alla data di indizione del bando e che comunque la fase dellaliquidazione di una società non implica il venir meno dei requisiti di moralità, per cui la stazione appaltante ne ha correttamente omesso l’accertamento.4.2. Anche la censura relativa all’illegittimità della valutazione dei servizi aggiuntivi gratuiti, proposti dalla Depac s.c.r.l. nei punti A2 e A3 dell’offerta tecnica, è infondata.Il bando di gara prevede, all’articolo 20, i punteggi da attribuire ai criteri di valutazione qualitativa dell’offerta, tra i quali descrive compiutamente le prestazioni da rendere gratuitamente, quali l’estensione dell’orario del servizio di custodia del cimitero, l’incremento della frequenza, rispetto a quella minima prevista dal capitolato, o della quantità di alcune prestazioni e la proposta di servizi e di attività aggiuntive.La società ricorrente sostiene che la necessità di impiegare personale specializzato per la <<rilevante mole di lavori edili>> aggiuntivi sarebbe idonea ad incidere sui costi del personale.Osserva il collegio che l’offerta tecnica della Depac s.c.r.l. indica, nei punti A2 e A3, delle prestazioni integrative, alcune delle quali eventuali, nel punto B1 un incremento marginale del monte ore complessivo per il servizio di custodia e, neipunti C1, C2, C3 e C4, un aumento non significativo della frequenza ordinaria prevista per alcuni servizi, per cui tali prestazioni gratuite non si prestano ad alterare il carattere essenziale dell’organizzazione dei servizi, inclusa quella relativaal costo del personale, e ne garantiscono piuttosto il miglioramento qualitativo. Ciò posto, vale comunque osservare che la censura sconta una sua inammissibile genericità, limitandosi la ricorrente a sostenere che le attività aggiuntive presentano costi elevati e rendono l’offerta anomala, ma senza alcuna specificazione circa l’incidenza di dette prestazioni sull’economia complessiva dell’offerta.4.3. Infine deve ritenersi infondata anche la censura attinente al difetto di motivazione del giudizio di congruità dell’offerta, in quanto lo stesso è stato effettuato all’esito di un intenso contraddittorio procedimentale, del quale lasocietà ricorrente non ha segnalato specifici profili di manifesta irragionevolezza.4.4. Le censure contenute nel secondo motivo di ricorso devono essere dunque integralmente rigettate.5. Il rigetto del secondo motivo di ricorso impone altresì di escutere il terzo motivo di ricorso, formulato in via ulteriormente subordinata, volto a far valere l’interesse della società ricorrente alla riedizione della gara.Le plurime censure in esso articolate sono tutte infondate.5.1. La Redemagni Lavorazione Marmi s.n.c. sostiene che, nelle gare in cui la valutazione dell’offerta economica avviene mediante l’utilizzo di un algoritmo predeterminato, questa debba avvenire in seduta pubblica, in quanto non sussistealcun profilo di riservatezza da preservare.Osserva il collegio che non sono stati raccolti in giudizio elementi sufficienti per stabilire se la seduta del 26 agosto 2019, in cui la Commissione giudicatrice ha  operato la valutazione delle offerte economiche, sia effettivamente avvenuta inmodalità riservata, e tuttavia non può convenirsi con la società ricorrente che in quella seduta si sia verificata una manipolazione dell’offerta della Depac s.c.r.l., in quanto non è stato contestato alcun errore nel calcolo dei punteggi.5.2. Devono inoltre ritenersi inammissibili le censure formulate avverso i criteri di valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica nella sua componente a  misura.La società ricorrente non ha infatti allegato che le prestazioni aggiuntive richieste a titolo gratuito siano irrelate alla componente qualitativa o siano idonee ad incidere in maniera determinante sulla componente quantitativa, ovvero che l’utilizzo di un diverso criterio di calcolo avrebbe condotto ad un risultato di segno contrario.5.3. Il terzo motivo di ricorso deve dunque essere in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato.6. In conclusione, il primo ed il secondo motivo di ricorso devono essere rigettati mentre il terzo motivo di ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato.Deve essere altresì dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di accesso ai documenti formulata nel quarto motivo del ricorso.7. Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, in deroga alla regola della soccombenza, in considerazione delle apparenti violazioni  della lex specialis che hanno indotto la società ricorrente a formulare il primomotivo di ricorso.Il collegio non ravvisa la soccombenza del Comune di Paullo nell’azione endoprocessuale per l’accesso, in considerazione dell’immediato deposito in giudizio di tutta la documentazione richiesta. P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:a) rigetta il primo e il secondo motivo;b) dichiara in parte inammissibile e in parte rigetta il terzo motivo;c) dichiara cessata la materia del contendere in relazione al quarto motivo;d) dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa.Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 con lintervento dei magistrati:Domenico Giordano, PresidenteFabrizio Fornataro, ConsigliereRosanna Perilli, Referendario, EstensoreLESTENSORE IL PRESIDENTERosanna Perilli Domenico GiordanoIL SEGRETARIO  

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