Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando - possibile nel caso in cui sussistano ragioni di estrema urgenza derivanti da cause imprevedibili - fattispecie di cause imprevedibili In evidenza
- Scritto da Dario Tomasello
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TAR LAZIO ROMA SEZ. I 16/10/2018 n. 10023
Nel caso di specie il Senato della Repubblica è incorso nel ritardo nella stipula della nuova Convenzione Consip, inizialmente prevista in prossimità della scadenza del contratto FM3, e successivamente per il secondo trimestre del 2017, salvo l’ulteriore sospensione, da maggio del 2017, di ogni avviso sulla sua definizione.
Il ritardo nella stipula della Convenzione Consip non è imputabile all’Amministrazione Aggiudicatrice, emergendo per tabulas che detto ritardo non poteva essere previsto dall’Amministrazione, la quale già nel giugno 2016 confidava nella prossima adesione a detta Convenzione.
Legittimamente, poi, a fronte di quattro proroghe tecniche, a far data dal 1° novembre 2016, a favore della ricorrente, precedente gestore dei servizi integrati, per una durata complessiva di circa un anno e mezzo, l’Amministrazione resistente ha optato, ricorrendone i presupposti, per l’avvio di una procedura negoziata in coerenza con il principio di rotazione “che governa l’aggiudicazione degli appalti nell’ipotesi del ricorso alla procedura negoziata”, evitando la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore ed ampliando le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti.
Corollario del principio di rotazione è il carattere eccezionale dell’invito all’affidatario uscente la cui mancanza è impugnata con il terzo motivo di ricorso.
Ne consegue che non necessita di specifica motivazione l’opzione di escluderlo dal novero degli operatori invitati alla procedura negoziata, non trattandosi di una scelta di carattere sanzionatorio, quanto piuttosto dell'esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), e dell’applicazione del principio di concorrenza e massima partecipazione che, nella fattispecie, si esplica consentendo ad operatori diversi, da quelli fino a quel momento coinvolti, di accedere ad appalti di durata necessariamente limitata per il verificarsi di situazioni non prevedibili.
Pubblicato il 16/10/2018
N. 10023/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01675/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1675 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Romeo Gestioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Felice Laudadio, Domenico Laudadio e Alberto Saggiomo, elettivamente domiciliata in Roma, via G.G. Belli n. 39, presso lo studio dell’avv. Felice Laudadio;
contro
Senato della Repubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Smeraldo s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
quanto al ricorso introduttivo:
a) della delibera n. 417/XVII del 29.6.2017, a firma del Collegio dei Senatori Questori, conosciuta dalla ricorrente in data 11.1.2018, recante autorizzazione “ad effettuare la procedura negoziata di cui all'art. 63 del Dlgs n. 50/2016 per l'affidamento in appalto con il criterio del prezzo, dei servizi di pulizia, disinfestazione e smaltimento dei rifiuti speciali per un valore stimato, al netto di IVA, di euro 2.400.000”;
b) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti, ove lesivi della posizione giuridica della ricorrente, ovvero:
b.1) tutti gli atti costituenti la lex specialis della procedura negoziata ex art. 63 D.lgs. 50/16 (lettera di invito + Disciplinare + Capitolato Tecnico), allo stato non conosciuti dalla ricorrente e di cui si ignorano estremi e contenuto, laddove da interpretare in senso restrittivo degli interessi della ricorrente alla prosecuzione del servizio ed alla partecipazione alla procedura negoziata;
b.2) i verbali tutti della procedura de qua, in uno all'eventuale aggiudica definitiva – ove esistente - allo stato non conosciuti dalla ricorrente;
nonché, per la declaratoria
dell'inefficacia del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 121 e ss. D.lgs. 104/10, ove medio tempore stipulato tra l'Amministrazione Appaltante e l'aggiudicataria in via definitiva alla gara;
e, quanto ai motivi aggiunti, per l’annullamento
a) della delibera n. 417/XVII del 29.6.2017, a firma del Collegio dei Senatori Questori, conosciuta dalla ricorrente in data 11.1.2018, recante autorizzazione “ad effettuare la procedura negoziata di cui all'art. 63 del Dlgs n. 50/2016 per l'affidamento in appalto con il criterio del prezzo, dei servizi di pulizia, disinfestazione e smaltimento dei rifiuti speciali per un valore stimato, al netto di IVA, di euro 2.400.000”;
b) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti, ove lesivi della posizione giuridica della ricorrente, ovvero:
b.1) la lettera di invito prot. P.T./2017.5222 del 14.9.2017, di indizione della procedura negoziata ex art. 63 D.lgs. 50/16 “per l'espletamento dei servizi di pulizia, disinfestazione e smaltimento dei rifiuti speciali nei locali nella disponibilità del Senato della Repubblica” (Procedura CIG 720185351A), anche perché non inviata alla ricorrente;
b.2) tutti gli atti costituenti la lex specialis della procedura negoziata ex art. 63 D.lgs. 50/16 (incluso il Capitolato Tecnico), ove da interpretare in senso restrittivo degli interessi della ricorrente, e alla prosecuzione del servizio e alla partecipazione alla procedura negoziata;
b.3) i verbali tutti della procedura de qua;
b.4) la Deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 107/2017, recante autorizzazione all'espletamento di “una o più procedure ristrette”;
b.5) la Deliberazione n. 408/XVII del 21.6.2017, di attuazione della delibera 107/2017;
b.6) il provvedimento di aggiudicazione definitiva alla gara in favore della Smeraldo srl, disposta con verbale n. 6 del 13.12.17 e con Deliberazione del Collegio dei Questori 483/XVII del 22.12.2017;
e per la declaratoria
dell'inefficacia del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 121 e ss. D.lgs. 104/10, ove medio tempore stipulato tra l'Amministrazione Appaltante e l'aggiudicataria in via definitiva alla gara.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Senato della Repubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2018 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo la Romeo Gestioni s.p.a., in proprio e quale mandataria del RTI formato con il Consorzio Romeo Facility Services 2010, impugna la delibera n. 417/XVII del 29 giugno 2017, a firma del Collegio dei Senatori Questori, recante autorizzazione “ad effettuare la procedura negoziata di cui all'art. 63 del Dlgs n. 50/2016 per l'affidamento in appalto con il criterio del prezzo, dei servizi di pulizia, disinfestazione e smaltimento dei rifiuti speciali per un valore stimato, al netto di IVA, di euro 2.400.000”.
Espone la ricorrente quanto segue:
- di essere affidataria dell’appalto integrato di “Servizi di Facility Management” per i palazzi in uso al Senato della Repubblica (Lotto 8), giusta contratto prot. 3923 stipulato il 31 ottobre 2012, all’esito di gara europea istruita da Consip, in adesione alla Convenzione FM 3;
- alla scadenza del periodo contrattuale il Senato della Repubblica disponeva, in favore del RTI ricorrente, una proroga tecnica degli effetti contrattuali;
- di aver avuto notizia dell’adozione di n. 2 procedure negoziate, indette dal Senato della Repubblica ex art. 63 del d.lgs. 50/16 per l’affidamento di altrettanti servizi ricompresi nella convenzione FM3 (cioè, i servizi di “minuto mantenimento edile” e di “manutenzione degli impianti di sicurezza”), e di aver proposto al competente TAR del Lazio due ricorsi incardinati rispettivamente ai nn. di registro generale 13378/17 e 13381/17;
- di aver conosciuto, nell’ambito di detti giudizi, la delibera n. 417/XVII del 29 giugno 2017, a firma del Collegio dei Senatori Questori, indicata in epigrafe, prendendo così cognizione dell’esistenza di una procedura negoziata finalizzata all’affidamento ad altro operatore anche del servizio di pulizia, disinfestazione e smaltimento dei rifiuti speciali, pure ricompreso nel Facility Management, alla quale essa non è stata invitata.
Avverso la delibera, gli atti presupposti e quelli consequenziali la ricorrente articola i seguenti motivi di doglianza:
1) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50/2016, dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, di cui al combinato disposto dell’art. 97 Cost. e della legge 241/90, violazione e falsa applicazione delle Linee Guida di ANAC, di cui alla Delibera 21 settembre 2016 n. 1005, eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento, illogicità, contraddittorietà manifesta e sproporzione, da cui sarebbe affetta la decisione di frazionare i servizi ricompresi nel Facility Management, benché lo stesso parere ANAC 33 del 2013 legittimi anche l’opzione della proroga tecnica in favore del gestore uscente di un servizio integrato “per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura (…) ed avviare l’esecuzione da parte del/i nuovo/i ; aggiudicatario/i”, se tanto determina convenienza e vantaggi per il pubblico interesse. Sarebbe poi illegittimo, alla luce delle norme e dei principi citati, nonché del parere Anac citato, interrompere la proroga tecnica non per avviare una nuova gara, bensì per attivare una procedura d’urgenza prima dell’indizione della gara pubblica, atteso peraltro che la procedura negoziata è ammessa solo in casi di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili. L’Amministrazione, inoltre, non avrebbe valutato la convenienza del frazionamento dei servizi, né il pubblico interesse a fronte dei maggiori costi che saranno sostenuti dalla P.A. e degli inconvenienti derivanti dalla discontinuità nel servizio. Illegittima sarebbe inoltre anche la scelta del criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, trattandosi di appalto di servizi ad alta intensità di manodopera per il quale non risulta allegata dalla Stazione Appaltante la riconducibilità del servizio a prestazioni standardizzate, come pure illegittima si presenterebbe la scelta di non invitare il gestore uscente alla procedura concorsuale indetta;
2) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50/2016, dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa di cui al combinato disposto dell’art. 97 Cost. e della legge 241/90, eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento, illogicità, contraddittorietà manifesta e sproporzione, in quanto non avere invitato alla “gara ponte” un operatore che ha sempre prestato un lodevole servizio è scelta irrazionale, atteso che l’esperienza maturata in tale attività avrebbe consentito alla Romeo Gestioni di formulare una offerta maggiormente competitiva e conveniente. Trattandosi, peraltro, di appalto sopra soglia, la Stazione Appaltante non avrebbe potuto in via automatica omettere l’invito del precedente Gestore, tanto più che la giurisprudenza ha evidenziato che, a fronte di una normativa che pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, vanno privilegiati i valori della concorrenzialità e massima partecipazione per cui, in linea di massima, non sussisterebbero ostacoli ad invitare anche il gestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo confronto concorrenziale;
3) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50/2016, dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, di cui al combinato disposto dell’art. 97 Cost. e della legge 241/90, eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento, illogicità, contraddittorietà manifesta e sproporzione, in quanto la P.A., consapevole della scadenza del contratto, avrebbe potuto ricorrere ad una procedura aperta per tempo, con conseguente insussistenza del presupposto per l’avvio della procedura negoziata, che nella nuova disposizione di cui all’art. 63 del Codice Appalti contiene una disciplina improntata a maggiore rigore nel configurare detta procedura quale sistema eccezionale di scelta del contraente.
Si è costituito il Senato della Repubblica, che ha concluso per il rigetto del ricorso, rappresentando il difetto di interesse della ricorrente ad impugnare gli atti della gara in quanto priva della legittimazione ad essere invitata.
Con il ricorso per motivi aggiunti la Romeo Gestioni s.p.a. ha impugnato la lettera di invito di indizione della procedura negoziata ex art. 63 D.lgs. 50/16, i verbali di gara e il provvedimento di aggiudicazione in favore della ditta Smeraldo s.r.l. e gli altri atti indicati in epigrafe.
Avverso tali ultimi atti, a suo giudizio viziati per invalidità derivata da quelli già gravati con il ricorso introduttivo, deduce:
- la violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50/2016, dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, di cui al combinato disposto dell’art. 97 Cost. e della legge 241/90, violazione e falsa applicazione delle Linee Guida di ANAC, di cui alla Delibera 21 settembre 2016 n. 1005, eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento, illogicità, contraddittorietà manifesta, disapplicazione di precedente atto amministrativo, sproporzione, incompetenza, violazione dell’art. 10 del Regolamento del Senato atteso che, con le delibere n. 416/XVII, 417/XVII, 418/XVII e 419/XVII del 29.6.2017, il Collegio dei Senatori Questori, disattendendo, senza motivazione, il criterio stabilito dal Consiglio di Presidenza, faceva ricorso al criterio del minor prezzo “in considerazione dell’urgenza e della durata limitata dell’appalto”, non avendone la competenza, in violazione della deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 107 del 10 maggio 2017 ed in carenza dei presupposti che consentono il ricorso al criterio del maggior ribasso (con particolare riferimento all’impossibilità di considerare standardizzate le prestazioni dell’appalto).
L’indizione della procedura negoziata sarebbe poi illegittima in quanto assunta dal Collegio dei Questori utilizzando un criterio diverso da quello definito inizialmente dal Consiglio di Presidenza.
Ulteriore ragione di illegittimità andrebbe ravvisata nel fatto che gli atti di indizione richiamano il parere dell’ANAC del 21/6/2017, il quale si è limitato a riconoscere la legittimità di ricorrere a nuova procedura concorsuale “eventualmente valutando di procedere anche con procedura negoziata”, nulla indicando in merito all’utilizzo del criterio del maggior ribasso.
Gli atti, infine, sarebbero carenti sotto il profilo motivazionale.
Alla pubblica udienza del 3 ottobre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso, come già ritenuto dal Collegio con riferimento ad analoghe impugnative proposte dalla ricorrente, è, in parte, infondato e, in parte, improcedibile (Tar Lazio, Roma, sez. I, 21 maggio 2018, nn. 5620 e 5621, e 11 settembre 2018, n. 9268).
Con il ricorso introduttivo la società Romeo Gestioni impugna gli atti con i quali il Senato della Repubblica ha autorizzato una procedura negoziata, in attesa di avviare la procedura ristretta o, in alternativa, di aderire alla nuova convenzione Consip FM4, del servizio di pulizia, disinfestazione e smaltimento dei rifiuti speciali, in precedenza gestito dalla ricorrente, ricompreso nel lotto 8 del Facility Management.
Con i motivi aggiunti viene impugnata l’aggiudicazione definitiva della gara in favore della Smeraldo s.r.l.
Con il primo e terzo motivo del ricorso introduttivo la ricorrente denuncia l’illegittimità dell’indizione della procedura negoziata, deducendo l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 ovvero delle ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili. La Romeo contesta, altresì, la scelta del Senato di frazionare l’originario appalto integrato e l’individuato criterio di aggiudicazione del massimo ribasso anziché dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Deve innanzitutto rappresentarsi che l'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF-4000), stipulato con decorrenza 1° novembre 2012 dal Senato della Repubblica nei confronti del RTI formato da Romeo Gestioni S.p.A. (mandataria) e Consorzio Romeo Facility Services 2010 (d'ora in poi anche solo Romeo Gestioni S.p.A.), aggiudicatario della Convenzione Consip "Servizi di Facility Management per gli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, adibiti prevalentemente ad uso ufficio" (cd. "FM3") del lotto n. 8, di cui si tratta, scadeva il 31 ottobre 2016.
Nel giugno 2016, prima della scadenza, il Consiglio di Presidenza del Senato, con deliberazione n. 88/2016 del 28 giugno 2016, aveva autorizzato il Collegio dei Senatori Questori a verificare la convenienza economica dell'adesione alla nuova Convenzione Consip per il facility management, in corso di aggiudicazione (cd. "FM4"), alla scadenza dell'OPF-4000 sopra menzionato, per un periodo massimo di sei anni.
Atteso che la procedura di gara per l'aggiudicazione dei lotti della Convenzione FM4 indetta da Consip non si concludeva nei tempi previsti, il Collegio dei Senatori Questori, sulla scorta del Parere ANAC 33/13, autorizzava la proroga tecnica dell'OPF-4000 per il periodo 1° novembre 2016 - 28 febbraio 2017, successivamente prorogata al 30 giugno 2017, sempre nell’attesa della prossima adesione alla nuova convenzione Consip.
Protraendosi l’incertezza sui tempi di aggiudicazione della Convenzione Consip FM4, con deliberazione 107/2017 del 10 maggio 2017, il Consiglio di Presidenza del Senato autorizzava l'Amministrazione "ad espletare una o più procedure ristrette da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'appalto dei servizi di facility management già oggetto della Convenzione FM3"; dava "mandato al Collegio dei Questori di valutare la convenienza di aderire alla Convenzione Consip FM4 se aggiudicata prima del completamento della o delle procedure citate"; autorizzava ,"fino alla stipula del contratto o dei contratti conseguenti alla procedura o alle procedure ristrette di cui [sopra] ovvero all'adesione alla Convenzione Consip FM4 [...], l'Amministrazione [...] a chiedere la proroga tecnica dell'Ordinativo Principale di Fornitura del 31/10/2012 rep. 1277/C/16 con il quale ha aderito alla Convenzione FM3”.
Con parere del 21 giugno 2017 il Presidente dell’ANAC, in riscontro ad una richiesta del Presidente del Senato, rappresentava la necessità di ridurre al minimo possibile il protrarsi della proroga, ritenendo che le Amministrazioni possano valutare di procedere anche con procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63 del d.lgs.18 aprile 2016 n. 50, senza disporre ulteriori proroghe, salvo che queste siano motivate da ragioni di urgenza e per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura di gara.
Nelle more la stampa riportava notizie di una istruttoria avviata dall’AGCM nei confronti delle imprese che avevano partecipato alla gara per la convenzione Consip FM4, per accertare l’intervenuta violazione dell’art. 101 TFUE per avere posto in essere una intesa restrittiva della concorrenza.
Con delibere nn. 416/XVII, 417/XVII, 418/XVII e 419/XVII del 29 giugno 2017 il Collegio dei Senatori Questori autorizzava l’Amministrazione ad effettuare alcune procedure negoziate, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in appalto per un anno dei servizi già oggetto della Convenzione FM3, con il criterio del minor prezzo in considerazione dell’urgenza non imputabile all’amministrazione e della durata limitata nel tempo dell’affidamento stesso.
Ciò avrebbe consentito di svolgere con maggiore tranquillità le gare ad evidenza pubblica già autorizzate dal Consiglio di Presidenza ovvero di verificare la maggior convenienza della Convenzione FM4 ove aggiudicata nel frattempo.
Nel settembre 2017, pertanto, venivano inviate le lettere d’invito ad alcune imprese, nel rispetto del principio di rotazione.
Per quanto qui di interesse la procedura negoziata per il servizio di supporto audio-video per la sala regia si concludeva con l’affidamento all’odierna controinteressata in data 22 dicembre 2017.
Intanto, il 12 dicembre 2017, il Vice Segretario Generale del Senato aveva provveduto a chiedere alla Romeo una nuova proroga, relativa al periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2018, contenente un’espressa clausola di immediato recesso dalla proroga tecnica dell’OPF- 4000 al momento dell’identificazione di un nuovo contraente durante il periodo di esecuzione della proroga stessa, clausola espressamente accettata dalla Romeo.
Questi, in base alla documentazione allegata agli atti, i fatti che hanno preceduto i provvedimenti e la decisione di avviare la procedura negoziata di cui all’art. 63 del d.lgs. 50/2016.
L’art. 63 citato, al comma 2, prevede che:
“la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata (…) c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.”
La prima questione da sottoporre a scrutinio è se i fatti sopra rappresentati siano compatibili con una ragione di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice quando i termini per le procedure aperte o ristrette o competitive con negoziazione non possono essere rispettati.
Nel caso di specie il Senato della Repubblica è incorso nel ritardo nella stipula della nuova Convenzione Consip, inizialmente prevista in prossimità della scadenza del contratto FM3, e successivamente per il secondo trimestre del 2017, salvo l’ulteriore sospensione, da maggio del 2017, di ogni avviso sulla sua definizione.
Il ritardo nella stipula della Convenzione Consip non è imputabile all’Amministrazione Aggiudicatrice, emergendo per tabulas che detto ritardo non poteva essere previsto dall’Amministrazione, la quale già nel giugno 2016 confidava nella prossima adesione a detta Convenzione.
Per tempo, infatti, a fronte della scadenza fissata il 30 ottobre 2016, con delibera del 28 giugno 2016, il Consiglio di Presidenza del Senato, ritenendo opportuno proseguire l'acquisizione di beni e servizi attraverso il sistema centralizzato di gestione della spesa che la Consip assicura alle pubbliche amministrazioni, aveva autorizzato il Collegio dei Senatori Questori a verificare la convenienza economica dell'adesione alla nuova Convenzione Consip per il facility management, in corso di aggiudicazione (cd. "FM4"), alla scadenza dell'OPF-4000 sopra menzionato, per un periodo massimo di sei anni.
A maggio 2017, in base a quanto si legge nella delibera del Consiglio di Presidenza del 10 maggio, il Consiglio di Presidenza, “considerato che la procedura della citata gara ancora non si è conclusa e che pertanto, fermo restando l’intendimento di verificare la convenienza economica dell’eventuale adesione alla Convenzione Consip “Facility Management 4” adottato con la propria delibera n. 88/2016”, riteneva “opportuno avviare una o più procedure ad evidenza pubblica per l’acquisizione dei servizi di facility management indicati al comma 4 della citata delibera”.
Il Consiglio di Presidenza, pertanto, autorizzava l’amministrazione ad espletare una o più procedure ristrette da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dando mandato al Collegio dei Senatori Questori di valutare la convenienza di aderire alla Convenzione Consip FM 4 se aggiudicata prima del completamento della o delle procedure citate, e nelle more autorizzava l’Amministrazione a chiedere la proroga tecnica dell’Ordinativo Principale di Fornitura del 31/10/2012.
Con delibera n. 408/XVII del 21 giugno 2017 si dava attuazione alla citata deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 107/2017, autorizzando l’Amministrazione ad effettuare le procedure ristrette, per l’affidamento in appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La Stazione Appaltante, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica ovvero dell'eventuale adesione alla nuova Convenzione FM4, autorizzava una ulteriore proroga tecnica.
Il richiesto parere dell’ANAC del 21 giugno 2017, tuttavia, induceva l’Amministrazione ad avviare una procedura negoziata per contenere l’utilizzo delle proroghe del contratto, scaduto già dal 31 ottobre 2016, per garantire la continuità del servizio fino alla conclusione delle gare avviate con la delibera n. 408/XVII del 21 giugno 2017 ovvero fino all’adesione alla nuova convenzione Consip, ove la sua definizione fosse intervenuta prima dell’espletamento della procedura ristretta.
Legittimamente, poi, a fronte di quattro proroghe tecniche, a far data dal 1° novembre 2016, a favore della ricorrente, precedente gestore dei servizi integrati, per una durata complessiva di circa un anno e mezzo, l’Amministrazione resistente ha optato, ricorrendone i presupposti, per l’avvio di una procedura negoziata in coerenza con il principio di rotazione “che governa l’aggiudicazione degli appalti nell’ipotesi del ricorso alla procedura negoziata” (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 31-08-2017, n. 4125), evitando la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore ed ampliando le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti (v. Cons. Stato Sez. V, 13-12-2017, n. 5854).
Corollario del principio di rotazione è il carattere eccezionale dell’invito all’affidatario uscente (cfr., Cons. Stato, VI, 31 agosto 2017, n. 4125; Consiglio di Stato, sez. V, 13/12/2017, n. 5854), la cui mancanza è impugnata con il terzo motivo di ricorso.
Ne consegue che non necessita di specifica motivazione l’opzione di escluderlo dal novero degli operatori invitati alla procedura negoziata, non trattandosi di una scelta di carattere sanzionatorio, quanto piuttosto dell'esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento) (C.d.S., VI, 31 agosto 2017, n. 4125), e dell’applicazione del principio di concorrenza e massima partecipazione che, nella fattispecie, si esplica consentendo ad operatori diversi, da quelli fino a quel momento coinvolti, di accedere ad appalti di durata necessariamente limitata per il verificarsi di situazioni non prevedibili.
Di tale eccezionale situazione la società ricorrente si è avvantaggiata per circa un anno e mezzo e non ha, pertanto, oggi titolo a dolersi di una scelta che offre analoga opportunità ad altro operatore, posto che ciò non comporta alcun giudizio in merito al servizio svolto dalla Romeo Gestioni.
Con motivi aggiunti la ricorrente impugna la lettera di invito di indizione della procedura negoziata ex art. 63 D.lgs. 50/16, i verbali di gara e il provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata, censurando l’operato del Collegio dei Senatori Questori i quali avrebbero, a suo dire, disatteso, senza motivazione, il criterio stabilito dal Consiglio di Presidenza, facendo ricorso al criterio del minor prezzo “in considerazione dell’urgenza e della durata limitata dell’appalto”, non avendone la competenza, in violazione della deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 107 del 10 maggio 2017 ed in carenza dei presupposti che consentono il ricorso al criterio del maggior ribasso. L’indizione della procedura negoziata sarebbe poi illegittima ove richiama il parere dell’ANAC del 21/6/2017, atteso che con tale parere l’Autorità si è limitata a riconoscere la legittimità di ricorrere a nuova procedura concorsuale “eventualmente valutando di procedere anche con procedura negoziata” nulla indicando in merito all’utilizzo del criterio del maggior ribasso.
La prospettazione non può essere condivisa.
Deve, in primo luogo, rilevarsi come il Consiglio di Presidenza ha indicato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa non per la scelta del contraente nell’ambito della procedura negoziata, bensì per le procedure di evidenza pubblica poi autorizzate dal Collegio dei Questori con la delibera 408/XVII del 21 giugno 2017.
E’ con quest’ultima delibera che il Collegio dei Questori ha dato conforme esecuzione alla delibera del Consiglio di Presidenza, autorizzando le procedure ristrette per l’affidamento in appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Con la delibera gravata n. 417 del 29 giugno 2017, per contro, sono state autorizzate le procedure negoziate per i vari servizi sulla scorta (anche) del conforme parere dell’ANAC.
Né può ravvisarsi, come ritenuto dalla ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti, l’incompetenza del Collegio dei Senatori Questori a disporre le procedure negoziate con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, atteso che, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento di amministrazione e contabilità del Senato della Repubblica, sono stabilite autonome competenze di autorizzazione di spesa per il Consiglio di Presidenza e per il Collegio dei Senatori.
I motivi con i quali si denuncia l’illegittimità della procedura negoziata e il mancato invito della società ricorrente sono pertanto da respingere, poiché infondati.
Attesa la legittimità della scelta di indire una procedura negoziata alla quale non è invitato il gestore uscente, i restanti motivi di doglianza con i quali la ricorrente censura le modalità dell’aggiudicazione (massimo ribasso, frazionamento dei servizi) sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo la ricorrente ricavare alcuna utilità dall’accoglimento delle suddette censure.
Per quanto sopra osservato il ricorso, integrato da motivi aggiunti, va respinto in parte e va dichiarato improcedibile per il resto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li respinge e per il resto li dichiara improcedibili.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva e Cpa come per legge, a favore del Senato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberta Cicchese Carmine Volpe
IL SEGRETARIO
Clicca per ascoltare il testo! TAR LAZIO ROMA SEZ. I 16/10/2018 n. 10023 Nel caso di specie il Senato della Repubblica è incorso nel ritardo nella stipula della nuova Convenzione Consip, inizialmente prevista in prossimità della scadenza del contratto FM3, e successivamente per il secondo trimestre del 2017, salvo l’ulteriore sospensione, da maggio del 2017, di ogni avviso sulla sua definizione. Il ritardo nella stipula della Convenzione Consip non è imputabile all’Amministrazione Aggiudicatrice, emergendo per tabulas che detto ritardo non poteva essere previsto dall’Amministrazione, la quale già nel giugno 2016 confidava nella prossima adesione a detta Convenzione. Legittimamente, poi, a fronte di quattro proroghe tecniche, a far data dal 1° novembre 2016, a favore della ricorrente, precedente gestore dei servizi integrati, per una durata complessiva di circa un anno e mezzo, l’Amministrazione resistente ha optato, ricorrendone i presupposti, per l’avvio di una procedura negoziata in coerenza con il principio di rotazione “che governa l’aggiudicazione degli appalti nell’ipotesi del ricorso alla procedura negoziata”, evitando la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore ed ampliando le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti. Corollario del principio di rotazione è il carattere eccezionale dell’invito all’affidatario uscente la cui mancanza è impugnata con il terzo motivo di ricorso. Ne consegue che non necessita di specifica motivazione l’opzione di escluderlo dal novero degli operatori invitati alla procedura negoziata, non trattandosi di una scelta di carattere sanzionatorio, quanto piuttosto dellesigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), e dell’applicazione del principio di concorrenza e massima partecipazione che, nella fattispecie, si esplica consentendo ad operatori diversi, da quelli fino a quel momento coinvolti, di accedere ad appalti di durata necessariamente limitata per il verificarsi di situazioni non prevedibili. Pubblicato il 16/10/2018N. 10023/2018 REG.PROV.COLL. N. 01675/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1675 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Romeo Gestioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Felice Laudadio, Domenico Laudadio e Alberto Saggiomo, elettivamente domiciliata in Roma, via G.G. Belli n. 39, presso lo studio dell’avv. Felice Laudadio; contro Senato della Repubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dallAvvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti Smeraldo s.r.l., non costituita in giudizio;per lannullamento, quanto al ricorso introduttivo: a) della delibera n. 417/XVII del 29.6.2017, a firma del Collegio dei Senatori Questori, conosciuta dalla ricorrente in data 11.1.2018, recante autorizzazione “ad effettuare la procedura negoziata di cui allart. 63 del Dlgs n. 50/2016 per laffidamento in appalto con il criterio del prezzo, dei servizi di pulizia, disinfestazione e smaltimento dei rifiuti speciali per un valore stimato, al netto di IVA, di euro 2.400.000”; b) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti, ove lesivi della posizione giuridica della ricorrente, ovvero: b.1) tutti gli atti costituenti la lex specialis della procedura negoziata ex art. 63 D.lgs. 50/16 (lettera di invito + Disciplinare + Capitolato Tecnico), allo stato non conosciuti dalla ricorrente e di cui si ignorano estremi e contenuto, laddove da interpretare in senso restrittivo degli interessi della ricorrente alla prosecuzione del servizio ed alla partecipazione alla procedura negoziata; b.2) i verbali tutti della procedura de qua, in uno alleventuale aggiudica definitiva – ove esistente - allo stato non conosciuti dalla ricorrente; nonché, per la declaratoria dellinefficacia del contratto di appalto, ai sensi dellart. 121 e ss. D.lgs. 104/10, ove medio tempore stipulato tra lAmministrazione Appaltante e laggiudicataria in via definitiva alla gara; e, quanto ai motivi aggiunti, per l’annullamento a) della delibera n. 417/XVII del 29.6.2017, a firma del Collegio dei Senatori Questori, conosciuta dalla ricorrente in data 11.1.2018, recante autorizzazione “ad effettuare la procedura negoziata di cui allart. 63 del Dlgs n. 50/2016 per laffidamento in appalto con il criterio del prezzo, dei servizi di pulizia, disinfestazione e smaltimento dei rifiuti speciali per un valore stimato, al netto di IVA, di euro 2.400.000”; b) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti, ove lesivi della posizione giuridica della ricorrente, ovvero: b.1) la lettera di invito prot. P.T./2017.5222 del 14.9.2017, di indizione della procedura negoziata ex art. 63 D.lgs. 50/16 “per lespletamento dei servizi di pulizia, disinfestazione e smaltimento dei rifiuti speciali nei locali nella disponibilità del Senato della Repubblica” (Procedura CIG 720185351A), anche perché non inviata alla ricorrente; b.2) tutti gli atti costituenti la lex specialis della procedura negoziata ex art. 63 D.lgs. 50/16 (incluso il Capitolato Tecnico), ove da interpretare in senso restrittivo degli interessi della ricorrente, e alla prosecuzione del servizio e alla partecipazione alla procedura negoziata; b.3) i verbali tutti della procedura de qua; b.4) la Deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 107/2017, recante autorizzazione allespletamento di “una o più procedure ristrette”; b.5) la Deliberazione n. 408/XVII del 21.6.2017, di attuazione della delibera 107/2017; b.6) il provvedimento di aggiudicazione definitiva alla gara in favore della Smeraldo srl, disposta con verbale n. 6 del 13.12.17 e con Deliberazione del Collegio dei Questori 483/XVII del 22.12.2017; e per la declaratoria dellinefficacia del contratto di appalto, ai sensi dellart. 121 e ss. D.lgs. 104/10, ove medio tempore stipulato tra lAmministrazione Appaltante e laggiudicataria in via definitiva alla gara. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto latto di costituzione in giudizio del Senato della Repubblica; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nelludienza pubblica del giorno 3 ottobre 2018 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con il ricorso introduttivo la Romeo Gestioni s.p.a., in proprio e quale mandataria del RTI formato con il Consorzio Romeo Facility Services 2010, impugna la delibera n. 417/XVII del 29 giugno 2017, a firma del Collegio dei Senatori Questori, recante autorizzazione “ad effettuare la procedura negoziata di cui allart. 63 del Dlgs n. 50/2016 per laffidamento in appalto con il criterio del prezzo, dei servizi di pulizia, disinfestazione e smaltimento dei rifiuti speciali per un valore stimato, al netto di IVA, di euro 2.400.000”. Espone la ricorrente quanto segue: - di essere affidataria dell’appalto integrato di “Servizi di Facility Management” per i palazzi in uso al Senato della Repubblica (Lotto 8), giusta contratto prot. 3923 stipulato il 31 ottobre 2012, all’esito di gara europea istruita da Consip, in adesione alla Convenzione FM 3; - alla scadenza del periodo contrattuale il Senato della Repubblica disponeva, in favore del RTI ricorrente, una proroga tecnica degli effetti contrattuali; - di aver avuto notizia dell’adozione di n. 2 procedure negoziate, indette dal Senato della Repubblica ex art. 63 del d.lgs. 50/16 per l’affidamento di altrettanti servizi ricompresi nella convenzione FM3 (cioè, i servizi di “minuto mantenimento edile” e di “manutenzione degli impianti di sicurezza”), e di aver proposto al competente TAR del Lazio due ricorsi incardinati rispettivamente ai nn. di registro generale 13378/17 e 13381/17; - di aver conosciuto, nell’ambito di detti giudizi, la delibera n. 417/XVII del 29 giugno 2017, a firma del Collegio dei Senatori Questori, indicata in epigrafe, prendendo così cognizione dell’esistenza di una procedura negoziata finalizzata all’affidamento ad altro operatore anche del servizio di pulizia, disinfestazione e smaltimento dei rifiuti speciali, pure ricompreso nel Facility Management, alla quale essa non è stata invitata. Avverso la delibera, gli atti presupposti e quelli consequenziali la ricorrente articola i seguenti motivi di doglianza: 1) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50/2016, dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, di cui al combinato disposto dell’art. 97 Cost. e della legge 241/90, violazione e falsa applicazione delle Linee Guida di ANAC, di cui alla Delibera 21 settembre 2016 n. 1005, eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento, illogicità, contraddittorietà manifesta e sproporzione, da cui sarebbe affetta la decisione di frazionare i servizi ricompresi nel Facility Management, benché lo stesso parere ANAC 33 del 2013 legittimi anche l’opzione della proroga tecnica in favore del gestore uscente di un servizio integrato “per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura (…) ed avviare l’esecuzione da parte del/i nuovo/i ; aggiudicatario/i”, se tanto determina convenienza e vantaggi per il pubblico interesse. Sarebbe poi illegittimo, alla luce delle norme e dei principi citati, nonché del parere Anac citato, interrompere la proroga tecnica non per avviare una nuova gara, bensì per attivare una procedura d’urgenza prima dell’indizione della gara pubblica, atteso peraltro che la procedura negoziata è ammessa solo in casi di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili. L’Amministrazione, inoltre, non avrebbe valutato la convenienza del frazionamento dei servizi, né il pubblico interesse a fronte dei maggiori costi che saranno sostenuti dalla P.A. e degli inconvenienti derivanti dalla discontinuità nel servizio. Illegittima sarebbe inoltre anche la scelta del criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, trattandosi di appalto di servizi ad alta intensità di manodopera per il quale non risulta allegata dalla Stazione Appaltante la riconducibilità del servizio a prestazioni standardizzate, come pure illegittima si presenterebbe la scelta di non invitare il gestore uscente alla procedura concorsuale indetta; 2) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50/2016, dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa di cui al combinato disposto dell’art. 97 Cost. e della legge 241/90, eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento, illogicità, contraddittorietà manifesta e sproporzione, in quanto non avere invitato alla “gara ponte” un operatore che ha sempre prestato un lodevole servizio è scelta irrazionale, atteso che l’esperienza maturata in tale attività avrebbe consentito alla Romeo Gestioni di formulare una offerta maggiormente competitiva e conveniente. Trattandosi, peraltro, di appalto sopra soglia, la Stazione Appaltante non avrebbe potuto in via automatica omettere l’invito del precedente Gestore, tanto più che la giurisprudenza ha evidenziato che, a fronte di una normativa che pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, vanno privilegiati i valori della concorrenzialità e massima partecipazione per cui, in linea di massima, non sussisterebbero ostacoli ad invitare anche il gestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo confronto concorrenziale; 3) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50/2016, dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, di cui al combinato disposto dell’art. 97 Cost. e della legge 241/90, eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento, illogicità, contraddittorietà manifesta e sproporzione, in quanto la P.A., consapevole della scadenza del contratto, avrebbe potuto ricorrere ad una procedura aperta per tempo, con conseguente insussistenza del presupposto per l’avvio della procedura negoziata, che nella nuova disposizione di cui all’art. 63 del Codice Appalti contiene una disciplina improntata a maggiore rigore nel configurare detta procedura quale sistema eccezionale di scelta del contraente. Si è costituito il Senato della Repubblica, che ha concluso per il rigetto del ricorso, rappresentando il difetto di interesse della ricorrente ad impugnare gli atti della gara in quanto priva della legittimazione ad essere invitata. Con il ricorso per motivi aggiunti la Romeo Gestioni s.p.a. ha impugnato la lettera di invito di indizione della procedura negoziata ex art. 63 D.lgs. 50/16, i verbali di gara e il provvedimento di aggiudicazione in favore della ditta Smeraldo s.r.l. e gli altri atti indicati in epigrafe. Avverso tali ultimi atti, a suo giudizio viziati per invalidità derivata da quelli già gravati con il ricorso introduttivo, deduce: - la violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50/2016, dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, di cui al combinato disposto dell’art. 97 Cost. e della legge 241/90, violazione e falsa applicazione delle Linee Guida di ANAC, di cui alla Delibera 21 settembre 2016 n. 1005, eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento, illogicità, contraddittorietà manifesta, disapplicazione di precedente atto amministrativo, sproporzione, incompetenza, violazione dell’art. 10 del Regolamento del Senato atteso che, con le delibere n. 416/XVII, 417/XVII, 418/XVII e 419/XVII del 29.6.2017, il Collegio dei Senatori Questori, disattendendo, senza motivazione, il criterio stabilito dal Consiglio di Presidenza, faceva ricorso al criterio del minor prezzo “in considerazione dell’urgenza e della durata limitata dell’appalto”, non avendone la competenza, in violazione della deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 107 del 10 maggio 2017 ed in carenza dei presupposti che consentono il ricorso al criterio del maggior ribasso (con particolare riferimento all’impossibilità di considerare standardizzate le prestazioni dell’appalto). L’indizione della procedura negoziata sarebbe poi illegittima in quanto assunta dal Collegio dei Questori utilizzando un criterio diverso da quello definito inizialmente dal Consiglio di Presidenza. Ulteriore ragione di illegittimità andrebbe ravvisata nel fatto che gli atti di indizione richiamano il parere dell’ANAC del 21/6/2017, il quale si è limitato a riconoscere la legittimità di ricorrere a nuova procedura concorsuale “eventualmente valutando di procedere anche con procedura negoziata”, nulla indicando in merito all’utilizzo del criterio del maggior ribasso. Gli atti, infine, sarebbero carenti sotto il profilo motivazionale. Alla pubblica udienza del 3 ottobre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO Il ricorso, come già ritenuto dal Collegio con riferimento ad analoghe impugnative proposte dalla ricorrente, è, in parte, infondato e, in parte, improcedibile (Tar Lazio, Roma, sez. I, 21 maggio 2018, nn. 5620 e 5621, e 11 settembre 2018, n. 9268). Con il ricorso introduttivo la società Romeo Gestioni impugna gli atti con i quali il Senato della Repubblica ha autorizzato una procedura negoziata, in attesa di avviare la procedura ristretta o, in alternativa, di aderire alla nuova convenzione Consip FM4, del servizio di pulizia, disinfestazione e smaltimento dei rifiuti speciali, in precedenza gestito dalla ricorrente, ricompreso nel lotto 8 del Facility Management. Con i motivi aggiunti viene impugnata l’aggiudicazione definitiva della gara in favore della Smeraldo s.r.l. Con il primo e terzo motivo del ricorso introduttivo la ricorrente denuncia l’illegittimità dell’indizione della procedura negoziata, deducendo l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 ovvero delle ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili. La Romeo contesta, altresì, la scelta del Senato di frazionare l’originario appalto integrato e l’individuato criterio di aggiudicazione del massimo ribasso anziché dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Deve innanzitutto rappresentarsi che lOrdinativo Principale di Fornitura (OPF-4000), stipulato con decorrenza 1° novembre 2012 dal Senato della Repubblica nei confronti del RTI formato da Romeo Gestioni S.p.A. (mandataria) e Consorzio Romeo Facility Services 2010 (dora in poi anche solo Romeo Gestioni S.p.A.), aggiudicatario della Convenzione Consip Servizi di Facility Management per gli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, adibiti prevalentemente ad uso ufficio (cd. FM3) del lotto n. 8, di cui si tratta, scadeva il 31 ottobre 2016. Nel giugno 2016, prima della scadenza, il Consiglio di Presidenza del Senato, con deliberazione n. 88/2016 del 28 giugno 2016, aveva autorizzato il Collegio dei Senatori Questori a verificare la convenienza economica delladesione alla nuova Convenzione Consip per il facility management, in corso di aggiudicazione (cd. FM4), alla scadenza dellOPF-4000 sopra menzionato, per un periodo massimo di sei anni. Atteso che la procedura di gara per laggiudicazione dei lotti della Convenzione FM4 indetta da Consip non si concludeva nei tempi previsti, il Collegio dei Senatori Questori, sulla scorta del Parere ANAC 33/13, autorizzava la proroga tecnica dellOPF-4000 per il periodo 1° novembre 2016 - 28 febbraio 2017, successivamente prorogata al 30 giugno 2017, sempre nell’attesa della prossima adesione alla nuova convenzione Consip. Protraendosi l’incertezza sui tempi di aggiudicazione della Convenzione Consip FM4, con deliberazione 107/2017 del 10 maggio 2017, il Consiglio di Presidenza del Senato autorizzava lAmministrazione ad espletare una o più procedure ristrette da aggiudicare con il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa per lappalto dei servizi di facility management già oggetto della Convenzione FM3; dava mandato al Collegio dei Questori di valutare la convenienza di aderire alla Convenzione Consip FM4 se aggiudicata prima del completamento della o delle procedure citate; autorizzava ,fino alla stipula del contratto o dei contratti conseguenti alla procedura o alle procedure ristrette di cui [sopra] ovvero alladesione alla Convenzione Consip FM4 [...], lAmministrazione [...] a chiedere la proroga tecnica dellOrdinativo Principale di Fornitura del 31/10/2012 rep. 1277/C/16 con il quale ha aderito alla Convenzione FM3”. Con parere del 21 giugno 2017 il Presidente dell’ANAC, in riscontro ad una richiesta del Presidente del Senato, rappresentava la necessità di ridurre al minimo possibile il protrarsi della proroga, ritenendo che le Amministrazioni possano valutare di procedere anche con procedura negoziata ai sensi dellarticolo 63 del d.lgs.18 aprile 2016 n. 50, senza disporre ulteriori proroghe, salvo che queste siano motivate da ragioni di urgenza e per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura di gara. Nelle more la stampa riportava notizie di una istruttoria avviata dall’AGCM nei confronti delle imprese che avevano partecipato alla gara per la convenzione Consip FM4, per accertare l’intervenuta violazione dell’art. 101 TFUE per avere posto in essere una intesa restrittiva della concorrenza. Con delibere nn. 416/XVII, 417/XVII, 418/XVII e 419/XVII del 29 giugno 2017 il Collegio dei Senatori Questori autorizzava l’Amministrazione ad effettuare alcune procedure negoziate, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in appalto per un anno dei servizi già oggetto della Convenzione FM3, con il criterio del minor prezzo in considerazione dell’urgenza non imputabile all’amministrazione e della durata limitata nel tempo dell’affidamento stesso. Ciò avrebbe consentito di svolgere con maggiore tranquillità le gare ad evidenza pubblica già autorizzate dal Consiglio di Presidenza ovvero di verificare la maggior convenienza della Convenzione FM4 ove aggiudicata nel frattempo. Nel settembre 2017, pertanto, venivano inviate le lettere d’invito ad alcune imprese, nel rispetto del principio di rotazione. Per quanto qui di interesse la procedura negoziata per il servizio di supporto audio-video per la sala regia si concludeva con l’affidamento all’odierna controinteressata in data 22 dicembre 2017. Intanto, il 12 dicembre 2017, il Vice Segretario Generale del Senato aveva provveduto a chiedere alla Romeo una nuova proroga, relativa al periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2018, contenente un’espressa clausola di immediato recesso dalla proroga tecnica dell’OPF- 4000 al momento dell’identificazione di un nuovo contraente durante il periodo di esecuzione della proroga stessa, clausola espressamente accettata dalla Romeo. Questi, in base alla documentazione allegata agli atti, i fatti che hanno preceduto i provvedimenti e la decisione di avviare la procedura negoziata di cui all’art. 63 del d.lgs. 50/2016. L’art. 63 citato, al comma 2, prevede che: “la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata (…) c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.” La prima questione da sottoporre a scrutinio è se i fatti sopra rappresentati siano compatibili con una ragione di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice quando i termini per le procedure aperte o ristrette o competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Nel caso di specie il Senato della Repubblica è incorso nel ritardo nella stipula della nuova Convenzione Consip, inizialmente prevista in prossimità della scadenza del contratto FM3, e successivamente per il secondo trimestre del 2017, salvo l’ulteriore sospensione, da maggio del 2017, di ogni avviso sulla sua definizione. Il ritardo nella stipula della Convenzione Consip non è imputabile all’Amministrazione Aggiudicatrice, emergendo per tabulas che detto ritardo non poteva essere previsto dall’Amministrazione, la quale già nel giugno 2016 confidava nella prossima adesione a detta Convenzione. Per tempo, infatti, a fronte della scadenza fissata il 30 ottobre 2016, con delibera del 28 giugno 2016, il Consiglio di Presidenza del Senato, ritenendo opportuno proseguire lacquisizione di beni e servizi attraverso il sistema centralizzato di gestione della spesa che la Consip assicura alle pubbliche amministrazioni, aveva autorizzato il Collegio dei Senatori Questori a verificare la convenienza economica delladesione alla nuova Convenzione Consip per il facility management, in corso di aggiudicazione (cd. FM4), alla scadenza dellOPF-4000 sopra menzionato, per un periodo massimo di sei anni. A maggio 2017, in base a quanto si legge nella delibera del Consiglio di Presidenza del 10 maggio, il Consiglio di Presidenza, “considerato che la procedura della citata gara ancora non si è conclusa e che pertanto, fermo restando l’intendimento di verificare la convenienza economica dell’eventuale adesione alla Convenzione Consip “Facility Management 4” adottato con la propria delibera n. 88/2016”, riteneva “opportuno avviare una o più procedure ad evidenza pubblica per l’acquisizione dei servizi di facility management indicati al comma 4 della citata delibera”. Il Consiglio di Presidenza, pertanto, autorizzava l’amministrazione ad espletare una o più procedure ristrette da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dando mandato al Collegio dei Senatori Questori di valutare la convenienza di aderire alla Convenzione Consip FM 4 se aggiudicata prima del completamento della o delle procedure citate, e nelle more autorizzava l’Amministrazione a chiedere la proroga tecnica dell’Ordinativo Principale di Fornitura del 31/10/2012. Con delibera n. 408/XVII del 21 giugno 2017 si dava attuazione alla citata deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 107/2017, autorizzando l’Amministrazione ad effettuare le procedure ristrette, per l’affidamento in appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La Stazione Appaltante, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica ovvero delleventuale adesione alla nuova Convenzione FM4, autorizzava una ulteriore proroga tecnica. Il richiesto parere dell’ANAC del 21 giugno 2017, tuttavia, induceva l’Amministrazione ad avviare una procedura negoziata per contenere l’utilizzo delle proroghe del contratto, scaduto già dal 31 ottobre 2016, per garantire la continuità del servizio fino alla conclusione delle gare avviate con la delibera n. 408/XVII del 21 giugno 2017 ovvero fino all’adesione alla nuova convenzione Consip, ove la sua definizione fosse intervenuta prima dell’espletamento della procedura ristretta. Legittimamente, poi, a fronte di quattro proroghe tecniche, a far data dal 1° novembre 2016, a favore della ricorrente, precedente gestore dei servizi integrati, per una durata complessiva di circa un anno e mezzo, l’Amministrazione resistente ha optato, ricorrendone i presupposti, per l’avvio di una procedura negoziata in coerenza con il principio di rotazione “che governa l’aggiudicazione degli appalti nell’ipotesi del ricorso alla procedura negoziata” (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 31-08-2017, n. 4125), evitando la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore ed ampliando le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti (v. Cons. Stato Sez. V, 13-12-2017, n. 5854). Corollario del principio di rotazione è il carattere eccezionale dell’invito all’affidatario uscente (cfr., Cons. Stato, VI, 31 agosto 2017, n. 4125; Consiglio di Stato, sez. V, 13/12/2017, n. 5854), la cui mancanza è impugnata con il terzo motivo di ricorso. Ne consegue che non necessita di specifica motivazione l’opzione di escluderlo dal novero degli operatori invitati alla procedura negoziata, non trattandosi di una scelta di carattere sanzionatorio, quanto piuttosto dellesigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento) (C.d.S., VI, 31 agosto 2017, n. 4125), e dell’applicazione del principio di concorrenza e massima partecipazione che, nella fattispecie, si esplica consentendo ad operatori diversi, da quelli fino a quel momento coinvolti, di accedere ad appalti di durata necessariamente limitata per il verificarsi di situazioni non prevedibili. Di tale eccezionale situazione la società ricorrente si è avvantaggiata per circa un anno e mezzo e non ha, pertanto, oggi titolo a dolersi di una scelta che offre analoga opportunità ad altro operatore, posto che ciò non comporta alcun giudizio in merito al servizio svolto dalla Romeo Gestioni. Con motivi aggiunti la ricorrente impugna la lettera di invito di indizione della procedura negoziata ex art. 63 D.lgs. 50/16, i verbali di gara e il provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata, censurando l’operato del Collegio dei Senatori Questori i quali avrebbero, a suo dire, disatteso, senza motivazione, il criterio stabilito dal Consiglio di Presidenza, facendo ricorso al criterio del minor prezzo “in considerazione dell’urgenza e della durata limitata dell’appalto”, non avendone la competenza, in violazione della deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 107 del 10 maggio 2017 ed in carenza dei presupposti che consentono il ricorso al criterio del maggior ribasso. L’indizione della procedura negoziata sarebbe poi illegittima ove richiama il parere dell’ANAC del 21/6/2017, atteso che con tale parere l’Autorità si è limitata a riconoscere la legittimità di ricorrere a nuova procedura concorsuale “eventualmente valutando di procedere anche con procedura negoziata” nulla indicando in merito all’utilizzo del criterio del maggior ribasso. La prospettazione non può essere condivisa. Deve, in primo luogo, rilevarsi come il Consiglio di Presidenza ha indicato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa non per la scelta del contraente nell’ambito della procedura negoziata, bensì per le procedure di evidenza pubblica poi autorizzate dal Collegio dei Questori con la delibera 408/XVII del 21 giugno 2017. E’ con quest’ultima delibera che il Collegio dei Questori ha dato conforme esecuzione alla delibera del Consiglio di Presidenza, autorizzando le procedure ristrette per l’affidamento in appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Con la delibera gravata n. 417 del 29 giugno 2017, per contro, sono state autorizzate le procedure negoziate per i vari servizi sulla scorta (anche) del conforme parere dell’ANAC. Né può ravvisarsi, come ritenuto dalla ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti, l’incompetenza del Collegio dei Senatori Questori a disporre le procedure negoziate con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, atteso che, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento di amministrazione e contabilità del Senato della Repubblica, sono stabilite autonome competenze di autorizzazione di spesa per il Consiglio di Presidenza e per il Collegio dei Senatori. I motivi con i quali si denuncia l’illegittimità della procedura negoziata e il mancato invito della società ricorrente sono pertanto da respingere, poiché infondati. Attesa la legittimità della scelta di indire una procedura negoziata alla quale non è invitato il gestore uscente, i restanti motivi di doglianza con i quali la ricorrente censura le modalità dell’aggiudicazione (massimo ribasso, frazionamento dei servizi) sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo la ricorrente ricavare alcuna utilità dall’accoglimento delle suddette censure. Per quanto sopra osservato il ricorso, integrato da motivi aggiunti, va respinto in parte e va dichiarato improcedibile per il resto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li respinge e per il resto li dichiara improcedibili. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva e Cpa come per legge, a favore del Senato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2018 con lintervento dei magistrati: Carmine Volpe, Presidente Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore Roberta Ravasio, Consigliere LESTENSORE IL PRESIDENTERoberta Cicchese Carmine Volpe IL SEGRETARIO
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