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Legittima la richiesta di risarcimento danni alla Camera di Commercio per un ritardo dell'iscrizione sul registro delle imprese In evidenza

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TRGA Trento 21/06/2018 n. 141

La società OMISSIS formula domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardo con cui la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trento ha provveduto solo in data 22 febbraio 2017 ad iscriverla nel registro delle imprese, a fronte della domanda inoltrata dall’interessata all’ufficio (e da questo protocollata) il 6 febbraio 2017.

Dalla ritardata iscrizione nel registro l’odierna ricorrente assume di aver subito il danno derivato dalla mancata concessione del contributo, previsto dalla legge provinciale n. 6/1999 relativo all’avviso n. 1/2016 (“Programma operativo 2014/2018 del Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR” inerente ai “progetti di avvio e consolidamento di nuove imprese anche giovanili e/o femminili sul territorio della Provincia autonoma di Trento”), per l’ottenimento del quale ha inoltrato apposita domanda, tuttavia rigettata dall’amministrazione in data 30 agosto 2017 a seguito del riscontrato ritardo dell’iscrizione.

 Il ricorso è fondato (nei limiti che seguono).

Pubblicato il 19/06/2018

N. 00141/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00010/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10 del 2018, proposto da
Rock8sporty s. r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michela Tomasi e Mauro Iob, nel cui studio in Trento, via dei Paradisi n. 15/2, è elettivamente domiciliata;

contro

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, largo Porta Nuova n. 9, è domiciliata;

per la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali

derivati dal ritardo con cui la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trento ha provveduto ad iscrivere la società ricorrente nel registro delle imprese, nella misura (da quantificarsi anche in via equitativa) di Euro 35.671,99, o nella maggiore o minore somma risultante in corso di causa oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, nonché per il mancato avvio dell’attività di affiliazione commerciale e per la perdita del locale per l’esercizio dell’attività di centro fitness oggetto di contratto di affitto, da quantificarsi anche in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi nella misura dovuta per legge;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione e la memoria difensiva della Camera di commercio di Trento;

Viste le successive memorie della ricorrente;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2018 il cons. Paolo Devigili e uditi per la ricorrente l’avv. Michela Tomasi; nessuno presente in udienza per l’Avvocatura distrettuale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La società Rock8sporty formula domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardo con cui la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trento ha provveduto solo in data 22 febbraio 2017 ad iscriverla nel registro delle imprese, a fronte della domanda inoltrata dall’interessata all’ufficio (e da questo protocollata) il 6 febbraio 2017.

Dalla ritardata iscrizione nel registro l’odierna ricorrente assume di aver subito il danno derivato dalla mancata concessione del contributo, previsto dalla legge provinciale n. 6/1999 relativo all’avviso n. 1/2016 (“Programma operativo 2014/2018 del Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR” inerente ai “progetti di avvio e consolidamento di nuove imprese anche giovanili e/o femminili sul territorio della Provincia autonoma di Trento”), per l’ottenimento del quale ha inoltrato apposita domanda, tuttavia rigettata dall’amministrazione in data 30 agosto 2017 a seguito del riscontrato ritardo dell’iscrizione.

A sostegno del ricorso la società deduce la violazione di legge e la condotta colposa ed illegittima dell’attività amministrativa posta in essere dalla Camera di commercio, in relazione:

- all’art. 11 (“Procedimento di iscrizione su domanda”) del d.P.R. 7.12.1995 n. 581 (“Regolamento di attuazione dell’art. 8 della L.29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile”), il quale al comma 8 stabilisce che “l’iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il termine è ridotto alla metà se la domanda è presentata su supporti informatici. L’iscrizione consiste nell’inserimento nella memoria dell’elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico su terminali per la visura diretta del numero di iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda”;

- all’art. 20 del d.l. 24.6.2014 (“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”), convertito nella legge n. 116/2014 n. 116, il quale al comma 7 bis stabilisce che “al fine di facilitare e accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all’avvio delle attività economiche….quando l’iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata….il conservatore del registro procede all’iscrizione immediata dell’atto”.

L’entità dei danni reclamati viene commisurata alle spese sostenute (Euro 5.671,99), alla perdita del contributo richiesto (da 30.000 a 35.000 Euro), alla mancata affiliazione commerciale per la gestione del centro fitness e alla perdita del locale individuato per lo svolgimento di detta attività, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi.

Nel derivato giudizio si è costituita la Camera di commercio di Trento contestando nella memoria difensiva la fondatezza del ricorso ed instando per il rigetto del medesimo o, in subordine, per la diminuzione dell’entità del risarcimento reclamato in causa, dovendosi comunque considerare il concorso di colpa della società Rock8sporty.

Nel prosieguo la ricorrente ha depositato memoria di replica.

Alla pubblica udienza del 24 maggio 2018 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

2. Le disposizioni normative individuate dalla ricorrente fissano in maniera stringente la tempistica con cui le Camere di commercio debbono evadere le domande pervenute e provvedere all’iscrizione nel registro delle imprese: in particolare l’art. 11, comma 8, del d.P.R. n. 581/1995 (.. “e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione. Il termine è ridotto alla metà se la domanda è presentata su supporti informatici”), in uno alle espresse finalità perseguite con detta disposizione, non lascia spazi interpretativi diversi dal tenore letterale della norma.

Peraltro è la stessa interpretazione assunta sul punto dal Ministero dello sviluppo economico con la circolare n. 3673/C di data 19.9. 2014, richiamata dall’amministrazione resistente, a confermare quanto sopra evidenziato: nella stessa, infatti, viene individuato un possibile limite all’obbligo di “immediata” iscrizione dell’atto pervenuto (per consentire il rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e per permettere un controllo limitato alla verifica dei requisiti di ricevibilità della domanda), ma non viene neppure affacciata la possibilità di derogare al rispetto del termine di dieci, rispettivamente cinque, giorni entro il quale (come stabilito dalla norma) l’iscrizione deve avvenire, viepiù sottolineando che ad iscrizione avvenuta l’ufficio può attivare, a posteriori, quei controlli che - se effettuati a priori - avrebbero potuto comportare la mancata iscrizione, in tal caso dovendosi provvedere alla cancellazione d’ufficio secondo il procedimento previsto dall’art. 2191 cod. civ.

3. Rilevato quanto precede, occorre riscontrare che nel caso in esame l’iscrizione nel registro delle imprese della società Rock8sporty s.r.l. è avvenuta in ritardo (22 febbraio 2017), ossia oltre il termine - fissato dal comma 8 dell’art. 11 del d.P.R. citato - di cinque giorni decorrenti dalla protocollazione della domanda (6 febbraio 2017), termine questo da applicarsi alla fattispecie in esame in considerazione della modalità telematica con cui l’interessata ha inoltrato la propria domanda.

4. Deve pure riscontrarsi che la società odiernamente ricorrente ha inoltrato tempestivamente la domanda per ottenere la contribuzione prevista dalla L.p. n. 6/1999 - avviso n. 1/2016, e questa è stata respinta (comunicazione Trentino Sviluppo del 30.8.2017 - doc. 20 fasc. ricorrente) nella considerazione che l’iscrizione nel registro delle imprese è avvenuta in data 22 febbraio 2017, dunque successivamente alla data di scadenza del bando (15 febbraio 2017), come viceversa richiesto al punto 3 delle disposizioni regolanti l’accesso al contributo.

5. Sussiste per tale profilo il nesso di causalità diretta, comunque efficiente, fra la violazione della tempistica stabilita dall’art. 11, co. 8, del d.P.R. citato ed il danno reclamato dalla ricorrente, atteso che se la domanda fosse stata evasa dalla Camera di commercio nel termine di cinque giorni dalla data di presentazione, ossia entro il giorno 11febbraio 2017, l’iscrizione nel registro delle imprese sarebbe stata tempestiva, e dunque l’amministrazione deputata a vagliare l’ammissibilità della domanda di contributo non avrebbe potuto adottare il provvedimento di diniego. Peraltro non può neppure dubitarsi della regolarità della domanda inoltrata dalla società per ottenere l’iscrizione nel registro, considerato che tale iscrizione è effettivamente, ancorché tardivamente, avvenuta senza alcuna contestazione.

6. E’ dunque possibile passare alla disamina dei danni esposti nella domanda risarcitoria.

7. Al riguardo va preliminarmente osservato che il contributo previsto nell’avviso 1/2016, al quale Rock8sporty ha chiesto di accedere, non pone gli interessati su un piano di determinante concorrenzialità, né prevede la formazione di una specifica graduatoria di merito fra i progetti presentati.

Diversamente (cfr. punto 5: stanziamento e contribuzione; punto 9: criteri di selezione e modalità di valutazione delle domande), le disposizioni contenute nell’avviso individuano solo criteri generali di ammissibilità formale e sostanziale delle domande, al cui positivo accertamento consegue l’assegnazione dei punteggi di merito, declinati fino a 20 punti oppure oltre, al fine dell’attribuzione comunque del contributo, questo spettante nella misura massima di Euro 30.000, o rispettivamente di Euro 35.000 a seconda del superamento o meno delle due diverse soglie di punteggio ottenuto, con il solo limite della disponibilità finanziaria, peraltro nella fattispecie elevata.

8. Orbene: non sussistono validi elementi per dubitare che il progetto di sviluppo, allegato da Rock8sporty alla domanda, avrebbe superato il vaglio dell’ammissibilità, e dunque conseguito un punteggio quanto meno pari a 20 punti così potendo ottenere il contributo di Euro 30.000,00.

8.1. A tal riguardo vale considerare che il rigetto della domanda di contribuzione non contiene alcun riferimento a profili di inammissibilità formale o sostanziale, o di sopravvenuta incapienza finanziaria, ma è stato disposto unicamente in base al riscontrato ritardo dell’iscrizione nel registro, dovendosi inoltre positivamente valutare, sul punto, che per la redazione del progetto presentato l’interessata si è avvalsa di specialistico servizio di tutoraggio, come risulta in atti.

8.2. In ogni caso va rammentato che, in materia di danno da perdita di chance, la lesione della possibilità concreta di ottenere un risultato favorevole presuppone che sussista, in capo al soggetto interessato, l’effettiva probabilità di successo (pari almeno al 50% - cfr. Cons. di Stato, sez. V, 30 giugno 2015 n. 3249), atteso che, diversamente, diverrebbero risarcibili anche mere possibilità statisticamente non significative (in termini Cons. di Stato, sez. VI, 16 aprile 2012 n. 2138): nella fattispecie in esame le probabilità in base alle quali l’interessata avrebbe potuto ottenere la contribuzione richiesta risultano non solo significative, ma anche decisamente elevate.

9. Ciò posto in ordine alla perdita della contribuzione, nella delibazione della domanda risarcitoria non possono invece considerarsi le spese esposte dalla ricorrente per la costituzione ed il successivo funzionamento della società.

Invero queste sono imputabili all’autonoma decisione dei soggetti interessati di costituire la società Rock8sport s.r.l. e di reperire i beni e servizi necessari al suo funzionamento: non si tratta quindi di una perdita derivata dalla tardiva iscrizione nel registro delle imprese, questa rilevante per quanto concerne la perdita della contribuzione, e tantomeno di una “conseguenza immediata e diretta” (artt. 1123 e 2056 cod. civ) della violazione del termine stabilito per l’iscrizione nel registro.

9.1. Conseguentemente vanno escluse dal computo dei danni risarcibili le voci di spesa a tal riguardo indicate dalla ricorrente (complessivamente esposte nella somma di Euro 5.671,99), fatta eccezione per la fattura (Euro 183,00) emessa Trentino Social Tank per il servizio di tutoraggio, e per gli stessi motivi deve respingersi ogni richiesta risarcitoria concernente il mancato avvio del rapporto di affiliazione commerciale e la perdita del contratto d’affitto relativo al locale destinato a centro fitness.

10. Il Collegio, peraltro, deve darsi carico dell’eccezione mossa dalla difesa della Camera di commercio in ordine al concorso di colpa della società odiernamente ricorrente nella causazione del danno subito, con riferimento alla dedotta mancata impugnazione del provvedimento con cui è stata respinta la domanda di contribuzione.

10.1. In particolare, sul punto in questione, la difesa dell’amministrazione convenuta sottolinea che la disposizione contenuta nel paragrafo 10 dell’avviso n. 1/2016 (modalità di concessione, erogazione ed utilizzo delle somme accreditate) stabilisce che “qualora l’impresa non risulti registrata o avviata, Trentino Sviluppo potrà fissare un termine non inferiore a trenta giorni per consentire l’adempimento, decorso il quale provvederà ad assumere il provvedimento di decadenza del contributo”.

10.2. Ciò posto, non è chiaro come la surriferita disposizione, tendente ad ammettere una sorta di “soccorso istruttorio” ed in sé dedicata alla concreta erogazione del contributo, possa conciliarsi con quella prevista nel paragrafo 3 (soggetti destinatari e localizzazione) del medesimo avviso, in cui è ripetutamente stabilito che la contribuzione è riservata ad “imprese costituite”, dunque già costituite al momento della presentazione della domanda, e che peraltro per “costituzione” deve intendersi l’iscrizione nel registro delle imprese, in conformità all’insegnamento giurisprudenziale (e dottrinale) secondo cui la società di capitali che non sia stata regolarmente costituita, per mancata iscrizione nel registro, non viene a giuridica esistenza.

11. Il Collegio ritiene che, a fronte dell’apparente contrasto fra le disposizioni dell’avviso poste a confronto, sussisteva per la società Rock8ksport s.r.l. la possibilità di impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento di diniego della contribuzione, o quanto meno di proporre avverso lo stesso una motivata richiesta di autoannullamento, con utili margini di successo: il non avervi provveduto costituisce indubbiamente un concorso colposo della società nella causazione del danno subito, apprezzabile nella fattispecie non per escludere il richiesto risarcimento, ma per diminuirne l’entità secondo quanto disposto dall’art. 1227, co. 1, cod. civ. (“concorso del fatto colposo del creditore”).

12. Tale diminuzione, nell’ambito di un prudente apprezzamento, ben può essere, in relazione alla fattispecie in esame, individuata nella misura del 30% dei danni come sopra liquidabili (complessivi Euro 30.183,00), misura da ritenersi congrua in base ai parametri valutativi qui in evidenza, ossia tenuto conto “della gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate” (art. 1227 cod. civ.) e “delle circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti” cui fa riferimento l’art. 30, co. 3, del cod. proc. amm.

13. In conclusione, per i suesposti motivi la domanda risarcitoria in esame è fondata nei sopra visti limiti, e di conseguenza il risarcimento dei danni complessivamente dovuto dalla Camera di commercio è pari (euro 30.183 meno il 30%) ad Euro 21.128,00, con l’aggiunta - come richiesto - della rivalutazione monetaria e degli interessi decorrenti dalla domanda al saldo.

14. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della amministrazione resistente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie, e per l’effetto condanna la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trento a pagare alla società Rock8sporty s.r.l. la somma di Euro 21.128,00 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.

Condanna la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trento a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre alle spese generali del 15% e agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Roberta Vigotti, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere

Paolo Devigili, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO

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Dalla ritardata iscrizione nel registro l’odierna ricorrente assume di aver subito il danno derivato dalla mancata concessione del contributo, previsto dalla legge provinciale n. 6/1999 relativo all’avviso n. 1/2016 (“Programma operativo 2014/2018 del Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR” inerente ai “progetti di avvio e consolidamento di nuove imprese anche giovanili e/o femminili sul territorio della Provincia autonoma di Trento”), per l’ottenimento del quale ha inoltrato apposita domanda, tuttavia rigettata dall’amministrazione in data 30 agosto 2017 a seguito del riscontrato ritardo dell’iscrizione.  Il ricorso è fondato (nei limiti che seguono). Pubblicato il 19/06/2018 N. 00141/2018 REG.PROV.COLL. N. 00010/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10 del 2018, proposto da Rock8sporty s. r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michela Tomasi e Mauro Iob, nel cui studio in Trento, via dei Paradisi n. 15/2, è elettivamente domiciliata; contro Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dallAvvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, largo Porta Nuova n. 9, è domiciliata; per la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali derivati dal ritardo con cui la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Trento ha provveduto ad iscrivere la società ricorrente nel registro delle imprese, nella misura (da quantificarsi anche in via equitativa) di Euro 35.671,99, o nella maggiore o minore somma risultante in corso di causa oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, nonché per il mancato avvio dell’attività di affiliazione commerciale e per la perdita del locale per l’esercizio dell’attività di centro fitness oggetto di contratto di affitto, da quantificarsi anche in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi nella misura dovuta per legge;   Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto latto di costituzione e la memoria difensiva della Camera di commercio di Trento; Viste le successive memorie della ricorrente; Visti tutti gli atti di causa; Relatore nelludienza pubblica del giorno 24 maggio 2018 il cons. Paolo Devigili e uditi per la ricorrente l’avv. Michela Tomasi; nessuno presente in udienza per l’Avvocatura distrettuale dello Stato; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.   FATTO La società Rock8sporty formula domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardo con cui la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trento ha provveduto solo in data 22 febbraio 2017 ad iscriverla nel registro delle imprese, a fronte della domanda inoltrata dall’interessata all’ufficio (e da questo protocollata) il 6 febbraio 2017. Dalla ritardata iscrizione nel registro l’odierna ricorrente assume di aver subito il danno derivato dalla mancata concessione del contributo, previsto dalla legge provinciale n. 6/1999 relativo all’avviso n. 1/2016 (“Programma operativo 2014/2018 del Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR” inerente ai “progetti di avvio e consolidamento di nuove imprese anche giovanili e/o femminili sul territorio della Provincia autonoma di Trento”), per l’ottenimento del quale ha inoltrato apposita domanda, tuttavia rigettata dall’amministrazione in data 30 agosto 2017 a seguito del riscontrato ritardo dell’iscrizione. A sostegno del ricorso la società deduce la violazione di legge e la condotta colposa ed illegittima dell’attività amministrativa posta in essere dalla Camera di commercio, in relazione: - all’art. 11 (“Procedimento di iscrizione su domanda”) del d.P.R. 7.12.1995 n. 581 (“Regolamento di attuazione dell’art. 8 della L.29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile”), il quale al comma 8 stabilisce che “l’iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il termine è ridotto alla metà se la domanda è presentata su supporti informatici. L’iscrizione consiste nell’inserimento nella memoria dell’elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico su terminali per la visura diretta del numero di iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda”; - all’art. 20 del d.l. 24.6.2014 (“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”), convertito nella legge n. 116/2014 n. 116, il quale al comma 7 bis stabilisce che “al fine di facilitare e accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all’avvio delle attività economiche….quando l’iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata….il conservatore del registro procede all’iscrizione immediata dell’atto”. L’entità dei danni reclamati viene commisurata alle spese sostenute (Euro 5.671,99), alla perdita del contributo richiesto (da 30.000 a 35.000 Euro), alla mancata affiliazione commerciale per la gestione del centro fitness e alla perdita del locale individuato per lo svolgimento di detta attività, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi. Nel derivato giudizio si è costituita la Camera di commercio di Trento contestando nella memoria difensiva la fondatezza del ricorso ed instando per il rigetto del medesimo o, in subordine, per la diminuzione dell’entità del risarcimento reclamato in causa, dovendosi comunque considerare il concorso di colpa della società Rock8sporty. Nel prosieguo la ricorrente ha depositato memoria di replica. Alla pubblica udienza del 24 maggio 2018 il ricorso è passato in decisione. DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 2. Le disposizioni normative individuate dalla ricorrente fissano in maniera stringente la tempistica con cui le Camere di commercio debbono evadere le domande pervenute e provvedere all’iscrizione nel registro delle imprese: in particolare l’art. 11, comma 8, del d.P.R. n. 581/1995 (.. “e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione. Il termine è ridotto alla metà se la domanda è presentata su supporti informatici”), in uno alle espresse finalità perseguite con detta disposizione, non lascia spazi interpretativi diversi dal tenore letterale della norma. Peraltro è la stessa interpretazione assunta sul punto dal Ministero dello sviluppo economico con la circolare n. 3673/C di data 19.9. 2014, richiamata dall’amministrazione resistente, a confermare quanto sopra evidenziato: nella stessa, infatti, viene individuato un possibile limite all’obbligo di “immediata” iscrizione dell’atto pervenuto (per consentire il rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e per permettere un controllo limitato alla verifica dei requisiti di ricevibilità della domanda), ma non viene neppure affacciata la possibilità di derogare al rispetto del termine di dieci, rispettivamente cinque, giorni entro il quale (come stabilito dalla norma) l’iscrizione deve avvenire, viepiù sottolineando che ad iscrizione avvenuta l’ufficio può attivare, a posteriori, quei controlli che - se effettuati a priori - avrebbero potuto comportare la mancata iscrizione, in tal caso dovendosi provvedere alla cancellazione d’ufficio secondo il procedimento previsto dall’art. 2191 cod. civ. 3. Rilevato quanto precede, occorre riscontrare che nel caso in esame l’iscrizione nel registro delle imprese della società Rock8sporty s.r.l. è avvenuta in ritardo (22 febbraio 2017), ossia oltre il termine - fissato dal comma 8 dell’art. 11 del d.P.R. citato - di cinque giorni decorrenti dalla protocollazione della domanda (6 febbraio 2017), termine questo da applicarsi alla fattispecie in esame in considerazione della modalità telematica con cui l’interessata ha inoltrato la propria domanda. 4. Deve pure riscontrarsi che la società odiernamente ricorrente ha inoltrato tempestivamente la domanda per ottenere la contribuzione prevista dalla L.p. n. 6/1999 - avviso n. 1/2016, e questa è stata respinta (comunicazione Trentino Sviluppo del 30.8.2017 - doc. 20 fasc. ricorrente) nella considerazione che l’iscrizione nel registro delle imprese è avvenuta in data 22 febbraio 2017, dunque successivamente alla data di scadenza del bando (15 febbraio 2017), come viceversa richiesto al punto 3 delle disposizioni regolanti l’accesso al contributo. 5. Sussiste per tale profilo il nesso di causalità diretta, comunque efficiente, fra la violazione della tempistica stabilita dall’art. 11, co. 8, del d.P.R. citato ed il danno reclamato dalla ricorrente, atteso che se la domanda fosse stata evasa dalla Camera di commercio nel termine di cinque giorni dalla data di presentazione, ossia entro il giorno 11febbraio 2017, l’iscrizione nel registro delle imprese sarebbe stata tempestiva, e dunque l’amministrazione deputata a vagliare l’ammissibilità della domanda di contributo non avrebbe potuto adottare il provvedimento di diniego. Peraltro non può neppure dubitarsi della regolarità della domanda inoltrata dalla società per ottenere l’iscrizione nel registro, considerato che tale iscrizione è effettivamente, ancorché tardivamente, avvenuta senza alcuna contestazione. 6. E’ dunque possibile passare alla disamina dei danni esposti nella domanda risarcitoria. 7. Al riguardo va preliminarmente osservato che il contributo previsto nell’avviso 1/2016, al quale Rock8sporty ha chiesto di accedere, non pone gli interessati su un piano di determinante concorrenzialità, né prevede la formazione di una specifica graduatoria di merito fra i progetti presentati. Diversamente (cfr. punto 5: stanziamento e contribuzione; punto 9: criteri di selezione e modalità di valutazione delle domande), le disposizioni contenute nell’avviso individuano solo criteri generali di ammissibilità formale e sostanziale delle domande, al cui positivo accertamento consegue l’assegnazione dei punteggi di merito, declinati fino a 20 punti oppure oltre, al fine dell’attribuzione comunque del contributo, questo spettante nella misura massima di Euro 30.000, o rispettivamente di Euro 35.000 a seconda del superamento o meno delle due diverse soglie di punteggio ottenuto, con il solo limite della disponibilità finanziaria, peraltro nella fattispecie elevata. 8. Orbene: non sussistono validi elementi per dubitare che il progetto di sviluppo, allegato da Rock8sporty alla domanda, avrebbe superato il vaglio dell’ammissibilità, e dunque conseguito un punteggio quanto meno pari a 20 punti così potendo ottenere il contributo di Euro 30.000,00. 8.1. A tal riguardo vale considerare che il rigetto della domanda di contribuzione non contiene alcun riferimento a profili di inammissibilità formale o sostanziale, o di sopravvenuta incapienza finanziaria, ma è stato disposto unicamente in base al riscontrato ritardo dell’iscrizione nel registro, dovendosi inoltre positivamente valutare, sul punto, che per la redazione del progetto presentato l’interessata si è avvalsa di specialistico servizio di tutoraggio, come risulta in atti. 8.2. In ogni caso va rammentato che, in materia di danno da perdita di chance, la lesione della possibilità concreta di ottenere un risultato favorevole presuppone che sussista, in capo al soggetto interessato, l’effettiva probabilità di successo (pari almeno al 50% - cfr. Cons. di Stato, sez. V, 30 giugno 2015 n. 3249), atteso che, diversamente, diverrebbero risarcibili anche mere possibilità statisticamente non significative (in termini Cons. di Stato, sez. VI, 16 aprile 2012 n. 2138): nella fattispecie in esame le probabilità in base alle quali l’interessata avrebbe potuto ottenere la contribuzione richiesta risultano non solo significative, ma anche decisamente elevate. 9. Ciò posto in ordine alla perdita della contribuzione, nella delibazione della domanda risarcitoria non possono invece considerarsi le spese esposte dalla ricorrente per la costituzione ed il successivo funzionamento della società. Invero queste sono imputabili all’autonoma decisione dei soggetti interessati di costituire la società Rock8sport s.r.l. e di reperire i beni e servizi necessari al suo funzionamento: non si tratta quindi di una perdita derivata dalla tardiva iscrizione nel registro delle imprese, questa rilevante per quanto concerne la perdita della contribuzione, e tantomeno di una “conseguenza immediata e diretta” (artt. 1123 e 2056 cod. civ) della violazione del termine stabilito per l’iscrizione nel registro. 9.1. Conseguentemente vanno escluse dal computo dei danni risarcibili le voci di spesa a tal riguardo indicate dalla ricorrente (complessivamente esposte nella somma di Euro 5.671,99), fatta eccezione per la fattura (Euro 183,00) emessa Trentino Social Tank per il servizio di tutoraggio, e per gli stessi motivi deve respingersi ogni richiesta risarcitoria concernente il mancato avvio del rapporto di affiliazione commerciale e la perdita del contratto d’affitto relativo al locale destinato a centro fitness. 10. Il Collegio, peraltro, deve darsi carico dell’eccezione mossa dalla difesa della Camera di commercio in ordine al concorso di colpa della società odiernamente ricorrente nella causazione del danno subito, con riferimento alla dedotta mancata impugnazione del provvedimento con cui è stata respinta la domanda di contribuzione. 10.1. In particolare, sul punto in questione, la difesa dell’amministrazione convenuta sottolinea che la disposizione contenuta nel paragrafo 10 dell’avviso n. 1/2016 (modalità di concessione, erogazione ed utilizzo delle somme accreditate) stabilisce che “qualora l’impresa non risulti registrata o avviata, Trentino Sviluppo potrà fissare un termine non inferiore a trenta giorni per consentire l’adempimento, decorso il quale provvederà ad assumere il provvedimento di decadenza del contributo”. 10.2. Ciò posto, non è chiaro come la surriferita disposizione, tendente ad ammettere una sorta di “soccorso istruttorio” ed in sé dedicata alla concreta erogazione del contributo, possa conciliarsi con quella prevista nel paragrafo 3 (soggetti destinatari e localizzazione) del medesimo avviso, in cui è ripetutamente stabilito che la contribuzione è riservata ad “imprese costituite”, dunque già costituite al momento della presentazione della domanda, e che peraltro per “costituzione” deve intendersi l’iscrizione nel registro delle imprese, in conformità all’insegnamento giurisprudenziale (e dottrinale) secondo cui la società di capitali che non sia stata regolarmente costituita, per mancata iscrizione nel registro, non viene a giuridica esistenza. 11. Il Collegio ritiene che, a fronte dell’apparente contrasto fra le disposizioni dell’avviso poste a confronto, sussisteva per la società Rock8ksport s.r.l. la possibilità di impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento di diniego della contribuzione, o quanto meno di proporre avverso lo stesso una motivata richiesta di autoannullamento, con utili margini di successo: il non avervi provveduto costituisce indubbiamente un concorso colposo della società nella causazione del danno subito, apprezzabile nella fattispecie non per escludere il richiesto risarcimento, ma per diminuirne l’entità secondo quanto disposto dall’art. 1227, co. 1, cod. civ. (“concorso del fatto colposo del creditore”). 12. Tale diminuzione, nell’ambito di un prudente apprezzamento, ben può essere, in relazione alla fattispecie in esame, individuata nella misura del 30% dei danni come sopra liquidabili (complessivi Euro 30.183,00), misura da ritenersi congrua in base ai parametri valutativi qui in evidenza, ossia tenuto conto “della gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate” (art. 1227 cod. civ.) e “delle circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti” cui fa riferimento l’art. 30, co. 3, del cod. proc. amm. 13. In conclusione, per i suesposti motivi la domanda risarcitoria in esame è fondata nei sopra visti limiti, e di conseguenza il risarcimento dei danni complessivamente dovuto dalla Camera di commercio è pari (euro 30.183 meno il 30%) ad Euro 21.128,00, con l’aggiunta - come richiesto - della rivalutazione monetaria e degli interessi decorrenti dalla domanda al saldo. 14. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della amministrazione resistente nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie, e per l’effetto condanna la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trento a pagare alla società Rock8sporty s.r.l. la somma di Euro 21.128,00 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali. Condanna la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trento a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre alle spese generali del 15% e agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa. Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 con lintervento dei magistrati: Roberta Vigotti, Presidente Carlo Polidori, Consigliere Paolo Devigili, Consigliere, Estensore IL SEGRETARIO

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