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Legittima gara espletata con criterio del massimo ribasso se l'Amministrazione ha indicato le condizioni tecniche richieste per l’esecuzione del servizio e se sono stati fissati, nella lex specialis, elementi predefiniti e condizioni standardizzate In evidenza

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 TAR Puglia - Lecce sez. II 23/04/2018 n. 718

Legittimo il bando espletato con il criterio del massimo ribasso se l'Amministrazione, nella propria lettera di invito e nelle “condizioni particolari di contratto”, ha puntualmente indicato le condizioni tecniche richieste per l’esecuzione del servizio, specificando dettagliatamente i tempi, le modalità e il numero di operatori. In sostanza, sono stati fissati compiutamente, nella lex specialis di gara, elementi predefiniti e condizioni standardizzate, con conseguente sussistenza di tutte le condizioni richieste per l’applicazione del minor prezzo in conformità alle disposizioni citate.

Anche se il bando non prevede esplicitamente la "clausola sociale" resta inteso che la legge regionale che impone la presenza della c.d. clausola sociale è una norma imperativa e come tale applicabile direttamente alla gara in esame. Infatti, è principio costante quello per cui nel caso in cui la stazione appaltante ometta di inserire nella disciplina di gara elementi previsti come obbligatori dall'ordinamento giuridico, soccorre il meccanismo di integrazione automatica in base alla normativa in materia, analogamente a quanto avviene nel diritto civile ai sensi degli art. 1374 e 1339 c.c., colmandosi in via suppletiva le eventuali lacune del provvedimento adottato dall'amministrazione … In sostanza, proprio in quanto la legge regionale che impone l'inserimento della c.d. clausola sociale deve essere considerata una norma imperativa, la stessa clausola di salvaguardia deve considerarsi automaticamente inserita all'interno della disciplina di gara.

Pubblicato il 23/04/2018

N. 00718/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00892/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 892 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Vis Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Nilo, Francesco Calculli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Taranto, via Nitti, 2/A;

contro

Ministero della Giustizia, Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, nei cui uffici in Lecce, via F. Rubichi, sono domiciliati;
Comune di Taranto, non costituito in giudizio;

nei confronti

Italveloce, non costituita in giudizio;

Con il ricorso originario

<<A) per l'annullamento

dell'atto della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Lecce del 31.5.2017 prot. 3423/17 avente ad oggetto consultazione preliminare di mercato ai fini del reperimento di dati essenziali necessari per l’espletamento delle procedure di gara tramite il ricorso al mercato elettronico (MEPA) ai sensi dell'art. 66 e 67 del d.lgs. n. 50/2016 art. 40 direttiva n. 2014/24/UE) in merito all'affidamento, da eseguirsi da parte della Procura Generale presso la Corte dl Appello di Lecce (in seguito Procura Generale), dei servizi di vigilanza armata presso gli Uffici Giudiziari di Taranto con decorrenza dal 1° luglio al 31 dicembre 2017;

2) di eventuali deleghe, anche incognite, del Ministero della Giustizia all’atto e procedimento sub 1 e di atti del Ministero della Giustizia eventualmente adesivi, approvativi;

3) ogni ulteriore atto anche incognito, presupposto, conseguente, conseguenziale, esecutivo, anteriore come successivo se ed in quanto intervenuto, ivi compresi, se del caso, determinazione a contrarre, atti di avvio della procedura, determinazioni dell’Amministrazione antecedenti, seguenti o comunque connesse, inviti, affidamenti, lex specialis, disciplinare, c.s.a., aggiudicazione etc;

4) ove occorra, di qualsivoglia atto di omesso esame, istruttoria sulle richieste di parte ricorrente;

5) ogni atto che leda il titolo della parte ricorrente per effetto della compiuta procedura selettiva e/o conservazione degli effetti e per quanto segue 6) di ogni atto presupposto, conseguente, preliminare, conseguenziale, esecutivo, consultivo; 7) di contratto, se intervenuto e/o a stipularsi tra l’Amministrazione ed eventuale contraente e conseguente declaratoria di inefficacia;

nonché per accertamento nonché richiesta di esercizio del potere giurisdizionale

di disapplicazione di atti lesivi e gravati ed, ove ne sussistano i presupposti, per la declaratoria di nullità, o inesistenza o carenza di potere degli atti gravati

b) per l'ordine alla parte resistente di stipula del contratto in favore della costituenda ATI, la declaratoria del diritto della ricorrente al subentro in ogni contratto, anche, quale risarcimento in forma specifica;

c) al risarcimento dei danni subiti e subendi in dipendenza dei provvedimenti impugnati e di quanto oggetto del presente ricorso, con risarcimento in forma specifica e, subordinatamente ed anche accessivamente, con la condanna per equivalente di chi di dovere in persona del legale rapp.te (maxime il Ministero della Giustizia) agli stessi, ivi compresi pagamento della somma pari all'utile di impresa, condanna del risarcimento danni per perdita di chance e danno curriculare, spese generali subite ed anche infruttuose, determinate dal Collegio, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.; d) ed, in subordine, per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno per equivalente, anche, gradatamente, con criteri equitativi ai sensi dell'art.1226 cod. civ, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria dal maturato al soddisfo; e) al riconoscimento, condanna ed accredito dei danni ulteriori e causali specificati e richiamati nella voce “risarcimento danni” sub 3 nel corpo del presente ricorso;

nonché:

B) per la declaratoria ed accertamento e condanna

b.1) della posizione giuridica attiva di parte ricorrente alla conservazione del titolo maturato all’esecuzione dell’appalto, anche per novazione, cessione, subentro e ogni ragione e forma ed anche nella forma reintegratoria in forma specifica;

b.2) con accertamento, dichiarazione e condanna della parte resistente in epigrafe e di chi di dovere, in persona del legale rapp.te p.t., alla conseguenziale tempestiva esecuzione di ogni attività adempitivi, ivi compresa contrattualizzazione;

b.3) con accertamento, dichiarazione e condanna della parte resistente in epigrafe e di chi di dovere, in persona del legale rapp.te p.t., e comunque dell’Amministrazione a porre in essere, anche con effetto retroattivo, quanto occorrente a realizzare condizioni di giusto procedimento, adeguate alla cronologia procedimentale, con totale sterilizzazione del grave ritardo, degli ingiusti tempi, di tutta l’inattività, degli illegittimi atti (dei quali si chiede accertamento di illegittimità ed inadempienza), del danno ingiusto prodotto e di ogni eventuale maggior onere, di giusto riequilibrio, eliminando ogni posizione di sfavore e di pregiudizio non dovuto;

b.4) Si agisce anche perché, prioritariamente con risarcimento del danno in forma specifica, sia in ragione dei provvedimenti di annullamento richiesti sia per quanto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa e/o dal mancato esercizio sia per tutte le lesioni prodotte, anche da ritardo, da lesione di diritti soggettivi e di ogni posizione giuridica protetta, da perdita di chanche, in ragione delle circostanze di fatto e del comportamento complessivo, di accertamento delle illegittimità degli atti e quanti anche richiamati nel corpo del presente ricorso formulate, e di ogni referente, anche in ragione dell’accertamento e la declaratoria di illegittimità e/o nullità e/o carenza di potere e/o disapplicazione e/o annullamento degli atti, provvedimenti, anche dei comportamenti e delle attività materiali poste o a porsi in essere dalle evocate Amministrazioni e comunque in lesione dei canoni amministrativi, delle regole dell’agire, in ragione delle lesioni rivenienti dallo sviluppo e dalla cronologia delle vicende di cui è parola infra, dei tempi occorsi, dell'entità dei sacrifici sofferti e subendi, nonché di tutti gli atti e comportamenti, dei tempi, dell'operato e dell'attività, nonché per ogni titolo, si dichiari e condanni parte resistente in epigrafe (Ministero della Giustizia) e chi di dovere, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni in favore della ricorrente in persona del legale rapp.te, nelle dedotte qualità prioritariamente

a mezzo di reintegrazione in forma specifica,

che assicuri esplicazione di posizioni, reale, completa ed effettiva tutela quanto alla propria posizione giuridica, totale rimozione degli effetti delle pregresse condizioni di illegittimità, reintegrazione in forma specifica, reintegrazione e recupero, anche in bilanciamento di interessi, altra forma riparatrice o compensativa, ivi compreso anche mediante declaratoria della posizione giuridica attiva (e/ovvero anche in forma risarcitoria a titolo contrattuale, extracontrattuale, precontrattuale, da lesione degli affidamenti e ad ogni titolo, anche di cui infra, anche nella forma reintegratoria da lesione di diritto o interesse legittimo o da tertium genus, da ritardo, perdita di chanches…) e realizzazione dell’interesse dell’odierna ricorrente nella esecuzione da appalto di servizi poliennale e ad ogni diritto e posizione giuridica ed attività ed adempimento secondo condizioni che avrebbe garantito (e che tuttora è garantita e non minata dal contesto giuridico) corretta, tempestiva attività amministrativa, adempitiva, cooperativa, dell’Amministrazione, ovvero ad altra attività reintegratoria e riparatoria in forma specifica di dovere e subordinatamente ed accessivamente (nonché in via concorrente per quanto non abbia integrale riparazione e/o riparazione nella forma specifica), per equivalente al risarcimento dei danni con riferimento, anche e tra l'altro, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, a tutte le qualificate posizioni giuridiche della ricorrente, ivi compresi:

* per ogni fonte di ristoro, risarcimento, indennizzo, riparazione patrimoniale, nulla escluso, oltre che per la prioritaria ed impregiudicata tutela reintegratoria in forma specifica, per l'importo che sarà ritenuto di Giustizia (anche eccedenti le causali supra sub c – d - e) ed infra indicate, salvo maggiori o minori importi ritenuti di Giustizia, stabilendone i criteri riparatori, le dimensioni, le modalità, i criteri guida, con ristoro pari quam minime:

B.5.1) il risarcimento per reintegrazione ed in forma specifica, espressamente richiesto;

B.5.2) il risarcimento in forma equivalente di ogni voce di danno cagionato alla ricorrente in conseguenza degli atti illegittimi adottati e non adottati e di quanto sopra oltre interessi e rivalutazione monetaria ivi compresi: danni da ritardo e perdita di chanche, inferiore utilità eventualmente conseguita e minor perceptum nelle more rispetto al percipiendum, spese tecniche, spese sostenute per partecipare ai procedimenti amministrativi, ivi compreso il risarcimento dei danni non patrimoniali, morali e biologici;

B.5.3) spese generali e vive sofferte e subende;

B.5.4) danno emergente e lucro cessante, ivi compresi i danni da non utilizzo o da non pieno utilizzo delle risorse;

B.5.5) perdita di produzione di ricavi e profitto;

B.5.6) oneri di posticipata realizzazione;

B.5.7) interessi bancari e reinvestimento degli utili che riverrebbero dalla esecuzione;

B.5.8) ogni altra voce legale, indennitaria e di danno ritenuta di Giustizia e riveniente in sede di istruttoria;

B.5.9) ristoro di ogni ulteriore pregiudizio subito e/o subendo, per ritardo, per danno all'avviamento; B.5.10) spese generali e vive sostenute e subende, ivi comprese fiscali, contabili, legali, tecniche, consulenziali, processuali, sofferte e comunque anche maturate e maturande;

B.5.11) pregiudizio sofferto da ritardo in ogni forma, anche programmatoria dell'attività, da ritardo; B.5.12) danni da illegittima attività ed anche da mancato esame ed assenso (ed anche da ritardo, da mancato assenso alla data di dovere, da legittimo affidamento) con a) mancato utile; b) danno all’immagine c) mancato guadagno; d) ristoro di ogni ulteriore pregiudizio subito e/o subendo, per danno all’avviamento; d) al danno emergente ed al lucro cessante nell’attività di cui è così leso o ritardato l’esercizio;

B.5.13) su tutte le causali si richiede condanna ad interessi e rivalutazione monetaria, nonché rivalutazione, e comunque maggior danno o difforme forma patrimoniale del ristoro del ritardo (ivi compresi interessi passivi bancari), con interessi e rivalutazione, e comunque maggior danno ex art. 1224 c.c. 2° comma o difforme forma patrimoniale del ristoro del ritardo, maturati e maturandi fino alla data dell'effettivo soddisfo. Si chiede anche il riconoscimento degli interessi anatocistici, ex art. 1283 c.c., con produzione degli interessi sugli interessi con la relativa condanna. Tutti i danni (come i successivi indennizzi, anche ex art. 21 quinquies l. 241/90) sono liquidabili alla stregua dell'istruttoria, secondo parametri, criteri ed importi che possono indicarsi dal G.A., ed anche - su richiesta di parte - in via equitativa ex art. 1226 cc e pari disciplina aquiliana.

Il tutto, si ripete, ferma la prioritaria tutela risarcitoria in forma specifica, rispetto alla quale tutte le altre domande risarcitorie sono accessive, concorrenti, giammai produttive di acquiescenza.

Si ribadisce che il risarcimento si estende inoltre a tutti i danni e titoli, anche derivanti dalla attività o inazione, dai provvedimenti impugnati, dalle inadempienze, dagli errori, dalla violazione delle regole amministrative dell’agire, buona amministrazione, giusto procedimento, ritardo, e si estende al ristoro e risarcimento dei danni sofferti e subendi per lesione di diritti soggettivi, regole dell'agire, interessi legittimi o interessi da tertium genus, violazione delle regole amministrative dell’agire, buona amministrazione, ritardo, lesione dei principi di conservazione, semplificazione, concentrazione e non aggravamento, nonché da annullamento degli atti gravati e/o investiti di domanda di accertamento di illegittimità, risarcimento reclamato in tutte le sue forme consentite, prioritariamente in via specifica ma anche e/o per equivalente, con piena restitutio in integrum anche con riferimento ad ogni ulteriore forma di reintegrazione o ristoro. Si ribadisce che la domanda risarcitoria e patrimoniale (come quella di indennizzo che segue) si estende anche a: B.5.14) ogni utile di gestione riveniente dalla iniziativa e l'integrale risarcimento di ogni danno e pregiudizio (ed anche il riconoscimento e condanna di ogni indennizzo, voce indennitaria, meccanismo compensativo, perequativo) riveniente alla parte ricorrente dall'attività o inazione, e comunque dalla vicenda, atti e ritardi di cui è narrazione, nell'importo e per le causali e dimensioni di dovere;

B.5.15) ogni attribuzione patrimoniale, gradatamente anche ex art. 1337 e ss. (responsabilità precontrattuale) c.c., 1338 c.c., 2043 c.c., art. 1218 c.c., art. 28 Cost., art. 2041 c.c., ex art. 1337 c.c. (responsabilità precontrattuale), per inadempienza contrattuale (anche a titolo obbligatorio econtrattuale), per illecito extracontrattuale, a titolo indennitario ... con interessi, rivalutazione e maggior danno.

B.5.16) sia per lesione degli affidamenti, del principio di buona fede e dei canoni di cui anche agli artt. 1375 e 1175 c.c.), lesione degli affidamenti, nonchè per inadempienze;

B.5.17) sia ad ogni titolo e causale, estendendosi la domanda, ove occorra, anche a risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale, di autolimiti, da affidamenti, perdita di chanche, ritardo, per danno emergente e lucro cessante e per tutti i fatti, atti, eventuali inadempienze e tempi sussistenti nella vicenda, con quantificazione e condanna dei relativi danni sofferti e diritti patrimoniali, con accessori (interessi e rivalutazione) dal maturato al soddisfo;

B.5.18) dalle date di decorrenza e maturazione di ogni credito (e comunque dalle date che si riterranno di Giustizia) e fino all'effettivo pagamento.

Anche il danno da responsabilità precontrattuale, da lesione degli affidamenti, ed anche l’indennizzo che segue, come ogni danno, è richiesto nella sua massima estensione ed anche in via equitativa.

Esso è esteso al danno emergente, ma anche al lucro cessante, lucro di ogni genere ed anche originato dalla perdita delle altre occasioni andate perdute e non solo ai danni che si sarebbero evitati o dei vantaggi che si sarebbero conseguiti.

Così esso si estende anche a:

* spese inutilmente effettuate e perdita di ulteriori occasioni contrattuali della stessa natura con interessi e la rivalutazione della relativa somma;

* spese inutilmente sostenute e perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni;

* perdita di ulteriori occasioni altrettanto o maggiormente vantaggiose;

* mancati guadagni o minori spese verificatesi in conseguenza delle altre occasioni contrattuali perdute (cosiddetto "interesse negativo"): Cassazione civile, sez. I, 30 agosto 1995, n. 9157;

* comprendono le spese sostenute in previsione nonché le perdite sofferte per non avere usufruito di ulteriori occasioni.

La domanda di risarcimento si estende anche al ritardo pluriennale ed a tutte le condizioni di illegittimità rinvenibili. Tutti i danni (ed indennizzi) sono liquidabili alla stregua dell'istruttoria, secondo parametri, criteri che possono indicarsi dal G.A., ed anche - su formulata richiesta di parte - in via equitativa ex art. 1226 cc e pari disciplina aquiliana. E si precisa anche, doverosamente, che alla domanda risarcitoria e di riconoscimento e condanna di tutte le causali indicate non è sotteso alcun intento di produrre o massimizzare utili o alcun intento lucrativo o speculativo, né intento di duplicare voci di credito, occorrendosi sempre detrarre eventuale perceptum.

C) in via subordinata (ed ove occorra concorrente)

richiamando anche quanto segue sul poteri eventuale di revoca ex art. 21 quinquies l. 241/90 o di ritiro o pregiudizio da atto legittimo parte ricorrente chiede all’Ill.mo Tribunale adìto, dotato di giurisdizione esclusiva:

a) di accertare e dichiarare l’obbligo della parte resistente sopra richiamata (di chi di dovere in persona del legale rapp.te, maxime il Ministero della Giustizia in persona del l.r.p.t.) di liquidare e corrispondere un indennizzo a “i soggetti direttamente interessati” anche ex art. 21 quinquies l. 241/90, quali soggetti che subiscono pregiudizi anche se ed in quanto connessi non ad una condotta illecita bensì a dichiarato mutamento, sopravvenienze, rinnovate valutazioni del pubblico interesse;

b) di rendere pronuncia di accertamento, dichiarazione e condanna della parte resistente sopra richiamata (di chi di dovere in persona del legale rapp.te, maxime il Ministero della Giustizia in persona del l.r.p.t.), con riferimento al richiesto indennizzo per l'importo che sarà ritenuto di Giustizia, stabilendone i criteri, le causali, le dimensioni, l’importo, le modalità, i criteri guida, con riferimento anche a quanto sopra si è esposto ed ad ogni oggetto, spesa e pregiudizio indennizzabile (ivi comprese voci sub sub c) d) e) in epigrafe e da B.5.1 a B.5.18 qui reclamati a titolo di indennizzo) salvo maggiori o minori importi ritenuti di Giustizia

con condanna

della parte resistente sopra richiamata (di chi di dovere in persona del legale rapp.te, maxime il Ministero della Giustizia in persona del l.r.p.t.) a corrispondere gli indennizzi in favore della parte ricorrente generalizzata in persona del legale rapp.te e nella qualità indicata per il raggruppamento, nelle dedotte qualità, anche con solidarietà maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria dal maturato al soddisfo

in via istruttoria

si chiede, oltre che ogni esercizio istruttorio (acquisizione di tutti gli atti del procedimento), anche ammettersi C.T.U. (in via gradata verificazione o altro mezzo di prova), demandandosi all'Ausiliare la quantificazione dei danni e degli indennizzi riferendo su tutte le causali e relativa stima anche con riferimento alla documentazione probatoria di parte ricorrente>>.

Con i motivi aggiunti

<<A) per l’annullamento

1) di atto della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Lecce del

31.5.2017 prot. 3423/17 avente ad oggetto consultazione preliminare di mercato ai fini del

reperimento di dati essenziali necessari per l’espletamento delle procedure di gara tramite il

ricorso al mercato elettronico (MEPA) ai sensi dell'art. 66 e 67 del d.lgs. n. 50/2016 art. 40

direttiva n. 2014/24/UE) in merito all'affidamento, da eseguirsi da parte della Procura Generale

presso la Corte dl Appello di Lecce (in seguito Procura Generale), dei servizi di vigilanza armata

presso gli Uffici Giudiziari di Taranto con decorrenza dal 1° luglio al 31 dicembre 2017;

2) di eventuali deleghe, anche incognite, del Ministero della Giustizia all’atto e procedimento sub

1 e di atti del Ministero della Giustizia eventualmente adesivi, approvativi;

3) ogni ulteriore atto anche incognito, presupposto, conseguente, conseguenziale, esecutivo,

anteriore come successivo se ed in quanto intervenuto, ivi compresi, se del caso, determinazione

a contrarre, atti di avvio della procedura, determinazioni dell’Amministrazione antecedenti,

seguenti o comunque connesse, inviti, affidamenti, lex specialis, disciplinare, c.s.a.,

aggiudicazione etc;

4) ove occorra, di qualsivoglia atto di omesso esame, istruttoria sulle richieste di parte ricorrente;

5) ogni atto che leda il titolo della parte ricorrente per effetto della compiuta procedura selettiva

e/o conservazione degli effetti e per quanto segue

6) di ogni atto presupposto, conseguente, preliminare, conseguenziale, esecutivo, consultivo;

7) di contratto, se intervenuto e/o a stipularsi tra l’Amministrazione ed eventuale contraente e

conseguente declaratoria di inefficacia;

nonché’ per accertamento nonché’ richiesta di esercizio del potere giurisdizionale

di disapplicazione di atti lesivi e gravati ed, ove ne sussistano i presupposti, per la declaratoria di

nullità, o inesistenza o carenza di potere degli atti gravati

b) per l'ordine alla parte resistente di stipula del contratto in favore della costituenda ATI, la

declaratoria del diritto della ricorrente al subentro in ogni contratto, anche, quale risarcimento in forma specifica;

c) al risarcimento dei danni subiti e subendi in dipendenza dei provvedimenti impugnati e di quanto oggetto del presente ricorso, con risarcimento in forma specifica e, subordinatamente ed anche accessivamente, con la condanna per equivalente di chi di dovere in persona del legale rapp.te (maxime il Ministero della Giustizia) agli stessi, ivi compresi pagamento della somma pari all'utile di impresa, condanna del risarcimento danni per perdita di chance e danno curriculare, spese generali subite ed anche infruttuose, determinate dal Collegio, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.;

d) ed, in subordine, per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno per equivalente, anche, gradatamente, con criteri equitativi ai sensi dell'art.1226 cod. civ, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria dal maturato al soddisfo;

e) al riconoscimento, condanna ed accredito dei danni ulteriori e causali specificati e richiamati nella voce “risarcimento danni” sub 3 nel corpo del presente ricorso

nonché

b.1) della posizione giuridica attiva di parte ricorrente alla conservazione del titolo maturato all’esecuzione dell’appalto, anche per novazione, cessione, subentro e ogni ragione e forma ed anche nella forma reintegratoria in forma specifica;

b.2) con accertamento, dichiarazione e condanna della parte resistente in epigrafe e di chi di dovere, in persona del legale rapp.te p.t.,alla conseguenziale tempestiva esecuzione di ogni attività adempitivi, ivi compresa contrattualizzazione; b.3) con accertamento, dichiarazione e condanna della parte resistente in epigrafe e di chi di dovere, in persona del legale rapp.te p.t., e comunque dell’Amministrazione a porre in essere, anche con effetto retroattivo, quanto occorrente a realizzare condizioni di giusto procedimento, adeguate alla cronologia procedimentale, con totale sterilizzazione del grave ritardo, degli ingiusti tempi, di tutta l’inattività, degli illegittimi atti (dei quali si chiede accertamento di illegittimità ed inadempienza), del danno ingiusto prodotto e di ogni eventuale maggior onere, di giusto riequilibrio, eliminando ogni posizione di sfavore e di pregiudizio non dovuto;

b.4) Si agisce anche perché, prioritariamente con risarcimento del danno in forma specifica, sia in ragione dei provvedimenti di annullamento richiesti sia per quanto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa e/o dal mancato esercizio sia per tutte le lesioni prodotte, anche da ritardo, da lesione di diritti soggettivi e di ogni posizione giuridica protetta, da perdita di chanche, in ragione delle circostanze di fatto e del comportamento complessivo, di accertamento delle illegittimità degli atti e quanti anche richiamati nel corpo del presente ricorso formulate, e di ogni referente, anche in ragione dell’accertamento e la declaratoria di illegittimità e/o nullità e/o carenza di potere e/o disapplicazione e/o annullamento degli atti, provvedimenti, anche dei comportamenti e delle attività materiali poste o a porsi in essere dalle evocate Amministrazioni e comunque in lesione dei canoni amministrativi, delle regole dell’agire, in ragione delle lesioni rivenienti dallo sviluppo e dalla cronologia delle vicende di cui è parola infra, dei tempi occorsi, dell'entità dei sacrifici sofferti e subendi, nonché di tutti gli atti e comportamenti, dei tempi, dell'operato e dell'attività, nonché per ogni titolo, si dichiari e condanni parte resistente in epigrafe (Ministero della Giustizia) e chi di dovere, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni in favore della ricorrente in persona del legale rapp.te, nelle dedotte qualità prioritariamente

a mezzo di reintegrazione in forma specifica,

che assicuri esplicazione di posizioni, reale, completa ed effettiva tutela quanto alla propria posizione giuridica, totale rimozione degli effetti delle pregresse condizioni di illegittimità, reintegrazione in forma specifica, reintegrazione e recupero, anche in bilanciamento di interessi, altra forma riparatrice o compensativa, ivi compreso anche mediante declaratoria della posizione giuridica attiva (e/ovvero anche in forma risarcitoria a titolo contrattuale, extracontrattuale, precontrattuale, da lesione degli affidamenti e ad ogni titolo, anche di cui infra, anche nella forma reintegratoria da lesione di diritto o interesse legittimo o da tertium genus, da ritardo, perdita di chanches…) e realizzazione dell’interesse dell’odierna ricorrente nella esecuzione da appalto di servizi poliennale e ad ogni diritto e posizione giuridica ed attività ed adempimento secondo condizioni che avrebbe garantito (e che tuttora è garantita e non minata dal contesto giuridico) corretta, tempestiva attività amministrativa, adempitiva, cooperativa, dell’Amministrazione, ovvero ad altra attività reintegratoria e riparatoria in forma specifica di dovere e subordinatamente ed

accessivamente (nonché in via concorrente per quanto non abbia integrale riparazione e/o riparazione nella forma specifica), per equivalente al risarcimento dei danni con riferimento, anche e tra l'altro, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, a tutte le qualificate posizioni giuridiche della ricorrente, ivi compresi:

* per ogni fonte di ristoro, risarcimento, indennizzo, riparazione patrimoniale, nulla escluso, oltre che per la prioritaria ed impregiudicata tutela reintegratoria in forma specifica, per l'importo che sarà ritenuto di Giustizia (anche eccedenti le causali supra sub c – d - e) ed infra indicate, salvo maggiori o minori importi ritenuti di Giustizia, stabilendone i criteri riparatori, le dimensioni, le modalità, i criteri guida, con ristoro pari quam minime:

B.5.1) il risarcimento per reintegrazione ed in forma specifica, espressamente richiesto;

B.5.2) il risarcimento in forma equivalente di ogni voce di danno cagionato alla ricorrente in conseguenza degli atti illegittimi adottati e non adottati e di quanto sopra oltre interessi e rivalutazione monetaria ivi compresi: danni da ritardo e perdita di chanche, inferiore utilità eventualmente conseguita e minor perceptum nelle more rispetto al percipiendum, spese tecniche, spese sostenute per partecipare ai procedimenti amministrativi, ivi compreso il risarcimento dei danni non patrimoniali, morali e biologici;

B.5.3) spese generali e vive sofferte e subende;

B.5.4) danno emergente e lucro cessante, ivi compresi i danni da non utilizzo o da non pieno utilizzo delle risorse;

B.5.5) perdita di produzione di ricavi e profitto;

B.5.6) oneri di posticipata realizzazione;

B.5.7) interessi bancari e reinvestimento degli utili che riverrebbero dalla esecuzione;

B.5.8) ogni altra voce legale, indennitaria e di danno ritenuta di Giustizia e riveniente in sede di istruttoria;

B.5.9) ristoro di ogni ulteriore pregiudizio subito e/o subendo, per ritardo, per danno all'avviamento; B.5.10) spese generali e vive sostenute e subende, ivi comprese fiscali, contabili, legali, tecniche, consulenziali, processuali, sofferte e comunque anche maturate e maturande;

B.5.11) pregiudizio sofferto da ritardo in ogni forma, anche programmatoria dell'attività, da ritardo; B.5.12) danni da illegittima attività ed anche da mancato esame ed assenso (ed anche da ritardo, da mancato assenso alla data di dovere, da legittimo affidamento) con a) mancato utile; b) danno all’immagine c) mancato guadagno; d) ristoro di ogni ulteriore pregiudizio subito e/o subendo, per danno all’avviamento; d) al danno emergente ed al lucro cessante nell’attività di cui è così leso o ritardato l’esercizio;

B.5.13) su tutte le causali si richiede condanna ad interessi e rivalutazione monetaria, nonchè rivalutazione, e comunque maggior danno o difforme forma patrimoniale del ristoro del ritardo (ivi compresi interessi passivi bancari), con interessi e rivalutazione, e comunque maggior danno ex art. 1224 c.c. 2° comma o difforme forma patrimoniale del ristoro del ritardo, maturati e maturandi fino alla data dell'effettivo soddisfo. Si chiede anche il riconoscimento degli interessi anatocistici, ex art. 1283 c.c., con produzione degli interessi sugli interessi con la relativa condanna. Tutti i danni (come i successivi indennizzi, anche ex art. 21 quinquies l. 241/90) sono liquidabili alla stregua dell'istruttoria, secondo parametri, criteri ed importi che possono indicarsi dal G.A., ed anche - su richiesta di parte - in via equitativa ex art. 1226 cc e pari disciplina aquiliana.

Il tutto, si ripete, ferma la prioritaria tutela risarcitoria in forma specifica, rispetto alla quale tutte le altre domande risarcitorie sono accessive, concorrenti, giammai produttive di acquiescenza. Si ribadisce che il risarcimento si estende inoltre a tutti i danni e titoli, anche derivanti dalla attività o inazione, dai provvedimenti impugnati, dalle inadempienze, dagli errori, dalla violazione delle regole amministrative dell’agire, buona amministrazione, giusto procedimento, ritardo, e si estende al ristoro e risarcimento dei danni sofferti e subendi per lesione di diritti soggettivi, regole dell'agire, interessi legittimi o interessi da tertium genus, violazione delle regole amministrative dell’agire, buona amministrazione, ritardo, lesione dei principi di conservazione, semplificazione, concentrazione e non aggravamento, nonché da annullamento degli atti gravati e/o investiti di domanda di accertamento di illegittimità, risarcimento reclamato in tutte le sue forme consentite, prioritariamente in via specifica ma anche e/o per equivalente, con piena restitutio in integrum anche con riferimento ad ogni ulteriore forma di reintegrazione o ristoro.

Si ribadisce che la domanda risarcitoria e patrimoniale (come quella di indennizzo che segue) si estende anche a:

B.5.14) ogni utile di gestione riveniente dalla iniziativa e l'integrale risarcimento di ogni danno e pregiudizio (ed anche il riconoscimento e condanna di ogni indennizzo, voce indennitaria, meccanismo compensativo, perequativo) riveniente alla parte ricorrente dall'attività o inazione, e comunque dalla vicenda, atti e ritardi di cui è narrazione, nell'importo e per le causali e dimensioni di dovere;

B.5.15) ogni attribuzione patrimoniale, gradatamente anche ex art. 1337 e ss. (responsabilità precontrattuale) c.c., 1338 c.c., 2043 c.c., art. 1218 c.c., art. 28 Cost., art. 2041 c.c., ex art. 1337 c.c. (responsabilità precontrattuale), per inadempienza contrattuale (anche a titolo obbligatorio econtrattuale), per illecito extracontrattuale, a titolo indennitario ... con interessi, rivalutazione e maggior danno.

B.5.16) sia per lesione degli affidamenti, del principio di buona fede e dei canoni di cui anche agli artt. 1375 e 1175 c.c.), lesione degli affidamenti, nonché per inadempienze;

B.5.17) sia ad ogni titolo e causale, estendendosi la domanda, ove occorra, anche a risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale, di autolimiti, da affidamenti, perdita di chanche, ritardo, per danno emergente e lucro cessante e per tutti i fatti, atti, eventuali inadempienze e tempi sussistenti nella vicenda, con quantificazione e condanna dei relativi danni sofferti e diritti patrimoniali, con accessori (interessi e rivalutazione) dal maturato al soddisfo; B.5.18) dalle date di decorrenza e maturazione di ogni credito (e comunque dalle date che si riterranno di Giustizia) e fino all'effettivo pagamento. Anche il danno da responsabilità precontrattuale, da lesione degli affidamenti, ed anche l’indennizzo che segue, come ogni danno, è richiesto nella sua massima estensione ed anche in via equitativa.

Esso è esteso al danno emergente, ma anche al lucro cessante, lucro di ogni genere ed anche originato dalla perdita delle altre occasioni andate perdute e non solo ai danni che si sarebbero evitati o dei vantaggi che si sarebbero conseguiti.

Così esso si estende anche a:

* spese inutilmente effettuate e perdita di ulteriori occasioni contrattuali della stessa natura con interessi e la rivalutazione della relativa somma;

* spese inutilmente sostenute e perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni;

* perdita di ulteriori occasioni altrettanto o maggiormente vantaggiose;

* mancati guadagni o minori spese verificatesi in conseguenza delle altre occasioni contrattuali perdute (cosiddetto "interesse negativo"): Cassazione civile, sez. I, 30 agosto 1995, n. 9157;

* comprendono le spese sostenute in previsione nonché le perdite sofferte per non avere usufruito di ulteriori occasioni.

La domanda di risarcimento si estende anche al ritardo pluriennale ed a tutte le condizioni di illegittimità rinvenibili. Tutti i danni (ed indennizzi) sono liquidabili alla stregua dell'istruttoria, secondo parametri, criteri che possono indicarsi dal G.A., ed anche - su formulata richiesta di parte - in via equitativa ex art. 1226 cc e pari disciplina aquiliana. E si precisa anche, doverosamente, che alla domanda risarcitoria e di riconoscimento e condanna di tutte le causali indicate non è sotteso alcun intento di produrre o massimizzare utili o alcun intento lucrativo o speculativo, né intento di duplicare voci di credito, occorrendosi sempre detrarre eventuale perceptum.

C) in via subordinata (ed ove occorra concorrente)

richiamando anche quanto segue sul poteri eventuale di revoca ex art. 21 quinquies l. 241/90 o di ritiro o pregiudizio da atto legittimo parte ricorrente chiede all’Ill.mo Tribunale adìto, dotato di giurisdizione esclusiva:

a) di accertare e dichiarare l’obbligo della parte resistente sopra richiamata (di chi di dovere in persona del legale rapp.te, maxime il Ministero della Giustizia in persona del l.r.p.t.) di liquidare e corrispondere un indennizzo a “i soggetti direttamente interessati” anche ex art. 21 quinquies l. 241/90, quali soggetti che subiscono pregiudizi anche se ed in quanto connessi non ad una condotta illecita bensì a dichiarato mutamento, sopravvenienze, rinnovate valutazioni del pubblico interesse;

b) di rendere pronuncia di accertamento, dichiarazione e condanna della parte resistente sopra richiamata (di chi di dovere in persona del legale rapp.te, maxime il Ministero della Giustizia in persona del l.r.p.t.), con riferimento al richiesto indennizzo per l'importo che sarà ritenuto di Giustizia, stabilendone i criteri, le causali, le dimensioni, l’importo, le modalità, i criteri guida, con riferimento anche a quanto sopra si è esposto ed ad ogni oggetto, spesa e pregiudizio indennizzabile (ivi comprese voci sub sub c) d) e) in epigrafe e da B.5.1 a B.5.18 qui reclamati a titolo di indennizzo) salvo maggiori o minori importi ritenuti di Giustizia

con condanna

della parte resistente sopra richiamata (di chi di dovere in persona del legale rapp.te, maxime il Ministero della Giustizia in persona del l.r.p.t.) a corrispondere gli indennizzi in favore della parte ricorrente generalizzata in persona del legale rapp.te e nella qualità indicata per il raggruppamento, nelle dedotte qualità, anche con solidarietà maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria dal maturato al soddisfo

in via istruttoria

si chiede, oltre che ogni esercizio istruttorio (acquisizione di tutti gli atti del procedimento), anche ammettersi C.T.U. (in via gradata verificazione o altro mezzo di prova), demandandosi all'Ausiliare la quantificazione dei danni e degli indennizzi riferendo su tutte le causali e relativa stima anche con riferimento alla documentazione probatoria di parte ricorrente. Con i presenti motivi aggiunti si formulano e rinnovano espressamente le domande già formulate con il ricorso del 29.6.2017, con riferimento a domande di pronunce costitutive, di annullamento (degli atti tutti supra in epigrafe da 1 a 7), come tutte le ulteriori domande, nessuna esclusa, di accertamento, disapplicazione, nullità, risarcimento, reintegratorie, indennitarie, di tutela della posizione giuridica, etc.. Tutte le domande sono riproposte e richiamate con il presente atto per motivi aggiunti, il quale, ove occorra, ora investe e cade, con forme anche equivalenti – ove occorra – a ricorso autonomo, oltre che per i detti atti da 1 a 9, sempre gravati espressamente anche con il presente atto e con reiterazione delle antescritte domande tutte domande (nessuna esclusa, di accertamento, disapplicazione, nullità, risarcimento, reintegratorie, indennitarie, di tutela della posizione giuridica, etc..) anche

per l'ulteriore annullamento e sospensione (previa sospensione e concessione di idonea misura cautelare, e già ex art. 56 con misura provvisoria monocratica) anche dei seguenti ulteriori atti, nei limiti e parti di proprio interesse:

10) lettera di invito del 27.7.2017 della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, a firma del RUP e dell’Avvocato Generale della Repubblica di Taranto, subdelegato alla procedura, avente ad oggetto procedimento di affidamento su MEPA del servizio di vigilanza fissa armata degli Uffici giudiziari di Taranto dal 1.10.17 al 31.12.17(CIG 7151885235), successivamente pervenuta;

11) ignora determina a contrarre del Ministero di Giustizia del 27.6.2017 del ministero della giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie ed assunta ignota nota accompagnatoria prot. 0121135.U del 28.6.17 di cui è parola nell’atto sub 10, nonché – se del caso – altro atto di cui è menzione in atto di proroga del 6.7.207 di proroga del servizio in atto (ivi definita nuova gara indetta dall’anzidetta Direzione Generale con determina del 28.6.2017 prot. 5897.ID, sempre ignota);

12) ignota determina del 28.6.2017 prot. 5897.ID del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie definita “nuova gara indetta”;

13) ignoto provvedimento del 27.7.2017 dell’Avvocato Generale di Taranto di cui è parola nella lettera di invito e (ove occorrente nei limiti dell’interesse subdelega intervenuta) 14) di ogni atto di indizione del suddetto procedimento di affidamento su MEPA del servizio di vigilanza fissa armata degli Uffici giudiziari di Taranto dal 1.10.17 al 31.12.17(CIG 7151885235), di pubblicazione;

14 bis) di ogni e qualsivoglia altro atto o provvedimento presupposti, istruttori, connessi e/o conseguenziali, anche se allo stato non conosciuti, di ogni atto ostativo, in specie se menzionato nel presente ricorso;

15) della complessiva lex specialis e dei relativi documenti di gara allegati (all. 1, 2, 3,4, 5 in calce alla lettera di invito: condizioni particolari di contratto, Fac-simile dichiarazione sostitutiva; scheda; altro fac-simile; DUVRI);

16) di tutti gli atti e verbali ed attività relativi al suddetto procedimento di affidamento su MEPA del servizio di vigilanza fissa armata degli Uffici giudiziari di Taranto dal 1.10.17 al 31.12.17(CIG 7151885235), attività del seggio e soggettività, operato ed attività sviluppata ed a svilupparsi;

17) atti e provvedimenti di apertura dei pieghi, transito ad esame, lettura e valutazione di offerte, graduazione delle stesse, di aggiudicazione provvisoria, di aggiudicazione definitiva;

18) del contratto, se a stipularsi; nonché, ove occorra e nei limiti dell’interesse, per la declaratoria di inefficacia di convenzione eventualmente a stipularsi (ferma, senza alcuna acquiescenza e ferma la conservazione delle maggiori posizioni giuridiche, potenzialità di tuzioristica partecipazione a detto procedimento con ogni ulteriore tutela anche subordinata quale anche richiesta di subentro, aggiudicazione, anche quale risarcimento in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto di appalto etc.); e sempre risarcimento dei danni subiti e subendi in dipendenza dei provvedimenti impugnati, con la condanna agli stessi, ivi compresi pagamento della somma pari all'utile di impresa, condanna del risarcimento danni per perdita di chance e danno curriculare, determinata dal Collegio ai sensi dell'art. 1226 c.c. con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria dal maturato al soddisfo e quanto già richiesto in termini risarcitori e gradatamente indennitari e qui reiterato (cfr voci sub sub c) d) e) in epigrafe e da B.5.1 a B.5.18 a titoloni danni e, gradatamente, a titolo di indennizzo)>>.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2018 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi gli avv.ti F.sco Calculli e M. Nilo, quest'ultimo in sostituzione dell'avv. L. Nilo, per la ricorrente, e l’avv. dello Stato A. Roberti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La ricorrente ha impugnato l’atto della Procura Generale presso la Corte di Appello di Lecce avente ad oggetto “Consultazione preliminare di mercato ai fini del reperimento di dati essenziali per l’espletamento delle procedure di gara tramite il ricorso al mercato elettronico (MEPA)” per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata presso gli uffici giudiziari di Taranto e ha chiesto l’accertamento “per l’ordine alla parte resistente di stipula del contratto in favore della costituenda ATI, la declaratoria del diritto della ricorrente al subentro in ogni contratto, anche, quale risarcimento in forma specifica”, nonché “il risarcimento dei danni subiti e subendi in dipendenza dei provvedimenti impugnati”, nonché la condanna di un indennizzo ex art. 21 quinquies l. 241/1990.

È necessario premettere una sintetica ricostruzione dei fatti anche precedenti all’indizione di questa procedura.

La ricorrente ha partecipato alla procedura aperta, suddivisa in due lotti, avviata dal comune di Taranto con bando del 27 dicembre 2013, per l’affidamento dei servizi di vigilanza per gli uffici e le strutture comunali e di competenza comunale, ripartiti in due lotti per la durata di cinque anni. Entrambi i lotti sono stati aggiudicati, con determina del 20 ottobre 2014, alla Sicurcenter, dichiarata poi esclusa. Lo scorrimento della graduatoria avrebbe determinato l’aggiudicazione alla Sveviapol, la quale tuttavia è stata esclusa con determina del 1° marzo 2016. La gara, infine, anche a seguito di una sentenza di questo Tribunale n. 1307/2016 che ha confermato l’esclusione della Sveviapol, è stata aggiudicata all’attuale ricorrente con provvedimento del 23 giugno 2016.

È da precisare però che l’affidamento ha riguardato solo le strutture di competenza comunale, essendo, nelle more, intervenuto l’art. 1, comma 256, lett. a), l. 23 dicembre 2014 n. 190, che, nel sostituire il comma 2 dell’art. 1 l. 392/1941, ha stabilito che “A decorrere dal 1º settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma (e cioè le spese per gli uffici e strutture giudiziarie, di cui è causa) sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso. Anche successivamente al 1º settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione”.

In sostanza, con la legge sopra detta le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari, tra cui quelle per il servizio di vigilanza degli uffici giudiziari di Taranto, sono state trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia.

Pertanto, proprio in virtù della legge sopra citata, il Comune, ente che aveva indetto la gara, ha provveduto ad affidare all’attuale ricorrente solo i servizi rimasti di sua competenza, senza poter provvedere ad aggiudicare i servizi di vigilanza per gli uffici e le strutture giudiziarie la cui competenza è passato in capo al Ministero della Giustizia.

Il Ministero, con determina del 27 giugno 2017, rilevato che “iservizi di vigilanza delle strutture giudiziarie sono necessari ed irrinunciabili in quanto funzionali al mantenimento di adeguali livelli di sicurezza pubblica previsti per gli uffici giudiziari e all’ordinato svolgimento della relativa attività giudiziaria”, ha indetto una procedura negoziata senza bando per l’affidamento del servizio di vigilanza privata armata per gli uffici giudiziari di Taranto per il periodo dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017, attraverso una procedura negoziata, con lo strumento della Richiesta di Offerta (RdO) sul Mepa, per un importo complessivo, da porre a base d’asta, di euro 238.587,00.

Il Ministero inoltre ha utilizzato, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso, rilevando che “il servizio in parola rientra tra quelli specifici elencati nell’allegato IX, con particolare riferimento ai servizi contraddistinti dal CPV da 79700000-1 a 79721000-4, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che, pertanto, la soglia di rilevanza comunitaria va individuata in €750.000.00 secondo quanto disposto dall’art. 35. co. 1, lett. d) del citato decreto … Pur essendo il servizio ad alta intensità di manodopera, ricorrono, però, i presupposti per applicare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, co. 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sotto il duplice profilo della previsione di cui alla lettera b), nonché della fattispecie contemplata dalla lettera c) … che, conformemente al disposto di cui all’art. 95, co. 4, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’affidamento del servizio di vigilanza presso gli Uffici giudiziari di Taranto, si configura come appalto sotto soglia, avente ad oggetto prestazioni con contenuto mansionistico ad elevata ripetitività, costituite essenzialmente da vigilanza armata con presidio fisso, che soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività degli Uffici giudiziari … Che a norma dell’art. 95, co. 4, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016. n. 50, lo stesso servizio comporta lo svolgimento di prestazioni con caratteristiche standardizzate, ovvero tipizzate e proceduralizzate per effetto di consolidate prassi operative, dettate in parte dal fabbisogno permanente degli Uffici ed in parte dalle condizioni di mercato (riconducibili ad un costo unitario preciso), che sono ben note alla stazione appaltante in quanto stabilite ex ante e, come tali, non necessitano di pianificazioni e specifiche tecniche elaborate dall’Amministrazione procedente, né sono suscettibili di modifica in sede di rilancio competitivo”.

Avverso questo provvedimento e i successivi atti di indizione è stato proposto il presente ricorso.

La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione ed errata applicazione art. 66 e 67 del d.lgs. n. 50/2016 ed art. 40 direttiva n. 2014/24/ue. Violazione di procedura aperta comunitaria (d.lgs. 163/2006) e del relativo espletamento ed esiti. Violazione e falsa applicazione legge n 190 del 23 12 2014, articolo 1 comma 526 e ss. illegittima compressione di posizioni giuridiche attive. Carenza di potere. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione art. 1372; 1421 c.c., 1406 c.c. e di autolimite ed autovincolo. Lesione del principio di conservazione, semplificazione e divieto di aggravamento (art. 1, co. 2, l. 241/90). Illogicità, irrazionalità ed ingiustizia manifeste e macroscopiche, contraddittorietà ed incoerenza, perplessità, sviamento, errore di fatto e di diritto. Violazione del principio del contrarius actus. Violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/90 e della comunicazione di avvio di procedimento. Violazione art. 21 quater l.n.241/90, aggiunto dalla l. n.15/2005 e principio di tipicità. Eccesso di potere per travisamento, erronea, omessa considerazione di presupposti di fatto e di diritto. Lesione del principio di completezza procedimentale e del giusto procedimento (art. 97 cost.). Incompetenza. Omessa considerazione degli interessi primari e secondari coinvolti. Violazione dei generali principi del principio di effettività della tutela e contemperamento degli interessi, violazione artt. 24, 111 e 113 cost., violazione dei principi di cui a l. 11.11.2011, n. 180, art. 9 co. 3. primato della giustizia amministrativa ed esiti intervenuti anche in esecuzione delle sentenze menzionate ed osservanza dei relativi dicta. Violazione del diritto soggettivo al risarcimento (art. 2043 c.c.) con violazione dei principi di correttezza e buon andamento della p.a. di cui all’art. 97 cost., del principio di affidamento. Responsabilità da ritardo, da affidamento, perdita di chanche imputabile ad attività colposa della p.a. con sussistenza di danni ingiusti e produzione di danni risarcibili, anche in via reintegratoria, con sussistenza del nesso di causalità. 2. Invalidità propria e derivata anche dalle censure ed esiti afferenti ricorso giurisdizionale su illegittimità di silenzio ed obbligo di provvedere. 3. Risarcimento del danno.

Sostiene la ricorrente: che il Ministero deve concludere con la stessa ricorrente il contratto di appalto relativo alla procedura avviata dal Comune; che la l. 190/2014 prevede espressamente che il trasferimento non scioglie i rapporti giuridici in corso da parte del Comune; che l’aggiudicazione equivale a un contratto vincolante, ceduto ex art. 1406 c.c. al Ministero; che la stessa ricorrente ha diritto al risarcimento del danno.

Con motivi aggiunti ha impugnato la lettera di invito, avente ad oggetto il procedimento di affidamento attraverso il mercato elettronico Mepa del servizio di vigilanza fissa armata degli Uffici giudiziari di Taranto, e tutti gli atti presupposti, istruttori, connessi e/o conseguenziali.

La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Invalidità propria e derivata; violazione ed errata applicazione art. 66 e 67 del d.lgs. n. 50/2016 ed art. 40 direttiva n. 2014/24/ue; violazione art. 36 co. 2 d.lgs 50/2016; violazione di procedura aperta comunitaria (d.lgs. 163/2006) e del relativo espletamento ed esiti; violazione e falsa applicazione legge n 190 del 23 12 2014, articolo 1 comma 526 e ss.; illegittima compressione di posizioni giuridiche attive; carenza di potere; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione; violazione art. 1372; 1421 c.c., 1406 c.c. e di autolimite ed autovincolo; lesione del principio di conservazione, semplificazione e divieto di aggravamento (art. 1, co. 2, l. 241/90); illogicità, irrazionalità ed ingiustizia manifeste e macroscopiche, contraddittorietà ed incoerenza, perplessità, sviamento, errore di fatto e di diritto; violazione del principio del contrarius actus; violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/90 e della comunicazione di avvio di procedimento; violazione art. 21 quater l.n.241/90, aggiunto dalla l. n.15/2005 e principio di tipicità; eccesso di potere per travisamento, erronea, omessa considerazione di presupposti di fatto e di diritto; lesione del principio di completezza procedimentale e del giusto procedimento (art. 97 cost.); incompetenza; omessa considerazione degli interessi primari e secondari coinvolti; violazione dei generali principi del principio di effettività della tutela e contemperamento degli interessi, violazione artt. 24, 111 e 113 cost., violazione dei principi di cui a l. 11.11.2011, n. 180, art. 9 co. 3. primato della giustizia amministrativa ed esiti intervenuti anche in esecuzione delle sentenze menzionate ed osservanza dei relativi dicta; violazione del diritto soggettivo al risarcimento (art. 2043 c.c.) con violazione dei principi di correttezza e buon andamento della p.a. di cui all’art. 97 cost., del principio di affidamento; responsabilità da ritardo, da affidamento, perdita di chanche imputabile ad attività colposa della p.a. con sussistenza di danni ingiusti e produzione di danni risarcibili, anche in via reintegratoria, con sussistenza del nesso di causalità. 2. Invalidità propria e derivata anche dalle censure ed esiti afferenti ricorso giurisdizionale su illegittimità di silenzio ed obbligo di provvedere (giudizio n. 890/17 RG Tar Puglia Lecce). 3. Risarcimento del danno. 4. In via subordinata indennizzo.

Sostiene la ricorrente: che in virtù della pendenza di un contenzioso e di un precedente bando l’Amministrazione non poteva bandire la gara in questione; che la l. 190/2014, con la quale si trasferiscono i rapporti al Ministero, fa salvi i rapporti giuridici in essere; che la gara doveva essere fatta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; che non è stato comunicato il personale che svolge i servizi di vigilanza e ciò in violazione della clausola sociale. La ricorrente ha poi chiesto il risarcimento del danno anche in forma specifica e, in subordine, la liquidazione di un indennizzo ex art. 21 quinquies l. 241/1990.

Con memoria del 15 gennaio 2018 la difesa del Ministero ha dichiarato che la procedura di affidamento dell’appalto si è conclusa, che la gara è stata aggiudicata alla Cosmopol e che è stato stipulato il contratto, e ha quindi eccepito l’improcedibilità del ricorso perché la ricorrente non ha impugnato l’aggiudicazione.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso originario e i successivi motivi aggiunti sono respinti.

1. È infondata anzitutto l’eccezione di improcedibilità proposta dal Ministero perché la ricorrente non impugnato l’aggiudicazione, in quanto la giurisprudenza che appare preferibile ha precisato che “nelle gare pubbliche non occorre impugnare gli atti di aggiudicazione se sono stati impugnati quelli di indizione del procedimento di gara atteso che l'annullamento del bando di gara travolge il provvedimento di aggiudicazione, sicché la mancata impugnazione di quest'ultima non determina l'improcedibilità del ricorso” (Cons. St., sez. III, 5 dicembre 2016, n. 5112).

2. Nel merito, è da rilevare anzitutto che, con sentenza n. 116 del 29 gennaio 2018 di questo Tribunale, è stato ritenuto che non sussistesse un obbligo per il Ministero di procedere alla stipula del contratto di vigilanza con la ricorrente in relazione alla gara indetta dal comune di Taranto con bando del 27 dicembre 2013 per l’affidamento dei servizi di vigilanza per gli uffici e le strutture comunali e di competenza comunale.

In particolare, nella sentenza citata è stato rilevato che nelle more della conclusione del contenzioso riguardante la procedura indetta dal comune di Taranto “è intervenuta la l. 190/2014 che ha modificato il regime delle spese relative agli uffici giudiziari stabilendo che queste gravano sul Comune solo fino al 31 agosto 2015 e da quella data queste devono essere poste a carico del Ministero. La legge ha altresì stabilito che il trasferimento delle spese non scioglie i rapporti in corso, che il Ministero subentra in questi rapporti e che non è modificata la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. In sostanza, la ratio della legge è quella di garantire la prosecuzione dei rapporti in corso, lasciando, tuttavia, inalterata la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso, con la conseguenza che le rispettive debenze rimangono a carico del Comune, non comportando che il Ministero subentri anche nei rapporti debitori e creditori formatosi sino al 31 agosto 2015. Nel caso in esame, alla data del 3 agosto 2015, non sussisteva alcun rapporto contrattuale tra la ricorrente e il Comune, con la conseguenza che il Ministero non deve garantire la prosecuzione dello stesso. Infatti, a quella data non si era ancora conclusa la procedura di gara. E la riprova di ciò è proprio che il Comune ha provveduto ad aggiudicare alla ricorrente solo i servizi di vigilanza per gli uffici e le strutture comunali ancora di competenza comunale, tra i quali non rientrano più quelli di vigilanza delle strutture giudiziarie. È da rilevare inoltre che, come precisato dall’Avvocatura statale, anche qualora si debba ritenere che l’aggiudicazione fosse intervenuta prima del 31 agosto 2015 – e questo è quanto meno dubbio posto che la determina che ha escluso la seconda graduata è del 2016 – deve comunque rilevarsi che l’aggiudicazione, tanto provvisoria che definitiva, non comporta l’instaurarsi del rapporto contrattuale che deve essere comunque formalizzato con la stipula del contratto. Ulteriore argomento da cui si desume che non sussisteva un rapporto obbligatorio in essere si ricava dal fatto che, in attesa della definizione della procedura di gara, il Comune aveva provveduto, attraverso l’utilizzo di una procedura negoziata senza bando di gara, a stipulare un contratto con la ricorrente, avente durata di quattro mesi dal 1° maggio 2015 al 31 agosto 2015. Il Ministero, al fine di garantire il servizio di vigilanza, ha anch’esso utilizzato lo strumento della procedura negoziata con proposta diretta alla ricorrente di stipulazione di un contratto con decorrenza dal 1° settembre 2015 al 31 dicembre 2015; contratto che è stato oggetto di ulteriori proroghe”.

Facendo applicazione di quanto deciso nella sentenza sopra citata sono da ritenere infondati tutti i motivi di diritto - con i quali si deduce l’illegittimità della suindicata gara sull’assunto che il Ministero avrebbe dovuto provvedere all’aggiudicazione dei servizi in questione in favore della ricorrente sulla base della procedura indetta con bando del 27 dicembre 2013 dal comune di Taranto – nonché la domanda di condanna al pagamento di un indennizzo ex art. 21 quinquies l. 241/1990, posto che, come specificato nella sentenza citata, non c’è stato alcun subentro del Ministero nella gara indetta dal Comune, con la conseguenza che non c’è stata alcuna revoca di un precedente provvedimento.

3. Parimenti infondato è il motivo con cui si lamenta l’utilizzo del criterio del minor prezzo.

Con riferimento ai criteri di aggiudicazione la scelta tra il criterio del minor prezzo e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo è ancorata alle caratteristiche dell’oggetto del contratto.

L’art. 95, comma 4, d.lgs. 50/2016, stabilisce che “4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: … b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”.

Questo criterio può quindi essere scelto nei casi in cui il servizio richiesto abbia caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato (art. 95, comma 4, lett. b), oppure, in caso di servizi di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia comunitaria, se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

L’articolo in esame, che impone alle Stazioni Appaltanti di fissare compiutamente nella lex specialis di gara i criteri di valutazione delle offerte, trova giustificazione nell’esigenza di ridurre gli apprezzamenti soggettivi della Commissione giudicatrice, garantendo in tale modo l’imparzialità delle valutazioni nell’essenziale tutela della par condicio tra i concorrenti.

Le linee guida Anac, per l’affidamento del servizio di vigilanza privata, hanno precisato che “nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che sussistano le condizioni per l’applicazione del criterio del minor prezzo dovrà definire puntualmente negli atti di gara le condizioni tecniche per l’esecuzione del servizio, redigendo un progetto completo e accurato e, al fine di prevenire comportamenti opportunistici sia in fase di offerta che in fase esecutiva, dovrà altresì verificare che le offerte presentate corrispondano a quanto richiesto dai documenti di gara e dalla disciplina di settore. Conseguentemente, l’unica differenza nelle offerte presentate dai concorrenti sarà data dal prezzo di realizzazione dei servizi come predeterminati dalla stazione appaltante. Nella documentazione di gara dovranno essere indicate, ad esempio: • la tipologia di vigilanza richiesta (fissa, ronda, ecc.); • il numero di personale impiegato nei diversi servizi, con particolare riferimento al personale in possesso di autorizzazione prefettizia; • il numero delle pattuglie/vetture che devono essere disponibili per interventi ed emergenze; • il numero e le caratteristiche delle frequenze radio per i collegamenti con le stazioni di polizia; • il numero e la dislocazione delle telecamere necessarie per la videosorveglianza; • l’esperienza richiesta al personale con riferimento ai servizi da espletare; • l’esperienza nelle procedure e modalità di intervento operativo”.

Nel caso in esame, il valore dell’appalto era comunque inferiore alla soglia prevista della fornitura e l’Amministrazione, nella propria lettera di invito e nelle “condizioni particolari di contratto”, ha puntualmente indicato le condizioni tecniche richieste per l’esecuzione del servizio, specificando dettagliatamente i tempi, le modalità e il numero di operatori.

Ad esempio, per il Palazzo di Giustizia Taranto - Via Marche è stata prevista la presenza di n. 4 guardie armate dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle 17, 30 e la presenza per 24 ore di n. 1 guardia armata, individuando anche il fabbisogno massimo settimanale e il fabbisogno mensile.

È stato inoltre specificato che il “servizio di vigilanza armata diurna agli ingressi delle strutture giudiziarie degli uffici ubicati via Impastato e in Via Marche sarà svolto anche mediante l'utilizzo e la gestione degli apparati di controllo degli accessi (metal detectors a transito - scanner RX per il controllo di borse e bagagli) già in fase di acquisizione e installazione”; sono stati previsti specificatamente i requisiti del personale addetto “per lo svolgimento del servizio in questione, l'Istituto di vigilanza (appaltatore) impiega personale alle proprie dipendenze in possesso del decreto di nomina di " guardia particolare giurata" ai sensi dell'art. 138 del T.U.L.P.S, munite di decreto prefettizio e di regolare porto d'armi, adeguatamente formato in relazione all’attività da svolgere ad alla particolarità dell'ambiente nel quale deve operare”; è stato specificatamente individuato l’equipaggiamento (radio ricetrasmittente portatile, operante sulla frequenza di istituto, con batteria di capacità adeguata alla durata del turno di servizio; trasmettitore portatile personale; smartphone o tablet di capacità adeguata alla durata del turno di servizio e con possibilità di scattare fotografie, in grado di eseguire telefonate di servizio); sono state previste infine ulteriori prescrizioni relative al comportamento che deve tenere il personale, quali “a) non assentarsi lasciando sguarnita la postazione di lavoro, se non dietro espressa autorizzazione e dandone comunque debita informazione alla Centrale Operativa, per la sostituzione; c) non distrarre la propria attenzione mediante giornali, ascolto di apparecchi radio e televisivi, conversazioni private con altre guardie, utenti, ecc, ed evitare di partecipare o sostenere attività che potrebbero interferire con l’espletamento e l’efficienza del servizio; la G.P.G. in servizio ha il compito di stazionare all'intero della guardiola all'uopo predisposta -ove presente- effettuando funzione di filtro per le persone in entrata ed in uscita dalla struttura (access-controll). La G.P.G. in servizio inoltre dovrà effettuare ispezioni sul perimetro esterno della struttura per verificarne l'integrità; avrà cura inoltre, di annotare su apposito registro le operazioni che ha compiuto nel corso del suo turno di servizio”.

In sostanza, sono stati fissati compiutamente, nella lex specialis di gara, elementi predefiniti e condizioni standardizzate, con conseguente sussistenza di tutte le condizioni richieste per l’applicazione del minor prezzo in conformità alle disposizioni citate.

Infondato poi è anche il motivo con cui si lamenta il mancato inserimento della clausola sociale.

A tale proposito si ribadisce quanto già statuito da questa Sezione con la sentenza n. 1869 del 27 novembre 2017, con la quale, proprio con riferimento alla mancanza della clausola sociale all’interno della lex specialis di una procedura di gara, si è precisato che <<la legge regionale che impone la presenza della c.d. clausola sociale è una norma imperativa e come tale applicabile direttamente alla gara in esame. Infatti, è principio costante quello per cui nel caso in cui la stazione appaltante ometta di inserire nella disciplina di gara elementi previsti come obbligatori dall'ordinamento giuridico, soccorre il meccanismo di integrazione automatica in base alla normativa in materia, analogamente a quanto avviene nel diritto civile ai sensi degli art. 1374 e 1339 c.c., colmandosi in via suppletiva le eventuali lacune del provvedimento adottato dall'amministrazione … In sostanza, proprio in quanto la legge regionale che impone l'inserimento della c.d. clausola sociale deve essere considerata una norma imperativa, la stessa clausola di salvaguardia deve considerarsi automaticamente inserita all'interno della disciplina di gara" (Tar Lecce, sez. II, 25 giugno 2015, n. 2160). Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza sopra indicata, ha evidenziato che “la portata applicativa della c.d. clausola sociale prevista dall'art. 25, comma 1, della l.r. 25/2007 (sostituito dall'art. 30 della l.r. 10/2010 - il cui vigore è stato sospeso dall'art. 1 della l.r. 12/2010- e inciso in parte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2011, e per il quale nei bandi deve prevedersi "l'assunzione ... del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto nonché la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli") è stata già chiarita dalla giurisprudenza di questo Consiglio. In particolare, si è ritenuto che: (a) - la c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando, altrimenti, essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 della Costituzione, che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto, sicché tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente (cfr. Cons. Stato, VI, n. 5890/2014); (b) - conseguentemente, l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali (cfr. Cons. Stato, III, n. 5598/2015); (c) - la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria .(cfr. Cons. Stato, III, n. 1896/2013). 7. Tenuto conto della sopra richiamata giurisprudenza (che il Collegio condivide e fa propria), si evince che - nella specie - l'applicabilità in concreto della previsione legislativa regionale nell'ambito della gara d'appalto in esame e le sue modalità applicative non sono in dubbio ... Da ciò si desume che l'interesse degli appellanti all'applicazione di clausole di (potenziale) tutela della loro posizione lavorativa - nei limiti dell'assunzione di personale in numero e con qualifiche armonizzabili con l'organizzazione d'impresa, coerentemente all'orientamento sopra ricordato - risultava già soddisfatto, anche ai fini della predisposizione e presentazione delle offerte da parte dei concorrenti, ... sulla base delle argomentazioni poste dal TAR a base della propria sentenza (che ha ravvisato come le previsioni del bando dovessero essere integrate dalle disposizioni regionali)” (Cons. St., sez. III, 30 marzo 2016, n. 1255)>>.

Dal rigetto del ricorso, nei termini innanzi indicati, discende anche la reiezione della domanda risarcitoria, stante l’accessorietà di tale domanda rispetto a quella principale.

Le spese di giudizio, tenuto conto della fattispecie dedotta nel suo complesso, possono essere eccezionalmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafi proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO

 

  Clicca per ascoltare il testo!  TAR Puglia - Lecce sez. II 23/04/2018 n. 718 Legittimo il bando espletato con il criterio del massimo ribasso se lAmministrazione, nella propria lettera di invito e nelle “condizioni particolari di contratto”, ha puntualmente indicato le condizioni tecniche richieste per l’esecuzione del servizio, specificando dettagliatamente i tempi, le modalità e il numero di operatori. In sostanza, sono stati fissati compiutamente, nella lex specialis di gara, elementi predefiniti e condizioni standardizzate, con conseguente sussistenza di tutte le condizioni richieste per l’applicazione del minor prezzo in conformità alle disposizioni citate. Anche se il bando non prevede esplicitamente la clausola sociale resta inteso che la legge regionale che impone la presenza della c.d. clausola sociale è una norma imperativa e come tale applicabile direttamente alla gara in esame. Infatti, è principio costante quello per cui nel caso in cui la stazione appaltante ometta di inserire nella disciplina di gara elementi previsti come obbligatori dallordinamento giuridico, soccorre il meccanismo di integrazione automatica in base alla normativa in materia, analogamente a quanto avviene nel diritto civile ai sensi degli art. 1374 e 1339 c.c., colmandosi in via suppletiva le eventuali lacune del provvedimento adottato dallamministrazione … In sostanza, proprio in quanto la legge regionale che impone linserimento della c.d. clausola sociale deve essere considerata una norma imperativa, la stessa clausola di salvaguardia deve considerarsi automaticamente inserita allinterno della disciplina di gara. Pubblicato il 23/04/2018 N. 00718/2018 REG.PROV.COLL. N. 00892/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 892 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Vis Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Nilo, Francesco Calculli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Taranto, via Nitti, 2/A; contro Ministero della Giustizia, Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dallAvvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, nei cui uffici in Lecce, via F. Rubichi, sono domiciliati;Comune di Taranto, non costituito in giudizio; nei confronti Italveloce, non costituita in giudizio; Con il ricorso originario <<A) per lannullamento dellatto della Procura Generale della Repubblica presso la Corte dAppello di Lecce del 31.5.2017 prot. 3423/17 avente ad oggetto consultazione preliminare di mercato ai fini del reperimento di dati essenziali necessari per l’espletamento delle procedure di gara tramite il ricorso al mercato elettronico (MEPA) ai sensi dellart. 66 e 67 del d.lgs. n. 50/2016 art. 40 direttiva n. 2014/24/UE) in merito allaffidamento, da eseguirsi da parte della Procura Generale presso la Corte dl Appello di Lecce (in seguito Procura Generale), dei servizi di vigilanza armata presso gli Uffici Giudiziari di Taranto con decorrenza dal 1° luglio al 31 dicembre 2017; 2) di eventuali deleghe, anche incognite, del Ministero della Giustizia all’atto e procedimento sub 1 e di atti del Ministero della Giustizia eventualmente adesivi, approvativi; 3) ogni ulteriore atto anche incognito, presupposto, conseguente, conseguenziale, esecutivo, anteriore come successivo se ed in quanto intervenuto, ivi compresi, se del caso, determinazione a contrarre, atti di avvio della procedura, determinazioni dell’Amministrazione antecedenti, seguenti o comunque connesse, inviti, affidamenti, lex specialis, disciplinare, c.s.a., aggiudicazione etc; 4) ove occorra, di qualsivoglia atto di omesso esame, istruttoria sulle richieste di parte ricorrente; 5) ogni atto che leda il titolo della parte ricorrente per effetto della compiuta procedura selettiva e/o conservazione degli effetti e per quanto segue 6) di ogni atto presupposto, conseguente, preliminare, conseguenziale, esecutivo, consultivo; 7) di contratto, se intervenuto e/o a stipularsi tra l’Amministrazione ed eventuale contraente e conseguente declaratoria di inefficacia; nonché per accertamento nonché richiesta di esercizio del potere giurisdizionale di disapplicazione di atti lesivi e gravati ed, ove ne sussistano i presupposti, per la declaratoria di nullità, o inesistenza o carenza di potere degli atti gravati b) per lordine alla parte resistente di stipula del contratto in favore della costituenda ATI, la declaratoria del diritto della ricorrente al subentro in ogni contratto, anche, quale risarcimento in forma specifica; c) al risarcimento dei danni subiti e subendi in dipendenza dei provvedimenti impugnati e di quanto oggetto del presente ricorso, con risarcimento in forma specifica e, subordinatamente ed anche accessivamente, con la condanna per equivalente di chi di dovere in persona del legale rapp.te (maxime il Ministero della Giustizia) agli stessi, ivi compresi pagamento della somma pari allutile di impresa, condanna del risarcimento danni per perdita di chance e danno curriculare, spese generali subite ed anche infruttuose, determinate dal Collegio, anche ai sensi dellart. 1226 c.c.; d) ed, in subordine, per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno per equivalente, anche, gradatamente, con criteri equitativi ai sensi dellart.1226 cod. civ, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria dal maturato al soddisfo; e) al riconoscimento, condanna ed accredito dei danni ulteriori e causali specificati e richiamati nella voce “risarcimento danni” sub 3 nel corpo del presente ricorso; nonché: B) per la declaratoria ed accertamento e condanna b.1) della posizione giuridica attiva di parte ricorrente alla conservazione del titolo maturato all’esecuzione dell’appalto, anche per novazione, cessione, subentro e ogni ragione e forma ed anche nella forma reintegratoria in forma specifica; b.2) con accertamento, dichiarazione e condanna della parte resistente in epigrafe e di chi di dovere, in persona del legale rapp.te p.t., alla conseguenziale tempestiva esecuzione di ogni attività adempitivi, ivi compresa contrattualizzazione; b.3) con accertamento, dichiarazione e condanna della parte resistente in epigrafe e di chi di dovere, in persona del legale rapp.te p.t., e comunque dell’Amministrazione a porre in essere, anche con effetto retroattivo, quanto occorrente a realizzare condizioni di giusto procedimento, adeguate alla cronologia procedimentale, con totale sterilizzazione del grave ritardo, degli ingiusti tempi, di tutta l’inattività, degli illegittimi atti (dei quali si chiede accertamento di illegittimità ed inadempienza), del danno ingiusto prodotto e di ogni eventuale maggior onere, di giusto riequilibrio, eliminando ogni posizione di sfavore e di pregiudizio non dovuto; b.4) Si agisce anche perché, prioritariamente con risarcimento del danno in forma specifica, sia in ragione dei provvedimenti di annullamento richiesti sia per quanto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa e/o dal mancato esercizio sia per tutte le lesioni prodotte, anche da ritardo, da lesione di diritti soggettivi e di ogni posizione giuridica protetta, da perdita di chanche, in ragione delle circostanze di fatto e del comportamento complessivo, di accertamento delle illegittimità degli atti e quanti anche richiamati nel corpo del presente ricorso formulate, e di ogni referente, anche in ragione dell’accertamento e la declaratoria di illegittimità e/o nullità e/o carenza di potere e/o disapplicazione e/o annullamento degli atti, provvedimenti, anche dei comportamenti e delle attività materiali poste o a porsi in essere dalle evocate Amministrazioni e comunque in lesione dei canoni amministrativi, delle regole dell’agire, in ragione delle lesioni rivenienti dallo sviluppo e dalla cronologia delle vicende di cui è parola infra, dei tempi occorsi, dellentità dei sacrifici sofferti e subendi, nonché di tutti gli atti e comportamenti, dei tempi, delloperato e dellattività, nonché per ogni titolo, si dichiari e condanni parte resistente in epigrafe (Ministero della Giustizia) e chi di dovere, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni in favore della ricorrente in persona del legale rapp.te, nelle dedotte qualità prioritariamente a mezzo di reintegrazione in forma specifica, che assicuri esplicazione di posizioni, reale, completa ed effettiva tutela quanto alla propria posizione giuridica, totale rimozione degli effetti delle pregresse condizioni di illegittimità, reintegrazione in forma specifica, reintegrazione e recupero, anche in bilanciamento di interessi, altra forma riparatrice o compensativa, ivi compreso anche mediante declaratoria della posizione giuridica attiva (e/ovvero anche in forma risarcitoria a titolo contrattuale, extracontrattuale, precontrattuale, da lesione degli affidamenti e ad ogni titolo, anche di cui infra, anche nella forma reintegratoria da lesione di diritto o interesse legittimo o da tertium genus, da ritardo, perdita di chanches…) e realizzazione dell’interesse dell’odierna ricorrente nella esecuzione da appalto di servizi poliennale e ad ogni diritto e posizione giuridica ed attività ed adempimento secondo condizioni che avrebbe garantito (e che tuttora è garantita e non minata dal contesto giuridico) corretta, tempestiva attività amministrativa, adempitiva, cooperativa, dell’Amministrazione, ovvero ad altra attività reintegratoria e riparatoria in forma specifica di dovere e subordinatamente ed accessivamente (nonché in via concorrente per quanto non abbia integrale riparazione e/o riparazione nella forma specifica), per equivalente al risarcimento dei danni con riferimento, anche e tra laltro, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, a tutte le qualificate posizioni giuridiche della ricorrente, ivi compresi: * per ogni fonte di ristoro, risarcimento, indennizzo, riparazione patrimoniale, nulla escluso, oltre che per la prioritaria ed impregiudicata tutela reintegratoria in forma specifica, per limporto che sarà ritenuto di Giustizia (anche eccedenti le causali supra sub c – d - e) ed infra indicate, salvo maggiori o minori importi ritenuti di Giustizia, stabilendone i criteri riparatori, le dimensioni, le modalità, i criteri guida, con ristoro pari quam minime: B.5.1) il risarcimento per reintegrazione ed in forma specifica, espressamente richiesto; B.5.2) il risarcimento in forma equivalente di ogni voce di danno cagionato alla ricorrente in conseguenza degli atti illegittimi adottati e non adottati e di quanto sopra oltre interessi e rivalutazione monetaria ivi compresi: danni da ritardo e perdita di chanche, inferiore utilità eventualmente conseguita e minor perceptum nelle more rispetto al percipiendum, spese tecniche, spese sostenute per partecipare ai procedimenti amministrativi, ivi compreso il risarcimento dei danni non patrimoniali, morali e biologici; B.5.3) spese generali e vive sofferte e subende; B.5.4) danno emergente e lucro cessante, ivi compresi i danni da non utilizzo o da non pieno utilizzo delle risorse; B.5.5) perdita di produzione di ricavi e profitto; B.5.6) oneri di posticipata realizzazione; B.5.7) interessi bancari e reinvestimento degli utili che riverrebbero dalla esecuzione; B.5.8) ogni altra voce legale, indennitaria e di danno ritenuta di Giustizia e riveniente in sede di istruttoria; B.5.9) ristoro di ogni ulteriore pregiudizio subito e/o subendo, per ritardo, per danno allavviamento; B.5.10) spese generali e vive sostenute e subende, ivi comprese fiscali, contabili, legali, tecniche, consulenziali, processuali, sofferte e comunque anche maturate e maturande; B.5.11) pregiudizio sofferto da ritardo in ogni forma, anche programmatoria dellattività, da ritardo; B.5.12) danni da illegittima attività ed anche da mancato esame ed assenso (ed anche da ritardo, da mancato assenso alla data di dovere, da legittimo affidamento) con a) mancato utile; b) danno all’immagine c) mancato guadagno; d) ristoro di ogni ulteriore pregiudizio subito e/o subendo, per danno all’avviamento; d) al danno emergente ed al lucro cessante nell’attività di cui è così leso o ritardato l’esercizio; B.5.13) su tutte le causali si richiede condanna ad interessi e rivalutazione monetaria, nonché rivalutazione, e comunque maggior danno o difforme forma patrimoniale del ristoro del ritardo (ivi compresi interessi passivi bancari), con interessi e rivalutazione, e comunque maggior danno ex art. 1224 c.c. 2° comma o difforme forma patrimoniale del ristoro del ritardo, maturati e maturandi fino alla data delleffettivo soddisfo. Si chiede anche il riconoscimento degli interessi anatocistici, ex art. 1283 c.c., con produzione degli interessi sugli interessi con la relativa condanna. Tutti i danni (come i successivi indennizzi, anche ex art. 21 quinquies l. 241/90) sono liquidabili alla stregua dellistruttoria, secondo parametri, criteri ed importi che possono indicarsi dal G.A., ed anche - su richiesta di parte - in via equitativa ex art. 1226 cc e pari disciplina aquiliana. Il tutto, si ripete, ferma la prioritaria tutela risarcitoria in forma specifica, rispetto alla quale tutte le altre domande risarcitorie sono accessive, concorrenti, giammai produttive di acquiescenza. Si ribadisce che il risarcimento si estende inoltre a tutti i danni e titoli, anche derivanti dalla attività o inazione, dai provvedimenti impugnati, dalle inadempienze, dagli errori, dalla violazione delle regole amministrative dell’agire, buona amministrazione, giusto procedimento, ritardo, e si estende al ristoro e risarcimento dei danni sofferti e subendi per lesione di diritti soggettivi, regole dellagire, interessi legittimi o interessi da tertium genus, violazione delle regole amministrative dell’agire, buona amministrazione, ritardo, lesione dei principi di conservazione, semplificazione, concentrazione e non aggravamento, nonché da annullamento degli atti gravati e/o investiti di domanda di accertamento di illegittimità, risarcimento reclamato in tutte le sue forme consentite, prioritariamente in via specifica ma anche e/o per equivalente, con piena restitutio in integrum anche con riferimento ad ogni ulteriore forma di reintegrazione o ristoro. Si ribadisce che la domanda risarcitoria e patrimoniale (come quella di indennizzo che segue) si estende anche a: B.5.14) ogni utile di gestione riveniente dalla iniziativa e lintegrale risarcimento di ogni danno e pregiudizio (ed anche il riconoscimento e condanna di ogni indennizzo, voce indennitaria, meccanismo compensativo, perequativo) riveniente alla parte ricorrente dallattività o inazione, e comunque dalla vicenda, atti e ritardi di cui è narrazione, nellimporto e per le causali e dimensioni di dovere; B.5.15) ogni attribuzione patrimoniale, gradatamente anche ex art. 1337 e ss. (responsabilità precontrattuale) c.c., 1338 c.c., 2043 c.c., art. 1218 c.c., art. 28 Cost., art. 2041 c.c., ex art. 1337 c.c. (responsabilità precontrattuale), per inadempienza contrattuale (anche a titolo obbligatorio econtrattuale), per illecito extracontrattuale, a titolo indennitario ... con interessi, rivalutazione e maggior danno. B.5.16) sia per lesione degli affidamenti, del principio di buona fede e dei canoni di cui anche agli artt. 1375 e 1175 c.c.), lesione degli affidamenti, nonchè per inadempienze; B.5.17) sia ad ogni titolo e causale, estendendosi la domanda, ove occorra, anche a risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale, di autolimiti, da affidamenti, perdita di chanche, ritardo, per danno emergente e lucro cessante e per tutti i fatti, atti, eventuali inadempienze e tempi sussistenti nella vicenda, con quantificazione e condanna dei relativi danni sofferti e diritti patrimoniali, con accessori (interessi e rivalutazione) dal maturato al soddisfo; B.5.18) dalle date di decorrenza e maturazione di ogni credito (e comunque dalle date che si riterranno di Giustizia) e fino alleffettivo pagamento. Anche il danno da responsabilità precontrattuale, da lesione degli affidamenti, ed anche l’indennizzo che segue, come ogni danno, è richiesto nella sua massima estensione ed anche in via equitativa. Esso è esteso al danno emergente, ma anche al lucro cessante, lucro di ogni genere ed anche originato dalla perdita delle altre occasioni andate perdute e non solo ai danni che si sarebbero evitati o dei vantaggi che si sarebbero conseguiti. Così esso si estende anche a: * spese inutilmente effettuate e perdita di ulteriori occasioni contrattuali della stessa natura con interessi e la rivalutazione della relativa somma; * spese inutilmente sostenute e perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni; * perdita di ulteriori occasioni altrettanto o maggiormente vantaggiose; * mancati guadagni o minori spese verificatesi in conseguenza delle altre occasioni contrattuali perdute (cosiddetto interesse negativo): Cassazione civile, sez. I, 30 agosto 1995, n. 9157; * comprendono le spese sostenute in previsione nonché le perdite sofferte per non avere usufruito di ulteriori occasioni. La domanda di risarcimento si estende anche al ritardo pluriennale ed a tutte le condizioni di illegittimità rinvenibili. Tutti i danni (ed indennizzi) sono liquidabili alla stregua dellistruttoria, secondo parametri, criteri che possono indicarsi dal G.A., ed anche - su formulata richiesta di parte - in via equitativa ex art. 1226 cc e pari disciplina aquiliana. E si precisa anche, doverosamente, che alla domanda risarcitoria e di riconoscimento e condanna di tutte le causali indicate non è sotteso alcun intento di produrre o massimizzare utili o alcun intento lucrativo o speculativo, né intento di duplicare voci di credito, occorrendosi sempre detrarre eventuale perceptum. C) in via subordinata (ed ove occorra concorrente) richiamando anche quanto segue sul poteri eventuale di revoca ex art. 21 quinquies l. 241/90 o di ritiro o pregiudizio da atto legittimo parte ricorrente chiede all’Ill.mo Tribunale adìto, dotato di giurisdizione esclusiva: a) di accertare e dichiarare l’obbligo della parte resistente sopra richiamata (di chi di dovere in persona del legale rapp.te, maxime il Ministero della Giustizia in persona del l.r.p.t.) di liquidare e corrispondere un indennizzo a “i soggetti direttamente interessati” anche ex art. 21 quinquies l. 241/90, quali soggetti che subiscono pregiudizi anche se ed in quanto connessi non ad una condotta illecita bensì a dichiarato mutamento, sopravvenienze, rinnovate valutazioni del pubblico interesse; b) di rendere pronuncia di accertamento, dichiarazione e condanna della parte resistente sopra richiamata (di chi di dovere in persona del legale rapp.te, maxime il Ministero della Giustizia in persona del l.r.p.t.), con riferimento al richiesto indennizzo per limporto che sarà ritenuto di Giustizia, stabilendone i criteri, le causali, le dimensioni, l’importo, le modalità, i criteri guida, con riferimento anche a quanto sopra si è esposto ed ad ogni oggetto, spesa e pregiudizio indennizzabile (ivi comprese voci sub sub c) d) e) in epigrafe e da B.5.1 a B.5.18 qui reclamati a titolo di indennizzo) salvo maggiori o minori importi ritenuti di Giustizia con condanna della parte resistente sopra richiamata (di chi di dovere in persona del legale rapp.te, maxime il Ministero della Giustizia in persona del l.r.p.t.) a corrispondere gli indennizzi in favore della parte ricorrente generalizzata in persona del legale rapp.te e nella qualità indicata per il raggruppamento, nelle dedotte qualità, anche con solidarietà maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria dal maturato al soddisfo in via istruttoria si chiede, oltre che ogni esercizio istruttorio (acquisizione di tutti gli atti del procedimento), anche ammettersi C.T.U. (in via gradata verificazione o altro mezzo di prova), demandandosi allAusiliare la quantificazione dei danni e degli indennizzi riferendo su tutte le causali e relativa stima anche con riferimento alla documentazione probatoria di parte ricorrente>>. Con i motivi aggiunti <<A) per l’annullamento 1) di atto della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Lecce del 31.5.2017 prot. 3423/17 avente ad oggetto consultazione preliminare di mercato ai fini del reperimento di dati essenziali necessari per l’espletamento delle procedure di gara tramite il ricorso al mercato elettronico (MEPA) ai sensi dellart. 66 e 67 del d.lgs. n. 50/2016 art. 40 direttiva n. 2014/24/UE) in merito allaffidamento, da eseguirsi da parte della Procura Generale presso la Corte dl Appello di Lecce (in seguito Procura Generale), dei servizi di vigilanza armata presso gli Uffici Giudiziari di Taranto con decorrenza dal 1° luglio al 31 dicembre 2017; 2) di eventuali deleghe, anche incognite, del Ministero della Giustizia all’atto e procedimento sub 1 e di atti del Ministero della Giustizia eventualmente adesivi, approvativi; 3) ogni ulteriore atto anche incognito, presupposto, conseguente, conseguenziale, esecutivo, anteriore come successivo se ed in quanto intervenuto, ivi compresi, se del caso, determinazione a contrarre, atti di avvio della procedura, determinazioni dell’Amministrazione antecedenti, seguenti o comunque connesse, inviti, affidamenti, lex specialis, disciplinare, c.s.a., aggiudicazione etc; 4) ove occorra, di qualsivoglia atto di omesso esame, istruttoria sulle richieste di parte ricorrente; 5) ogni atto che leda il titolo della parte ricorrente per effetto della compiuta procedura selettiva e/o conservazione degli effetti e per quanto segue 6) di ogni atto presupposto, conseguente, preliminare, conseguenziale, esecutivo, consultivo; 7) di contratto, se intervenuto e/o a stipularsi tra l’Amministrazione ed eventuale contraente e conseguente declaratoria di inefficacia; nonché’ per accertamento nonché’ richiesta di esercizio del potere giurisdizionale di disapplicazione di atti lesivi e gravati ed, ove ne sussistano i presupposti, per la declaratoria di nullità, o inesistenza o carenza di potere degli atti gravati b) per lordine alla parte resistente di stipula del contratto in favore della costituenda ATI, la declaratoria del diritto della ricorrente al subentro in ogni contratto, anche, quale risarcimento in forma specifica; c) al risarcimento dei danni subiti e subendi in dipendenza dei provvedimenti impugnati e di quanto oggetto del presente ricorso, con risarcimento in forma specifica e, subordinatamente ed anche accessivamente, con la condanna per equivalente di chi di dovere in persona del legale rapp.te (maxime il Ministero della Giustizia) agli stessi, ivi compresi pagamento della somma pari allutile di impresa, condanna del risarcimento danni per perdita di chance e danno curriculare, spese generali subite ed anche infruttuose, determinate dal Collegio, anche ai sensi dellart. 1226 c.c.; d) ed, in subordine, per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno per equivalente, anche, gradatamente, con criteri equitativi ai sensi dellart.1226 cod. civ, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria dal maturato al soddisfo; e) al riconoscimento, condanna ed accredito dei danni ulteriori e causali specificati e richiamati nella voce “risarcimento danni” sub 3 nel corpo del presente ricorso nonché b.1) della posizione giuridica attiva di parte ricorrente alla conservazione del titolo maturato all’esecuzione dell’appalto, anche per novazione, cessione, subentro e ogni ragione e forma ed anche nella forma reintegratoria in forma specifica; b.2) con accertamento, dichiarazione e condanna della parte resistente in epigrafe e di chi di dovere, in persona del legale rapp.te p.t.,alla conseguenziale tempestiva esecuzione di ogni attività adempitivi, ivi compresa contrattualizzazione; b.3) con accertamento, dichiarazione e condanna della parte resistente in epigrafe e di chi di dovere, in persona del legale rapp.te p.t., e comunque dell’Amministrazione a porre in essere, anche con effetto retroattivo, quanto occorrente a realizzare condizioni di giusto procedimento, adeguate alla cronologia procedimentale, con totale sterilizzazione del grave ritardo, degli ingiusti tempi, di tutta l’inattività, degli illegittimi atti (dei quali si chiede accertamento di illegittimità ed inadempienza), del danno ingiusto prodotto e di ogni eventuale maggior onere, di giusto riequilibrio, eliminando ogni posizione di sfavore e di pregiudizio non dovuto; b.4) Si agisce anche perché, prioritariamente con risarcimento del danno in forma specifica, sia in ragione dei provvedimenti di annullamento richiesti sia per quanto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa e/o dal mancato esercizio sia per tutte le lesioni prodotte, anche da ritardo, da lesione di diritti soggettivi e di ogni posizione giuridica protetta, da perdita di chanche, in ragione delle circostanze di fatto e del comportamento complessivo, di accertamento delle illegittimità degli atti e quanti anche richiamati nel corpo del presente ricorso formulate, e di ogni referente, anche in ragione dell’accertamento e la declaratoria di illegittimità e/o nullità e/o carenza di potere e/o disapplicazione e/o annullamento degli atti, provvedimenti, anche dei comportamenti e delle attività materiali poste o a porsi in essere dalle evocate Amministrazioni e comunque in lesione dei canoni amministrativi, delle regole dell’agire, in ragione delle lesioni rivenienti dallo sviluppo e dalla cronologia delle vicende di cui è parola infra, dei tempi occorsi, dellentità dei sacrifici sofferti e subendi, nonché di tutti gli atti e comportamenti, dei tempi, delloperato e dellattività, nonché per ogni titolo, si dichiari e condanni parte resistente in epigrafe (Ministero della Giustizia) e chi di dovere, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni in favore della ricorrente in persona del legale rapp.te, nelle dedotte qualità prioritariamente a mezzo di reintegrazione in forma specifica, che assicuri esplicazione di posizioni, reale, completa ed effettiva tutela quanto alla propria posizione giuridica, totale rimozione degli effetti delle pregresse condizioni di illegittimità, reintegrazione in forma specifica, reintegrazione e recupero, anche in bilanciamento di interessi, altra forma riparatrice o compensativa, ivi compreso anche mediante declaratoria della posizione giuridica attiva (e/ovvero anche in forma risarcitoria a titolo contrattuale, extracontrattuale, precontrattuale, da lesione degli affidamenti e ad ogni titolo, anche di cui infra, anche nella forma reintegratoria da lesione di diritto o interesse legittimo o da tertium genus, da ritardo, perdita di chanches…) e realizzazione dell’interesse dell’odierna ricorrente nella esecuzione da appalto di servizi poliennale e ad ogni diritto e posizione giuridica ed attività ed adempimento secondo condizioni che avrebbe garantito (e che tuttora è garantita e non minata dal contesto giuridico) corretta, tempestiva attività amministrativa, adempitiva, cooperativa, dell’Amministrazione, ovvero ad altra attività reintegratoria e riparatoria in forma specifica di dovere e subordinatamente ed accessivamente (nonché in via concorrente per quanto non abbia integrale riparazione e/o riparazione nella forma specifica), per equivalente al risarcimento dei danni con riferimento, anche e tra laltro, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, a tutte le qualificate posizioni giuridiche della ricorrente, ivi compresi: * per ogni fonte di ristoro, risarcimento, indennizzo, riparazione patrimoniale, nulla escluso, oltre che per la prioritaria ed impregiudicata tutela reintegratoria in forma specifica, per limporto che sarà ritenuto di Giustizia (anche eccedenti le causali supra sub c – d - e) ed infra indicate, salvo maggiori o minori importi ritenuti di Giustizia, stabilendone i criteri riparatori, le dimensioni, le modalità, i criteri guida, con ristoro pari quam minime: B.5.1) il risarcimento per reintegrazione ed in forma specifica, espressamente richiesto; B.5.2) il risarcimento in forma equivalente di ogni voce di danno cagionato alla ricorrente in conseguenza degli atti illegittimi adottati e non adottati e di quanto sopra oltre interessi e rivalutazione monetaria ivi compresi: danni da ritardo e perdita di chanche, inferiore utilità eventualmente conseguita e minor perceptum nelle more rispetto al percipiendum, spese tecniche, spese sostenute per partecipare ai procedimenti amministrativi, ivi compreso il risarcimento dei danni non patrimoniali, morali e biologici; B.5.3) spese generali e vive sofferte e subende; B.5.4) danno emergente e lucro cessante, ivi compresi i danni da non utilizzo o da non pieno utilizzo delle risorse; B.5.5) perdita di produzione di ricavi e profitto; B.5.6) oneri di posticipata realizzazione; B.5.7) interessi bancari e reinvestimento degli utili che riverrebbero dalla esecuzione; B.5.8) ogni altra voce legale, indennitaria e di danno ritenuta di Giustizia e riveniente in sede di istruttoria; B.5.9) ristoro di ogni ulteriore pregiudizio subito e/o subendo, per ritardo, per danno allavviamento; B.5.10) spese generali e vive sostenute e subende, ivi comprese fiscali, contabili, legali, tecniche, consulenziali, processuali, sofferte e comunque anche maturate e maturande; B.5.11) pregiudizio sofferto da ritardo in ogni forma, anche programmatoria dellattività, da ritardo; B.5.12) danni da illegittima attività ed anche da mancato esame ed assenso (ed anche da ritardo, da mancato assenso alla data di dovere, da legittimo affidamento) con a) mancato utile; b) danno all’immagine c) mancato guadagno; d) ristoro di ogni ulteriore pregiudizio subito e/o subendo, per danno all’avviamento; d) al danno emergente ed al lucro cessante nell’attività di cui è così leso o ritardato l’esercizio; B.5.13) su tutte le causali si richiede condanna ad interessi e rivalutazione monetaria, nonchè rivalutazione, e comunque maggior danno o difforme forma patrimoniale del ristoro del ritardo (ivi compresi interessi passivi bancari), con interessi e rivalutazione, e comunque maggior danno ex art. 1224 c.c. 2° comma o difforme forma patrimoniale del ristoro del ritardo, maturati e maturandi fino alla data delleffettivo soddisfo. Si chiede anche il riconoscimento degli interessi anatocistici, ex art. 1283 c.c., con produzione degli interessi sugli interessi con la relativa condanna. Tutti i danni (come i successivi indennizzi, anche ex art. 21 quinquies l. 241/90) sono liquidabili alla stregua dellistruttoria, secondo parametri, criteri ed importi che possono indicarsi dal G.A., ed anche - su richiesta di parte - in via equitativa ex art. 1226 cc e pari disciplina aquiliana. Il tutto, si ripete, ferma la prioritaria tutela risarcitoria in forma specifica, rispetto alla quale tutte le altre domande risarcitorie sono accessive, concorrenti, giammai produttive di acquiescenza. Si ribadisce che il risarcimento si estende inoltre a tutti i danni e titoli, anche derivanti dalla attività o inazione, dai provvedimenti impugnati, dalle inadempienze, dagli errori, dalla violazione delle regole amministrative dell’agire, buona amministrazione, giusto procedimento, ritardo, e si estende al ristoro e risarcimento dei danni sofferti e subendi per lesione di diritti soggettivi, regole dellagire, interessi legittimi o interessi da tertium genus, violazione delle regole amministrative dell’agire, buona amministrazione, ritardo, lesione dei principi di conservazione, semplificazione, concentrazione e non aggravamento, nonché da annullamento degli atti gravati e/o investiti di domanda di accertamento di illegittimità, risarcimento reclamato in tutte le sue forme consentite, prioritariamente in via specifica ma anche e/o per equivalente, con piena restitutio in integrum anche con riferimento ad ogni ulteriore forma di reintegrazione o ristoro. Si ribadisce che la domanda risarcitoria e patrimoniale (come quella di indennizzo che segue) si estende anche a: B.5.14) ogni utile di gestione riveniente dalla iniziativa e lintegrale risarcimento di ogni danno e pregiudizio (ed anche il riconoscimento e condanna di ogni indennizzo, voce indennitaria, meccanismo compensativo, perequativo) riveniente alla parte ricorrente dallattività o inazione, e comunque dalla vicenda, atti e ritardi di cui è narrazione, nellimporto e per le causali e dimensioni di dovere; B.5.15) ogni attribuzione patrimoniale, gradatamente anche ex art. 1337 e ss. (responsabilità precontrattuale) c.c., 1338 c.c., 2043 c.c., art. 1218 c.c., art. 28 Cost., art. 2041 c.c., ex art. 1337 c.c. (responsabilità precontrattuale), per inadempienza contrattuale (anche a titolo obbligatorio econtrattuale), per illecito extracontrattuale, a titolo indennitario ... con interessi, rivalutazione e maggior danno. B.5.16) sia per lesione degli affidamenti, del principio di buona fede e dei canoni di cui anche agli artt. 1375 e 1175 c.c.), lesione degli affidamenti, nonché per inadempienze; B.5.17) sia ad ogni titolo e causale, estendendosi la domanda, ove occorra, anche a risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale, di autolimiti, da affidamenti, perdita di chanche, ritardo, per danno emergente e lucro cessante e per tutti i fatti, atti, eventuali inadempienze e tempi sussistenti nella vicenda, con quantificazione e condanna dei relativi danni sofferti e diritti patrimoniali, con accessori (interessi e rivalutazione) dal maturato al soddisfo; B.5.18) dalle date di decorrenza e maturazione di ogni credito (e comunque dalle date che si riterranno di Giustizia) e fino alleffettivo pagamento. Anche il danno da responsabilità precontrattuale, da lesione degli affidamenti, ed anche l’indennizzo che segue, come ogni danno, è richiesto nella sua massima estensione ed anche in via equitativa. Esso è esteso al danno emergente, ma anche al lucro cessante, lucro di ogni genere ed anche originato dalla perdita delle altre occasioni andate perdute e non solo ai danni che si sarebbero evitati o dei vantaggi che si sarebbero conseguiti. Così esso si estende anche a: * spese inutilmente effettuate e perdita di ulteriori occasioni contrattuali della stessa natura con interessi e la rivalutazione della relativa somma; * spese inutilmente sostenute e perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni; * perdita di ulteriori occasioni altrettanto o maggiormente vantaggiose; * mancati guadagni o minori spese verificatesi in conseguenza delle altre occasioni contrattuali perdute (cosiddetto interesse negativo): Cassazione civile, sez. I, 30 agosto 1995, n. 9157; * comprendono le spese sostenute in previsione nonché le perdite sofferte per non avere usufruito di ulteriori occasioni. La domanda di risarcimento si estende anche al ritardo pluriennale ed a tutte le condizioni di illegittimità rinvenibili. Tutti i danni (ed indennizzi) sono liquidabili alla stregua dellistruttoria, secondo parametri, criteri che possono indicarsi dal G.A., ed anche - su formulata richiesta di parte - in via equitativa ex art. 1226 cc e pari disciplina aquiliana. E si precisa anche, doverosamente, che alla domanda risarcitoria e di riconoscimento e condanna di tutte le causali indicate non è sotteso alcun intento di produrre o massimizzare utili o alcun intento lucrativo o speculativo, né intento di duplicare voci di credito, occorrendosi sempre detrarre eventuale perceptum. C) in via subordinata (ed ove occorra concorrente) richiamando anche quanto segue sul poteri eventuale di revoca ex art. 21 quinquies l. 241/90 o di ritiro o pregiudizio da atto legittimo parte ricorrente chiede all’Ill.mo Tribunale adìto, dotato di giurisdizione esclusiva: a) di accertare e dichiarare l’obbligo della parte resistente sopra richiamata (di chi di dovere in persona del legale rapp.te, maxime il Ministero della Giustizia in persona del l.r.p.t.) di liquidare e corrispondere un indennizzo a “i soggetti direttamente interessati” anche ex art. 21 quinquies l. 241/90, quali soggetti che subiscono pregiudizi anche se ed in quanto connessi non ad una condotta illecita bensì a dichiarato mutamento, sopravvenienze, rinnovate valutazioni del pubblico interesse; b) di rendere pronuncia di accertamento, dichiarazione e condanna della parte resistente sopra richiamata (di chi di dovere in persona del legale rapp.te, maxime il Ministero della Giustizia in persona del l.r.p.t.), con riferimento al richiesto indennizzo per limporto che sarà ritenuto di Giustizia, stabilendone i criteri, le causali, le dimensioni, l’importo, le modalità, i criteri guida, con riferimento anche a quanto sopra si è esposto ed ad ogni oggetto, spesa e pregiudizio indennizzabile (ivi comprese voci sub sub c) d) e) in epigrafe e da B.5.1 a B.5.18 qui reclamati a titolo di indennizzo) salvo maggiori o minori importi ritenuti di Giustizia con condanna della parte resistente sopra richiamata (di chi di dovere in persona del legale rapp.te, maxime il Ministero della Giustizia in persona del l.r.p.t.) a corrispondere gli indennizzi in favore della parte ricorrente generalizzata in persona del legale rapp.te e nella qualità indicata per il raggruppamento, nelle dedotte qualità, anche con solidarietà maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria dal maturato al soddisfo in via istruttoria si chiede, oltre che ogni esercizio istruttorio (acquisizione di tutti gli atti del procedimento), anche ammettersi C.T.U. (in via gradata verificazione o altro mezzo di prova), demandandosi allAusiliare la quantificazione dei danni e degli indennizzi riferendo su tutte le causali e relativa stima anche con riferimento alla documentazione probatoria di parte ricorrente. Con i presenti motivi aggiunti si formulano e rinnovano espressamente le domande già formulate con il ricorso del 29.6.2017, con riferimento a domande di pronunce costitutive, di annullamento (degli atti tutti supra in epigrafe da 1 a 7), come tutte le ulteriori domande, nessuna esclusa, di accertamento, disapplicazione, nullità, risarcimento, reintegratorie, indennitarie, di tutela della posizione giuridica, etc.. Tutte le domande sono riproposte e richiamate con il presente atto per motivi aggiunti, il quale, ove occorra, ora investe e cade, con forme anche equivalenti – ove occorra – a ricorso autonomo, oltre che per i detti atti da 1 a 9, sempre gravati espressamente anche con il presente atto e con reiterazione delle antescritte domande tutte domande (nessuna esclusa, di accertamento, disapplicazione, nullità, risarcimento, reintegratorie, indennitarie, di tutela della posizione giuridica, etc..) anche per lulteriore annullamento e sospensione (previa sospensione e concessione di idonea misura cautelare, e già ex art. 56 con misura provvisoria monocratica) anche dei seguenti ulteriori atti, nei limiti e parti di proprio interesse: 10) lettera di invito del 27.7.2017 della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, a firma del RUP e dell’Avvocato Generale della Repubblica di Taranto, subdelegato alla procedura, avente ad oggetto procedimento di affidamento su MEPA del servizio di vigilanza fissa armata degli Uffici giudiziari di Taranto dal 1.10.17 al 31.12.17(CIG 7151885235), successivamente pervenuta; 11) ignora determina a contrarre del Ministero di Giustizia del 27.6.2017 del ministero della giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie ed assunta ignota nota accompagnatoria prot. 0121135.U del 28.6.17 di cui è parola nell’atto sub 10, nonché – se del caso – altro atto di cui è menzione in atto di proroga del 6.7.207 di proroga del servizio in atto (ivi definita nuova gara indetta dall’anzidetta Direzione Generale con determina del 28.6.2017 prot. 5897.ID, sempre ignota); 12) ignota determina del 28.6.2017 prot. 5897.ID del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie definita “nuova gara indetta”; 13) ignoto provvedimento del 27.7.2017 dell’Avvocato Generale di Taranto di cui è parola nella lettera di invito e (ove occorrente nei limiti dell’interesse subdelega intervenuta) 14) di ogni atto di indizione del suddetto procedimento di affidamento su MEPA del servizio di vigilanza fissa armata degli Uffici giudiziari di Taranto dal 1.10.17 al 31.12.17(CIG 7151885235), di pubblicazione; 14 bis) di ogni e qualsivoglia altro atto o provvedimento presupposti, istruttori, connessi e/o conseguenziali, anche se allo stato non conosciuti, di ogni atto ostativo, in specie se menzionato nel presente ricorso; 15) della complessiva lex specialis e dei relativi documenti di gara allegati (all. 1, 2, 3,4, 5 in calce alla lettera di invito: condizioni particolari di contratto, Fac-simile dichiarazione sostitutiva; scheda; altro fac-simile; DUVRI); 16) di tutti gli atti e verbali ed attività relativi al suddetto procedimento di affidamento su MEPA del servizio di vigilanza fissa armata degli Uffici giudiziari di Taranto dal 1.10.17 al 31.12.17(CIG 7151885235), attività del seggio e soggettività, operato ed attività sviluppata ed a svilupparsi; 17) atti e provvedimenti di apertura dei pieghi, transito ad esame, lettura e valutazione di offerte, graduazione delle stesse, di aggiudicazione provvisoria, di aggiudicazione definitiva; 18) del contratto, se a stipularsi; nonché, ove occorra e nei limiti dell’interesse, per la declaratoria di inefficacia di convenzione eventualmente a stipularsi (ferma, senza alcuna acquiescenza e ferma la conservazione delle maggiori posizioni giuridiche, potenzialità di tuzioristica partecipazione a detto procedimento con ogni ulteriore tutela anche subordinata quale anche richiesta di subentro, aggiudicazione, anche quale risarcimento in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto di appalto etc.); e sempre risarcimento dei danni subiti e subendi in dipendenza dei provvedimenti impugnati, con la condanna agli stessi, ivi compresi pagamento della somma pari allutile di impresa, condanna del risarcimento danni per perdita di chance e danno curriculare, determinata dal Collegio ai sensi dellart. 1226 c.c. con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria dal maturato al soddisfo e quanto già richiesto in termini risarcitori e gradatamente indennitari e qui reiterato (cfr voci sub sub c) d) e) in epigrafe e da B.5.1 a B.5.18 a titoloni danni e, gradatamente, a titolo di indennizzo)>>.   Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nelludienza pubblica del giorno 31 gennaio 2018 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi gli avv.ti F.sco Calculli e M. Nilo, questultimo in sostituzione dellavv. L. Nilo, per la ricorrente, e l’avv. dello Stato A. Roberti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.   FATTO La ricorrente ha impugnato l’atto della Procura Generale presso la Corte di Appello di Lecce avente ad oggetto “Consultazione preliminare di mercato ai fini del reperimento di dati essenziali per l’espletamento delle procedure di gara tramite il ricorso al mercato elettronico (MEPA)” per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata presso gli uffici giudiziari di Taranto e ha chiesto l’accertamento “per l’ordine alla parte resistente di stipula del contratto in favore della costituenda ATI, la declaratoria del diritto della ricorrente al subentro in ogni contratto, anche, quale risarcimento in forma specifica”, nonché “il risarcimento dei danni subiti e subendi in dipendenza dei provvedimenti impugnati”, nonché la condanna di un indennizzo ex art. 21 quinquies l. 241/1990. È necessario premettere una sintetica ricostruzione dei fatti anche precedenti all’indizione di questa procedura. La ricorrente ha partecipato alla procedura aperta, suddivisa in due lotti, avviata dal comune di Taranto con bando del 27 dicembre 2013, per l’affidamento dei servizi di vigilanza per gli uffici e le strutture comunali e di competenza comunale, ripartiti in due lotti per la durata di cinque anni. Entrambi i lotti sono stati aggiudicati, con determina del 20 ottobre 2014, alla Sicurcenter, dichiarata poi esclusa. Lo scorrimento della graduatoria avrebbe determinato l’aggiudicazione alla Sveviapol, la quale tuttavia è stata esclusa con determina del 1° marzo 2016. La gara, infine, anche a seguito di una sentenza di questo Tribunale n. 1307/2016 che ha confermato l’esclusione della Sveviapol, è stata aggiudicata all’attuale ricorrente con provvedimento del 23 giugno 2016. È da precisare però che l’affidamento ha riguardato solo le strutture di competenza comunale, essendo, nelle more, intervenuto l’art. 1, comma 256, lett. a), l. 23 dicembre 2014 n. 190, che, nel sostituire il comma 2 dell’art. 1 l. 392/1941, ha stabilito che “A decorrere dal 1º settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma (e cioè le spese per gli uffici e strutture giudiziarie, di cui è causa) sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso. Anche successivamente al 1º settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione”. In sostanza, con la legge sopra detta le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari, tra cui quelle per il servizio di vigilanza degli uffici giudiziari di Taranto, sono state trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia. Pertanto, proprio in virtù della legge sopra citata, il Comune, ente che aveva indetto la gara, ha provveduto ad affidare all’attuale ricorrente solo i servizi rimasti di sua competenza, senza poter provvedere ad aggiudicare i servizi di vigilanza per gli uffici e le strutture giudiziarie la cui competenza è passato in capo al Ministero della Giustizia. Il Ministero, con determina del 27 giugno 2017, rilevato che “iservizi di vigilanza delle strutture giudiziarie sono necessari ed irrinunciabili in quanto funzionali al mantenimento di adeguali livelli di sicurezza pubblica previsti per gli uffici giudiziari e all’ordinato svolgimento della relativa attività giudiziaria”, ha indetto una procedura negoziata senza bando per l’affidamento del servizio di vigilanza privata armata per gli uffici giudiziari di Taranto per il periodo dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017, attraverso una procedura negoziata, con lo strumento della Richiesta di Offerta (RdO) sul Mepa, per un importo complessivo, da porre a base d’asta, di euro 238.587,00. Il Ministero inoltre ha utilizzato, quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso, rilevando che “il servizio in parola rientra tra quelli specifici elencati nell’allegato IX, con particolare riferimento ai servizi contraddistinti dal CPV da 79700000-1 a 79721000-4, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che, pertanto, la soglia di rilevanza comunitaria va individuata in €750.000.00 secondo quanto disposto dall’art. 35. co. 1, lett. d) del citato decreto … Pur essendo il servizio ad alta intensità di manodopera, ricorrono, però, i presupposti per applicare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, co. 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sotto il duplice profilo della previsione di cui alla lettera b), nonché della fattispecie contemplata dalla lettera c) … che, conformemente al disposto di cui all’art. 95, co. 4, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’affidamento del servizio di vigilanza presso gli Uffici giudiziari di Taranto, si configura come appalto sotto soglia, avente ad oggetto prestazioni con contenuto mansionistico ad elevata ripetitività, costituite essenzialmente da vigilanza armata con presidio fisso, che soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività degli Uffici giudiziari … Che a norma dell’art. 95, co. 4, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016. n. 50, lo stesso servizio comporta lo svolgimento di prestazioni con caratteristiche standardizzate, ovvero tipizzate e proceduralizzate per effetto di consolidate prassi operative, dettate in parte dal fabbisogno permanente degli Uffici ed in parte dalle condizioni di mercato (riconducibili ad un costo unitario preciso), che sono ben note alla stazione appaltante in quanto stabilite ex ante e, come tali, non necessitano di pianificazioni e specifiche tecniche elaborate dall’Amministrazione procedente, né sono suscettibili di modifica in sede di rilancio competitivo”. Avverso questo provvedimento e i successivi atti di indizione è stato proposto il presente ricorso. La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione ed errata applicazione art. 66 e 67 del d.lgs. n. 50/2016 ed art. 40 direttiva n. 2014/24/ue. Violazione di procedura aperta comunitaria (d.lgs. 163/2006) e del relativo espletamento ed esiti. Violazione e falsa applicazione legge n 190 del 23 12 2014, articolo 1 comma 526 e ss. illegittima compressione di posizioni giuridiche attive. Carenza di potere. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione art. 1372; 1421 c.c., 1406 c.c. e di autolimite ed autovincolo. Lesione del principio di conservazione, semplificazione e divieto di aggravamento (art. 1, co. 2, l. 241/90). Illogicità, irrazionalità ed ingiustizia manifeste e macroscopiche, contraddittorietà ed incoerenza, perplessità, sviamento, errore di fatto e di diritto. Violazione del principio del contrarius actus. Violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/90 e della comunicazione di avvio di procedimento. Violazione art. 21 quater l.n.241/90, aggiunto dalla l. n.15/2005 e principio di tipicità. Eccesso di potere per travisamento, erronea, omessa considerazione di presupposti di fatto e di diritto. Lesione del principio di completezza procedimentale e del giusto procedimento (art. 97 cost.). Incompetenza. Omessa considerazione degli interessi primari e secondari coinvolti. Violazione dei generali principi del principio di effettività della tutela e contemperamento degli interessi, violazione artt. 24, 111 e 113 cost., violazione dei principi di cui a l. 11.11.2011, n. 180, art. 9 co. 3. primato della giustizia amministrativa ed esiti intervenuti anche in esecuzione delle sentenze menzionate ed osservanza dei relativi dicta. Violazione del diritto soggettivo al risarcimento (art. 2043 c.c.) con violazione dei principi di correttezza e buon andamento della p.a. di cui all’art. 97 cost., del principio di affidamento. Responsabilità da ritardo, da affidamento, perdita di chanche imputabile ad attività colposa della p.a. con sussistenza di danni ingiusti e produzione di danni risarcibili, anche in via reintegratoria, con sussistenza del nesso di causalità. 2. Invalidità propria e derivata anche dalle censure ed esiti afferenti ricorso giurisdizionale su illegittimità di silenzio ed obbligo di provvedere. 3. Risarcimento del danno. Sostiene la ricorrente: che il Ministero deve concludere con la stessa ricorrente il contratto di appalto relativo alla procedura avviata dal Comune; che la l. 190/2014 prevede espressamente che il trasferimento non scioglie i rapporti giuridici in corso da parte del Comune; che l’aggiudicazione equivale a un contratto vincolante, ceduto ex art. 1406 c.c. al Ministero; che la stessa ricorrente ha diritto al risarcimento del danno. Con motivi aggiunti ha impugnato la lettera di invito, avente ad oggetto il procedimento di affidamento attraverso il mercato elettronico Mepa del servizio di vigilanza fissa armata degli Uffici giudiziari di Taranto, e tutti gli atti presupposti, istruttori, connessi e/o conseguenziali. La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Invalidità propria e derivata; violazione ed errata applicazione art. 66 e 67 del d.lgs. n. 50/2016 ed art. 40 direttiva n. 2014/24/ue; violazione art. 36 co. 2 d.lgs 50/2016; violazione di procedura aperta comunitaria (d.lgs. 163/2006) e del relativo espletamento ed esiti; violazione e falsa applicazione legge n 190 del 23 12 2014, articolo 1 comma 526 e ss.; illegittima compressione di posizioni giuridiche attive; carenza di potere; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione; violazione art. 1372; 1421 c.c., 1406 c.c. e di autolimite ed autovincolo; lesione del principio di conservazione, semplificazione e divieto di aggravamento (art. 1, co. 2, l. 241/90); illogicità, irrazionalità ed ingiustizia manifeste e macroscopiche, contraddittorietà ed incoerenza, perplessità, sviamento, errore di fatto e di diritto; violazione del principio del contrarius actus; violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/90 e della comunicazione di avvio di procedimento; violazione art. 21 quater l.n.241/90, aggiunto dalla l. n.15/2005 e principio di tipicità; eccesso di potere per travisamento, erronea, omessa considerazione di presupposti di fatto e di diritto; lesione del principio di completezza procedimentale e del giusto procedimento (art. 97 cost.); incompetenza; omessa considerazione degli interessi primari e secondari coinvolti; violazione dei generali principi del principio di effettività della tutela e contemperamento degli interessi, violazione artt. 24, 111 e 113 cost., violazione dei principi di cui a l. 11.11.2011, n. 180, art. 9 co. 3. primato della giustizia amministrativa ed esiti intervenuti anche in esecuzione delle sentenze menzionate ed osservanza dei relativi dicta; violazione del diritto soggettivo al risarcimento (art. 2043 c.c.) con violazione dei principi di correttezza e buon andamento della p.a. di cui all’art. 97 cost., del principio di affidamento; responsabilità da ritardo, da affidamento, perdita di chanche imputabile ad attività colposa della p.a. con sussistenza di danni ingiusti e produzione di danni risarcibili, anche in via reintegratoria, con sussistenza del nesso di causalità. 2. Invalidità propria e derivata anche dalle censure ed esiti afferenti ricorso giurisdizionale su illegittimità di silenzio ed obbligo di provvedere (giudizio n. 890/17 RG Tar Puglia Lecce). 3. Risarcimento del danno. 4. In via subordinata indennizzo. Sostiene la ricorrente: che in virtù della pendenza di un contenzioso e di un precedente bando l’Amministrazione non poteva bandire la gara in questione; che la l. 190/2014, con la quale si trasferiscono i rapporti al Ministero, fa salvi i rapporti giuridici in essere; che la gara doveva essere fatta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; che non è stato comunicato il personale che svolge i servizi di vigilanza e ciò in violazione della clausola sociale. La ricorrente ha poi chiesto il risarcimento del danno anche in forma specifica e, in subordine, la liquidazione di un indennizzo ex art. 21 quinquies l. 241/1990. Con memoria del 15 gennaio 2018 la difesa del Ministero ha dichiarato che la procedura di affidamento dell’appalto si è conclusa, che la gara è stata aggiudicata alla Cosmopol e che è stato stipulato il contratto, e ha quindi eccepito l’improcedibilità del ricorso perché la ricorrente non ha impugnato l’aggiudicazione. Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO Il ricorso originario e i successivi motivi aggiunti sono respinti. 1. È infondata anzitutto l’eccezione di improcedibilità proposta dal Ministero perché la ricorrente non impugnato l’aggiudicazione, in quanto la giurisprudenza che appare preferibile ha precisato che “nelle gare pubbliche non occorre impugnare gli atti di aggiudicazione se sono stati impugnati quelli di indizione del procedimento di gara atteso che lannullamento del bando di gara travolge il provvedimento di aggiudicazione, sicché la mancata impugnazione di questultima non determina limprocedibilità del ricorso” (Cons. St., sez. III, 5 dicembre 2016, n. 5112). 2. Nel merito, è da rilevare anzitutto che, con sentenza n. 116 del 29 gennaio 2018 di questo Tribunale, è stato ritenuto che non sussistesse un obbligo per il Ministero di procedere alla stipula del contratto di vigilanza con la ricorrente in relazione alla gara indetta dal comune di Taranto con bando del 27 dicembre 2013 per l’affidamento dei servizi di vigilanza per gli uffici e le strutture comunali e di competenza comunale. In particolare, nella sentenza citata è stato rilevato che nelle more della conclusione del contenzioso riguardante la procedura indetta dal comune di Taranto “è intervenuta la l. 190/2014 che ha modificato il regime delle spese relative agli uffici giudiziari stabilendo che queste gravano sul Comune solo fino al 31 agosto 2015 e da quella data queste devono essere poste a carico del Ministero. La legge ha altresì stabilito che il trasferimento delle spese non scioglie i rapporti in corso, che il Ministero subentra in questi rapporti e che non è modificata la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. In sostanza, la ratio della legge è quella di garantire la prosecuzione dei rapporti in corso, lasciando, tuttavia, inalterata la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso, con la conseguenza che le rispettive debenze rimangono a carico del Comune, non comportando che il Ministero subentri anche nei rapporti debitori e creditori formatosi sino al 31 agosto 2015. Nel caso in esame, alla data del 3 agosto 2015, non sussisteva alcun rapporto contrattuale tra la ricorrente e il Comune, con la conseguenza che il Ministero non deve garantire la prosecuzione dello stesso. Infatti, a quella data non si era ancora conclusa la procedura di gara. E la riprova di ciò è proprio che il Comune ha provveduto ad aggiudicare alla ricorrente solo i servizi di vigilanza per gli uffici e le strutture comunali ancora di competenza comunale, tra i quali non rientrano più quelli di vigilanza delle strutture giudiziarie. È da rilevare inoltre che, come precisato dall’Avvocatura statale, anche qualora si debba ritenere che l’aggiudicazione fosse intervenuta prima del 31 agosto 2015 – e questo è quanto meno dubbio posto che la determina che ha escluso la seconda graduata è del 2016 – deve comunque rilevarsi che l’aggiudicazione, tanto provvisoria che definitiva, non comporta l’instaurarsi del rapporto contrattuale che deve essere comunque formalizzato con la stipula del contratto. Ulteriore argomento da cui si desume che non sussisteva un rapporto obbligatorio in essere si ricava dal fatto che, in attesa della definizione della procedura di gara, il Comune aveva provveduto, attraverso l’utilizzo di una procedura negoziata senza bando di gara, a stipulare un contratto con la ricorrente, avente durata di quattro mesi dal 1° maggio 2015 al 31 agosto 2015. Il Ministero, al fine di garantire il servizio di vigilanza, ha anch’esso utilizzato lo strumento della procedura negoziata con proposta diretta alla ricorrente di stipulazione di un contratto con decorrenza dal 1° settembre 2015 al 31 dicembre 2015; contratto che è stato oggetto di ulteriori proroghe”. Facendo applicazione di quanto deciso nella sentenza sopra citata sono da ritenere infondati tutti i motivi di diritto - con i quali si deduce l’illegittimità della suindicata gara sull’assunto che il Ministero avrebbe dovuto provvedere all’aggiudicazione dei servizi in questione in favore della ricorrente sulla base della procedura indetta con bando del 27 dicembre 2013 dal comune di Taranto – nonché la domanda di condanna al pagamento di un indennizzo ex art. 21 quinquies l. 241/1990, posto che, come specificato nella sentenza citata, non c’è stato alcun subentro del Ministero nella gara indetta dal Comune, con la conseguenza che non c’è stata alcuna revoca di un precedente provvedimento. 3. Parimenti infondato è il motivo con cui si lamenta l’utilizzo del criterio del minor prezzo. Con riferimento ai criteri di aggiudicazione la scelta tra il criterio del minor prezzo e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo è ancorata alle caratteristiche dell’oggetto del contratto. L’art. 95, comma 4, d.lgs. 50/2016, stabilisce che “4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: … b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui allarticolo 35 solo se, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”. Questo criterio può quindi essere scelto nei casi in cui il servizio richiesto abbia caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato (art. 95, comma 4, lett. b), oppure, in caso di servizi di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia comunitaria, se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. L’articolo in esame, che impone alle Stazioni Appaltanti di fissare compiutamente nella lex specialis di gara i criteri di valutazione delle offerte, trova giustificazione nell’esigenza di ridurre gli apprezzamenti soggettivi della Commissione giudicatrice, garantendo in tale modo l’imparzialità delle valutazioni nell’essenziale tutela della par condicio tra i concorrenti. Le linee guida Anac, per l’affidamento del servizio di vigilanza privata, hanno precisato che “nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che sussistano le condizioni per l’applicazione del criterio del minor prezzo dovrà definire puntualmente negli atti di gara le condizioni tecniche per l’esecuzione del servizio, redigendo un progetto completo e accurato e, al fine di prevenire comportamenti opportunistici sia in fase di offerta che in fase esecutiva, dovrà altresì verificare che le offerte presentate corrispondano a quanto richiesto dai documenti di gara e dalla disciplina di settore. Conseguentemente, l’unica differenza nelle offerte presentate dai concorrenti sarà data dal prezzo di realizzazione dei servizi come predeterminati dalla stazione appaltante. Nella documentazione di gara dovranno essere indicate, ad esempio: • la tipologia di vigilanza richiesta (fissa, ronda, ecc.); • il numero di personale impiegato nei diversi servizi, con particolare riferimento al personale in possesso di autorizzazione prefettizia; • il numero delle pattuglie/vetture che devono essere disponibili per interventi ed emergenze; • il numero e le caratteristiche delle frequenze radio per i collegamenti con le stazioni di polizia; • il numero e la dislocazione delle telecamere necessarie per la videosorveglianza; • l’esperienza richiesta al personale con riferimento ai servizi da espletare; • l’esperienza nelle procedure e modalità di intervento operativo”. Nel caso in esame, il valore dell’appalto era comunque inferiore alla soglia prevista della fornitura e l’Amministrazione, nella propria lettera di invito e nelle “condizioni particolari di contratto”, ha puntualmente indicato le condizioni tecniche richieste per l’esecuzione del servizio, specificando dettagliatamente i tempi, le modalità e il numero di operatori. Ad esempio, per il Palazzo di Giustizia Taranto - Via Marche è stata prevista la presenza di n. 4 guardie armate dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle 17, 30 e la presenza per 24 ore di n. 1 guardia armata, individuando anche il fabbisogno massimo settimanale e il fabbisogno mensile. È stato inoltre specificato che il “servizio di vigilanza armata diurna agli ingressi delle strutture giudiziarie degli uffici ubicati via Impastato e in Via Marche sarà svolto anche mediante lutilizzo e la gestione degli apparati di controllo degli accessi (metal detectors a transito - scanner RX per il controllo di borse e bagagli) già in fase di acquisizione e installazione”; sono stati previsti specificatamente i requisiti del personale addetto “per lo svolgimento del servizio in questione, lIstituto di vigilanza (appaltatore) impiega personale alle proprie dipendenze in possesso del decreto di nomina di guardia particolare giurata ai sensi dellart. 138 del T.U.L.P.S, munite di decreto prefettizio e di regolare porto darmi, adeguatamente formato in relazione all’attività da svolgere ad alla particolarità dellambiente nel quale deve operare”; è stato specificatamente individuato l’equipaggiamento (radio ricetrasmittente portatile, operante sulla frequenza di istituto, con batteria di capacità adeguata alla durata del turno di servizio; trasmettitore portatile personale; smartphone o tablet di capacità adeguata alla durata del turno di servizio e con possibilità di scattare fotografie, in grado di eseguire telefonate di servizio); sono state previste infine ulteriori prescrizioni relative al comportamento che deve tenere il personale, quali “a) non assentarsi lasciando sguarnita la postazione di lavoro, se non dietro espressa autorizzazione e dandone comunque debita informazione alla Centrale Operativa, per la sostituzione; c) non distrarre la propria attenzione mediante giornali, ascolto di apparecchi radio e televisivi, conversazioni private con altre guardie, utenti, ecc, ed evitare di partecipare o sostenere attività che potrebbero interferire con l’espletamento e l’efficienza del servizio; la G.P.G. in servizio ha il compito di stazionare allintero della guardiola alluopo predisposta -ove presente- effettuando funzione di filtro per le persone in entrata ed in uscita dalla struttura (access-controll). La G.P.G. in servizio inoltre dovrà effettuare ispezioni sul perimetro esterno della struttura per verificarne lintegrità; avrà cura inoltre, di annotare su apposito registro le operazioni che ha compiuto nel corso del suo turno di servizio”. In sostanza, sono stati fissati compiutamente, nella lex specialis di gara, elementi predefiniti e condizioni standardizzate, con conseguente sussistenza di tutte le condizioni richieste per l’applicazione del minor prezzo in conformità alle disposizioni citate. Infondato poi è anche il motivo con cui si lamenta il mancato inserimento della clausola sociale. A tale proposito si ribadisce quanto già statuito da questa Sezione con la sentenza n. 1869 del 27 novembre 2017, con la quale, proprio con riferimento alla mancanza della clausola sociale all’interno della lex specialis di una procedura di gara, si è precisato che <<la legge regionale che impone la presenza della c.d. clausola sociale è una norma imperativa e come tale applicabile direttamente alla gara in esame. Infatti, è principio costante quello per cui nel caso in cui la stazione appaltante ometta di inserire nella disciplina di gara elementi previsti come obbligatori dallordinamento giuridico, soccorre il meccanismo di integrazione automatica in base alla normativa in materia, analogamente a quanto avviene nel diritto civile ai sensi degli art. 1374 e 1339 c.c., colmandosi in via suppletiva le eventuali lacune del provvedimento adottato dallamministrazione … In sostanza, proprio in quanto la legge regionale che impone linserimento della c.d. clausola sociale deve essere considerata una norma imperativa, la stessa clausola di salvaguardia deve considerarsi automaticamente inserita allinterno della disciplina di gara (Tar Lecce, sez. II, 25 giugno 2015, n. 2160). Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza sopra indicata, ha evidenziato che “la portata applicativa della c.d. clausola sociale prevista dallart. 25, comma 1, della l.r. 25/2007 (sostituito dallart. 30 della l.r. 10/2010 - il cui vigore è stato sospeso dallart. 1 della l.r. 12/2010- e inciso in parte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2011, e per il quale nei bandi deve prevedersi lassunzione ... del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dellappalto nonché la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli) è stata già chiarita dalla giurisprudenza di questo Consiglio. In particolare, si è ritenuto che: (a) - la c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando, altrimenti, essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà dimpresa, riconosciuta e garantita dallart. 41 della Costituzione, che sta a fondamento dellautogoverno dei fattori di produzione e dellautonomia di gestione propria dellarchetipo del contratto di appalto, sicché tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente (cfr. Cons. Stato, VI, n. 5890/2014); (b) - conseguentemente, lobbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dellappaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con lorganizzazione di impresa prescelta dallimprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nellorganigramma dellappaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dallappaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali (cfr. Cons. Stato, III, n. 5598/2015); (c) - la clausola non comporta invece alcun obbligo per limpresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria .(cfr. Cons. Stato, III, n. 1896/2013). 7. Tenuto conto della sopra richiamata giurisprudenza (che il Collegio condivide e fa propria), si evince che - nella specie - lapplicabilità in concreto della previsione legislativa regionale nellambito della gara dappalto in esame e le sue modalità applicative non sono in dubbio ... Da ciò si desume che linteresse degli appellanti allapplicazione di clausole di (potenziale) tutela della loro posizione lavorativa - nei limiti dellassunzione di personale in numero e con qualifiche armonizzabili con lorganizzazione dimpresa, coerentemente allorientamento sopra ricordato - risultava già soddisfatto, anche ai fini della predisposizione e presentazione delle offerte da parte dei concorrenti, ... sulla base delle argomentazioni poste dal TAR a base della propria sentenza (che ha ravvisato come le previsioni del bando dovessero essere integrate dalle disposizioni regionali)” (Cons. St., sez. III, 30 marzo 2016, n. 1255)>>. Dal rigetto del ricorso, nei termini innanzi indicati, discende anche la reiezione della domanda risarcitoria, stante l’accessorietà di tale domanda rispetto a quella principale. Le spese di giudizio, tenuto conto della fattispecie dedotta nel suo complesso, possono essere eccezionalmente compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafi proposti, li respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2018 con lintervento dei magistrati: Eleonora Di Santo, Presidente Ettore Manca, Consigliere Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore IL SEGRETARIO  

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