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Affitto del ramo d'azienda - l'affittuario (che riceve l'affitto) risente delle conseguenze delle eventuali responsabilità del cedente sorte prima dell'affitto, anche sotto il profilo delle eventuali irregolarità di matrice contributiva

 TAR Lazio Roma sez. III quater 1/6/2018 n. 6144

Osserva preliminarmente il collegio che il contratto di cessione o di affitto d’azienda determina l’automatico trasferimento all’acquirente (o all’affittuario) di tutti i rapporti compresi nel complesso aziendale, sia attivi che passivi. Elementi in tale direzione sono ben ricavabili da una attenta lettura degli artt. 2558 - 2562 del codice civile. Come del resto evidenziato dalla giurisprudenza, la cessione o (a fortiori) l’affitto di ramo d’azienda comporta, in concreto, il “passaggio all’avente causa dell’intero complesso dei rapporti attivi e passivi nei quali l’azienda stessa o il suo ramo si sostanzia”. E ciò tanto più nell’ipotesi in cui si ravvisi una sostanziale continuità tra i due soggetti imprenditoriali. Circostanza questa adeguatamente affrontata nel provvedimento impugnato e nel presupposto parere ANAC (in particolare laddove si afferma che “la gestione delle due società risulta riconducibile ai medesimi individui”) e mai messa in discussione dalla difesa di parte ricorrente. Del resto, “la responsabilità per fatto di soggetto giuridico terzo a cui soggiace il cessionario trova risposta nel principio ubi commoda, ibi incommoda: il cessionario, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente”, dunque anche sotto il profilo delle eventuali irregolarità di matrice contributiva. In siffatta direzione, “la continuità imprenditoriale tra l’affittuario e l’affittante risulta insita in re ipsa nello stesso trasferimento della disponibilità economica di una parte dell’azienda ad altra impresa, giuridicamente qualificabile come affitto, ad eccezione della sola ipotesi in cui il soggetto interessato (cessionario) abbia fornito la prova di una completa cesura tra le gestioni”: prova di cesura in ogni caso del tutto assente nel caso di specie. A ciò si aggiunga che l’esigenza sottesa ad una simile interpretazione “è ancora più evidente nel caso in cui si tratti di affitto e non di cessione dell’azienda, dal momento che l’influenza dell’impresa locatrice è destinata a restare intatta per tutto lo svolgimento del rapporto e ben potrebbe costituire un agevole mezzo per aggirare gli obblighi sanciti dal codice degli appalti”. Da quanto complessivamente detto consegue che la sostanziale continuità societaria sopra partitamente descritta determina la traslazione di eventuali responsabilità dal cedente al cessionario, e ciò anche con particolare riguardo alle posizioni contributive, siano esse regolari oppure irregolari come nel caso di specie, che prima del contratto di affitto erano comunque sorte in capo alla cessionaria.

 

Clausole immediatamente lesive (escludenti) del bando - vanno impugnate immediatamente. Il "criterio di aggiudicazione" di una gara non è una clausola immediatamente lesiva e pertanto va impugnata dopo l'aggiudicazione

 TAR Lombardia Milano sez. IV 31/5/2018 n. 1378

Invero, come da ultimo ribadito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4/2018, in applicazione del principio dell’interesse, sono autonomamente impugnabili quelle clausole del bando di gara che, in quanto impeditive delle partecipazione alla gara, sono immediatamente lesive dell’interesse del potenziale concorrente: tra queste non rientra la clausola che fissa il criterio di aggiudicazione dell’appalto, che può essere impugnata esclusivamente con l’atto conclusivo del procedimento di evidenza pubblica (i.e., l’aggiudicazione).

 

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