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Articolo 80 c. 5 lett c) - va disposta l'esclusione dell'operatore economico nel caso di condanne penali, ancorchè non definitive. L'accertamento deve riguardare tutti i soggetti societari con rappresentanza legale.

  TAR BOLOGNA SEZ I 23/10/2018 n. 782

Nella specie, si rileva che i gravi reati accertati a carico del socio di maggioranza di -OMISSIS- risultano integrare – a contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente – i presupposti per l’esclusione dalle gare pubbliche dell’operatore economico anche qualora non siano esecutive, a ciò bastando che detto accertamento sia contenuto in sentenze penali anche non definitive. Sono infatti le stesse Linee Guida n. 6 di ANAC a stabilire, riguardo ai reati indicati nel par. II, punto 2.2 (tra i quali sono incontestatamente inclusi quelli accertati a carico del socio di maggioranza della ricorrente: reato in materia tributaria di cui all’art. 10 ter D. Lgs. n. 74 del 2000 per mancato versamento di imposta I.V.A. anno 2011 di importo ingente, nonché reato di omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro risalente all’anno 2013), che le sentenze penali non definitive che li accertano “acquisiscono, invece, autonoma rilevanza e possono avere autonoma potenziale capacità escludente, a prescindere dall’esecutività o meno del provvedimento che le contempla…”. Tale valutazione operata dalla stazione appaltante è da condividersi anche alla luce del fatto che la ricorrente, riguardo a detti reati commessi dalla socia di maggioranza (che detiene il 99,5 % del capitale sociale.) non risulta avere adottato alcuna misura di self – cleaning previste dall’art. 80, commi 7 e 8 del D. Lgs. n. 50 del 2016 (v. Relazione riservata Unione di Comuni doc. n. 10).

 Pertanto, nel caso – qui ricorrente – di operatore economico avente natura giuridica di società di capitali, l’accertamento dovrà necessariamente riguardare tutti i soggetti societari indicati nell’art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e, quindi, essere esteso a tutti i soggetti societari ai quali è stata conferita la rappresentanza legale o che comunque siano muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché al direttore tecnico o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Esclusione per gravi illeciti professionali - l'elencazione dei gravi illeciti professionali non è tassativa, ma esemplificativa

  TAR CATANIA SEZ. I 17/10/2018 n. 1961

L'elencazione dei gravi illeciti professionali contenuta nell'art. 80, comma 5, lett. c), non è tassativa, ma esemplificativa, come si evince dalla formula di apertura del periodo ("Tra questi rientrano...") recante l'elenco dei casi rientranti in questa nozione… in tal senso si è del resto espresso questo Consiglio di Stato, nel parere del 3 novembre 2016, n. 2286, numero affare 1888 del 2016 (reso sulle linee guida dell'ANAC recenti l'indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c), del codice; in particolare al par. 6) e questa Sezione reputa di aderire a questo convincimento”. Tuttavia, precisa il Consiglio di Stato, “a fronte dell'ipotesi contemplata nell'elenco esemplificativo in questione, così espressa: "le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni"”, deve ritenersi necessario, affinché possa dirsi sussistente la causa di esclusione, “che al provvedimento di risoluzione sia stata prestata acquiescenza o che lo stesso sia stato confermato in sede giurisdizionale”.

 

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