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Suddivisione in lotti - va annullato il bando di gara che, immotivatamente, non ha una adeguata suddivisione in lotti tale da permettere un alto numero potenziale di partecipanti

 TAR Campania Salerno sez. I 12/7/2018 n. 1071

Il Collegio, intende richiamare la consolidata giurisprudenza la quale afferma che gli appalti pubblici debbono risultare adeguati a facilitare la partecipazione delle imprese, anche medie e piccole, alle gare e che, a tali fini, è sostanzialmente imposto il ricorso allo strumento della suddivisione in lotti, effettuabile su base quantitativa o su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni esistenti.

Più specificamente, la normativa vigente costituisce e, pertanto, deve essere correttamente intesa come espressione della volontà del legislatore di perseguire non più soltanto l’esigenza del controllo della spesa pubblica per il migliore utilizzo del danaro della collettività (c.d. “concezione contabilistica”, tipica del R.D. 23 maggio 1924, n. 827), bensì anche l’apertura alla concorrenza nella misura più ampia possibile per la salvaguardia dell’interesse comunitario alla libera circolazione dei prodotti e dei servizi, nell’interesse stesso dell’amministrazione ad acquisire, in virtù di una consistente partecipazione delle imprese alle procedure ad evidenza pubblica, l’offerta più vantaggiosa e più rispondente ai bisogni della collettività pubblica.

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Unicità del centro decisionale - possibile in un bando di gara suddiviso in lotti, in quanto il bando è atto ad oggetto plurimo e determina l'indizione di tante gare, per ognuna delle quali vi è un'autonoma procedura si conclude con un'aggiudicazione

 TAR Campania - Napoli sez. I 09/04/2018 n. 2285

Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, la citata disposizione di cui all’art. 80, comma 5, lett. m) del nuovo codice degli appalti pubblici non trova applicazione nell’ipotesi in cui le offerte presentate dalle imprese si riferiscano a lotti diversi; ciò in quanto un bando di gara pubblica, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto plurimo e determina l'indizione non di un'unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un'autonoma procedura si conclude con un'aggiudicazione. Tanto risulta peraltro dalla stessa formulazione della norma che sanziona con l’esclusione l’operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante “alla medesima procedura di affidamento”, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

In altri termini, l'unicità del centro decisionale, che legittima l'esclusione delle imprese appartenenti a tale centro, postula la partecipazione delle suddette imprese ad una specifica e determinata gara, perché solo in presenza di tale circostanza possono essere ravvisati la lesione del principio della concorrenza e un potenziale condizionamento dell'esito della procedura.

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