Termini di impugnazione provvedimento di propria esclusione - il ricorso deve essere notificato alla S.A. e anche "all'aggiudicatario provvisorio"
- Pubblicato in Giurisprudenza
TAR Sicilia Catania sez. IV 16/2/2018 n. 382
Atteso il panorama interpretativo esposto, ritiene il Collegio adito che risulti maggiormente condivisibile la seconda delle citate ricostruzioni argomentative - stante l’astratta possibilità ex adverso, nel primo caso, di un allargamento incontrollato del contraddittorio relativamente ad un bene della vita che ha invero ancora natura solo procedimentale – ma con il temperamento per cui la notifica del ricorso ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a. risulti necessaria al controinteressato (oltre che alla p.a. resistente) nel caso in cui sia stato già adottato un qualsiasi provvedimento di individuazione del potenziale contraente, quale nella fattispecie l’aggiudicatario provvisorio, considerato che in tale ipotesi quest’ultimo è ormai titolare di un interesse a contraddire rispetto alla esclusione del ricorrente in quanto in caso di accoglimento del ricorso verrebbe meno anche la suddetta aggiudicazione provvisoria.
Ciò anche perché, da un lato, si tratterebbe in ogni caso della notifica del ricorso a uno e un solo controinteressato in ogni caso (a differenza della prima tesi per cui i controinteressati meri partecipanti potrebbero essere anche numerosi), quale appunto l’aggiudicatario provvisorio; dall’altro, la mancata partecipazione al processo dell’aggiudicatario provvisorio comporterebbe, nel caso di riammissione alla gara del ricorrente, l’impossibilità per quest’ultimo di far valere eventualmente profili contrari mediante ricorso incidentale, atteso ormai l’intervenuto passaggio dalla prima alla seconda fase del rito.



