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Dies a quo - è la data di pubblicazione dell'atto di esclusione o ammissione, solo se sono esplicitati i motivi dell'esclusione o dell'ammissione

 TAR Lombardia Brescia sez. I 13/6/2018 n. 577

Assume, con riferimento alla problematica all’esame, dirimente rilievo la novella legislativa apportata all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 – cui rinvia l’art. 120, comma 2-bis, c.p.a. – dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 6 (in vigore dal 20 maggio 2017: e, quindi, ratione temporis, pienamente operante quanto alla sottoposta vicenda contenziosa), il quale prevede che il termine per l’impugnativa degli atti di esclusione e di ammissione decorra dal momento in cui i relativi atti “sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione”.
Anche a voler prescindere da tale – peraltro decisivo – dato normativo, ritiene il Collegio di aderire all’orientamento (per il quale, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 2017 n. 5955) che ha privilegiato una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina (anche) previgente, tesa a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale della parte ricorrente (anche) nel c.d. rito super-accelerato di cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a.: sì da “condurre all’individuazione del dies a quo del termine di impugnazione degli atti di ammissione o di esclusione alla data in cui i ricorrenti abbiano avuto piena contezza di tutti i profili rilevanti indispensabili per la proposizione del ricorso e l’esercizio pieno ed effettivo del diritto di azione”.
Come rilevato nella pronunzia da ultimo citata, “tale soluzione deve ritenersi applicabile sia al caso dell’avvenuta pubblicazione dell’atto di esclusione o di ammissione, non corredato di motivazione, sulla piattaforma telematica della stazione appaltante, sia al caso della presenza di un rappresentante dell’operatore alla seduta in cui la commissione proceda all’apertura e all’esame della documentazione amministrativa, qualora in tale sede non siano pienamente percepibili e conoscibili le ragioni poste a base dell’atto di esclusione o di ammissione e non sia, pertanto, configurabile una conoscenza effettiva di eventuali profili lesivi in rapporto al rimedio esperibile”.
Orbene, non essendo state, nel caso di specie, rese note, all’atto pubblicazione sul sito della stazione appaltante dell’elenco dei raggruppamenti ammessi alla gara, le ragioni per le quali GE.ST.IM era stata ammessa alla procedura, ma essendo tali ragioni divenute percepibili per la ricorrente soltanto in esito al consentito accesso, la decorrenza del termine di trenta giorni di cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., andava individuata al 20 marzo 2018, con conseguente tempestività del ricorso, notificato il 12 aprile 2017 via PEC.

 

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Dies a quo per il ricorso all'ammissione dei partecipanti - il dies a quo decorre dalla data di seduta di gara se in sede di gara è presente un soggetto che rivese carica sociale o procura rilasciata ai fini del conferimento di rappresentanza

TAR Lazio - Roma sez. I 21/5/2018 n. 5599

si richiama l’orientamento espresso di recente dal giudice di appello secondo il quale anche a seguito dell’introduzione del d.lgs. n. 50/2016 il termine per impugnare un provvedimento lesivo della sfera giuridica del partecipante decorre dal momento dell’avvenuta conoscenza dell’atto stesso (cfr. Cons. Stato, 13 dicembre 2017, n. 5870), che può concretizzarsi anche nella partecipazione di un rappresentante della società alla seduta della Commissione di gara che ne ha disposto l’esclusione.

Tuttavia, nel caso in esame, risulta che al soggetto che aveva presenziato alla seduta pubblica, privo della rappresentanza legale della società, era stata conferita una delega di contenuto generico, ai fini della “partecipazione alla seduta pubblica di gara”. In proposito, il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la conoscenza avuta dal rappresentante presente alla seduta di gara è riferibile alla società concorrente solo qualora “il soggetto presente rivesta una specifica carica sociale che gli attribuisce la legale rappresentanza della società ovvero qualora sia munito di procura rilasciata allo scopo di fargli assumere la rappresentanza della società. Soltanto ricorrendo tali presupposti, per un verso, (cfr., in tale senso, Cons. St.,VI, 13 dicembre 2011 n. 6531), e, per altro verso, è oggettiva e controllabile ex post la verifica compiuta dagli organi di gara della pienezza dei poteri del soggetto presente, al fine di distinguere il rappresentante dal mero nuncius” (cos’ Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2017, n. 6088).

La delega conferita dal raggruppamento escluso, pertanto, essendo finalizzata solo a presenziare alle operazioni di gara, senza conferire poteri rappresentativi al delegato, non è idonea a far decorrere a partire dalla data della seduta pubblica cui il delegato ha perso parte il termine per impugnare l’esclusione ivi dichiarata.

 

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