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Bando di gara - Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. E' estremamente restringente una clausola di dotazione minima di personale almeno pari a quello dell'appalto.

  TAR CALABRIA CATANZARO SEZ. I 20/9/2018 n. 1602

-Nel merito il ricorso appare fondato, non essendo le ipotesi derogatorie rispetto al termine di cui all’art. 60 D.lgs. 50/2016 previste expressis verbis nella lex specialis di gara. Ed invero, a norma dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 “1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa”. La cogenza del disposto normativo de quo è ravvisabile nella ratio costituita dalla necessità di fissazione exlege di una disciplina dei termini di ricezione delle offerte, rispondente per un verso all’esigenza di assicurare la più ampia partecipazione delle imprese al confronto concorrenziale, per altro verso ad un’esigenza di garanzia per le stesse stazioni appaltanti, mirando ad assicurare che le imprese concorrenti formulino le proprie offerte in modo ponderato.6.3. Non può sul punto accogliersi la prospettazione della resistente Prefettura in merito alla circostanza che fosse legittima la riduzione del termine, attese le ragioni di urgenza individuate, così come rappresentato nei documenti di difesa prodotti in giudizio, nella necessità di “far cessare prima possibile le proroghe contrattuali” giacché alcuna previsione in tal senso risulta inserita nella delibera di indizione né le ipotesi derogatorie rispetto al termine di cui all’art. 60 D.lgs. 50/2016 risultano previste nella lex specialis di gara.

-In particolare, quanto ai requisiti di capacità tecnica per la partecipazione alla gara, nel bando integrale è previsto che il singolo concorrente debba essere in possesso di una dotazione di personale pari almeno a quanto indicato nella lex specialis disponendosi, in particolare, che “la comprova del requisito è fornita mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato od anchedeterminato (ma aventi durata almeno fino al 31.12.2018) ovvero mediante la dimostrazione dell’esistenza di soci lavoratori aventi le qualifiche richieste ovvero ancora mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altri istituti giuridici che dimostrino in modo inequivocabile la disponibilità del personale almeno fino al 31.12.2018”. Richiedere che tutti i partecipanti, sin dalla partecipazione alla gara e per potersi qualificare a concorrere, si conformino alle prescrizioni relative all’esecuzione del contratto – nella specie, come detto, siano già in possesso della dotazione minima di personale prevista dall’allegato 1-ter cit. – costituisce, ad avviso del Collegio, una intollerabile restrizione all’accesso alla gara, che non trova sufficiente fondamento giustificativo nella salvaguardia del pubblico interesse e che pertanto si appalesa ingiustamente lesiva della libertà di iniziativa economica degli operatori economici e della correlativa autonomia contrattuale di questi ultimi. L’eccessiva onerosità del requisito si traduce, quindi, in inammissibile limitazione dell’accesso alla procedura e in un ingiustificato aggravamento delle condizioni per concorrere ad essa, venendo in rilievo un onere che invece – potendo riferirsi logicamente alla sola fase esecutiva – non può che essere posto a carico solo di quegli operatori che risultino affidatari del servizio.

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Commissione di gara - profili di illegitimmità vanno sollevati all'esito della gara. La commissione va nominata dopo la scadenza delle presentazione delle offerte. L'incompatibilità deve essere provata e documentata

Consiglio di Stato sez. III 03/7/2018 n. 4054

-Per la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato “la illegittima composizione della commissione non è suscettibile di immediata impugnazione, in quanto priva di autonomia lesiva, ma può essere contestata solo all'esito della gara”. Questa stessa Sezione ha ribadito che “nelle gare pubbliche l'atto di nomina della Commissione giudicatrice, al pari degli atti da questa compiuti nel corso del procedimento, non produce di per sé un effetto lesivo immediato, e comunque tale da implicare l'onere dell'immediata impugnazione nel prescritto termine decadenziale”;

- <l'organo nel plenum di collegio perfetto - e non la designazione di un singolo membro ancorché individuato in ipotesi quale presidente - deve essere costituito dopo la presentazione delle offerte>, in quanto <l'imparzialità e la trasparenza delle operazioni di gara, presidiati dalla norma richiamata, vanno per l'appunto riferiti all'organo in quanto tale che decide nell'integrità dei suoi membri componenti>.

Al riguardo, la sentenza n. 3743/2016 richiama l'orientamento della giurisprudenza sul punto (tra cui, anche Ad. plen., 7 maggio 2013 n. 13) <che circoscrive l'ambito precettivo della norma "nella nomina della commissione giudicatrice" e/o, alternativamente, "nella nomina dei componenti della commissione di gara" dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, giammai nella designazione di un membro di essa>; per poi concludere che <la designazione di un singolo membro è, in definitiva, un atto prodromico di carattere preparatorio, privo di efficacia esterna, mentre (anche nel caso deciso da quella sentenza: NdE) la nomina della commissione, con effetti costitutivi dell'organismo collegiale, risulta intervenuta, in conformità alla legge regolatrice della materia, in un torno di tempo posteriore alla presentazione delle offerte>.

- Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, le situazioni di incompatibilità nelle gare pubbliche debbano risultare oggetto di specifica ed inequivoca prova, anche sulla base di elementi di fatto indizianti, gravi, precisi e concordanti. Coerentemente, questa Sezione ha sempre richiesto:

                  - che debbano essere allegati concreti elementi dai quali desumere l'effettiva incompatibilità dei commissari di gara, presupposto indispensabile per l'accoglimento della relativa censura, non potendo, infatti, farsi riferimento ad elementi presuntivi e generici;

                     - che debbano sussistere elementi specifici atti, in concreto, a far ritenere la dedotta incompatibilità e che dal deducente debbano essere addotti dirimenti elementi probatori al riguardo.

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