Pregressa estromissione per carenza di requisito di regolarità fiscale - va dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di gara e l'omissione comporta l'esclusione dalla procedura in essere
- Pubblicato in Giurisprudenza
TAR Campania Napoli sez. VIII 8/6/2018 n. 3856
L’ente appaltante ha fatto derivare l’esclusione dalla selezione della società ricorrente da una dichiarazione di “… non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità …” (dichiarazione richiesta dal disciplinare di gara; ..), laddove la pregressa estromissione da una gara per carenza del requisito della regolarità fiscale avrebbe richiesto la segnalazione del precedente all’ente per le valutazioni del caso, così come la segnalazione avrebbe dovuto riguardare anche l’estromissione a sua volta disposta in altra selezione per l’omessa denuncia di quello stesso precedente (1).



