Oneri di Sicurezza aziendale - il mancato rispetto dell'obbligo espressamente previsto dall'art. 95 c. 10 comporta l'esclusione automatica senza soccorso istruttorio
- Pubblicato in Giurisprudenza
TAR Sardegna sez. I 8/8/2018 n. 739
Il Collegio non ritiene di doversi discostare da quanto statuito in recenti e analoghe occasioni, in cui si è osservato come, a seguito della entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016 (nuovo codice degli appalti), «deve ritenersi che il mancato rispetto dell’obbligo espressamente previsto dall’art. 95, comma 10, dello stesso codice, di indicare nell’offerta economica gli oneri di sicurezza c.d. aziendali o interni, comporta l’esclusione automatica dalla gara, senza che possa invocarsi la possibilità di far ricorso al c.d. soccorso istruttorio. Con l’entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stata superata ogni incertezza interpretativa, nel senso dell’inderogabilità dell’obbligo derivante dall’art. 95, comma 10. In presenza di una esplicita disposizione di legge, è del tutto irrilevante se né la lex specialis di gara (bando e disciplinare), né il modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante hanno previsto la dichiarazione separata di tali oneri, discendendo direttamente ed inequivocabilmente dalla legge l’obbligo (rectius: l’onere) di effettuare la dichiarazione stessa: il che è proprio il quid novi contenuto nella disciplina dettata sul punto dall’art. 95, comma 10, cit., che ha inteso porre fine, una volta per tutte, ai ben noti contrasti insorti nel preesistente assetto normativo» (così T.A.R. Sardegna, 7 settembre 2017, n. 577).



