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Accesso agli atti: per esercitare il diritto di accesso è necessario dimostrare la concreta necessità di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio

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Consiglio di Stato sez. V - 01/07/2020, n. 4220

-Come di recente statuito da questo Consiglio (Sez. V, 7 gennaio 2020, n. 64), le norme che regolano l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici sono definite dall'art. 53 d.lgs. n. 50 del 2016, che richiama la disciplina generale di cui agliartt. 22 ss. l. 7 agosto 1990, n. 241, ma"vi aggiunge speciali e specifiche disposizioni derogatorie in punto di differimento, di limitazione e di esclusione della pretesa ostensiva in considerazione delle peculiari esigenze di riservatezza che sogliono manifestarsi e assumere rilievo nel contesto delle procedure evidenziali".

-E' esente dai dedotti profili di illegittimità l'operato della Stazione appaltante che ha tenuto conto delle motivate e comprovate dichiarazioni di diniego all'accesso espresse dalle controinteressate, con specifica indicazione delle parti dell'offerta tecnica e, per ciascuna, delle peculiari e adeguate ragioni per cui l'ostensione non poteva essere consentita, in quanto relative a dati, profili e informazioni costituenti"il valore aggiunto che la società garantisce rispetto al servizio ordinario"e alle"richieste minime della Stazione appaltante e previste nei documenti di gara", la cui"diffusione o parziale divulgazione causerebbe un danno grave alla società in termini di perdita di competitività sul mercato".

-Nondimeno - posto che trasparenza e riservatezza sono valori primari per l'azione amministrativa - va rilevato che la legge non pone una regola di esclusione basata su una presunzione assoluta valevoleex ante, ma impone un valutazione in concreto dei motivi addotti a difesa del segreto, per modo che possa non essere preclusivamente vulnerato"l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".

-Al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali, è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di strettaindispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio.

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Attribuzione di punteggio numerico del progetto tecnico - il giudizio è considerato correttamente effettuato, se nel bando sono stati puntualmente prefissati dei criteri dettagliati e i parametri, con punteggi minimi e massimi

 TAR Abruzzo Pescara sez. I 18/6/2018 n. 204

In presenza di contestazioni che, come nella specie, investano la valutazione dell'offerta tecnica mediante attribuzione di un mero punteggio numerico, il giudizio può essere considerato correttamente effettuato, allorquando nel bando di gara siano stati preventivamente e puntualmente prefissati dei criteri sufficientemente dettagliati, con la individuazione del punteggio minimo e massimo attribuibile alle specifiche singole voci e sottovoci comprese nel paradigma di valutazione e costituenti i diversi parametri indicatori della valenza tecnica dell'offerta; per cui ciascun punteggio è correlato ad un parametro tecnico-qualitativo precostituito, in grado di per sé di dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla commissione giudicatrice, al punto da non richiedere un’ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso compiutamente il giudizio negli stessi punteggi e nella loro graduatoria.
Ciò esime la Sezione da una disamina comparativa ed al contempo ponderale delle offerte, occorrendo, ai fini del decidere, solamente la dimostrazione della non equivalenza delle offerte, e della non manifesta irragionevolezza della valutazione tecnica compiuta dall’Amministrazione.
In ogni caso il giudice, una volta accertati in modo pieno i fatti attraverso il processo logico-valutativo svolto dall’amministrazione in base alle regole tecniche o del buon agire amministrativo, anch’esse sindacabili, se ritiene corrette, ragionevoli, proporzionate ed attendibili le valutazioni operate, non può spingersi oltre, fino ad esprimere proprie autonome scelte, atteso che, altrimenti, assumerebbe egli la titolarità di un potere riservato all’amministrazione (in termini, tra le tante, Cons. Stato, IV, 4 febbraio 2014, n. 505; V, 25 gennaio 2016, n. 220).

 

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