Legittima gara espletata con criterio del massimo ribasso se l'Amministrazione ha indicato le condizioni tecniche richieste per l’esecuzione del servizio e se sono stati fissati, nella lex specialis, elementi predefiniti e condizioni standardizzate
- Pubblicato in Giurisprudenza
TAR Puglia - Lecce sez. II 23/04/2018 n. 718
Legittimo il bando espletato con il criterio del massimo ribasso se l'Amministrazione, nella propria lettera di invito e nelle “condizioni particolari di contratto”, ha puntualmente indicato le condizioni tecniche richieste per l’esecuzione del servizio, specificando dettagliatamente i tempi, le modalità e il numero di operatori. In sostanza, sono stati fissati compiutamente, nella lex specialis di gara, elementi predefiniti e condizioni standardizzate, con conseguente sussistenza di tutte le condizioni richieste per l’applicazione del minor prezzo in conformità alle disposizioni citate.
Anche se il bando non prevede esplicitamente la "clausola sociale" resta inteso che la legge regionale che impone la presenza della c.d. clausola sociale è una norma imperativa e come tale applicabile direttamente alla gara in esame. Infatti, è principio costante quello per cui nel caso in cui la stazione appaltante ometta di inserire nella disciplina di gara elementi previsti come obbligatori dall'ordinamento giuridico, soccorre il meccanismo di integrazione automatica in base alla normativa in materia, analogamente a quanto avviene nel diritto civile ai sensi degli art. 1374 e 1339 c.c., colmandosi in via suppletiva le eventuali lacune del provvedimento adottato dall'amministrazione … In sostanza, proprio in quanto la legge regionale che impone l'inserimento della c.d. clausola sociale deve essere considerata una norma imperativa, la stessa clausola di salvaguardia deve considerarsi automaticamente inserita all'interno della disciplina di gara.



