Illegittima l'esclusione (per incompatibilità) di un concorrente che ha inserito nell'organico che dovrà eseguire il lavoro, un dipendente della PA che espleta la gara - limiti e possibilità
- Pubblicato in Giurisprudenza
TAR Puglia Bari sez. II 4/8/2018 n. 1176
- l’art. 80, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016 prevede l’esclusione dalla procedura d’appalto nell’ipotesi in cui “la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile”;
- l’art. 42, comma 2, definisce il conflitto d’interessi a tal fine rilevante prevedendo due fattispecie alternative riferite al personale della stazione appaltante che “… ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione”:
a) l’ipotesi in cui il personale “anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni”;
b) l’ipotesi in cui il ridetto personale “può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato”;



