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Pregressa estromissione per carenza di requisito di regolarità fiscale - va dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di gara e l'omissione comporta l'esclusione dalla procedura in essere

 TAR Campania Napoli sez. VIII 8/6/2018 n. 3856

L’ente appaltante ha fatto derivare l’esclusione dalla selezione della società ricorrente da una dichiarazione di “… non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità …” (dichiarazione richiesta dal disciplinare di gara; ..), laddove la pregressa estromissione da una gara per carenza del requisito della regolarità fiscale avrebbe richiesto la segnalazione del precedente all’ente per le valutazioni del caso, così come la segnalazione avrebbe dovuto riguardare anche l’estromissione a sua volta disposta in altra selezione per l’omessa denuncia di quello stesso precedente (1).

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Formulazione ambigua della normativa di gara - non può essere sanzionata con l’espulsione dalla procedura di gara l’impresa che ha, in buona fede, manifestato la volontà di adeguarsi al del bando secondo una delle possibili interpretazioni

 TAR Lazio Roma sez. I 21/5/2018 n. 5599

A fronte della formulazione ambigua della normativa di gara, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente ribadito che l’impresa partecipante che abbia, comunque, in buona fede manifestato la volontà di adeguarsi alle previsioni non univoche del bando, formulando l’offerta in adesione a una delle possibili interpretazioni della lex specialis, non può essere sanzionata con l’espulsione dalla procedura di gara (in termini, Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2013, n. 5155). E’ stato, anche affermato che le offerte devono essere interpretate al fine di ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, purché sia possibile giungere ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con esse assunte (Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2015, n. 2082; sez. III, 27 marzo 2013, n. 1487).

 

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