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Legittima la richiesta di risarcimento danni alla Camera di Commercio per un ritardo dell'iscrizione sul registro delle imprese

TRGA Trento 21/06/2018 n. 141

La società OMISSIS formula domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardo con cui la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trento ha provveduto solo in data 22 febbraio 2017 ad iscriverla nel registro delle imprese, a fronte della domanda inoltrata dall’interessata all’ufficio (e da questo protocollata) il 6 febbraio 2017.

Dalla ritardata iscrizione nel registro l’odierna ricorrente assume di aver subito il danno derivato dalla mancata concessione del contributo, previsto dalla legge provinciale n. 6/1999 relativo all’avviso n. 1/2016 (“Programma operativo 2014/2018 del Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR” inerente ai “progetti di avvio e consolidamento di nuove imprese anche giovanili e/o femminili sul territorio della Provincia autonoma di Trento”), per l’ottenimento del quale ha inoltrato apposita domanda, tuttavia rigettata dall’amministrazione in data 30 agosto 2017 a seguito del riscontrato ritardo dell’iscrizione.

 Il ricorso è fondato (nei limiti che seguono).

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Offerta economicamente più vantaggiosa - limiti e problematiche relativi al metodo di calcolo del punteggio economico - interpolazione lineare o metodo inversamente proporzionale -

Consiglio di Stato Sez V 18/06/2018 n. 3733

Va considerato che il metodo dell’interpolazione lineare è solo uno dei metodi indicati dall’ANAC: la quale, peraltro, ne mette in rilievo gli inconvenienti, affermando testualmente: “Tale metodo di calcolo presenta l’inconveniente, più volte evidenziato, di poter condurre a differenze elevate anche a fronte di scarti in valore assoluto limitati; ciò si verifica quando il ribasso massimo rispetto al prezzo a base di gara è contenuto; accentua inoltre la concorrenza, inducendo a formulare offerte aggressive”. Chiarito che la Commissione aggiudicatrice non era tenuta a scegliere un criterio di valutazione dell’offerta economica, potendo liberamente determinarsi, va esaminato il verbale dell’11 ottobre 2016 nel quale il criterio prescelto è indicato. Vi si legge: “La Commissione, in seduta riservata, prosegue i lavori analizzando le formalità relative alle offerte economiche e procedendo all’attribuzione dei punteggi secondo la seguente formula Pa = (Pb/P) *P, (dove Pa è il punteggio dell’offerta esaminata, Pb è il prezzo dell’offerta più bassa, P il prezzo dell’offerta esaminata e Pm è il punteggio massimo)”; che la formula scelta dalla Commissione non corrisponda a quella con la quale si esprime il criterio della c.d. interpolazione lineare è dimostrato dal fatto che essa dà come esito un numero assoluto e non una percentuale come appunto l’altra.

Occorre tuttavia una precisazione: è vero che il criterio di calcolo prescelto dalla Commissione, rispetto a quello indicato dall’appellata, comporta che a ribassi sul prezzo proposti dai vari concorrenti anche molto distanti tra loro non corrisponde un punteggio che rispecchia esattamente tali differenze.

È questa la ragione per la quale, a fronte di una differenza di 11.000 euro tra il ribasso sul prezzo proposto da OMISSIS  (euro 20.000) e il raggruppamento OMISSIS (euro 9.000), la differenza, in termini di punteggio, è stata di soli 2,34 punti a favore della prima, inidonea a coprire la maggiore distanza tra le due offerte tecniche a favore della seconda. Si tratta, però, di una scelta legittimamente operata dalla Commissione e, per quanto detto, congruamente motivata dalla volontà di emendare gli inconvenienti che comporta l’applicazione del metodo della c.d. interpolazione lineare (espressi anche da ANAC nelle Linee guida citate).

 

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