Avvalimento - non sono sufficienti le formule di stile che riprendono la disciplina normativa, ma devono puntualmente essere indicate le risorse umane, tecniche e strumentali messe a disposizione
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Tar Campania Napoli sez. VI 09/7/2018 n. 4523
L’impresa ausiliata ha l’onere di dimostrare che l’impegno dell'impresa ausiliaria consiste non già nel prestare il requisito soggettivo richiesto in termini di mero valore astratto e cartolare, bensì nell’assunzione dell'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo «e quindi, a seconda dei casi, i mezzi, il personale, le prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti in dipendenza dell’oggetto dell’appalto»; è dunque dal contratto di avvalimento che deve risultare l’impegno dell'impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del particolare requisito, non essendo a tal fine sufficienti le formule di stile che riprendono locuzioni contenute nella disciplina normativa o affermano genericamente il prestito del requisito mancante e la messa a disposizione di entità astrattamente indicate, senza che vengano precisamente indicate le risorse umane, tecniche, strumentali che vengono messe a disposizione; si veda anche TAR Piemonte, I, n. 705/2018, cit., che, dopo aver ritenuto infondate le doglianze volte a negare la compatibilità dell’avvalimento con le gare riservate ai sensi dell’art. 112 d. lgs. n. 50/2016 (anche in base al fatto che, nel caso oggetto di detta pronuncia, «il disciplinare di gara non poneva limitazioni soggettive alla facoltà di avvalimento, né prescriveva che l'impresa ausiliaria fosse anch'essa una cooperativa sociale», conclude per la nullità del contratto di avvalimento il cui oggetto sia affetto da indeterminatezza, ai sensi dell’art. 89/1 del medesimo testo normativo, osservando che, nel caso in quella sede esaminato, il contratto di avvalimento «non contiene alcuna specificazione dei mezzi e delle risorse aziendali messe a disposizione» e che «è del tutto generica la clausola negoziale che dà atto della messa a disposizione, da parte dell'ausiliaria, delle "risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, consistenti nell'intera organizzazione aziendale,comprensiva di tutti i fattori di produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerate, hanno consentito a P. s.r.l. stessa di acquisire la certificazione messa a disposizione"»;



