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Costi della manodopera - omissione della separata indicazione dei costi della mandopera nel caso in cui l'obbligo non sia stato specificato nella documentazione di gara. La decisione va rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea

 TAR Lazio Roma sez. II bis 24/4/2018 n. 4562

In relazione a tutto quanto sopra esposto, il Collegio formula il seguente quesito interpretativo:
“Se i principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza, di cui alla direttiva n. 2014/24/UE, ostino all’applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana derivante dal combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo la quale l’omessa separata indicazione dei costi della manodopera nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di servizi pubblici determina, in ogni caso, l’esclusione della ditta offerente senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato nella documentazione di gara e, ancora, a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l’offerta rispetti effettivamente i costi minimi della manodopera, in linea peraltro con una dichiarazione all’uopo resa dalla concorrente”.

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Legittima gara espletata con criterio del massimo ribasso se l'Amministrazione ha indicato le condizioni tecniche richieste per l’esecuzione del servizio e se sono stati fissati, nella lex specialis, elementi predefiniti e condizioni standardizzate

 TAR Puglia - Lecce sez. II 23/04/2018 n. 718

Legittimo il bando espletato con il criterio del massimo ribasso se l'Amministrazione, nella propria lettera di invito e nelle “condizioni particolari di contratto”, ha puntualmente indicato le condizioni tecniche richieste per l’esecuzione del servizio, specificando dettagliatamente i tempi, le modalità e il numero di operatori. In sostanza, sono stati fissati compiutamente, nella lex specialis di gara, elementi predefiniti e condizioni standardizzate, con conseguente sussistenza di tutte le condizioni richieste per l’applicazione del minor prezzo in conformità alle disposizioni citate.

Anche se il bando non prevede esplicitamente la "clausola sociale" resta inteso che la legge regionale che impone la presenza della c.d. clausola sociale è una norma imperativa e come tale applicabile direttamente alla gara in esame. Infatti, è principio costante quello per cui nel caso in cui la stazione appaltante ometta di inserire nella disciplina di gara elementi previsti come obbligatori dall'ordinamento giuridico, soccorre il meccanismo di integrazione automatica in base alla normativa in materia, analogamente a quanto avviene nel diritto civile ai sensi degli art. 1374 e 1339 c.c., colmandosi in via suppletiva le eventuali lacune del provvedimento adottato dall'amministrazione … In sostanza, proprio in quanto la legge regionale che impone l'inserimento della c.d. clausola sociale deve essere considerata una norma imperativa, la stessa clausola di salvaguardia deve considerarsi automaticamente inserita all'interno della disciplina di gara.

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