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Mancata indicazione separara degli oneri di sicurezza - è sanabile col soccorso istruttorio. Il Collegio, rivisitando l’opinione già espressa dalla Sezione, ritiene preferibile aderire a questa interpretazione dell'art. 95 c.10

 TAR Piemonte sez. I 14/6/2018 n. 750

In giurisprudenza si è già messa in luce la possibile difformità dal diritto europeo del combinato disposto degli articoli 95 comma 10 e 83 comma 9 del D. L.vo 50/2016 laddove interpretato nel senso che esso impone sempre di escludere l’offerta economica che non rechi l’indicazione separata degli oneri della sicurezza, senza possibilità di ammettere la ditta al soccorso istruttorio, anche a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l'offerta rispetti effettivamente i costi minimi di sicurezza aziendale.
Allo stato il Collegio, rivisitando l’opinione già espressa dalla Sezione all’indomani della entrata in vigore del Correttivo, ritiene preferibile aderire all’orientamento che interpreta l’art. 95 comma 10 nel senso che consente alla stazione appaltante di esercitare il soccorso istruttorio nel caso in cui l’offerta economica non contenga l’indicazione separata degli oneri della sicurezza.

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Avvalimento operativo (o tecnico) di figure tecnice - è necessario e sufficiente indicare il responsabile tecnico messo a disposizione dall'ausiliaria

 Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige Trento 11/6/2018 n. 128

«per la messa a disposizione dell’esperienza professionale, nella specie, per giunta, correlata a servizi di natura intellettuale, come tali ad esecuzione necessariamente personale, quali la progettazione o la direzione dei lavori, la vigilanza e controllo sull’esecuzione del contratto di servizio» è necessario «che nel contratto fossero puntualmente indicati (e messi quindi, come tali, effettivamente e concretamente a disposizione dell’impresa ausiliata) i mezzi, gli strumenti e le competenze adeguati. E ciò anche al fine di consentire alla stazione appaltante la puntuale ed obiettiva verifica della effettività ed utilità dell’impegno promesso. In realtà, nei contratti di avvalimento per cui è causa risulta omessa l’indicazione del professionista che aveva maturato l’esperienza nei settori in questione (vigilanza e controllo sull’esecuzione del contratto di servizio; progettazione e direzione dei lavori) e che avrebbe fatto parte del gruppo di professionisti incaricati di svolgere le attività concretamente oggetto di appalto».
Risulta di fondamentale importanza l’indicazione di un referente tecnico, così come è avvenuto nel caso del contratto di avvalimento con il quale l’ausiliaria ha espressamente messo a disposizione il proprio responsabile tecnico per consentire all’ausiliata di attingere in fase esecutiva al «know-how tecnico, commerciale, organizzativo e logistico», così fornendo alla stazione appaltante sufficienti garanzie circa la corretta esecuzione del contratto d’appalto

Nel caso di messa a disposizione del personale tecnico, è pertanto necessario ma anche sufficiente, ai fini dell’avvalimento, l’indicazione del referente tecnico che consenta all’ausiliata di attingere in fase esecutiva al know-how tecnico, commerciale, organizzativo e logistico offerto dall’ausiliaria.

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