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Costi della manodopera - l'omissa indicazione non comporta l'esclusione se a seguito di soccorso istruttorio risulta che la mancanza è solo "formale", ma tali costi sono stati ben computati in offerta

 TAR Lombardia Milano sez. I 06/7/2018 n. 1656

La Commissione di gara, con la propria nota n. 5722 del 26 settembre 2017, ha valutato che “Nel caso di specie all’esame della documentazione di gara il quantum offerto dal concorrente non appare incerto, né dovrebbe subire una modificazione per effetto dell’integrazione successiva del costo della manodopera”, ritenendo quindi che la carenza di tale elemento dell’offerta economica avesse carattere soltanto formale. Tale valutazione non risulta in alcun modo confutata dalle allegazioni e dalla documentazione di parte ricorrente.

Al contrario, la valutazione della commissione di gara trova conforto nell’accertamento della conformità ai minimi salariali retributivi dei costi della manodopera esposti dal raggruppamento aggiudicatario, effettuato ai sensi dell’art. 97, comma 5, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016.

Nella fattispecie, in altri termini, non è in discussione il computo, da parte del concorrente, dei costi della manodopera nella formulazione dell’offerta, ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti costi; la carenza, allora, non è sostanziale, ma solo formale.

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Oneri di Sicurezza aziendale - il soccorso istruttorio è ammesso qualora nell'offerta economica tali oneri siano stati considerati, ma non "esplicitati".Qualora tali oneri non siano stati inclusi nell'offerta non è ammissibile il soccorso istruttorio

 TAR Campania Salerno sez. I  04/7/2018 n. 1017

Gli oneri di sicurezza, dunque, rappresentano un elemento essenziale dell'offerta (la cui mancanza è in grado di ingenerare una situazione di insanabile incertezza assoluta sul suo contenuto) solo nel caso in cui si contesta al concorrente di avere formulato un'offerta economica senza considerare i costi derivanti dal doveroso adempimento dei obblighi di sicurezza a tutela dei lavoratori. In questa ipotesi, vi è certamente incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta e la sua successiva sanatoria richiederebbe una modifica sostanziale del "prezzo" (perché andrebbe aggiunto l'importo corrispondente agli oneri di sicurezza inizialmente non computati).

Laddove, invece, non sia in discussione l'adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi oneri nella formulazione dell'offerta, ma si contesta soltanto che l'offerta non specifichi la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri, la carenza, allora, non è sostanziale, ma solo formale.

In questo caso, nell’ambito della valutazione e verifica dell'anomalia dell’offerta, il soccorso istruttorio, almeno nei casi in cui la lex specialis non prevede una espressa comminatoria escludente, è doveroso, purchè esso non si traduca in una modifica sostanziale del contenuto dell'offerta, ma solo nella specificazione formale di una voce che, pur considerata nel prezzo finale, non è stata indicata dettagliatamente.

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