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Requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione - bisogna evitare impostazioni ingiustificatamente restrittive della concorrenza e irragionevoli

Tar Campania - Napoli Sez II 03/04/2018 n. 366

Il possesso di un centro cottura si pone non come requisito di partecipazione bensì di esecuzione dell’appalto, né il requisito della regolarità dal punto di vista del profilo edilizio-urbanistico è tale, sempre nello specifico caso, che non possa eventualmente intervenire nelle more della stipula nel caso di eventuale aggiudicazione. Si tratta, in definitiva, di un elemento materialmente necessario per l'esecuzione del contratto di appalto del servizio di mensa scolastica, come tale legittimamente esigibile verso il concorrente aggiudicatario definitivo come “condizione” per la stipulazione del contratto, perché è in quel momento che si attualizza per l'Amministrazione l'interesse a che il contraente abbia a disposizione una struttura per assicurare il servizio; in caso contrario si avallerebbe un’impostazione ingiustificatamente restrittiva della concorrenza e irragionevole, perché si imporrebbe a tutti i concorrenti di procurarsi anticipatamente, e comunque prima dell'aggiudicazione definitiva, un centro di cottura, reperendo - con evidente onere economico e organizzativo che poi potrebbe risultare ultroneo per chi non risulta aggiudicatario- immobili idonei alla preparazione di pasti per servizi di ristorazione collettiva, sostenendo i connessi investimenti in vista di una solo possibile ma non certa acquisizione della commessa.

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Principio dell’invarianza della soglia di anomalia - va attuato con lettura rigorosa in seguito all'esigenza di assicurare un adeguato grado di stabilità dell'azione amministrativa

Tar Lombardia Brescia sez. II 03/4/2018 n. 366

La soglia di anomalia determinata dalla stazione appaltante non è soggetta a modificazione in considerazione del disposto di cui all’art. 95, comma 15, del D.Lgs n. 50/2016, secondo il quale ”Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte”.

Si deve necessariamente concludere che le censure di parte ricorrente non possono essere favorevolmente apprezzate, atteso che la medesima pretende, in forza di un accertamento giurisdizionale dei concorrenti che avrebbero dovuto legittimamente partecipare alla gara ovvero esserne esclusi, di effettuare un ricalco della soglia di anomalia dopo che la fase di ammissione alla gara si è conclusa.

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