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Sottosoglia - il principio di rotazione comporta il non invitare il precedente gestore. La ratio del principio di rotazione è l'evitare la creazione di rendite di posizione di un unico affidatario

 TAR Campania Napoli sez. IV 09/7/2018 n. 4541

In base al principio di rotazione in materia di appalti, è regola generale l'esclusione dell'invito del precedente gestore del servizio; pertanto la ricorrente non poteva vantare la sussistenza di un obbligo di invito alla procedura.

Invero l’articolo 36 del codice, co 1, prevede che negli appalti di lavori, servizi e forniture infriori alla soglie comunitarie (come definite nell’articolo 35), l’affidamento e l’esecuzione debbono avvenire, oltre che nel rispetto dei princìpi classici generalissimi fissati nell’articolo 30 comma 1, nel “rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti (...) ”.

In questi casi appare chiara la valenza sostanziale del principio come diretto ad evitare la creazione dì rendite di posizione ovvero evitare che la stazione appaltante affidi la commessa sempre allo stesso affidatario o, in relazione ad un procedimento ad inviti, rivolga-la propria attenzione sempre alla stessa platea di concorrenti.

Secondo l’ANAC (Linee guida n. 4/2016) il principio di rotazione infatti è finalizzato ad evitare “il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. Il principio risponde quindi alla esigenza di evitare la cosiddetta asimmetria informativa nel libero mercato a causa del consolidamento di rendite di posizione in capo al contraente uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento) nonché in capo all’operatore invitato nella precedente procedura di selezione dalla stazione appaltante , senza che risultasse affidatario (per il quale il rischio di consolidamento della rendita di posizione è certamente attenuato rispetto alla posizione di vantaggio che caratterizza il gestore uscente), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato.

Il mutamento attuato mediante la suddivisione in lotti del servizio precedentemente gestito comporterebbe a suo avviso la inoperatività del principio di rotazione. Osserva in contrario il Collegio che tale lettura delle disposizioni vigenti è puramente formalistica, trattandosi nella specie di una modifica che ha comportato l’affidamento solo di una parte del servizio precedentemente gestito dalla Cosmopol, e come tale oggetto di coincidenza –sia pure parziale- con il pregresso servizio, il che è sufficiente a far scattare la ratio alla base del principio di rotazione.

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Costi della manodopera - l'omissa indicazione non comporta l'esclusione se a seguito di soccorso istruttorio risulta che la mancanza è solo "formale", ma tali costi sono stati ben computati in offerta

 TAR Lombardia Milano sez. I 06/7/2018 n. 1656

La Commissione di gara, con la propria nota n. 5722 del 26 settembre 2017, ha valutato che “Nel caso di specie all’esame della documentazione di gara il quantum offerto dal concorrente non appare incerto, né dovrebbe subire una modificazione per effetto dell’integrazione successiva del costo della manodopera”, ritenendo quindi che la carenza di tale elemento dell’offerta economica avesse carattere soltanto formale. Tale valutazione non risulta in alcun modo confutata dalle allegazioni e dalla documentazione di parte ricorrente.

Al contrario, la valutazione della commissione di gara trova conforto nell’accertamento della conformità ai minimi salariali retributivi dei costi della manodopera esposti dal raggruppamento aggiudicatario, effettuato ai sensi dell’art. 97, comma 5, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016.

Nella fattispecie, in altri termini, non è in discussione il computo, da parte del concorrente, dei costi della manodopera nella formulazione dell’offerta, ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti costi; la carenza, allora, non è sostanziale, ma solo formale.

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