Articolo 80 c. 5 lett c) - legittima l'esclusione di una società per la quale a seguito di indagine della SA in ordine alle plurime risoluzioni, ha ritenuto rilevante almeno una vicenda in esame che ha posto fine ai rapporti con un'altra SA
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TAR LECCE SEZ II 12/11/2018 n. 1664
Costituisce assunto costantemente condiviso nella giurisprudenza amministrativa, al quale il Collegio intende attenersi, quello secondo cui la stazione appaltante, in sede di esclusione del concorrente per precedente inadempimento professionale, pone in essere una valutazione che attiene al rapporto fiduciario con l’appaltatore ed è pertanto connotata da forte discrezionalità. Detta valutazione può essere assoggettata al sindacato del G.A. solo nei limiti in cui vi si possa ravvisare manifesta illogicità, chiara irrazionalità o determinante errore fattuale (cfr: Consiglio di Stato, Sez. V, 19 agosto 2015 n. 3950; 27 marzo 2015 n. 1619). Nella vicenda oggetto di causa, l’operato del Comune di Grottaglie non è connotato da irragionevolezza alcuna. La stazione appaltante ha infatti posto in essere un’accurata indagine in ordine alle plurime risoluzioni che avevano riguardato la Teknoservice, all’esito della quale ha ritenuto irrilevanti ben quattro delle cinque vicende prese in esame, e ne ha invece considerata determinante una, quella che ha posto fine ai rapporti con il Comune di San Giorgio Jonico.



