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Articolo 80 c. 5 lett c) - legittima l'esclusione di una società per la quale a seguito di indagine della SA in ordine alle plurime risoluzioni, ha ritenuto rilevante almeno una vicenda in esame che ha posto fine ai rapporti con un'altra SA

  TAR LECCE SEZ II 12/11/2018 n. 1664

Costituisce assunto costantemente condiviso nella giurisprudenza amministrativa, al quale il Collegio intende attenersi, quello secondo cui la stazione appaltante, in sede di esclusione del concorrente per precedente inadempimento professionale, pone in essere una valutazione che attiene al rapporto fiduciario con l’appaltatore ed è pertanto connotata da forte discrezionalità. Detta valutazione può essere assoggettata al sindacato del G.A. solo nei limiti in cui vi si possa ravvisare manifesta illogicità, chiara irrazionalità o determinante errore fattuale (cfr: Consiglio di Stato, Sez. V, 19 agosto 2015 n. 3950; 27 marzo 2015 n. 1619). Nella vicenda oggetto di causa, l’operato del Comune di Grottaglie non è connotato da irragionevolezza alcuna. La stazione appaltante ha infatti posto in essere un’accurata indagine in ordine alle plurime risoluzioni che avevano riguardato la Teknoservice, all’esito della quale ha ritenuto irrilevanti ben quattro delle cinque vicende prese in esame, e ne ha invece considerata determinante una, quella che ha posto fine ai rapporti con il Comune di San Giorgio Jonico.

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Competenze del Giudice Amministrativo - può sindacare le valutazioni dell’amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria,ma non può procedere ad una nuova ed autonoma verifica di congruità dell'off

  CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 24/8/2018 n. 5047

“il giudizio sull’anomalia delle offerte presentate in una gara è un giudizio ampiamente discrezionale, espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza; il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della P.A. sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma non procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della P.A. e tale sindacato rimane limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto” (Cons. Stato, III, 22 gennaio 2016, n. 211).

Per l’effetto, “l’esame delle giustificazioni, il giudizio di anomalia o di incongruità dell'offerta costituiscono espressione di discrezionalità tecnica di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione ed esulano dalla competenza del giudice amministrativo (Cons. St., V, n. 3800/2014, n. 3770/2014, 1667/2014, 26 giugno 2012, n. 3737; 22 febbraio 2011, n. 1090; 8 luglio 2008, n. 3406; 29 gennaio 2009, n. 497), che può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione abnormi o inficiati da errori di fatto (Cons. Stato, sez. V, 8 luglio 2014, n. 3459; 6 giugno 2012, n. 3340; 29 febbraio 2012, n. 1183).

In tal caso il giudice di legittimità esercita il proprio sindacato, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'amministrazione e di procedere ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle sin-gole voci, che costituirebbe un'inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione (Cons. Stato, V, 8 luglio 2014, n. 3459, 6 giugno 2012, n. 3340; 29 febbraio 2012, n. 1183, 18 febbraio 2013, n. 974; 19 novembre 2012, n. 5846; 23 luglio 2012, n. 4206)” (ex plurimis, Cons. Stato, V, 29 aprile 2015, n. 2175; VI, 14 agosto 2015, n. 3935).

Il giudice amministrativo, anche nel regime del nuovo Codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016), può sindacare le valutazioni dell’amministrazione esclusivamente sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma non può invece procedere ad una nuova ed autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci.

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