Costi della manodopera - la mancata indicazione non è sanabile con soccorso istruttorio in quanto configura un’ipotesi di vera e propria incompletezza dell’offerta economica. L’omissione o incompleta dichiarazione di detti costi porta ad esclusione
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TAR Puglia - Lecce sez. III 13/4/2018 n. 642
Va disattesa la tesi sostenuta dalla Società ricorrente secondo cui, nella fattispecie in questione, la mancata indicazione dei detti costi di manodopera sarebbe comunque sanabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio; al riguardo, osserva il Collegio che, nella fattispecie per cui è causa, è ravvisabile un’ipotesi di vera e propria incompletezza dell’offerta economica, considerato che la Società ricorrente non ha rispettato l’obbligo, imposto dall’art. 95 comma 10 citato di indicare in modo adeguato, nella propria offerta economica, un elemento essenziale previsto dalla legge; a ben vedere, l’omissione o incompleta dichiarazione di detti costi, pertanto, non può che generare conseguenze escludenti, e ciò a prescindere dal dato che l’esclusione sia stata, o meno, testualmente enunciata dai citati articoli 83 e 95 del Decreto Legislativo n° 50/2016.
Peraltro, è stato altresì condivisibilmente sottolineato come la previsione dell’obbligo di dichiarare anche i costi di manodopera, oltre agli oneri per la sicurezza cc.dd. ‘interni o aziendali’, sia assolutamente coerente con i doveri normativamente imposti di salvaguardare i diritti dei lavoratori, ed in particolare la loro sicurezza e la loro salute; pertanto, l’omessa dichiarazione dei costi di manodopera, o la dichiarazione del relativo ammontare come pari a zero, rendendone di fatto assolutamente incerta la quantificazione, come avvenuto nella fattispecie che occupa, contrasta non solo con precisi interessi di ordine dichiarativo o documentale, ma anche (e soprattutto) con i menzionati doveri di salvaguardia dei diritti dei lavoratori (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 07.02.2018 n° 815 già citata).



