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Art. 80 obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali - non c'è irregolarità se l'istanza di rateizzazione è inoltrata entro i termini di scadenza del bando

 TAR Friuli Venezia Giulia sez. I 11/7/2018 n. 246

La società controinteressata, in relazione al suddetto carico tributario, ha presentato, in data 8 novembre 2017, un’istanza di definizione agevolata (doc. 2 – deposito del 10 marzo 2018), ai sensi dell’art. 6, D.L. n. 193 del 2016, nei termini e secondo le modalità ulteriori introdotte dall’art. 1, D.L. n. 148 del 2017, assumendo l’impegno a provvedere al pagamento delle somme dovute, rideterminate a seguito dell’adesione alla procedura in € 1.508,82 (cfr. doc. 2, conteggi – stesso deposito), da corrispondersi in cinque rate.
Tale istanza risulta debitamente acquisita dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, circostanza comprovata dalla produzione della ricevuta trasmessa alla società aggiudicataria via PEC (all. 3, deposito dell’Amministrazione del 13 aprile 2018).
Va ritenuto che a seguito dei descritti adempimenti, la controinteressata abbia conseguito, a partire dall’8 novembre 2017, una situazione di piena regolarità fiscale, tale da non intaccare i requisiti di accesso alla gara, come stabilititi, dall’art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50 del 2016.

 

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Dies a quo per l'impugnazione delle ammissioni/esclusioni - Sarà la Corte Costituzionale a decidere sulla costituzionalità dell'onere di immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione

 TAR Puglia Bari  sez. III 20/7/2018 n. 1097

La previsione (art. 120, comma 2 bis cod. proc. amm.), per risultare conforme alle citate norme costituzionali, deve essere depurata dai periodi indicati (primo e secondo) per quanto concerne l’onere di immediata impugnazione delle ammissioni, al fine di considerare ammissibile l’impugnazione della aggiudicazione definitiva da parte di chi ha omesso di gravare il provvedimento di ammissione dell’aggiudicataria e di consentire l’operatività del tradizionale orientamento in forza del quale un atto amministrativo deve essere immediatamente contestato in sede giurisdizionale solo se immediatamente lesivo (e tale non può essere considerato l’atto di ammissione per quanto in precedenza esposto).

Né è possibile procedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in esame, stante l’inequivoco tenore della stessa che impone l’onere di immediata impugnazione dell’atto di ammissione pena l’incorrere nella preclusione sopra descritta e comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso l’aggiudicazione definitiva da parte di chi ha omesso di impugnare tempestivamente l’ammissione dell’aggiudicataria.

 

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