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Offerta economica: la proposta complessiva ha conenuto immodificabile, la struttura dei costi è rimodulabile in sede di giustificazioni In evidenza

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TAR LAZIO, ROMA SEZ II 05/08/2020 n. 9002

-Nell’esame sull’anomalia dell’offerta, l’amministrazione deve accertare la serietà e l’affidabilità complessiva dell’offerta, considerata sinteticamente e non atomisticamente nelle singole componenti.

-La relativa valutazione ha, peraltro, natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una “caccia all’errore” nella loro indicazione nel corpo dell’offerta, costituendo, in ogni caso, esercizio di apprezzamento schiettamente tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale, se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà. Ne discende che deve ritenersi consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l’aggiustamento delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o normative, ma anche al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità originaria dell’offerta economica, nel rispetto del principio dell’immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i competitori.

-Occorre, in sostanza, tenere adeguatamente distinti il contenuto (immodificabile) della proposta contrattuale, affidata all’offerta economica, e le giustificazioni della struttura dei costi (motivatamente e ragionevolmente rimodulabili in sede di verifica della anomalia).

-Le giustificazioni che, come tali, sono variamente sviluppate sulla scia delle richieste provenienti, in prospettiva interlocutoria e nella prospettiva di scenari alternativi di evoluzione della commessa contrattuale programmatica, dalla stazione appaltante, potendo anche operarsi la compensazione tra sovrastime e sottostime (cfr. Cons. Stato, V, 28 maggio 2019, n. 3502), ovvero la valorizzazione di economie sopravvenienti, in grado di refluire sull’affidamento del contratto.

-Per giurisprudenza univoca e consolidata “il giudizio favorevole di ‘non anomalia’ dell’offerta in una gara d’appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazione rese dall’impresa offerente, mentre l’obbligo di motivazione esplicita e puntuale vale solo per l’esito negativo del giudizio di anomalia” .

Pubblicato il 05/08/2020

N. 09002/2020 REG.PROV.COLL.

N. 14048/2019 REG.RIC

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14048 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla
Coopservice Soc. Coop. P. A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avvocati Domenico Greco e Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia nonchè in Roma, largo Messico 7;

contro

Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domicilio digitale come da PEC e da Registri di Giustizia
nonchè in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Team Service S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandataria capogruppo del RTI con CBRE GVS Tecnichal Division SpA, Combustibili Nuova
Prenestina SpA, Gruppo EFC SpA, Hitra Engineering Group SpA, Simalt srl e Società nazionale
Appalti Manutenzioni Lazio Sud – SNAM srl, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Avilio
Presutti e Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
eletto presso lo studio Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;
Geico Lender S.p.A., Cbre Gws Technical Division S.p.A., Combustibili Nuova Prenestina S.p.A.,
Gruppo Ecf Impianti Tecnologici e Costruzioni S.p.A., Hitrac Engineering Group S.p.A., Simalt
S.r.l., Società Nazionale Appalti Manutenzioni Lazio Sud S.N.A.M. S.r.l. non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa misura cautelare
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A-della nota datata 11 ottobre 2019, con la quale Consip ha comunicato l’aggiudicazione definitiva
della procedura aperta ai sensi del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento di servizi
integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio,
in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi
titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca, Lotto 11 in favore
del RTI guidato da Team Service Società Consortile a r.l.;
B- del provvedimento di data e tenore sconosciuto con cui Consip ha aggiudicato in via definitiva la
procedura aperta ai sensi del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento di servizi integrati,
gestionali ed operativi, da eseguirsi negli im-mobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a
qualsiasi titolo alle Pub-bliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle
Isti-tuzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca, Lotto 11 in favore del RTI
guidato da Team Service Società Consortile a r.l.;
C- di tutti i verbali di gara in parte qua, cioè nella parte in cui la Commissione e Consip non hanno
escluso dalla procedura di gara il RTI guidato da Team Service Società Consortile a r.l., anzi lo
hanno collocato al primo posto della graduatoria finale, aggiudicandogli la gara in via definitiva, e
in particolare il verbale n. 186 del 2 luglio 2018, nel quale la Commissione ha ritenuto affidabile e
attendibile l’offerta del RTI controinteressato, il verbale n. 188 del 5 luglio 2018 in cui si dà atto
della affidabilità e della serietà dell’offerta di Team Service per il Lotto n. 11 e si propone di stilare
la graduatoria provvisoria di merito, il verbale n. 200 del 1 ottobre 2018 in cui la Commissione
propone l’aggiudicazione del Lotto n. 11 in favore del RTI Team Service (All. 2);
D- della nota prot. N. 288/USAD/S/2018 del 24/09/2018 di Consip, richiamata nel verbale di gara
n. 188 del 5 luglio 2018, con cui Consip ha fatto proprio il giudizio di congruità dell’offerta del RTI
diretto da Team Service per il Lotto n. 11;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che
incida sfavorevolmente sulla sfera giuridico-patrimoniale della ricorrente, e per la declaratoria di
inefficacia
del contratto d’appalto eventualmente stipulato e/o stipulando con il RTI aggiudicatario,
nonché per la conseguente condanna della Stazione Appaltante resistente al risarcimento in forma
specifica, mediante aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente e subentro nel contratto/convenzione
eventualmente stipulato/a ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti
dalla ricorrente in conseguenza dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Team Service scarl il 2.12.2019 :
per resistere, previo rigetto della domanda cautelare, al ricorso indicato in epigrafe e,
conseguentemente, per resistere, previo rigetto della domanda cautelare, all’annullamento della nota
di Consip s.p.a. dell’11 ottobre 2019 di aggiudicazione definitiva del lotto 11 della gara cd. “FM4”
in favore del rti Team Service e degli altri atti indicati nel ricorso introduttivo, previo occorrendo
accoglimento del ricorso incidentale infra proposto per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
introduttivo di Coopservice Soc. Coop. P.A.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Team Service scarl il 20.5.2020 :
per resistere, previo rigetto della domanda cautelare, al ricorso indicato in epigrafe e,
conseguentemente, per resistere, all’annullamento della nota di Consip s.p.a. del 11 ottobre 2019 di
aggiudicazione definitiva del lotto 11 della gara cd. “FM4”in favore del rti Team Service e degli
altri atti indicati nel ricorso introduttivo, previo occorrendo accoglimento del ricorso incidentale e
dei motivi aggiunti al ricorso incidentale proposti per l’annullamento degli atti di Consip s.p.a. nella
parte in cui non hanno disposto l’esclusione di Coopservice Soc. Coop. P.A. dal lotto 11 della gara
FM4 per i motivi infra specificati e per la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse del
ricorso introduttivo di Coopservice Soc. Coop. P.A.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Team Service S.C. A R.L. e della Consip S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2020 il dott. Filippo Maria Tropiano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.I fatti oggetto di causa sono i seguenti.
Con bando pubblicato sulla GUUE n. S-58 del 22 marzo 1014 e sulla GURI del 21 marzo 2014
(bando poi modificato con avvisi di rettifica pubblicati sulle medesime gazzette in data 2 maggio
2014 e 18 giugno 2014) è stata indetta da Consip la gara de qua, ai sensi dell’art. 54 del “vecchio”
Codice dei Contratti D.Lgs 163/2006, per conto del MEF, ai sensi dell’art. 26 L. 488/1999 per
l’affidamento di servizi integrati, gestionale ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti
prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché
negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti
di Ricerca – cd. gara FM4.
La gara è suddivisa in 18 lotti geografici, di cui 14 lotti ordinari e 4 lotti accessori, tra cui il lotto n.
11.
La durata della convenzione relativa a ciascun lotto ordinario è di 24 mesi; mentre la convenzione
relativa a ciascun lotto accessorio ha durata di 12 mesi, prorogabile per ulteriore periodo.
Ciascuna convenzione si intende comunque terminata, anche qualora siano stati complessivamente
emessi ordinativi in misura tale da esaurire il relativo importo massimo; la convenzione relativa a
ciascun lotto accessorio si intende altresì conclusa anche in caso di attivazione di una nuova
convenzione.
L’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 D.Lgs 163/2006.
Per i lotti 3, 11 e 18 ha partecipato il RTI tra la mandataria Team Service Soc. Cons. arl e le
mandanti Geico Lender SpA, Combustibili Nuova Prenestina SpA, Gruppo EFC SpA, Hitra
Engeneering Group SpA, Simalt srl e società Nazionale Appalti Manutenzioni Lazio Sud – SNAM
srl (di seguito anche solo RTI Team Service).
Al lotto n. 11, di cui è causa, ha partecipato anche il ricorrente RTI tra la mandataria Coop. Service
Soc. Coop. pa e le mandanti Consorzio Integra soc. Coop., Natuna SpA e Alfredo Cecchini srl.
Dopo l’apertura della documentazione amministrativa delle offerte tecniche e delle offerte
economiche (sedute del 7 luglio 2014, 12 marzo 2015 e 19 aprile 2016) la commissione, nella
seduta del 24 gennaio 2018, ha aperto il sub procedimento di verifica dell’anomalia nei confronti
dell’offerta del RTI Team Service.
All’esito dei primi giustificativi, presentati dal RTI in data 8 febbraio 2018, la commissione,
rilevato che per il Lotto 11 “le giustificazioni fornite sono identiche a quelle prodotte per il Lotto 3,
a eccezione della sola pagina 1 contenente dati e informazioni riferiti al Lotto 11, tra cui la "Tabella
1 – prospetto sintetico del Conto Economico del Lotto”, ha richiesto al concorrente di “produrre i
giustificativi completi riferiti al Lotto 11, che, ove necessario, tengano conto delle osservazioni e
richieste sopra formulate per il Lotto 3” (v. nota prot. n. 11751 del 10.04.2018).
Il RTI rendeva in data 20 aprile 2018 ulteriori giustificativi richiesti, per mezzo dei quali forniva il
giustificativo relativo al Lotto 11, mediante un documento suddiviso in due sezioni:
- la “SEZIONE 1”, relativa ai giustificativi correttamente riferiti al Lotto 11 (in sostituzione di
quelli fatti pervenire erroneamente con il precedente invio del 8 febbraio 2018);
- la “SEZIONE 2”, contenente i giustificativi in risposta alla richiesta formulata dalla Commissione.
La Commissione, ritenendo ancora insufficienti gli elementi offerti dal concorrente per tutti i Lotti
oggetto di verifica di anomalia (ossia i Lotti 3, 11 e 18), decideva di rimettere alla stazione
appaltante la definitiva valutazione circa l’affidabilità della proposta del RTI Team Service.
Alla luce di quanto riscontrato, l’amministrazione invitava il RTI a partecipare ad una audizione per
la verifica in contraddittorio dell’offerta presentata, conformemente a quanto previsto dall’art. 88,
comma 4, del D.Lgs. 163/2006, con facoltà di produrre, anche per iscritto, qualsivoglia elemento
ritenuto utile.
In vista di tale audizione, tenutasi il 5 giugno 2018, il RTI ha prodotto una relazione, con la quale ha
rettificato ulteriori voci di costo, riducendole rispetto a quanto indicato nei primi giustificativi.
Nella menzionata relazione, il concorrente ha precisato, con particolare riferimento ai costi:
“L’Offerente, nel verificare i punti suggeriti dalla Committenza, ha effettuato una verifica delle
ulteriori voci di costo; a seguito di tale verifica ha rilevato di aver caricato, sui costi del personale di
ciascuno dei servizi suddetti, dei costi relativi a materiali, attrezzature e macchinari in percentuale
eccessiva (1° giustificativo, par.2.2.1.3) rispetto alla tipologia di attività caratterizzate dall'utilizzo
quasi esclusivo della manodopera, come evidente anche dallo schema remunerativo previsto per i
servizi in oggetto (Allegato 5 -Capitolato Tecnico, par. 7.1.11, 7.2.5 e 7.3 e Sezione 3 — Allegato
10 Prezzi della documentazione di gara).
Pertanto, l'Offerente ha provveduto ad aggiungere ai costi del personale di ciascuno dei Servizi
Accessori, costi di materiali, attrezzature e macchinari una percentuale in ragione del 2%”.
In riferimento ai ricavi, il concorrente ha altresì dichiarato che “si è verificata una consistente
riduzione dei ricavi totali (da € 126.089.576 a € 119.767.014 per lo Scenario 1 e da € 159.547.711 a
€ 151.618.864 per lo Scenario 2) da cui deriva direttamente la variazione di quelle voci di costo che
sono proporzionali ai ricavi.
Le voci di costo che sono proporzionali ai ricavi e che, quindi, subiscono delle variazioni sono:
· Commissione a carico del Fornitore;
· Personale indiretto di produzione;
· Premi previsti per la cauzione;
· Oneri previsti per la sicurezza;
· Spese generali e finanziarie attribuite alla commessa”.
La Commissione giudicatrice ha provveduto ad esaminare quanto dichiarato dal concorrente in sede
di audizione, nonché la documentazione prodotta.
All’esito dell’istruttoria effettuata, la Commissione ha concluso per la non accoglibilità della
riduzione del costo relativo ai materiali, alle attrezzature e ai macchinari dei servizi accessori e della
riduzione del costo del Personale indiretto di Produzione effettuate dal concorrente, configurandosi
le stesse quali sopravvenute compensazioni volte a consentire l’aggiustamento dell’offerta
presentata.
A tale conclusione, la Commissione è pervenuta in riferimento ai Lotti 3 e 18.
Con riferimento al Lotto 11, di cui è causa, la commissione, nella seduta del 2 luglio 2018 (v.
verbale n. 186), ha infatti concluso per la sostenibilità dell’offerta del concorrente, ritenendo che le
giustificazioni dallo stesso addotte fossero idonee ad escludere l'incongruità dell'offerta e a
dimostrarne, pertanto, la serietà, l'affidabilità e l'attendibilità globali.
La Commissione ha dunque proposto alla stazione appaltante l’esclusione del RTI Team Service dai
soli Lotti 3 e 18, esclusione recepita e confermata da Consip con la nota prot. n. 21953/2018 del 9
luglio 2018.

Avverso il suddetto provvedimento, è insorto il suddetto RTI Team Service.
Il TAR ha respinto i ricorsi con sentenze nn. 2904 e 2906 del 2020, riformate tuttavia dal Consiglio
di Stato con decisione nn. 1873 e 1874 del 2020.
Viceversa, con nota prot. n. 36880/2019 del 11 ottobre 2019, oggetto del presente gravame, Consip
ha comunicato al RTI Coopservice l’aggiudicazione definitiva efficace del Lotto 11 in favore del
primo graduato RTI Team Service.
La ricorrente Coop. Service ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione del lotto 11 in favore
di Team Service e tutti gli atti ad esso connessi collegati o presupposti, lamentandone l’illegittimità,
segnatamente nella parte in cui
Consip non ha disposto l’esclusione di Team Service anche per il lotto 11 in questione.
Ed invero, secondo parte istante le medesime inammissibili riduzioni di costi che la commissione ha
rinvenuto nell’ambito dei lotti 3 e 18 ricorrerebbero anche nel lotto 11, con la conseguenza che la
stazione appaltante non potrebbe tenere una condotta diversa dinanzi a circostanze identiche.
Segnatamente, Coop. Service ha articolato i seguenti motivi di diritto:
-Violazione di Legge: Violazione e falsa applicazione artt. 86-88 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Violazione e falsa applicazione artt. 3, 41 e 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 3, L.
n. 241/1990 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione dei principi (anche di matrice comunitaria) di
par condicio, trasparenza, imparzialità, ragionevolezza tecnica, giusto procedimento e buon andamento della P.A.. Eccesso di potere in alcune delle sue tipizzate figure sintomatiche (difetto
d’istruttoria e di motivazione, travisamento di atti e di fatti, sviamento, carenza di presupposti,
illogicità e contraddittorietà, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, sviamento).
Ha concluso parte istante come trascritto in epigrafe e nelle conclusioni dell’atto introduttivo.
Si è costituita Consip, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Si è altresì costituito il controinteressato Team Service Scarl, in proprio e quale mandataria
capogruppo dell’omonimo RTI con le società indicate in epigrafe, il quale ha contestato il ricorso
introduttivo e ha altresì proposto ricorso incidentale, volto a far dichiarare l’inammissibilità
dell’impugnazione principale in ragione della ricorrenza di una causa di esclusione a carico di
Coop. Service ex art. 38 comma 1 lett. b) D,Lgs 163/2006, per i motivi meglio espressi in atti.
La causa, rinviata direttamente al merito, è stata trattenuta in decisione in data 3 giugno 2020.
2. Il ricorso principale proposto da Coop. Service è infondato nel merito, con conseguente
improcedibilità dell’impugnazione incidentale svolta da Team Service.
Come esposto nella parte in fatto, parte ricorrente assume che ricorrerebbero, anche con riferimento
alla offerta Team Service del lotto 11, le medesime inammissibili riduzioni dei costi che hanno
condotto all’esclusione dell’offerta di team Service dai lotti 3 e 18.
3. La doglianza deve essere disattesa.
Va premesso che, per solida opinione giurisprudenziale, il giudizio tecnico della commissione sulla
verifica di anomalia concretizza una tipica valutazione tecnica, sindacabile da Giudice
Amministrativo solo in maniera estrinseca e nei limiti della manifesta illogicità ovvero del palese
travisamento di fatti, con esclusione di ogni esame sostitutivo.
Ciò posto, deve ricordarsi come nell’esame sull’anomalia dell’offerta, l’amministrazione deve
accertare la serietà e l’affidabilità complessiva dell’offerta, considerata sinteticamente e non
atomisticamente nelle singole componenti.
Importa inoltre rammentare che, per consolidato intendimento, nelle procedure di gara, il
procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzato ad accertare l’attendibilità e la
serietà dell’offerta, nonché l’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto
alle condizioni proposte (cfr. Cons. Stato, V, 16 aprile 2019, n. 2496; Id., III, 29 marzo 2019, n.
2079; Id., V, 5 marzo 2019, n. 1538): la relativa valutazione ha, peraltro, natura necessariamente
globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in
una “caccia all’errore” nella loro indicazione nel corpo dell’offerta, costituendo, in ogni caso,
esercizio di apprezzamento schiettamente tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale, se non
per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (cfr. Cons. Stato, V, 3 gennaio 1019, n. 69;
Id., VI, 3 dicembre 2018, n. 6838). Ne discende che deve ritenersi consentita la modifica delle
giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure
l’aggiustamento delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o
normative, ma anche al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, sempre che
resti ferma l’entità originaria dell’offerta economica, nel rispetto del principio dell’immodificabilità,
che presiede la logica della par condicio tra i competitori (cfr. Cons. Stato, V, 26 giugno 2019, n.
4400).
Occorre, in sostanza, tenere adeguatamente distinti il contenuto (immodificabile) della proposta
contrattuale, affidata all’offerta economica, e le giustificazioni della struttura dei costi
(motivatamente e ragionevolmente rimodulabili in sede di verifica della anomalia): altro sono,
invero, i dati economici indicati nella prima (nella specie, i prezzi unitari riferiti all’accordo quadro
in via di aggiudicazione), che, nel caso in esame, risultano essere rimasti invariati; altro le
giustificazioni che, come tali, sono variamente sviluppate sulla scia delle richieste provenienti, in
prospettiva interlocutoria e nella prospettiva di scenari alternativi di evoluzione della commessa
contrattuale programmatica, dalla stazione appaltante, potendo anche operarsi la compensazione tra
sovrastime e sottostime (cfr. Cons. Stato, V, 28 maggio 2019, n. 3502), ovvero la valorizzazione di
economie sopravvenienti, in grado di refluire sull’affidamento del contratto.
4. Tanto ricordato, il giudizio della commissione appare coerente ed immune dai vizi lamentati.
Ed infatti, dall’esame dei passaggi procedimentali esitati nella valutazione tecnica adottata da
Consip, non emerge alcuna anomalia ed anzi risulta confermato il vaglio di affidabilità dell’offerta.
Giova infatti rilevare che Team Service, nel prospetto sintetico del Conto Economico (par. 8.1, pag.
13) ha specificato, con riferimento ad entrambi gli Scenari 1 e 2 del lotto 11, di aver effettuato una
verifica delle ulteriori voci di costo e che, a seguito di tale verifica ha rilevato “…di aver caricato,
sui costit del personale di ciascuno dei servizi suddetti, dei costi relativi a materiali, attrezzature e
materiali in percentuale eccessiva rispetto alla tipologia di attività caratterizzata dall’utilizzo quasi
esclusivo della mano d’ora” cosicchè esso offerente ha aggiunto ai costi del personale altresì costi
di materiali, attrezzature e macchinari nella percentuale e in ragione del 2%.
Di contro la commissione ha appurato che nella Sezione 1 dei secondi giustificativi datati 20 aprile
2018 (par. 2.2.1.3) (costi diretti di erogazione di servizi accessori) il concorrente aveva indicato
talune percentuali differenziate per il Presidio di Pulizia, il Presidio Tecnologico e gli altri Servizi
Accessori.
Per tale motivo la Commissione ha considerato che l’incidenza dei costi dei materiali, delle
attrezzature dei macchinari per i servizi accessori indicati nella Sezione 1 delle giustificazioni era
complessivamente pari all’8,18% e al 9,70% (rispettivamente per lo scenario 1 e per lo scenario 2),
a fronte del 2% indicato nella relazione prodotta in sede di audizione.
L’organo tecnico ha dunque valutato che tali riduzioni percentuali producono un abbattimento dei
costo, pari ad € 1.215.770,00 per lo scenario 1 e ad € 2.223.289,00 per lo scenario 2.
Ed ancora, nel par. 7 “Rettifiche delle Voci di Costo Proporzionali ai Ricavi” a pag. 12 della
relazione prodotta in vista dell’audizione, con riferimento ad entrambi gli scenari 1 e 2 del lotto 11,
il concorrente ha dichiarato una riduzione della voce di costo “Personale indiretto di produzione”.
La commissione ha preso atto che il concorrente ha affermato che la predetta voce di costo rientra
“tra quelle voci di costo che sono proporzionali ai ricavi” e che, pertanto, subisce una diminuzione
proporzionale alla diminuzione dei ricavi, mentre nella “Sezione 1” delle seconde giustificazioni
datate 20 aprile 2018, al par. 2.3 “Costi Indiretti di produzione”, il concorrente aveva affermato
testualmente che i costi indiretti di produzione “non sono attribuibili al singolo servizio erogato, ma
all’insieme dei servizi”.
Tale riduzione risulta pari, rispettivamente allo scenario 1 a € 332.199,00 e nello scenario 2 a €
278.031,00.
Essa è infatti determinata dalla differenza tra il valore delle predette voci di costo indirette esposta
nella Sezione 1 delle giustificazioni del 20 aprile 2018 – pari rispettivamente allo scenario 1 a €
6.076.000,00 e nello scenario 2 a € 5.075.000,00 – e i valori riportati nella documentazione prodotta
per l’audizione, pari rispettivamente nello scenario 1 a € 5.743.801,00 e nello scenario 2 a €
4.796.969,00.
Sulla base di tutto quanto sopra riportato, la commissione ha quindi ritenuto di non poter accogliere
né la riduzione del costo relativo ai materiali, alle attrezzature e ai macchinari dei servizi accessori,
né la riduzione dei costi del personale indiretto di produzione. Entrambe tali riduzioni erano state
infatti effettuate dal concorrente in modo arbitrario, senza adeguata motivazione e, peraltro, senza
che ciò si rendesse necessario per dar seguito ad alcuna richiesta di chiarimento da parte della
commissione.
La commissione ha conseguentemente rilevato che, non ammettendo le modifiche sopra riportate
che si configurano quali sopravvenute compensazioni volte a consentire l’aggiustamento
dell’offerta già formulata ed immutabile, il margine netto di commessa si sarebbe modificato come
segue:
-nello scenario 1 passa da un utile pari a € 2.533.330,00 a un utile pari a €. 3.409.346,00;
-nello scenario 2 passa da un utile pari ad € 5.910.666,00 a un utile pari ad € 3.409.346,00 .
La commissione ha tuttavia constatato che in entrambi gli scenari il margine di commessa è rimasto
in utile, pur al netto delle riduzioni di costi considerate non accoglibili.
Ciò si spiega perché, puramente e semplicemente, nel lotto 11, a differenza che negli altri due lotti,
l’utile di partenza esposto dal concorrente nei giustificativi era infatti molto cospicuo, sicchè anche
la riduzione che lo stesso ha subito non ne ha determinato l’azzeramento come si è invece registrato
per i lotti 3 e 18.
Il conto economico di commessa è rimasto, dunque, sul lotto 11, positivo.
Per tale motivo, la commissione ha deliberato all’unanimità di proporre alla Consip Spa di
aggiudicare il lotto 11 al concorrente RTI Team Service.
Deve aggiungersi che non può essere in alcun modo imputato all’amministrazione alcun difetto di
motivazione per il solo fatto che nei verbali non si ritrovi l’esplicitazione delle ragioni sottese alla
valutazione di congruità dell’offerta prodotta dal RTI Team Service per il lotto 11.
Per giurisprudenza univoca e consolidata “il giudizio favorevole di ‘non anomalia’ dell’offerta in
una gara d’appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche
una motivazione espressa per relationem alle giustificazione rese dall’impresa offerente, mentre
l’obbligo di motivazione esplicita e puntuale vale solo per l’esito negativo del giudizio di
anomalia” (Cds Sez. V n. 2951/2018; TAR Lazio n. 5253/2019).
Ed invero la verifica d’anomalia risponde allo scopo primario di garantire il concorrente contro il
pericolo di perdere l’aggiudicazione nonché di tutelare la concorrenza e di evitare che le
amministrazioni possano premiare le offerte meno competitive; mentre solo indirettamente la
verifica dell’anomalia tutela l’interesse del secondo graduato.
Sotto altro profilo e con riguardo segnatamente al servizio di reception, va poi evidenziato che le
varie voci di costo, come condivisibilmente dedotto dalla difesa di Consip, sono da riferire all’intera
commessa e non al singolo servizio; con la conseguenza che anche in questi casi la sostenibilità
dell’offerta è stata inferita mediante una valutazione globale e sintetica della stessa.
5. Da ultimo va poi osservato come il paragone con quanto accaduto per i lotti 3 e 18 non può
portare punti alla tesi di parte ricorrente, in quanto, in disparte la circostanza secondo cui all’offerta
relativa al lotto 11 di cui è causa risulta caratterizzata da un margine sensibile di utile, per entrambi
gli scenari, i giudizi di anomalia espressi da Consip per i due surriferiti lotti sono stati ritenuti errati
in sede di appello dal Consiglio di Stato (come emerge dalle sentenze n. 1873 e 1874 del 16 marzo
2020, in atti, le quali hanno riformato le decisioni di primo grado emanate dalla Sezione).
Va comunque ribadito che, nel lotto 11 de quo, l’utile di partenza esposto nei giustificativi era più
alto, tanto che la riduzione che l’utile ha subito (per effetto della riduzione dei costi risultati non
accoglibili dalla commissione) ha lasciato comunque un margine positivo.
6. Né possono essere positivamente apprezzate, ai fini dell’accoglimento del ricorso principale, le
risultanze della perizia contabile prodotta dalla parte ricorrente.
Precisato che, ai fini giustificativi dell’offerta del lotto 11 bisogna fare riferimento alle
giustificazioni di aprile 2018 e alla relazione trasmessa in vista della audizione del 5 giugno 2018,
deve osservarsi:
i costi relativi al Responsabile Risorse Umane sono stati indicati da Team Service nei giustificativi
del 20 aprile 2018 e gli stessi sono stati valutati congrui dalla commissione, la quale ha ritenuto
ragionevole che i costi del Responsabile non fossero ricompresi nei costi indetti del personale (si
trattava di costi oltremodo esigui, come tali ricompresi nelle spese generali);
quanto ai costi dei materiali, dei prodotti e delle attrezzature, la relativa riduzione non è stata
accettata da Consip e pur tuttavia ne è seguito comunque un utile positivo che ha prodotto il
giudizio di sostenibilità dell’offerta.
In sostanza deve ribadirsi come la valutazione globale e sintetica dell’offerta, non atomisticamente
incentrata sulle singole voci, ha coerentemente condotto la commissione a giudicare congrua e
affidabile l’offerta di Team Service; il tutto per mezzo di un giudizio apparentemente immune da
illogicità e/o travisamenti di fatti.
7. Alla luce delle superiori considerazioni tutte le censure contenute nel ricorso principale devono
essere ritenute infondate ed il gravame, per l’effetto, rigettato.
8. L’infondatezza della domanda principale comporta l’improcedibilità dell’impugnazione
incidentale proposta da Team Service, posto che alcuna utilità residua può derivare in capo
all’aggiudicataria dall’eventuale accoglimento della stessa.
9. Sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda -, definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
rigetta il ricorso principale;
dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
compensa le spese tra tutte le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2020, tenutasi da remoto in
videoconferenza ai sensi del DL n. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario, Estensore
Luca Iera, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Filippo Maria Tropiano Francesco Riccio
IL SEGRETARIO

 

 

 

  Clicca per ascoltare il testo! TAR LAZIO, ROMA SEZ II 05/08/2020 n. 9002 -Nell’esame sull’anomalia dell’offerta, l’amministrazione deve accertare la serietà e l’affidabilità complessiva dell’offerta, considerata sinteticamente e non atomisticamente nelle singole componenti. -La relativa valutazione ha, peraltro, natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una “caccia all’errore” nella loro indicazione nel corpo dell’offerta, costituendo, in ogni caso, esercizio di apprezzamento schiettamente tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale, se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà. Ne discende che deve ritenersi consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l’aggiustamento delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o normative, ma anche al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità originaria dell’offerta economica, nel rispetto del principio dell’immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i competitori. -Occorre, in sostanza, tenere adeguatamente distinti il contenuto (immodificabile) della proposta contrattuale, affidata all’offerta economica, e le giustificazioni della struttura dei costi (motivatamente e ragionevolmente rimodulabili in sede di verifica della anomalia). -Le giustificazioni che, come tali, sono variamente sviluppate sulla scia delle richieste provenienti, in prospettiva interlocutoria e nella prospettiva di scenari alternativi di evoluzione della commessa contrattuale programmatica, dalla stazione appaltante, potendo anche operarsi la compensazione tra sovrastime e sottostime (cfr. Cons. Stato, V, 28 maggio 2019, n. 3502), ovvero la valorizzazione di economie sopravvenienti, in grado di refluire sull’affidamento del contratto. -Per giurisprudenza univoca e consolidata “il giudizio favorevole di ‘non anomalia’ dell’offerta in una gara d’appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazione rese dall’impresa offerente, mentre l’obbligo di motivazione esplicita e puntuale vale solo per l’esito negativo del giudizio di anomalia” . Pubblicato il 05/08/2020 N. 09002/2020 REG.PROV.COLL. N. 14048/2019 REG.RIC   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14048 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto dallaCoopservice Soc. Coop. P. A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dagli avvocati Domenico Greco e Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio digitale comeda PEC da Registri di Giustizia nonchè in Roma, largo Messico 7; contro Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadallAvvocatura Generale dello Stato, domicilio digitale come da PEC e da Registri di Giustizianonchè in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti Team Service S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e qualemandataria capogruppo del RTI con CBRE GVS Tecnichal Division SpA, Combustibili NuovaPrenestina SpA, Gruppo EFC SpA, Hitra Engineering Group SpA, Simalt srl e Società nazionaleAppalti Manutenzioni Lazio Sud – SNAM srl, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati AvilioPresutti e Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilioeletto presso lo studio Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;Geico Lender S.p.A., Cbre Gws Technical Division S.p.A., Combustibili Nuova Prenestina S.p.A.,Gruppo Ecf Impianti Tecnologici e Costruzioni S.p.A., Hitrac Engineering Group S.p.A., SimaltS.r.l., Società Nazionale Appalti Manutenzioni Lazio Sud S.N.A.M. S.r.l. non costituiti in giudizio;per lannullamento, previa misura cautelareper quanto riguarda il ricorso introduttivo: A-della nota datata 11 ottobre 2019, con la quale Consip ha comunicato l’aggiudicazione definitivadella procedura aperta ai sensi del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento di serviziintegrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio,in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasititolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca, Lotto 11 in favoredel RTI guidato da Team Service Società Consortile a r.l.;B- del provvedimento di data e tenore sconosciuto con cui Consip ha aggiudicato in via definitiva laprocedura aperta ai sensi del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento di servizi integrati,gestionali ed operativi, da eseguirsi negli im-mobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso aqualsiasi titolo alle Pub-bliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alleIsti-tuzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca, Lotto 11 in favore del RTIguidato da Team Service Società Consortile a r.l.;C- di tutti i verbali di gara in parte qua, cioè nella parte in cui la Commissione e Consip non hannoescluso dalla procedura di gara il RTI guidato da Team Service Società Consortile a r.l., anzi lohanno collocato al primo posto della graduatoria finale, aggiudicandogli la gara in via definitiva, ein particolare il verbale n. 186 del 2 luglio 2018, nel quale la Commissione ha ritenuto affidabile eattendibile l’offerta del RTI controinteressato, il verbale n. 188 del 5 luglio 2018 in cui si dà attodella affidabilità e della serietà dell’offerta di Team Service per il Lotto n. 11 e si propone di stilarela graduatoria provvisoria di merito, il verbale n. 200 del 1 ottobre 2018 in cui la Commissionepropone l’aggiudicazione del Lotto n. 11 in favore del RTI Team Service (All. 2);D- della nota prot. N. 288/USAD/S/2018 del 24/09/2018 di Consip, richiamata nel verbale di garan. 188 del 5 luglio 2018, con cui Consip ha fatto proprio il giudizio di congruità dell’offerta del RTIdiretto da Team Service per il Lotto n. 11;- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, cheincida sfavorevolmente sulla sfera giuridico-patrimoniale della ricorrente, e per la declaratoria diinefficaciadel contratto d’appalto eventualmente stipulato e/o stipulando con il RTI aggiudicatario,nonché per la conseguente condanna della Stazione Appaltante resistente al risarcimento in formaspecifica, mediante aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente e subentro nel contratto/convenzioneeventualmente stipulato/a ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subitidalla ricorrente in conseguenza dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Team Service scarl il 2.12.2019 :per resistere, previo rigetto della domanda cautelare, al ricorso indicato in epigrafe e,conseguentemente, per resistere, previo rigetto della domanda cautelare, all’annullamento della notadi Consip s.p.a. dell’11 ottobre 2019 di aggiudicazione definitiva del lotto 11 della gara cd. “FM4”in favore del rti Team Service e degli altri atti indicati nel ricorso introduttivo, previo occorrendoaccoglimento del ricorso incidentale infra proposto per la declaratoria di inammissibilità del ricorsointroduttivo di Coopservice Soc. Coop. P.A.Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Team Service scarl il 20.5.2020 :per resistere, previo rigetto della domanda cautelare, al ricorso indicato in epigrafe e,conseguentemente, per resistere, all’annullamento della nota di Consip s.p.a. del 11 ottobre 2019 di aggiudicazione definitiva del lotto 11 della gara cd. “FM4”in favore del rti Team Service e deglialtri atti indicati nel ricorso introduttivo, previo occorrendo accoglimento del ricorso incidentale edei motivi aggiunti al ricorso incidentale proposti per l’annullamento degli atti di Consip s.p.a. nellaparte in cui non hanno disposto l’esclusione di Coopservice Soc. Coop. P.A. dal lotto 11 della garaFM4 per i motivi infra specificati e per la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse delricorso introduttivo di Coopservice Soc. Coop. P.A.Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio della Team Service S.C. A R.L. e della Consip S.p.A.;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nelludienza pubblica del giorno 3 giugno 2020 il dott. Filippo Maria Tropiano;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1.I fatti oggetto di causa sono i seguenti.Con bando pubblicato sulla GUUE n. S-58 del 22 marzo 1014 e sulla GURI del 21 marzo 2014(bando poi modificato con avvisi di rettifica pubblicati sulle medesime gazzette in data 2 maggio2014 e 18 giugno 2014) è stata indetta da Consip la gara de qua, ai sensi dell’art. 54 del “vecchio”Codice dei Contratti D.Lgs 163/2006, per conto del MEF, ai sensi dell’art. 26 L. 488/1999 perl’affidamento di servizi integrati, gestionale ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibitiprevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonchénegli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istitutidi Ricerca – cd. gara FM4.La gara è suddivisa in 18 lotti geografici, di cui 14 lotti ordinari e 4 lotti accessori, tra cui il lotto n.11.La durata della convenzione relativa a ciascun lotto ordinario è di 24 mesi; mentre la convenzionerelativa a ciascun lotto accessorio ha durata di 12 mesi, prorogabile per ulteriore periodo.Ciascuna convenzione si intende comunque terminata, anche qualora siano stati complessivamenteemessi ordinativi in misura tale da esaurire il relativo importo massimo; la convenzione relativa aciascun lotto accessorio si intende altresì conclusa anche in caso di attivazione di una nuovaconvenzione.L’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensidell’art. 83 D.Lgs 163/2006.Per i lotti 3, 11 e 18 ha partecipato il RTI tra la mandataria Team Service Soc. Cons. arl e lemandanti Geico Lender SpA, Combustibili Nuova Prenestina SpA, Gruppo EFC SpA, Hitra Engeneering Group SpA, Simalt srl e società Nazionale Appalti Manutenzioni Lazio Sud – SNAMsrl (di seguito anche solo RTI Team Service).Al lotto n. 11, di cui è causa, ha partecipato anche il ricorrente RTI tra la mandataria Coop. ServiceSoc. Coop. pa e le mandanti Consorzio Integra soc. Coop., Natuna SpA e Alfredo Cecchini srl.Dopo l’apertura della documentazione amministrativa delle offerte tecniche e delle offerteeconomiche (sedute del 7 luglio 2014, 12 marzo 2015 e 19 aprile 2016) la commissione, nellaseduta del 24 gennaio 2018, ha aperto il sub procedimento di verifica dell’anomalia nei confrontidell’offerta del RTI Team Service.All’esito dei primi giustificativi, presentati dal RTI in data 8 febbraio 2018, la commissione,rilevato che per il Lotto 11 “le giustificazioni fornite sono identiche a quelle prodotte per il Lotto 3,a eccezione della sola pagina 1 contenente dati e informazioni riferiti al Lotto 11, tra cui la Tabella1 – prospetto sintetico del Conto Economico del Lotto”, ha richiesto al concorrente di “produrre igiustificativi completi riferiti al Lotto 11, che, ove necessario, tengano conto delle osservazioni erichieste sopra formulate per il Lotto 3” (v. nota prot. n. 11751 del 10.04.2018).Il RTI rendeva in data 20 aprile 2018 ulteriori giustificativi richiesti, per mezzo dei quali forniva ilgiustificativo relativo al Lotto 11, mediante un documento suddiviso in due sezioni:- la “SEZIONE 1”, relativa ai giustificativi correttamente riferiti al Lotto 11 (in sostituzione diquelli fatti pervenire erroneamente con il precedente invio del 8 febbraio 2018);- la “SEZIONE 2”, contenente i giustificativi in risposta alla richiesta formulata dalla Commissione.La Commissione, ritenendo ancora insufficienti gli elementi offerti dal concorrente per tutti i Lottioggetto di verifica di anomalia (ossia i Lotti 3, 11 e 18), decideva di rimettere alla stazioneappaltante la definitiva valutazione circa l’affidabilità della proposta del RTI Team Service.Alla luce di quanto riscontrato, l’amministrazione invitava il RTI a partecipare ad una audizione perla verifica in contraddittorio dell’offerta presentata, conformemente a quanto previsto dall’art. 88,comma 4, del D.Lgs. 163/2006, con facoltà di produrre, anche per iscritto, qualsivoglia elementoritenuto utile.In vista di tale audizione, tenutasi il 5 giugno 2018, il RTI ha prodotto una relazione, con la quale harettificato ulteriori voci di costo, riducendole rispetto a quanto indicato nei primi giustificativi.Nella menzionata relazione, il concorrente ha precisato, con particolare riferimento ai costi:“L’Offerente, nel verificare i punti suggeriti dalla Committenza, ha effettuato una verifica delleulteriori voci di costo; a seguito di tale verifica ha rilevato di aver caricato, sui costi del personale diciascuno dei servizi suddetti, dei costi relativi a materiali, attrezzature e macchinari in percentualeeccessiva (1° giustificativo, par.2.2.1.3) rispetto alla tipologia di attività caratterizzate dallutilizzoquasi esclusivo della manodopera, come evidente anche dallo schema remunerativo previsto per iservizi in oggetto (Allegato 5 -Capitolato Tecnico, par. 7.1.11, 7.2.5 e 7.3 e Sezione 3 — Allegato10 Prezzi della documentazione di gara).Pertanto, lOfferente ha provveduto ad aggiungere ai costi del personale di ciascuno dei ServiziAccessori, costi di materiali, attrezzature e macchinari una percentuale in ragione del 2%”.In riferimento ai ricavi, il concorrente ha altresì dichiarato che “si è verificata una consistenteriduzione dei ricavi totali (da € 126.089.576 a € 119.767.014 per lo Scenario 1 e da € 159.547.711 a€ 151.618.864 per lo Scenario 2) da cui deriva direttamente la variazione di quelle voci di costo chesono proporzionali ai ricavi.Le voci di costo che sono proporzionali ai ricavi e che, quindi, subiscono delle variazioni sono:· Commissione a carico del Fornitore;· Personale indiretto di produzione;· Premi previsti per la cauzione;· Oneri previsti per la sicurezza;· Spese generali e finanziarie attribuite alla commessa”.La Commissione giudicatrice ha provveduto ad esaminare quanto dichiarato dal concorrente in sededi audizione, nonché la documentazione prodotta.All’esito dell’istruttoria effettuata, la Commissione ha concluso per la non accoglibilità dellariduzione del costo relativo ai materiali, alle attrezzature e ai macchinari dei servizi accessori e dellariduzione del costo del Personale indiretto di Produzione effettuate dal concorrente, configurandosile stesse quali sopravvenute compensazioni volte a consentire l’aggiustamento dell’offertapresentata.A tale conclusione, la Commissione è pervenuta in riferimento ai Lotti 3 e 18.Con riferimento al Lotto 11, di cui è causa, la commissione, nella seduta del 2 luglio 2018 (v.verbale n. 186), ha infatti concluso per la sostenibilità dell’offerta del concorrente, ritenendo che legiustificazioni dallo stesso addotte fossero idonee ad escludere lincongruità dellofferta e adimostrarne, pertanto, la serietà, laffidabilità e lattendibilità globali.La Commissione ha dunque proposto alla stazione appaltante l’esclusione del RTI Team Service daisoli Lotti 3 e 18, esclusione recepita e confermata da Consip con la nota prot. n. 21953/2018 del 9luglio 2018. Avverso il suddetto provvedimento, è insorto il suddetto RTI Team Service.Il TAR ha respinto i ricorsi con sentenze nn. 2904 e 2906 del 2020, riformate tuttavia dal Consigliodi Stato con decisione nn. 1873 e 1874 del 2020.Viceversa, con nota prot. n. 36880/2019 del 11 ottobre 2019, oggetto del presente gravame, Consipha comunicato al RTI Coopservice l’aggiudicazione definitiva efficace del Lotto 11 in favore delprimo graduato RTI Team Service.La ricorrente Coop. Service ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione del lotto 11 in favoredi Team Service e tutti gli atti ad esso connessi collegati o presupposti, lamentandone l’illegittimità,segnatamente nella parte in cuiConsip non ha disposto l’esclusione di Team Service anche per il lotto 11 in questione.Ed invero, secondo parte istante le medesime inammissibili riduzioni di costi che la commissione harinvenuto nell’ambito dei lotti 3 e 18 ricorrerebbero anche nel lotto 11, con la conseguenza che lastazione appaltante non potrebbe tenere una condotta diversa dinanzi a circostanze identiche.Segnatamente, Coop. Service ha articolato i seguenti motivi di diritto:-Violazione di Legge: Violazione e falsa applicazione artt. 86-88 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..Violazione e falsa applicazione artt. 3, 41 e 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 3, L.n. 241/1990 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione dei principi (anche di matrice comunitaria) dipar condicio, trasparenza, imparzialità, ragionevolezza tecnica, giusto procedimento e buon andamento della P.A.. Eccesso di potere in alcune delle sue tipizzate figure sintomatiche (difettod’istruttoria e di motivazione, travisamento di atti e di fatti, sviamento, carenza di presupposti,illogicità e contraddittorietà, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, sviamento).Ha concluso parte istante come trascritto in epigrafe e nelle conclusioni dell’atto introduttivo.Si è costituita Consip, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.Si è altresì costituito il controinteressato Team Service Scarl, in proprio e quale mandatariacapogruppo dell’omonimo RTI con le società indicate in epigrafe, il quale ha contestato il ricorsointroduttivo e ha altresì proposto ricorso incidentale, volto a far dichiarare l’inammissibilitàdell’impugnazione principale in ragione della ricorrenza di una causa di esclusione a carico diCoop. Service ex art. 38 comma 1 lett. b) D,Lgs 163/2006, per i motivi meglio espressi in atti.La causa, rinviata direttamente al merito, è stata trattenuta in decisione in data 3 giugno 2020.2. Il ricorso principale proposto da Coop. Service è infondato nel merito, con conseguenteimprocedibilità dell’impugnazione incidentale svolta da Team Service.Come esposto nella parte in fatto, parte ricorrente assume che ricorrerebbero, anche con riferimentoalla offerta Team Service del lotto 11, le medesime inammissibili riduzioni dei costi che hannocondotto all’esclusione dell’offerta di team Service dai lotti 3 e 18.3. La doglianza deve essere disattesa.Va premesso che, per solida opinione giurisprudenziale, il giudizio tecnico della commissione sullaverifica di anomalia concretizza una tipica valutazione tecnica, sindacabile da GiudiceAmministrativo solo in maniera estrinseca e nei limiti della manifesta illogicità ovvero del palesetravisamento di fatti, con esclusione di ogni esame sostitutivo.Ciò posto, deve ricordarsi come nell’esame sull’anomalia dell’offerta, l’amministrazione deveaccertare la serietà e l’affidabilità complessiva dell’offerta, considerata sinteticamente e nonatomisticamente nelle singole componenti.Importa inoltre rammentare che, per consolidato intendimento, nelle procedure di gara, ilprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è finalizzato ad accertare l’attendibilità e laserietà dell’offerta, nonché l’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appaltoalle condizioni proposte (cfr. Cons. Stato, V, 16 aprile 2019, n. 2496; Id., III, 29 marzo 2019, n.2079; Id., V, 5 marzo 2019, n. 1538): la relativa valutazione ha, peraltro, natura necessariamenteglobale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed inuna “caccia all’errore” nella loro indicazione nel corpo dell’offerta, costituendo, in ogni caso, esercizio di apprezzamento schiettamente tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale, se nonper illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (cfr. Cons. Stato, V, 3 gennaio 1019, n. 69;Id., VI, 3 dicembre 2018, n. 6838). Ne discende che deve ritenersi consentita la modifica dellegiustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come purel’aggiustamento delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto onormative, ma anche al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, sempre cheresti ferma l’entità originaria dell’offerta economica, nel rispetto del principio dell’immodificabilità,che presiede la logica della par condicio tra i competitori (cfr. Cons. Stato, V, 26 giugno 2019, n.4400).Occorre, in sostanza, tenere adeguatamente distinti il contenuto (immodificabile) della propostacontrattuale, affidata all’offerta economica, e le giustificazioni della struttura dei costi(motivatamente e ragionevolmente rimodulabili in sede di verifica della anomalia): altro sono,invero, i dati economici indicati nella prima (nella specie, i prezzi unitari riferiti all’accordo quadroin via di aggiudicazione), che, nel caso in esame, risultano essere rimasti invariati; altro legiustificazioni che, come tali, sono variamente sviluppate sulla scia delle richieste provenienti, inprospettiva interlocutoria e nella prospettiva di scenari alternativi di evoluzione della commessacontrattuale programmatica, dalla stazione appaltante, potendo anche operarsi la compensazione trasovrastime e sottostime (cfr. Cons. Stato, V, 28 maggio 2019, n. 3502), ovvero la valorizzazione dieconomie sopravvenienti, in grado di refluire sull’affidamento del contratto.4. Tanto ricordato, il giudizio della commissione appare coerente ed immune dai vizi lamentati.Ed infatti, dall’esame dei passaggi procedimentali esitati nella valutazione tecnica adottata daConsip, non emerge alcuna anomalia ed anzi risulta confermato il vaglio di affidabilità dell’offerta.Giova infatti rilevare che Team Service, nel prospetto sintetico del Conto Economico (par. 8.1, pag.13) ha specificato, con riferimento ad entrambi gli Scenari 1 e 2 del lotto 11, di aver effettuato unaverifica delle ulteriori voci di costo e che, a seguito di tale verifica ha rilevato “…di aver caricato,sui costit del personale di ciascuno dei servizi suddetti, dei costi relativi a materiali, attrezzature emateriali in percentuale eccessiva rispetto alla tipologia di attività caratterizzata dall’utilizzo quasiesclusivo della mano d’ora” cosicchè esso offerente ha aggiunto ai costi del personale altresì costidi materiali, attrezzature e macchinari nella percentuale e in ragione del 2%.Di contro la commissione ha appurato che nella Sezione 1 dei secondi giustificativi datati 20 aprile2018 (par. 2.2.1.3) (costi diretti di erogazione di servizi accessori) il concorrente aveva indicatotalune percentuali differenziate per il Presidio di Pulizia, il Presidio Tecnologico e gli altri ServiziAccessori.Per tale motivo la Commissione ha considerato che l’incidenza dei costi dei materiali, delleattrezzature dei macchinari per i servizi accessori indicati nella Sezione 1 delle giustificazioni eracomplessivamente pari all’8,18% e al 9,70% (rispettivamente per lo scenario 1 e per lo scenario 2),a fronte del 2% indicato nella relazione prodotta in sede di audizione.L’organo tecnico ha dunque valutato che tali riduzioni percentuali producono un abbattimento deicosto, pari ad € 1.215.770,00 per lo scenario 1 e ad € 2.223.289,00 per lo scenario 2.Ed ancora, nel par. 7 “Rettifiche delle Voci di Costo Proporzionali ai Ricavi” a pag. 12 dellarelazione prodotta in vista dell’audizione, con riferimento ad entrambi gli scenari 1 e 2 del lotto 11,il concorrente ha dichiarato una riduzione della voce di costo “Personale indiretto di produzione”.La commissione ha preso atto che il concorrente ha affermato che la predetta voce di costo rientra“tra quelle voci di costo che sono proporzionali ai ricavi” e che, pertanto, subisce una diminuzioneproporzionale alla diminuzione dei ricavi, mentre nella “Sezione 1” delle seconde giustificazionidatate 20 aprile 2018, al par. 2.3 “Costi Indiretti di produzione”, il concorrente aveva affermatotestualmente che i costi indiretti di produzione “non sono attribuibili al singolo servizio erogato, maall’insieme dei servizi”.Tale riduzione risulta pari, rispettivamente allo scenario 1 a € 332.199,00 e nello scenario 2 a €278.031,00.Essa è infatti determinata dalla differenza tra il valore delle predette voci di costo indirette espostanella Sezione 1 delle giustificazioni del 20 aprile 2018 – pari rispettivamente allo scenario 1 a €6.076.000,00 e nello scenario 2 a € 5.075.000,00 – e i valori riportati nella documentazione prodottaper l’audizione, pari rispettivamente nello scenario 1 a € 5.743.801,00 e nello scenario 2 a €4.796.969,00.Sulla base di tutto quanto sopra riportato, la commissione ha quindi ritenuto di non poter accoglierené la riduzione del costo relativo ai materiali, alle attrezzature e ai macchinari dei servizi accessori,né la riduzione dei costi del personale indiretto di produzione. Entrambe tali riduzioni erano stateinfatti effettuate dal concorrente in modo arbitrario, senza adeguata motivazione e, peraltro, senzache ciò si rendesse necessario per dar seguito ad alcuna richiesta di chiarimento da parte dellacommissione.La commissione ha conseguentemente rilevato che, non ammettendo le modifiche sopra riportateche si configurano quali sopravvenute compensazioni volte a consentire l’aggiustamentodell’offerta già formulata ed immutabile, il margine netto di commessa si sarebbe modificato comesegue:-nello scenario 1 passa da un utile pari a € 2.533.330,00 a un utile pari a €. 3.409.346,00;-nello scenario 2 passa da un utile pari ad € 5.910.666,00 a un utile pari ad € 3.409.346,00 .La commissione ha tuttavia constatato che in entrambi gli scenari il margine di commessa è rimastoin utile, pur al netto delle riduzioni di costi considerate non accoglibili.Ciò si spiega perché, puramente e semplicemente, nel lotto 11, a differenza che negli altri due lotti,l’utile di partenza esposto dal concorrente nei giustificativi era infatti molto cospicuo, sicchè anchela riduzione che lo stesso ha subito non ne ha determinato l’azzeramento come si è invece registratoper i lotti 3 e 18.Il conto economico di commessa è rimasto, dunque, sul lotto 11, positivo.Per tale motivo, la commissione ha deliberato all’unanimità di proporre alla Consip Spa diaggiudicare il lotto 11 al concorrente RTI Team Service.Deve aggiungersi che non può essere in alcun modo imputato all’amministrazione alcun difetto dimotivazione per il solo fatto che nei verbali non si ritrovi l’esplicitazione delle ragioni sottese allavalutazione di congruità dell’offerta prodotta dal RTI Team Service per il lotto 11.Per giurisprudenza univoca e consolidata “il giudizio favorevole di ‘non anomalia’ dell’offerta inuna gara d’appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazione rese dall’impresa offerente, mentrel’obbligo di motivazione esplicita e puntuale vale solo per l’esito negativo del giudizio dianomalia” (Cds Sez. V n. 2951/2018; TAR Lazio n. 5253/2019).Ed invero la verifica d’anomalia risponde allo scopo primario di garantire il concorrente contro ilpericolo di perdere l’aggiudicazione nonché di tutelare la concorrenza e di evitare che leamministrazioni possano premiare le offerte meno competitive; mentre solo indirettamente laverifica dell’anomalia tutela l’interesse del secondo graduato.Sotto altro profilo e con riguardo segnatamente al servizio di reception, va poi evidenziato che levarie voci di costo, come condivisibilmente dedotto dalla difesa di Consip, sono da riferire all’interacommessa e non al singolo servizio; con la conseguenza che anche in questi casi la sostenibilitàdell’offerta è stata inferita mediante una valutazione globale e sintetica della stessa.5. Da ultimo va poi osservato come il paragone con quanto accaduto per i lotti 3 e 18 non puòportare punti alla tesi di parte ricorrente, in quanto, in disparte la circostanza secondo cui all’offertarelativa al lotto 11 di cui è causa risulta caratterizzata da un margine sensibile di utile, per entrambigli scenari, i giudizi di anomalia espressi da Consip per i due surriferiti lotti sono stati ritenuti erratiin sede di appello dal Consiglio di Stato (come emerge dalle sentenze n. 1873 e 1874 del 16 marzo2020, in atti, le quali hanno riformato le decisioni di primo grado emanate dalla Sezione).Va comunque ribadito che, nel lotto 11 de quo, l’utile di partenza esposto nei giustificativi era piùalto, tanto che la riduzione che l’utile ha subito (per effetto della riduzione dei costi risultati nonaccoglibili dalla commissione) ha lasciato comunque un margine positivo.6. Né possono essere positivamente apprezzate, ai fini dell’accoglimento del ricorso principale, lerisultanze della perizia contabile prodotta dalla parte ricorrente.Precisato che, ai fini giustificativi dell’offerta del lotto 11 bisogna fare riferimento allegiustificazioni di aprile 2018 e alla relazione trasmessa in vista della audizione del 5 giugno 2018,deve osservarsi:i costi relativi al Responsabile Risorse Umane sono stati indicati da Team Service nei giustificatividel 20 aprile 2018 e gli stessi sono stati valutati congrui dalla commissione, la quale ha ritenutoragionevole che i costi del Responsabile non fossero ricompresi nei costi indetti del personale (sitrattava di costi oltremodo esigui, come tali ricompresi nelle spese generali);quanto ai costi dei materiali, dei prodotti e delle attrezzature, la relativa riduzione non è stataaccettata da Consip e pur tuttavia ne è seguito comunque un utile positivo che ha prodotto ilgiudizio di sostenibilità dell’offerta.In sostanza deve ribadirsi come la valutazione globale e sintetica dell’offerta, non atomisticamenteincentrata sulle singole voci, ha coerentemente condotto la commissione a giudicare congrua eaffidabile l’offerta di Team Service; il tutto per mezzo di un giudizio apparentemente immune daillogicità e/o travisamenti di fatti.7. Alla luce delle superiori considerazioni tutte le censure contenute nel ricorso principale devonoessere ritenute infondate ed il gravame, per l’effetto, rigettato.8. L’infondatezza della domanda principale comporta l’improcedibilità dell’impugnazioneincidentale proposta da Team Service, posto che alcuna utilità residua può derivare in capoall’aggiudicataria dall’eventuale accoglimento della stessa.9. Sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra tutte le parti in causa. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda -, definitivamentepronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:rigetta il ricorso principale;dichiara improcedibile il ricorso incidentale;compensa le spese tra tutte le parti in causa.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2020, tenutasi da remoto invideoconferenza ai sensi del DL n. 18/2020, con lintervento dei magistrati:Francesco Riccio, PresidenteFilippo Maria Tropiano, Primo Referendario, EstensoreLuca Iera, ReferendarioLESTENSORE IL PRESIDENTEFilippo Maria Tropiano Francesco RiccioIL SEGRETARIO      

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