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Competenze RUP - l'esclusione disposta con provvedimento dirigenziale anzichè dal RUP è illegittima per incompetenza (se non stabilito nella lex specialis)

 TAR Veneto Venezia sez. I quater 27/6/2018 n. 695

 La giurisprudenza amministrativa, nell’interpretare il citato art. 31, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (il quale, peraltro, amplia la dizione normativa del previgente art. 10, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), ha stabilito che la disposizione richiamata delinea la competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) in termini residuali (cfr. T.A.R Campania, Napoli, sez. VIII, 19 ottobre 2017, n. 4884), competenza che si estende anche all’adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara, secondo un orientamento che il Consiglio di Stato ha definito “pacifico” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 giugno 2017, n. 2983 e giurisprudenza ivi richiamata).

Nè appaiono persuasive, sul punto, le argomentazioni difensive sviluppate dalla parte resistente (e avallate dalla parte controinteressata) in ordine alle indicazioni provenienti dal Bando tipo ANAC n. 1/2017 del 22 dicembre 2017, che al punto 19 (pag. 42) avrebbe valenza interpretativa autentica della clausola di cui al punto 5.2 delle Linee guida n. 3 ANAC (espressamente richiamata), da cui emergerebbe come ben possa attribuirsi la competenza ad emettere i provvedimenti di esclusione in alternativa al RUP o al seggio di gara istituito ad hoc o “all'apposito ufficio della stazione appaltante”, quest'ultimo, pertanto, pienamente competente non solo per quanto riguarda il controllo e la verifica della documentazione amministrativa, ma anche per quanto riguarda l'adozione dei conseguenti provvedimenti di esclusione o ammissione alla gara.

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Commissione di gara - incompatibilità sotto il profilo dell'interferenza nella specifica gara. Principio di separazione tra l’organo che predispone il regolamento di gara e quello chiamato ad applicarlo. Impugnazione ad aggiudicazione avvenuta.

 TAR Calabria - Catanzaro sez. I 24/04/2018 n. 952

Le esigenze di trasparenza e terzietà dell’attività demandata alla Commissione, cui è assegnata, quale organo straordinario e temporaneo dell’amministrazione aggiudicatrice, la specifica funzione di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti, inducono a ritenere comunque illegittima la sua composizione qualora la parte interessata dia concreta dimostrazione dell'incompatibilità sotto il profilo dell'interferenza nella specifica gara.

L'onere di immediata impugnativa è circoscritto alle sole clausole del bando di gara impeditive della partecipazione alla procedura o impositive di oneri manifestamente incomprensibili ovvero del tutto sproporzionati; per converso, ogni altra questione, ivi compresa la legittima composizione della commissione di gara, deve essere impugnata insieme al provvedimento di aggiudicazione, giacché è solo in questo momento che si concretizza la lesione e quindi l'interesse al ricorso per le altre partecipanti alla procedura e può conseguentemente ritenersi sorto l'onere di impugnazione.

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