Menu
Increase size
Reset to Default
Decrease size

RSS Twitter Google Facebook

A+ A A-

Monte ore minimo - se previsto dal disciplinare di gare un monte ore minimo, questo non può essere disatteso in sede di offerta tecnica. Qualora venisse disatteso è causa di esclusione dalla procedura

  TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, TRIESTE SEZ I 25/01/2019 n. 38

Va da sé, quindi, che, avuto riguardo alla chiara ed espressa richiesta di una prestazione quantitativa minima [che, peraltro, il CSA richiedeva, in termini generali, anche all’art. 4 (“Il monte ore previsto costituisce base minima”, che gli offerenti avrebbero potuto solo aumentare “in sede di offerta migliorativa”, ma non assolutamente disattendere)] e alla sua necessaria articolazione in due diverse tipologie di servizio, da un lato, e all’impegno espressamente assunto dalla controinteressata di accettazione delle condizioni generali e speciali dell’appalto e, in particolare, quelle stabilite nel CSA (vedi artt. 14.4 e 14.11 Disciplinare - all. 009 – doc. 8 fascicolo ricorrente), dall’altro, la Commissione avrebbe dovuto fare buon governo dei propri poteri ed escludere la controinteressata dalla competizione, applicando, semplicemente, quanto espressamente previsto dal CSA a pag. 33 (“Si informa che, ove la Commissione dovesse riscontrare all’interno dell'offerta sia tecnica che economica elementi di incongruenza con la documentazione presentata o di non rispondenza alle norme così come espressamente richiesto dal presente invito a presentare offerta e dichiarato dal concorrente, tali mancanze e/o carenze non daranno luogo né a richieste di chiarimento e/o implementazione degli atti prodotti, ma all'esclusione del concorrente dalla gara”).

In tal senso paiono, peraltro eloquenti e calzanti i precedenti giurisprudenziali invocati dalla ricorrente a sostegno dei propri assunti, laddove, per l’appunto, affermano che “La fondatezza del rilievo di mancanza di un elemento essenziale dell’offerta, quello appunto relativo al monte ore minimo effettivo, fa sì che la Commissione avrebbe dovuto escludere l’offerta” (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 dicembre 2016, n. 5093. In termini: Consiglio di Stato, Sez. V, 19 maggio 2016, n. 2083) e che “le difformità dell'offerta tecnica che rivelano l'inadeguatezza del progetto proposto dall'impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare legittimano l'esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell'offerta nell'attribuzione del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell'accordo necessario per la stipula del contratto”

Leggi tutto...
Sottoscrivi questo feed RSS

Accedi o Registrati

Clicca per ascoltare il testo!