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Iscrizione alla CCIA - l'individuazione ontologia della tipologia di azienda avviene solo attraverso l'attività principale espletata e documentata. L'oggetto sociale esprime solo un'indicazione potenziale

TAR LAZIO Roma SEZ. III QUATER 25/10/2018 n. 10337

L’individuazione ontologica della tipologia di azienda avviene solo attraverso l’attività principale in concreto espletata e documentata dall’iscrizione alla Camera di Commercio, mentre l’oggetto sociale, meramente riportato esprime soltanto un’indicazione potenziale sugli indirizzi operativi dell’azienda, che non assumono alcuna rilevanza se non sono attivati;

Il sistema dei mezzi di prova delineato dal legislatore per dimostrare il possesso delle capacità economica e finanziaria da parte di un concorrente non può essere in alcun modo considerato, contrariamente, a quanto prospettato dalla società ricorrente, come una sorta di numerus clausus, atteso che nel testo delle menzionate disposizioni non è fatto alcun riferimento alla tassatività dei mezzi di prova ivi richiamati;

Ne consegue, che la stazione appaltante, qualora non ritenga, motivatamente, sufficienti i suddetti elementi di prova al fine di dimostrare il possesso del requisito de quo, può richiederne altri, come le fatture, in grado, secondo la sua valutazione discrezionale, di dimostrare con ragionevole certezza il possesso del suddetto requisito.

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Dies a quo - l'onere di immediata impugnazione è subordinato alla pubblicazione degli atti. Nei bandi non possonono essere previsti requisiti impliciti.

TAR CAMPANIA SALERNO SEZ. I 26/10/2018 n. 1497

-Vanno, quindi, condivise le argomentazioni articolate dalla difesa della società ricorrente che ha correttamente evidenziato come costituisca principio pacifico in giurisprudenza che "in materia di appalti pubblici l'onere di immediata impugnativa dell'altrui ammissione alla procedura di gara senza attendere l'aggiudicazione è subordinato alla pubblicazione degli atti della procedura, perché diversamente l'impresa sarebbe costretta a proporre un ricorso "al buio".

Corrobora quanto sopra detto l’impossibilità, a parere del Collegio, di applicare al caso di specie l’orientamento, recentemente ribadito dal Consiglio di Stato (sentenza del 17-09-2018, n. 5434), secondo cui l’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. non implica l’assoluta inapplicabilità del generale principio sancito dagli artt. 41, comma 2 e 120, comma 5, ultima parte, del c.p.a., per cui, in difetto della formale comunicazione dell’atto - o, per quanto qui interessa, in mancanza di pubblicazione di un autonomo atto di ammissione sulla piattaforma telematica della stazione appaltante - il termine decorre, comunque, dal momento dell’intervenuta piena conoscenza del provvedimento da impugnare, ma ciò a patto che l’interessato sia in grado di percepire i profili che ne rendano evidente la lesività per la propria sfera giuridica in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall’ordinamento processuale. In altri termini, "la piena conoscenza dell’atto di ammissione della controinteressata, acquisita prima o in assenza della sua pubblicazione sul profilo telematico della stazione appaltante, può dunque provenire da qualsiasi fonte e determina la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso".

-Anche ove il bando richiedesse l’iscrizione alla CIIAA con un particolare Codice ATECO, quest’ultimo, se ottenuto, non avrebbe alcuna portata certificativa dell’attività effettivamente esercitata dall’impresa e, come tale, sarebbe inidoneo di per sé solo a comprovare il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale dei servizi analoghi, non potendo la loro portata essere enfatizzata a discapito della valorizzazione della situazione effettiva in cui devono trovarsi le imprese iscritte nei pubblici registri. Ciò che rileva allo scopo della partecipazione è il possesso da parte dell’impresa contraente, in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato dal bando, della capacità tecnica e della specifica professionalità, necessarie per la corretta esecuzione delle prestazioni affidate e certificate, con effetto ricognitivo, da un’iscrizione alla Camera di Commercio avente un oggetto congruente con quello dell’appalto.

-L'introduzione surrettizia di un requisito di ammissione non chiaramente espresso dalla stazione appaltante, lede (...) la buona fede dei concorrenti che, facendo affidamento sull'interpretazione letterale delle clausole di gara, non hanno riscontrato l'esistenza di un requisito di ammissione "implicito" e dunque "nascosto" e, conseguentemente, non si sono avvalsi degli strumenti apprestati dall'ordinamento (ad es. avvalimento, ricorso al R.T.I.), per procurarselo. I bandi di gara (ed il relativi atti connessi, disciplinari, capitolati speciali) devono essere chiari in modo da non poter indurre in errore i partecipanti in merito ai requisiti richiesti; non è ammissibile un'interpretazione diretta a ricavare dalle norme relative all'esecuzione della prestazione ulteriori requisiti di ammissione "nascosti" o "impliciti", facendo leva sul concetto di "essenzialità

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