Subappalto - non esclusione del R.T.I. se è idoneo a svolgere correttamente la prestazione, anche in caso di debito fiscale del subappaltatore In evidenza
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TAR LAZIO SEZ. II 16/07/2020 N. 15054
-Detto altrimenti, in linea con l’approccio antiformalistico della più recente giurisprudenza, la pur potenziale pregnanza del debito fiscale quale motivo di esclusione di un operatore economico (e la stessa censurabilità dell’omessa dichiarazione di tale circostanza potenzialmente rilevante) cedono dinanzi al dato sostanziale rappresentato dalla concreta irrilevanza del citato sub-appaltatore rispetto all’affidabilità generale del RTI, di per sé già idoneo a svolgere correttamente la prestazione de qua (anche senza il subappaltatore escluso) ed al quale non può essere imputata alcuna causa escludente.
-Per costante giurisprudenza della Sezione, la contestazione della legittimità della composizione della commissione giudicatrice deve essere proposta tempestivamente e non attendendo opportunisticamente gli esiti della gara (v. sentenza della Sezione n.12450/2017).
Pubblicato il 16/07/2020
N. 08225/2020 REG.PROV.COLL.
N. 15054/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15054 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Vivenda S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Perrone, Paolo Valensise, Alfredo Vitale, Gianmaria Covino e Federico
Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonchè in Roma, largo Messico 7;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi D'Ottavi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonchè in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
ANAC - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonchè in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Dussmann Service S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Pierluigi Mantini e Fabrizio Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonchè presso lo studio dell’avvocato Marco Giustiniani (Pavia E Ansaldo) in Roma, via Bocca di Leone n. 78;
Vegezio S.r.l. non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A- della determinazione n. 1843 del 5 novembre 2019, conosciuta dalla ricorrente il 12.11.2019 in forza della comunicazione ex art. 76 d.lgs 50 del 2016 a mezzo PEC con cui il Comune di Roma – Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa -Centrale Unica di Committenza - Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi ha aggiudicato alla controinteressata il Lotto 1 della gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole d’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nei rispettivi Municipi di Roma Capitale, degli atti afferenti il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della prima graduata;
B- della Determinazione Dirigenziale n. 1695 del 26 giugno 2017 di approvazione della progettazione a base di gara, degli elementi essenziali del contratto, nonché dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e di indizione della gara rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 2143 del giorno 8 settembre 2017, del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato e degli allegati tecnici, del provvedimento di nomina della Commissione aggiudicatrice, del provvedimento di istituzione dell’albo interno dei commissari di gara;
C- delle Determinazioni Dirigenziali n. 186 del 24 gennaio 2018 e n. 295 del 5 febbraio 2018, confermate con la Determinazione Dirigenziale n. 1198 del 30 maggio 2018 e modificate dalla Determinazione Dirigenziale n. 2068 del 9 novembre 2018, con cui Roma Capitale ha nominato la commissione giudicatrice dell’appalto de quo;
D- per quanto occorrer possa, della Determinazione Dirigenziale n. 13/2015 della Direzione Appalti e Contratti del Segretariato - Direzione Generale, recante criteri e modalità di sorteggio tra i soggetti presenti nell’albo interno istituito per la formazione delle commissioni giudicatrici per le gare indette da Roma Capitale e nota del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica Beni e Servizi prot. su 20170021727 del 20 novembre 2017 (entrambe di tenore sconosciuto);
E- per quanto occorrer possa, della nota prot. SU20180001618 del 31 gennaio 2018 Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale Unica Beni e Servizi di Roma Capitale;
F - e, ove occorra, della Determinazione Dirigenziale rep. SU/ 422 del 28 settembre 2017 ivi citata - nella parte in cui prevede l’utilizzo dell’albo per le procedure di gara sotto soglia e quelle di non particolare complessità anche per le procedure superiori alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del Codice;
G- di ogni altro provvedimento, di data e tenore sconosciuto, con il quale si sia proceduto al sorteggio dei membri della commissione di cui alla determinazione di nomina sub a) e/o all’eventuale inserimento degli stessi nella sottosezione dei commissari dietisti dell’albo interno istituito da Roma Capitale per la formazione delle Commissioni giudicatrici; dei pareri resi dall’ANAC di estremi e contenuto non noti, in ordine alla valutazione delle operazioni di gara, ove occorra del protocollo di azione Vigilanza Collaborativa intercorso tra Roma Capitale e L’ANAC, del 19.7.2017;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2019, per l’annullamento, oltre che di tutti gli altri atti impugnati con il ricorso principale:
H-della Determinazione Dirigenziale n. QM/1568/2018 del 7 agosto 2018 di ammissione ed esclusione dei concorrenti; di ogni altro provvedimento, anche se non conosciuto, comunque connesso e/o collegato, tra cui; la Determinazione Dirigenziale n. 1198 del 30 maggio 2018 e modificate dalla Determinazione Dirigenziale n. 2068 del 9 novembre 2018, con cui Roma Capitale ha nominato la commissione giudicatrice dell’appalto de quo; per quanto occorrer possa, Determinazione Dirigenziale n. 13/2015 della Direzione Appalti e Contratti del Segretariato - Direzione Generale, recante criteri e modalità di sorteggio tra i soggetti presenti nell’albo interno istituito per la formazione delle commissioni giudicatrici per le gare indette da Roma Capitale e nota del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica Beni e Servizi prot. su 20170021727 del 20 novembre 2017 (entrambe di tenore sconosciuto); per quanto occorrer possa, nota prot. SU20180001618 del 31 gennaio 2018 Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale Unica Beni e Servizi di Roma Capitale - e, ove occorra, della Determinazione Dirigenziale rep. SU/ 422 del 28 settembre 2017 ivi citata - nella parte in cui prevede l’utilizzo dell’albo per le
procedure di gara sotto soglia e quelle di non particolare complessità anche per le procedure superiori alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del Codice; ogni altro provvedimento, di data e tenore sconosciuto, con il quale si sia proceduto al sorteggio dei membri della commissione di cui
alla determinazione di nomina sub a) e/o all’eventuale inserimento degli stessi nella sottosezione dei commissari dietisti dell’albo interno istituito da Roma Capitale per la formazione delle Commissioni giudicatrici; dei pareri resi dall’ANAC di estremi e contenuto non noti, in ordine alla valutazione delle operazioni di gara, ove occorra del protocollo di azione Vigilanza Collaborativa intercorso tra Roma Capitale e L’ANAC, del 19.7.2017; per quanto occorrer possa, dellaDeterminazione Dirigenziale n. QM/1568/2018 del 7 agosto 2018 di ammissione ed esclusione dei
concorrenti; del provvedimento DD n. 2090 del 27.12.2019, pubblicato il 30.12.2019 e non trasmesso alla ricorrente, a mezzo del quale è stata disposta l’esecuzione anticipata e/o affidamento in via d’urgenza del servizio de quo di ogni altro provvedimento, anche se non conosciuto, comunque connesso e/o collegato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, di Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione e di Dussmann Service S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2020 il dott. Filippo Maria Tropiano
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente (di seguito anche solo “Vivenda”) ha impugnato gli atti indicati in epigrafe ai punti da A a G, lamentandone l’illegittimità in forza dei seguenti motivi di diritto:
A-Violazione e falsa applicazione: degli artt. 34, 95 e 144 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (sotto altro e concorrente profilo); della sezione 11 del disciplinare di gara; degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990; dell’art. 97 della costituzione; delle linee guida n. 2 di cui alla determinazione 21 settembre 2016, n. 1005 dell’Anac - eccesso di potere per difetto dei presupposti, irragionevolezza, inadeguatezza e illogicità della scelta, carenza di motivazione, inosservanza di circolari, sviamento di potere, difetto di istruttoria e manifesta ingiustizia.
B-Violazione e falsa applicazione: degli artt. 34, 77, 78, 144 e 216, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; della sezione 11 del disciplinare di gara; degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990; dell’art. 97 della costituzione; della determinazione dirigenziale n. 13/2015 (di tenore sconosciuto) della direzione appalti e contratti del segretariato - direzione generale, recante criteri e modalità di sorteggio tra i soggetti presenti nell'albo interno istituito per la formazione delle commissioni giudicatrici per le gare indette da roma capitale; della nota del dipartimento per la razionalizzazione della spesa – centrale unica beni e servizi prot. su 20170021727 del 20/11/2017 (di tenore sconosciuto) - eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento di potere, carenza di motivazione, difetto di istruttoria e manifesta ingiustizia.
C- Eccesso di potere, carenza di motivazione e di istruttoria in relazione al tempo di valutazione delle offerte tecniche. Violazione del principio di continuità e concentrazione delle operazioni di gara.
D-Violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 106 codice appalti, violazione e falsa applicazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, eccesso di potere per difetto dei presupposti, disparità di trattamento e violazione della par condicio, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, carenza di potere, sviamento, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 3 del capitolato speciale e dell’art. 9.7.10 dello schema di contratto.
E-Sotto diverso ed ulteriore profilo. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 6 D.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dei principi di immodificabilità dell’offerta, parità di trattamento e di trasparenza. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, disparità di trattamento e violazione della par condicio, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà. Sviamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 3 del Capitolato Speciale e dell’art. 9.7.10 dello Schema di contratto.
F- Sotto diverso ed ulteriore profilo. Violazione del principio del contrarius actus. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa; disparità di trattamento in relazione alla valutazione delle offerte; violazione e falsa applicazione degli 35 artt. 83 e 95 del D.lgs. n. 50/2016; violazione dei criteri di gara e dei requisiti minimi di partecipazione.
G-In via subordinata. Illegittimità degli artt. 3, comma 3 del Capitolato Speciale e dell’art. 9.7.10 dello Schema di contratto.
Sulla base delle sopra esposte doglianze, Vivenda ha chiesto l’annullamento degli atti gravati e la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto stipulato con l’aggiudicataria, con subentro di essa istante nel rapporto contrattuale medesimo. Ha chiesto altresì concedersi pronta tutela cautelare.
Si è costituita Roma Capitale contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Si è altresì costituita la Società Dussmann Service srl, anch’essa instando per la reiezione della domanda proposta dal ricorrente principale.
Si è infine costituita l’ANAC a mezzo dell’avvocatura erariale.
Con motivi aggiunti debitamente notificati e depositati il 18 dicembre 2019 ed il 31 dicembre 2019, Vivenda ha poi gravato, oltre agli atti già impugnati con il ricorso principale, altresì gli ulteriori provvedimenti specificati in epigrafe alla lettera H, in particolare contestando l’ammissione dell’aggiudicataria e della sua offerta, nonché il disposto affidamento d’urgenza del servizio de quo, ed articolando all’uopo i seguenti ulteriori motivi di diritto:
H-Violazione e falsa applicazione: dell’art. 80, commi 1, 4 e 5 lett. f-bis), nonché dell’art. 105, commi6 e 12, del d.lgs. n. 50/2016; dell’art. 71 della direttiva 2014/24/ue del 26 febbraio 2014; degli artt. 46, 47 e 75 del d.p.r. n. 445/2000; degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, violazione del principio di par condicio fra i concorrenti, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della costituzione, eccesso di potere di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, nonché per travisamento e ingiustizia manifesta.
I-Violazione e falsa applicazione degli artt. 59 e 97 del d.lgs. n. 50/2016; della sezione 11 del disciplinare di gara; degli artt. 3 e 12 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati, irregolarità, inammissibilità, indeterminatezza e incongruità dell’offerta presentata dalla controinteressata, eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e/o comunque illogicità e contraddittorietà della motivazione, ingiustizia manifesta.
L-Eccesso di potere. Violazione dell’art. 32 comma 8 del d.lgs 50 del 2016. Illegittimità derivata. Sia l’amministrazione comunale, sia la controinteressata hanno controdedotto avverso i motivi aggiunti, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 8385/2019, resa alla camera di consiglio del 18 dicembre 2019, il Collegio ha rigettato la domanda cautelare svolta nell’atto introduttivo.
Con ordinanza n. 47/2020, resa alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2020, il Collegio ha respinto la domanda cautelare proposta con i primi motivi aggiunti.
Con ulteriore ordinanza n. 438/2020, resa alla camera di consiglio del 22 gennaio 2020, il Collegio ha altresì rigettato la domanda cautelare formulata nei secondi motivi aggiunti del 31 dicembre 2019.
Depositate memorie difensive a cura delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 20 maggio 2020.
2. Il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere rigettati perché infondati e tanto consente di assorbire ogni altra questione e/o eccezione.
3. Giova ripercorrere l’iter storico della vicenda.
Con bando del 22 settembre 2017, spedito per la pubblicazione in Gazzetta il 19 settembre 2017, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici - Politiche della Famiglia e dell’Infanzia Direzione di Servizi di Supporto al Sistema Educativo Scolastico di Roma Capitale - ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastico a ridotto impianto ambientale nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio per la durata di anni tre.
La gara è stata suddivisa in 15 lotti prestazionali e territoriali, ciascuno relativo ad un diverso Municipio del Comune di Roma. L’aggiudicazione doveva effettuarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata secondo il miglior rapporto qualità / prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del d.lgs. 50/2016, con attribuzione di 70 punti massimi per la qualità e 30 per il prezzo.
Il bando ha previsto la possibilità che i concorrenti presentassero offerta (entro il termine di scadenza del 16 novembre 2017) per uno o più lotti ovvero per tutti i lotti, senza però poter risultare aggiudicatari, all’esito della procedura di più di un lotto.
Il medesimo bando (art. II.2.5) specificava i criteri di assegnazione dei singoli lotti, prescrivendo che ciascun concorrente, in caso di aggiudicazione di più di un lotto, sarebbe risultato aggiudicatario del lotto per il quale conseguisse il maggior punteggio tecnico e, in subordine il maggior punteggio complessivo (tecnico + economico); in caso di parità anche per il punteggio complessivo, il criterio di aggiudicazione è il valore economico di maggior importo del lotto (prescrizione ribadita nella sezione 9 del disciplinare). All’esito del sub procedimento di verifica dell’anomalia e della verifica del possesso dei requisiti generali nonché di quelli tecnici economico-finanziari e tecnico-professionali sui concorrenti utilmente collocati in graduatoria, l’amministrazione capitolina ha comunicato, con nota 17589 del 12 novembre 2019, ai sensi dell’art. 76 del Codice dei Contratti, le risultanze delle determinazioni dirigenziali con le quali è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lotti dal n. 1 al n. 15. Per quanto riguarda il lotto n. 1 oggetto della presente controversia, esso è stato affidato al costituendo RTI tra Dussmann e Vegezio srl, odierno controinteressato.
Con determinazione dirigenziale n. 1843 del 5 novembre 2019, la stazione appaltante ha infatti ritenuta congrua l’offerta del RTI, che dunque si è posizionato al primo posto della graduatoria, conseguendo un punteggio pari a 97,252/100. L’odierna ricorrente Vivenda SpA si è classificata al terzo posto con un punteggio complessivo di 89,029/100; mentre al secondo posto si è classificata l’impresa Pedevilla SpA con punti 91,75/100.
4. Ciò ricordato in fatto, devono essere esaminate innanzitutto le doglianze proposte con il ricorso principale avverso gli atti della procedura di selezione, indicati alle lette da A a G dell’epigrafe.
5. Con il primo motivo di ricorso, Vivenda contesta la scelta di Roma Capitale di inserire nel capitolato speciale talune prestazioni che non sarebbero di stretta pertinenza dell’attività di ristorazione, con la conseguenza che l’amministrazione avrebbe congegnato un complesso di servizi che finirebbe per alterare il sistema di attribuzione dei punteggi, perché neutralizzerebbe il peso delle attività prettamente riconducibili alla ristorazione (che costituirebbero il “nucleo forte” dell’appalto), rispetto alle altre attività secondarie (pulizie, fornitura di utensili, disinfestazione e derattizzazione).
Il motivo è infondato.
Va rilevata invero la ragionevolezz e logicità del confezionamento della legge di gara, i cui principi ispiratori sono enunciati nel capitolato speciale ed altresì utilizzati nella elaborazione dei criteri di elaborazione dell’offerta tecnica (sezione 11 del disciplinare di gara). Come emerge dalla lettura sistematica della predetta disposizione (ove vengono elencati i criteri A. B e C recanti : turnazione del personale addetto alle operazioni di pulizia ed igiene, frequenza delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione, utilizzo di attrezzature di lavaggio e pulizia ad alto contenuto tecnologico, implementazione dei nidi di Roma Capitale e le politiche di approvvigionamento delle derrate alimentari), l’amministrazione ha combinato i vari criteri, al fine di perseguire un prefigurato obiettivo di qualità posto, in modo caratterizzante,, quale fine ispiratore della nuova procedura.
Mediante scelta discrezionale e apparentemente immune da illogicità, l’amministrazione capitolina, anche e soprattutto nell’ottica di combinare efficienza e qualità in relazione ad un servizio essenziale rivolto ad una categoria “protetta” quale quella degli alunni delle scuole di Roma Capitale, ha voluto abbinare al proprium della prestazione principale una serie di servizi a corredo della stessa, i quali conformassero il servizio da erogarsi in termini altamente qualitativi, senza che possa darsi una immotivata prevalenza della componente economica rispetto a quella tecnica. Altrettando congrui (ed in linea con la sopra rappresentata finalità) appaiono i criteri di assegnazione dei punteggi ed i criteri di valutazione dell’offerta, elaborati in linea con le indicazioni fornite in chiave collaborativa dalla ANAC.
Valgono per altro anche qui i noti limiti di scrutinio estrinseco e non sostitutivo del Giudicante, a fronte di corretta spendita di potere tecnico-discrezionale. Né pare ravvisabile il vizio di eccesso di potere per erronea rappresentazione dei fatti, in relazione al personale contemplato dagli atti di gara. Nell’allegato 1 del capitolato speciale, l’amministrazione ha infatti menzionato i dati cristallizzati all’anno 2016 – 2017, raccogliendo le risultanze numeriche delle strutture scolastiche di Roma Capitale e della mano d’opera ivi operante, numeri che evidentemente sono sensibili a variazioni in aumento o in diminuzione nel corso del tempo. La stessa conformazione della clausola sociale pare effettuata in modo ragionevole ed in linea con l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente armonizzato con l’organizzazione dell’impresa subentrante; ciò in linea con i principi giurisprudenziali vigenti che appunto stigmatizzano l’uso di tale clausola in guisa tale da limitare la libertà di iniziativa economica e, viceversa, la intendono coordinabile con la struttura dell’imprenditore subentrante.
Neppure pare illegittimo l’uso del metodo della cd. interpolazione lineare, dimostratosi in concreto idoneo ad individuare la migliore offerta sotto il profilo del rapporto qualità/prezzo, in linea con le prescrizioni di cui al comma 10 bis dell’art. 95 del Codice dei Contratti.
6. Inammissibile e comunque infondato è il secondo motivo di gravame.
In primis, per costante giurisprudenza della Sezione, la contestazione della legittimità della composizione della commissione giudicatrice deve essere proposta tempestivamente e non attendendo opportunisticamente gli esiti della gara (v. sentenza della Sezione n.12450/2017).
Nel merito, deve osservarsi che la commissione è stata nominata dalla stazione appaltante in base a sorteggio causale nell’ambito dei soggetti iscritti all’albo interno comunale e che i medesimi soggetti prescelti sono stati trasmessi preventivamente ad ANAC per gli opportuni controlli.
Dal punto di vista della competenza, osserva il Collegio come si tratti di commissari scelti tra dirigenti e funzionari con profilo socio-educativo, i quali erano peraltro autorizzati a richiedere il supporto del RUP sui peculiari aspetti inerenti la qualità dei cibi e delle derrate agro-alimentari.
Si aggiunga che gli atti di gara prevedevano analiticamente, sia gli elementi nutrizionali, che le modalità di preparazione dei pasti (anche con riferimento alle porzioni e all’alternanza dei menù), tal che alla commissione non spettava alcuna scelta discrezionale sugli aspetti prettamente alimentari. Mentre, la presenza di commissari esperti in ambito socio-educativo e psicologico ha consentito all’organo tecnico di modellare la prestazione in coerenza con l’ambiente educativo in cui si inseriva il servizio di mensa.
7. Altresì infondato è il terzo motivo di gravame, con il quale Vivenda ha contestato le valutazioni espresse dalla commissione in sede di esame delle offerte tecniche.
Sul punto giova ricordare che, per solido conforto giurisprudenziale, la valutazione delle offerte così come l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice, rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla stessa e, perché tali, non sono soggette al sindacato del giudice amministrativo, fatto salvo il limite dell’abnormità della scelta tecnica. Nel caso di specie alcuna illogicità manifesta e/o travisamento dei fatti pare sussistere, apparendo l’esito valutativo della commissione immune da irragionevolezza evidente ed anzi frutto di plausibile giudizio tecnico; tanto vale, segnatamente, per il giudizio di non anomalia, come ritenuto dall’amministrazione, a seguito di ponderazione immune da errori manifesti di sorta. Quanto al lamentato poco tempo impiegato dalla commissione per esaminare le offerte, non può ritrarsi alcun vizio di legittimità, sol ricordandosi che, come affermato in giurisprudenza, la rilevata esiguità dell’elemento temporale non rileva per sé stessa, ma, per avere effetti invalidanti, in quanto espressione di una carenza di istruttoria, deve essere accompagnata dalla prospettazione (puntuale e non generica) di una superficialità e inattendibilità nell’esame delle offerte posto in essere dalla commissione, tale da determinare un esito irrazionale ed illogico delle determinazioni conclusive assunte. Evenienza che nel caso di specie certo non si è verificata.
8. Deve essere disatteso altresì il quarto motivo di gravame.
In effetti, come correttamente esposto dalla difesa capitolina, nel provvedimento di aggiudicazione si è stabilito di disporre il recepimento delle soluzioni migliorative del concorrente aggiudicatario e si è stabilito di disporre la rimodulazione del quadro economico e l’approvazione dello schema di contratto, come integrato dalle offerte migliorative proposte dall’aggiudicatario. La lex specialis contemplava infatti la modifica del contratto dopo l’aggiudicazione per recepire le proposte migliorative avanzate dal concorrente che risultasse aggiudicatario. Alcuna modifica in corso di gara è dunque avvenuta, violativa del confronto concorrenziale, posto che già ab origine, la lex specialis, con previsione generale (nota e accettata da tutti i concorrenti) contemplava la succitata modificabilità del contratto, non lasciata alla incontrollata discrezionalità dell’amministrazione, bensì previamente conformata in ragione di criteri certi e prestabiliti. 9. Da ultimo devono essere ritenuti infondati i motivi i diritto esposti in ricorso ai punti 5, 6 e 7.
Deve infatti ribadirsi quanto già sopra esposto al superiore punto 8.
Non sembra rinvenirsi nelle determinazioni comunali quell’effetto “novativo” (rispetto alle originarie condizioni di gara), come lamentato dalla parte ricorrente, posto che, viceversa, rileva nel caso di specie una connaturale flessibilità del quadro regolatorio del rapporto in essere col futuro aggiudicatario, calibrato in linea con i criteri prestabiliti dalla legge di gara, siccome dipendenti altresì dalla durata contrattuale del servizio, giocoforza ridotta per effetto di sopravvenienze non preventivabili. Del resto, tutti i concorrenti hanno confermato la validità delle offerte tecniche ed economiche, rinnovando altresì la garanzia provvisoria e nulla contestando in ordine alla rimodulazione temporale imposta alla durata del complesso procedimento. Dal che altresì l’inesistenza della pretesa violazione del principio del contrarius actus e l’inesistenza di lcuna illegittimità rinvenibile nelle pertinenti disposizioni della lex specialis. Deve ribadirsi, come principio generale, di là da una inammissibile modifica dell’assetto di gara e delle offerte presentate, la sussistenza, viceversa, di una immanente clausola di flessibilità, implicitamente presupposta negli atti di gara, la quale pur non modificando sostanzialmente l’assetto contrattuale, preservi l’utilità della prestazione e (finanche) lo stesso interesse creditorio dei partecipanti alla selezione.
10. Anche i motivi aggiunti proposti da Vivenda devono essere ritenuti infondati.
11. Con una prima doglianza, l’esponente ha contestato la violazione dell’art. 80 commi 1, 4 e 5 d.lgs.50/2016, lamentando che l’aggiudicatario Dussmann – Vegezio doveva essere escluso dalla gara a causa della irregolarità fiscale pregressa risultata a carico della soc. Zadema srl indicata nella terna delle imprese sub-appaltatrici. Sul punto giova rilevare, in linea con le indicazioni derivanti dalla nota sentenza della CGUE n. 30.1.2020 causa C-395/18, che l’amministrazione ha correttamente valutato di non procedere ad una automatica espulsione dell’operatore, a fronte di un fatto escludente riguardante uno dei tre sub appaltatori.
L’amministrazione, seppur con motivazione sintetica e brachilogica, ha evidentemente considerato irrilevante la presenza della Soc. Zadema rispetto alla piena (autosufficiente) capacità del RTI di svolgere quelle attività di manutenzione astrattamente affidate, in sede di confezionamento dell’offerta, alla sub-appaltatrice. Detto altrimenti, in linea con l’approccio antiformalistico della più recente giurisprudenza, la pur potenziale pregnanza del debito fiscale quale motivo di esclusione di un operatore economico (e la stessa censurabilità dell’omessa dichiarazione di tale circostanza potenzialmente rilevante) cedono dinanzi al dato sostanziale rappresentato dalla concreta irrilevanza del citato sub-appaltatore rispetto all’affidabilità generale del RTI, di per sé già idoneo a svolgere correttamente la prestazione de qua (anche senza il subappaltatore escluso) ed al quale non può essere imputata alcuna causa escludente. Dussmann è evidentemente apparsa agli uffici comunali perfettamente in grado di eseguire le attività manutentive originariamente indicate come sub-appaltabili, cosa che peraltro è compiutamente avvenuta durante il periodo di affidamento d’urgenza dell’appalto.
12. Con una seconda censura la ricorrente ha contestato la valutazione espressa dalla commissione sull’offerta dell’aggiudicataria, sia sotto il profilo di una dedotta indeterminatezza dell’offerta stessa in relazione alla turnazione del personale, sia sotto il profilo di una dedotta insostenibilità dei prezzi offerti. Entrambe le doglianze non sono suscettibili di positivo apprezzamento. Risulta infatti pienamente rispettato il criterio di attribuzione del punteggio A1, atteso che nell’offerta tecnica di Dussmann sono stati indicati, sia la turnazione del personale addetto alle operazioni di pulizia e igiene delle strutture di produzione e di consumo, sia le ore settimanali aggiuntive. I “GANTT” menzionati nell’offerta dell’aggiudicataria si incentrano sulla organizzazione di un modello di “giornata tipo” all’interno di ogni struttura, ove vengono indicate le ore minime necessarie per l’organizzazione del lavoro, le figure e le ore aggiuntive rispetto a quelle minime indicate nell’art. 12 del capitolato e le ore aggiuntive per le operazioni di pulizia e igiene. Risulta altresì indicato il monte ore aggiuntivo per le operazioni di pulizia e di igiene, con la precisazione che la succitata “giornata tipo” è calcolata al massimo della produzione; mentre le concrete modalità organizzative potranno essere alibrate a seconda delle concrete esigenze legate ai vari ambiti scolastici e alla intensità dell’utenza del servizio. Le stesse operazioni aggiuntive (pulizia delle cappe, canaline, frigoriferi, vetri e bicchieri) sono calibrate in concreto secondo frequenze e rotazioni prestabilite. L’aggiudicataria ha dunque coerentemente indicato il monte ore aggiuntivo a frequenza settimanale e computato nei “GANTT”, al fine di evidenziare le prestazioni collocabili nella giornata tipo ed il volume di unità del personale impiegato. Pur con le sopra descritte modalità, l’offerta tecnica di Dussmann non pecca di indeterminatezza; mentre apparentemente immune da illogicità risulta la valutazione tecnica della commissione. Anche la seconda contestazione deve essere disattesa. Il calcolo del costo del personale è stato sviluppato su una “giornata tipo” che deriva dalla media dei pasti serviti in una settimana, spalmati su 5 giorni e considerando anche i pasti serviti in un solo giorno. Come esemplificato plausibilmente negli scritti difensivi del controinteressato, la “giornata tipo” tiene in considerazione i pasti medi e si fonda su di un valore rappresentativo medio; con la conseguenza che anche il costo del personale è stato computato su un dato numerico medio dei pasti erogabili. Neppure possono essere seguite le contestazioni più schiettamente economiche pure sviluppate da Vivenda nel relativo motivo di gravame. Il rapporto tra pasti annui e pasti giornalieri ha espresso, nell’offerta di Dussmann, il numero medio di giornate di servizio e tale dato stato utilizzato per il calcolo del monte ore annuo; altresì considerando che il parametro medio considerato dall’aggiudicataria è legato proprio alle diverse tipologie di utenze che consumano i pasti, in ragione di un calendario per forza diversificato per tipi di scuola e di attività. In sostanza, il dato espresso nell’offerta economica dell’aggiudicataria si incentra su di un parametro di calcolo mediano tra le varie utenze, che risulta congruamente giustificato. Neppure pare ravvisabile una sottostima del costo dei singoli alimenti.
La controinteressata ha puntualmente trasmesso al RUP, in sede di verifica dell’anomalia, i listini prezzi ricevuti dai fornitori, sicuramente vantaggiosi ma apparentemente congrui e tali correttamente intesi dagli uffici comunali. L’aggiudicataria infatti ha avanzato una proposta particolarmente concorrenziale da parte dei fornitori, i quali hanno scontato i prezzi ipotizzando una grande richiesta futura dei propri prodotti, sulla base di un’aspettativa di acquisto evidentemente altissima. Né, d’altro canto, la valutazione tecnica dell’amministrazione appare suscettibile di censura, nei limiti del sindacato estrinseco che solo è riservato al Giudice, anche considerando che si tratta di prezzi non distanti da quelli offerti in gare analoghe (come ha dimostrato la controinteressata depositando i dati relativi alle gare di ristorazione scolastica bandite per i comuni di Firenze e Torino).
In sostanza, più che di sottostima dei costi delle derrate alimentari, risulta una maggiore competitività dell’offerta di Dussmann, positivamente apprezzata dalla stazione appaltante.
13. Anche l’ulteriore doglianza articolata nei secondi motivi aggiunti deve essere respinta. La ricorrente censura la determinazione comunale di disporre l’esecuzione anticipata del servizio di ristorazione scolastica.
Premesso che il servizio è durato un tempo brevissimo per le note vicende emergenziali, va rilevato che l’attivazione immediata del servizio poggiava su evidenti ragioni di urgenza legate alle indifferibili esigenze sottese alla procedura de qua, indifferibilità peraltro evidentemente ritenuta dal provvedimento cautelare di rigetto, confermato in sede di appello, in cui è stata valorizzata la preminente rilevanza insita nella continuità del servizio di mensa scolastica.
14. In conclusione e alla luce delle superiori considerazioni, sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti devono essere rigettati perché infondati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, nei riguardi di Roma Capitale e della controinteressata.
Sussistono invece i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra parte ricorrente e ANAC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di Roma Capitale e della società controinteressata, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre accessori di legge in favore di ciascuna di esse.
Compensa le spese tra la società ricorrente e l’ANAC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020, tenutasi da remoto in videoconferenza DL 18/2020, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario, Estensore
Luca Iera, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Filippo Maria Tropiano Francesco Riccio
IL SEGRETARIO
Clicca per ascoltare il testo! TAR LAZIO SEZ. II 16/07/2020 N. 15054 -Detto altrimenti, in linea con l’approccio antiformalistico della più recente giurisprudenza, la pur potenziale pregnanza del debito fiscale quale motivo di esclusione di un operatore economico (e la stessa censurabilità dell’omessa dichiarazione di tale circostanza potenzialmente rilevante) cedono dinanzi al dato sostanziale rappresentato dalla concreta irrilevanza del citato sub-appaltatore rispetto all’affidabilità generale del RTI, di per sé già idoneo a svolgere correttamente la prestazione de qua (anche senza il subappaltatore escluso) ed al quale non può essere imputata alcuna causa escludente. -Per costante giurisprudenza della Sezione, la contestazione della legittimità della composizione della commissione giudicatrice deve essere proposta tempestivamente e non attendendo opportunisticamente gli esiti della gara (v. sentenza della Sezione n.12450/2017). Pubblicato il 16/07/2020N. 08225/2020 REG.PROV.COLL.N. 15054/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio(Sezione Seconda)ha pronunciato la presenteSENTENZA sul ricorso numero di registro generale 15054 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Vivenda S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Perrone, Paolo Valensise, Alfredo Vitale, Gianmaria Covino e FedericoTedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonchè in Roma, largo Messico 7; contro Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dallavvocato Luigi DOttavi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonchè in Roma, via del Tempio di Giove, 21;ANAC - Autorita Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dallAvvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonchè in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti Dussmann Service S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Pierluigi Mantini e Fabrizio Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonchè presso lo studio dell’avvocato Marco Giustiniani (Pavia E Ansaldo) in Roma, via Bocca di Leone n. 78;Vegezio S.r.l. non costituito in giudizio; per lannullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A- della determinazione n. 1843 del 5 novembre 2019, conosciuta dalla ricorrente il 12.11.2019 in forza della comunicazione ex art. 76 d.lgs 50 del 2016 a mezzo PEC con cui il Comune di Roma – Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa -Centrale Unica di Committenza - Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi ha aggiudicato alla controinteressata il Lotto 1 della gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole d’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nei rispettivi Municipi di Roma Capitale, degli atti afferenti il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della prima graduata;B- della Determinazione Dirigenziale n. 1695 del 26 giugno 2017 di approvazione della progettazione a base di gara, degli elementi essenziali del contratto, nonché dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e di indizione della gara rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 2143 del giorno 8 settembre 2017, del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato e degli allegati tecnici, del provvedimento di nomina della Commissione aggiudicatrice, del provvedimento di istituzione dell’albo interno dei commissari di gara;C- delle Determinazioni Dirigenziali n. 186 del 24 gennaio 2018 e n. 295 del 5 febbraio 2018, confermate con la Determinazione Dirigenziale n. 1198 del 30 maggio 2018 e modificate dalla Determinazione Dirigenziale n. 2068 del 9 novembre 2018, con cui Roma Capitale ha nominato la commissione giudicatrice dell’appalto de quo;D- per quanto occorrer possa, della Determinazione Dirigenziale n. 13/2015 della Direzione Appalti e Contratti del Segretariato - Direzione Generale, recante criteri e modalità di sorteggio tra i soggetti presenti nell’albo interno istituito per la formazione delle commissioni giudicatrici per le gare indette da Roma Capitale e nota del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica Beni e Servizi prot. su 20170021727 del 20 novembre 2017 (entrambe di tenore sconosciuto);E- per quanto occorrer possa, della nota prot. SU20180001618 del 31 gennaio 2018 Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale Unica Beni e Servizi di Roma Capitale; F - e, ove occorra, della Determinazione Dirigenziale rep. SU/ 422 del 28 settembre 2017 ivi citata - nella parte in cui prevede l’utilizzo dell’albo per le procedure di gara sotto soglia e quelle di non particolare complessità anche per le procedure superiori alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del Codice;G- di ogni altro provvedimento, di data e tenore sconosciuto, con il quale si sia proceduto al sorteggio dei membri della commissione di cui alla determinazione di nomina sub a) e/o all’eventuale inserimento degli stessi nella sottosezione dei commissari dietisti dell’albo interno istituito da Roma Capitale per la formazione delle Commissioni giudicatrici; dei pareri resi dall’ANAC di estremi e contenuto non noti, in ordine alla valutazione delle operazioni di gara, ove occorra del protocollo di azione Vigilanza Collaborativa intercorso tra Roma Capitale e L’ANAC, del 19.7.2017;per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2019, per l’annullamento, oltre che di tutti gli altri atti impugnati con il ricorso principale: H-della Determinazione Dirigenziale n. QM/1568/2018 del 7 agosto 2018 di ammissione ed esclusione dei concorrenti; di ogni altro provvedimento, anche se non conosciuto, comunque connesso e/o collegato, tra cui; la Determinazione Dirigenziale n. 1198 del 30 maggio 2018 e modificate dalla Determinazione Dirigenziale n. 2068 del 9 novembre 2018, con cui Roma Capitale ha nominato la commissione giudicatrice dell’appalto de quo; per quanto occorrer possa, Determinazione Dirigenziale n. 13/2015 della Direzione Appalti e Contratti del Segretariato - Direzione Generale, recante criteri e modalità di sorteggio tra i soggetti presenti nell’albo interno istituito per la formazione delle commissioni giudicatrici per le gare indette da Roma Capitale e nota del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica Beni e Servizi prot. su 20170021727 del 20 novembre 2017 (entrambe di tenore sconosciuto); per quanto occorrer possa, nota prot. SU20180001618 del 31 gennaio 2018 Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale Unica Beni e Servizi di Roma Capitale - e, ove occorra, della Determinazione Dirigenziale rep. SU/ 422 del 28 settembre 2017 ivi citata - nella parte in cui prevede l’utilizzo dell’albo per leprocedure di gara sotto soglia e quelle di non particolare complessità anche per le procedure superiori alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del Codice; ogni altro provvedimento, di data e tenore sconosciuto, con il quale si sia proceduto al sorteggio dei membri della commissione di cuialla determinazione di nomina sub a) e/o all’eventuale inserimento degli stessi nella sottosezione dei commissari dietisti dell’albo interno istituito da Roma Capitale per la formazione delle Commissioni giudicatrici; dei pareri resi dall’ANAC di estremi e contenuto non noti, in ordine alla valutazione delle operazioni di gara, ove occorra del protocollo di azione Vigilanza Collaborativa intercorso tra Roma Capitale e L’ANAC, del 19.7.2017; per quanto occorrer possa, dellaDeterminazione Dirigenziale n. QM/1568/2018 del 7 agosto 2018 di ammissione ed esclusione deiconcorrenti; del provvedimento DD n. 2090 del 27.12.2019, pubblicato il 30.12.2019 e non trasmesso alla ricorrente, a mezzo del quale è stata disposta l’esecuzione anticipata e/o affidamento in via d’urgenza del servizio de quo di ogni altro provvedimento, anche se non conosciuto, comunque connesso e/o collegato. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, di Anac - Autorita Nazionale Anticorruzione e di Dussmann Service S.r.l.;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nelludienza pubblica del giorno 20 maggio 2020 il dott. Filippo Maria Tropiano Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1.Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente (di seguito anche solo “Vivenda”) ha impugnato gli atti indicati in epigrafe ai punti da A a G, lamentandone l’illegittimità in forza dei seguenti motivi di diritto:A-Violazione e falsa applicazione: degli artt. 34, 95 e 144 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (sotto altro e concorrente profilo); della sezione 11 del disciplinare di gara; degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990; dell’art. 97 della costituzione; delle linee guida n. 2 di cui alla determinazione 21 settembre 2016, n. 1005 dell’Anac - eccesso di potere per difetto dei presupposti, irragionevolezza, inadeguatezza e illogicità della scelta, carenza di motivazione, inosservanza di circolari, sviamento di potere, difetto di istruttoria e manifesta ingiustizia. B-Violazione e falsa applicazione: degli artt. 34, 77, 78, 144 e 216, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; della sezione 11 del disciplinare di gara; degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990; dell’art. 97 della costituzione; della determinazione dirigenziale n. 13/2015 (di tenore sconosciuto) della direzione appalti e contratti del segretariato - direzione generale, recante criteri e modalità di sorteggio tra i soggetti presenti nellalbo interno istituito per la formazione delle commissioni giudicatrici per le gare indette da roma capitale; della nota del dipartimento per la razionalizzazione della spesa – centrale unica beni e servizi prot. su 20170021727 del 20/11/2017 (di tenore sconosciuto) - eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento di potere, carenza di motivazione, difetto di istruttoria e manifesta ingiustizia.C- Eccesso di potere, carenza di motivazione e di istruttoria in relazione al tempo di valutazione delle offerte tecniche. Violazione del principio di continuità e concentrazione delle operazioni di gara.D-Violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 106 codice appalti, violazione e falsa applicazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, eccesso di potere per difetto dei presupposti, disparità di trattamento e violazione della par condicio, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, carenza di potere, sviamento, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 3 del capitolato speciale e dell’art. 9.7.10 dello schema di contratto.E-Sotto diverso ed ulteriore profilo. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 6 D.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dei principi di immodificabilità dell’offerta, parità di trattamento e di trasparenza. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, disparità di trattamento e violazione della par condicio, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà. Sviamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 3 del Capitolato Speciale e dell’art. 9.7.10 dello Schema di contratto.F- Sotto diverso ed ulteriore profilo. Violazione del principio del contrarius actus. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dellazione amministrativa; disparità di trattamento in relazione alla valutazione delle offerte; violazione e falsa applicazione degli 35 artt. 83 e 95 del D.lgs. n. 50/2016; violazione dei criteri di gara e dei requisiti minimi di partecipazione.G-In via subordinata. Illegittimità degli artt. 3, comma 3 del Capitolato Speciale e dell’art. 9.7.10 dello Schema di contratto.Sulla base delle sopra esposte doglianze, Vivenda ha chiesto l’annullamento degli atti gravati e la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto stipulato con l’aggiudicataria, con subentro di essa istante nel rapporto contrattuale medesimo. Ha chiesto altresì concedersi pronta tutela cautelare.Si è costituita Roma Capitale contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.Si è altresì costituita la Società Dussmann Service srl, anch’essa instando per la reiezione della domanda proposta dal ricorrente principale.Si è infine costituita l’ANAC a mezzo dell’avvocatura erariale.Con motivi aggiunti debitamente notificati e depositati il 18 dicembre 2019 ed il 31 dicembre 2019, Vivenda ha poi gravato, oltre agli atti già impugnati con il ricorso principale, altresì gli ulteriori provvedimenti specificati in epigrafe alla lettera H, in particolare contestando l’ammissione dell’aggiudicataria e della sua offerta, nonché il disposto affidamento d’urgenza del servizio de quo, ed articolando all’uopo i seguenti ulteriori motivi di diritto:H-Violazione e falsa applicazione: dell’art. 80, commi 1, 4 e 5 lett. f-bis), nonché dell’art. 105, commi6 e 12, del d.lgs. n. 50/2016; dell’art. 71 della direttiva 2014/24/ue del 26 febbraio 2014; degli artt. 46, 47 e 75 del d.p.r. n. 445/2000; degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, violazione del principio di par condicio fra i concorrenti, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della costituzione, eccesso di potere di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, nonché per travisamento e ingiustizia manifesta.I-Violazione e falsa applicazione degli artt. 59 e 97 del d.lgs. n. 50/2016; della sezione 11 del disciplinare di gara; degli artt. 3 e 12 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati, irregolarità, inammissibilità, indeterminatezza e incongruità dell’offerta presentata dalla controinteressata, eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e/o comunque illogicità e contraddittorietà della motivazione, ingiustizia manifesta.L-Eccesso di potere. Violazione dell’art. 32 comma 8 del d.lgs 50 del 2016. Illegittimità derivata. Sia l’amministrazione comunale, sia la controinteressata hanno controdedotto avverso i motivi aggiunti, chiedendone il rigetto.Con ordinanza n. 8385/2019, resa alla camera di consiglio del 18 dicembre 2019, il Collegio ha rigettato la domanda cautelare svolta nell’atto introduttivo.Con ordinanza n. 47/2020, resa alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2020, il Collegio ha respinto la domanda cautelare proposta con i primi motivi aggiunti.Con ulteriore ordinanza n. 438/2020, resa alla camera di consiglio del 22 gennaio 2020, il Collegio ha altresì rigettato la domanda cautelare formulata nei secondi motivi aggiunti del 31 dicembre 2019.Depositate memorie difensive a cura delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 20 maggio 2020.2. Il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere rigettati perché infondati e tanto consente di assorbire ogni altra questione e/o eccezione.3. Giova ripercorrere l’iter storico della vicenda.Con bando del 22 settembre 2017, spedito per la pubblicazione in Gazzetta il 19 settembre 2017, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici - Politiche della Famiglia e dell’Infanzia Direzione di Servizi di Supporto al Sistema Educativo Scolastico di Roma Capitale - ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastico a ridotto impianto ambientale nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio per la durata di anni tre.La gara è stata suddivisa in 15 lotti prestazionali e territoriali, ciascuno relativo ad un diverso Municipio del Comune di Roma. L’aggiudicazione doveva effettuarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata secondo il miglior rapporto qualità / prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del d.lgs. 50/2016, con attribuzione di 70 punti massimi per la qualità e 30 per il prezzo.Il bando ha previsto la possibilità che i concorrenti presentassero offerta (entro il termine di scadenza del 16 novembre 2017) per uno o più lotti ovvero per tutti i lotti, senza però poter risultare aggiudicatari, all’esito della procedura di più di un lotto.Il medesimo bando (art. II.2.5) specificava i criteri di assegnazione dei singoli lotti, prescrivendo che ciascun concorrente, in caso di aggiudicazione di più di un lotto, sarebbe risultato aggiudicatario del lotto per il quale conseguisse il maggior punteggio tecnico e, in subordine il maggior punteggio complessivo (tecnico + economico); in caso di parità anche per il punteggio complessivo, il criterio di aggiudicazione è il valore economico di maggior importo del lotto (prescrizione ribadita nella sezione 9 del disciplinare). All’esito del sub procedimento di verifica dell’anomalia e della verifica del possesso dei requisiti generali nonché di quelli tecnici economico-finanziari e tecnico-professionali sui concorrenti utilmente collocati in graduatoria, l’amministrazione capitolina ha comunicato, con nota 17589 del 12 novembre 2019, ai sensi dell’art. 76 del Codice dei Contratti, le risultanze delle determinazioni dirigenziali con le quali è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lotti dal n. 1 al n. 15. Per quanto riguarda il lotto n. 1 oggetto della presente controversia, esso è stato affidato al costituendo RTI tra Dussmann e Vegezio srl, odierno controinteressato.Con determinazione dirigenziale n. 1843 del 5 novembre 2019, la stazione appaltante ha infatti ritenuta congrua l’offerta del RTI, che dunque si è posizionato al primo posto della graduatoria, conseguendo un punteggio pari a 97,252/100. L’odierna ricorrente Vivenda SpA si è classificata al terzo posto con un punteggio complessivo di 89,029/100; mentre al secondo posto si è classificata l’impresa Pedevilla SpA con punti 91,75/100.4. Ciò ricordato in fatto, devono essere esaminate innanzitutto le doglianze proposte con il ricorso principale avverso gli atti della procedura di selezione, indicati alle lette da A a G dell’epigrafe.5. Con il primo motivo di ricorso, Vivenda contesta la scelta di Roma Capitale di inserire nel capitolato speciale talune prestazioni che non sarebbero di stretta pertinenza dell’attività di ristorazione, con la conseguenza che l’amministrazione avrebbe congegnato un complesso di servizi che finirebbe per alterare il sistema di attribuzione dei punteggi, perché neutralizzerebbe il peso delle attività prettamente riconducibili alla ristorazione (che costituirebbero il “nucleo forte” dell’appalto), rispetto alle altre attività secondarie (pulizie, fornitura di utensili, disinfestazione e derattizzazione).Il motivo è infondato.Va rilevata invero la ragionevolezz e logicità del confezionamento della legge di gara, i cui principi ispiratori sono enunciati nel capitolato speciale ed altresì utilizzati nella elaborazione dei criteri di elaborazione dell’offerta tecnica (sezione 11 del disciplinare di gara). Come emerge dalla lettura sistematica della predetta disposizione (ove vengono elencati i criteri A. B e C recanti : turnazione del personale addetto alle operazioni di pulizia ed igiene, frequenza delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione, utilizzo di attrezzature di lavaggio e pulizia ad alto contenuto tecnologico, implementazione dei nidi di Roma Capitale e le politiche di approvvigionamento delle derrate alimentari), l’amministrazione ha combinato i vari criteri, al fine di perseguire un prefigurato obiettivo di qualità posto, in modo caratterizzante,, quale fine ispiratore della nuova procedura.Mediante scelta discrezionale e apparentemente immune da illogicità, l’amministrazione capitolina, anche e soprattutto nell’ottica di combinare efficienza e qualità in relazione ad un servizio essenziale rivolto ad una categoria “protetta” quale quella degli alunni delle scuole di Roma Capitale, ha voluto abbinare al proprium della prestazione principale una serie di servizi a corredo della stessa, i quali conformassero il servizio da erogarsi in termini altamente qualitativi, senza che possa darsi una immotivata prevalenza della componente economica rispetto a quella tecnica. Altrettando congrui (ed in linea con la sopra rappresentata finalità) appaiono i criteri di assegnazione dei punteggi ed i criteri di valutazione dell’offerta, elaborati in linea con le indicazioni fornite in chiave collaborativa dalla ANAC.Valgono per altro anche qui i noti limiti di scrutinio estrinseco e non sostitutivo del Giudicante, a fronte di corretta spendita di potere tecnico-discrezionale. Né pare ravvisabile il vizio di eccesso di potere per erronea rappresentazione dei fatti, in relazione al personale contemplato dagli atti di gara. Nell’allegato 1 del capitolato speciale, l’amministrazione ha infatti menzionato i dati cristallizzati all’anno 2016 – 2017, raccogliendo le risultanze numeriche delle strutture scolastiche di Roma Capitale e della mano d’opera ivi operante, numeri che evidentemente sono sensibili a variazioni in aumento o in diminuzione nel corso del tempo. La stessa conformazione della clausola sociale pare effettuata in modo ragionevole ed in linea con l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente armonizzato con l’organizzazione dell’impresa subentrante; ciò in linea con i principi giurisprudenziali vigenti che appunto stigmatizzano l’uso di tale clausola in guisa tale da limitare la libertà di iniziativa economica e, viceversa, la intendono coordinabile con la struttura dell’imprenditore subentrante.Neppure pare illegittimo l’uso del metodo della cd. interpolazione lineare, dimostratosi in concreto idoneo ad individuare la migliore offerta sotto il profilo del rapporto qualità/prezzo, in linea con le prescrizioni di cui al comma 10 bis dell’art. 95 del Codice dei Contratti.6. Inammissibile e comunque infondato è il secondo motivo di gravame.In primis, per costante giurisprudenza della Sezione, la contestazione della legittimità della composizione della commissione giudicatrice deve essere proposta tempestivamente e non attendendo opportunisticamente gli esiti della gara (v. sentenza della Sezione n.12450/2017).Nel merito, deve osservarsi che la commissione è stata nominata dalla stazione appaltante in base a sorteggio causale nell’ambito dei soggetti iscritti all’albo interno comunale e che i medesimi soggetti prescelti sono stati trasmessi preventivamente ad ANAC per gli opportuni controlli.Dal punto di vista della competenza, osserva il Collegio come si tratti di commissari scelti tra dirigenti e funzionari con profilo socio-educativo, i quali erano peraltro autorizzati a richiedere il supporto del RUP sui peculiari aspetti inerenti la qualità dei cibi e delle derrate agro-alimentari.Si aggiunga che gli atti di gara prevedevano analiticamente, sia gli elementi nutrizionali, che le modalità di preparazione dei pasti (anche con riferimento alle porzioni e all’alternanza dei menù), tal che alla commissione non spettava alcuna scelta discrezionale sugli aspetti prettamente alimentari. Mentre, la presenza di commissari esperti in ambito socio-educativo e psicologico ha consentito all’organo tecnico di modellare la prestazione in coerenza con l’ambiente educativo in cui si inseriva il servizio di mensa.7. Altresì infondato è il terzo motivo di gravame, con il quale Vivenda ha contestato le valutazioni espresse dalla commissione in sede di esame delle offerte tecniche.Sul punto giova ricordare che, per solido conforto giurisprudenziale, la valutazione delle offerte così come l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice, rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla stessa e, perché tali, non sono soggette al sindacato del giudice amministrativo, fatto salvo il limite dell’abnormità della scelta tecnica. Nel caso di specie alcuna illogicità manifesta e/o travisamento dei fatti pare sussistere, apparendo l’esito valutativo della commissione immune da irragionevolezza evidente ed anzi frutto di plausibile giudizio tecnico; tanto vale, segnatamente, per il giudizio di non anomalia, come ritenuto dall’amministrazione, a seguito di ponderazione immune da errori manifesti di sorta. Quanto al lamentato poco tempo impiegato dalla commissione per esaminare le offerte, non può ritrarsi alcun vizio di legittimità, sol ricordandosi che, come affermato in giurisprudenza, la rilevata esiguità dell’elemento temporale non rileva per sé stessa, ma, per avere effetti invalidanti, in quanto espressione di una carenza di istruttoria, deve essere accompagnata dalla prospettazione (puntuale e non generica) di una superficialità e inattendibilità nell’esame delle offerte posto in essere dalla commissione, tale da determinare un esito irrazionale ed illogico delle determinazioni conclusive assunte. Evenienza che nel caso di specie certo non si è verificata.8. Deve essere disatteso altresì il quarto motivo di gravame.In effetti, come correttamente esposto dalla difesa capitolina, nel provvedimento di aggiudicazione si è stabilito di disporre il recepimento delle soluzioni migliorative del concorrente aggiudicatario e si è stabilito di disporre la rimodulazione del quadro economico e l’approvazione dello schema di contratto, come integrato dalle offerte migliorative proposte dall’aggiudicatario. La lex specialis contemplava infatti la modifica del contratto dopo l’aggiudicazione per recepire le proposte migliorative avanzate dal concorrente che risultasse aggiudicatario. Alcuna modifica in corso di gara è dunque avvenuta, violativa del confronto concorrenziale, posto che già ab origine, la lex specialis, con previsione generale (nota e accettata da tutti i concorrenti) contemplava la succitata modificabilità del contratto, non lasciata alla incontrollata discrezionalità dell’amministrazione, bensì previamente conformata in ragione di criteri certi e prestabiliti. 9. Da ultimo devono essere ritenuti infondati i motivi i diritto esposti in ricorso ai punti 5, 6 e 7.Deve infatti ribadirsi quanto già sopra esposto al superiore punto 8.Non sembra rinvenirsi nelle determinazioni comunali quell’effetto “novativo” (rispetto alle originarie condizioni di gara), come lamentato dalla parte ricorrente, posto che, viceversa, rileva nel caso di specie una connaturale flessibilità del quadro regolatorio del rapporto in essere col futuro aggiudicatario, calibrato in linea con i criteri prestabiliti dalla legge di gara, siccome dipendenti altresì dalla durata contrattuale del servizio, giocoforza ridotta per effetto di sopravvenienze non preventivabili. Del resto, tutti i concorrenti hanno confermato la validità delle offerte tecniche ed economiche, rinnovando altresì la garanzia provvisoria e nulla contestando in ordine alla rimodulazione temporale imposta alla durata del complesso procedimento. Dal che altresì l’inesistenza della pretesa violazione del principio del contrarius actus e l’inesistenza di lcuna illegittimità rinvenibile nelle pertinenti disposizioni della lex specialis. Deve ribadirsi, come principio generale, di là da una inammissibile modifica dell’assetto di gara e delle offerte presentate, la sussistenza, viceversa, di una immanente clausola di flessibilità, implicitamente presupposta negli atti di gara, la quale pur non modificando sostanzialmente l’assetto contrattuale, preservi l’utilità della prestazione e (finanche) lo stesso interesse creditorio dei partecipanti alla selezione.10. Anche i motivi aggiunti proposti da Vivenda devono essere ritenuti infondati.11. Con una prima doglianza, l’esponente ha contestato la violazione dell’art. 80 commi 1, 4 e 5 d.lgs.50/2016, lamentando che l’aggiudicatario Dussmann – Vegezio doveva essere escluso dalla gara a causa della irregolarità fiscale pregressa risultata a carico della soc. Zadema srl indicata nella terna delle imprese sub-appaltatrici. Sul punto giova rilevare, in linea con le indicazioni derivanti dalla nota sentenza della CGUE n. 30.1.2020 causa C-395/18, che l’amministrazione ha correttamente valutato di non procedere ad una automatica espulsione dell’operatore, a fronte di un fatto escludente riguardante uno dei tre sub appaltatori.L’amministrazione, seppur con motivazione sintetica e brachilogica, ha evidentemente considerato irrilevante la presenza della Soc. Zadema rispetto alla piena (autosufficiente) capacità del RTI di svolgere quelle attività di manutenzione astrattamente affidate, in sede di confezionamento dell’offerta, alla sub-appaltatrice. Detto altrimenti, in linea con l’approccio antiformalistico della più recente giurisprudenza, la pur potenziale pregnanza del debito fiscale quale motivo di esclusione di un operatore economico (e la stessa censurabilità dell’omessa dichiarazione di tale circostanza potenzialmente rilevante) cedono dinanzi al dato sostanziale rappresentato dalla concreta irrilevanza del citato sub-appaltatore rispetto all’affidabilità generale del RTI, di per sé già idoneo a svolgere correttamente la prestazione de qua (anche senza il subappaltatore escluso) ed al quale non può essere imputata alcuna causa escludente. Dussmann è evidentemente apparsa agli uffici comunali perfettamente in grado di eseguire le attività manutentive originariamente indicate come sub-appaltabili, cosa che peraltro è compiutamente avvenuta durante il periodo di affidamento d’urgenza dell’appalto.12. Con una seconda censura la ricorrente ha contestato la valutazione espressa dalla commissione sull’offerta dell’aggiudicataria, sia sotto il profilo di una dedotta indeterminatezza dell’offerta stessa in relazione alla turnazione del personale, sia sotto il profilo di una dedotta insostenibilità dei prezzi offerti. Entrambe le doglianze non sono suscettibili di positivo apprezzamento. Risulta infatti pienamente rispettato il criterio di attribuzione del punteggio A1, atteso che nell’offerta tecnica di Dussmann sono stati indicati, sia la turnazione del personale addetto alle operazioni di pulizia e igiene delle strutture di produzione e di consumo, sia le ore settimanali aggiuntive. I “GANTT” menzionati nell’offerta dell’aggiudicataria si incentrano sulla organizzazione di un modello di “giornata tipo” all’interno di ogni struttura, ove vengono indicate le ore minime necessarie per l’organizzazione del lavoro, le figure e le ore aggiuntive rispetto a quelle minime indicate nell’art. 12 del capitolato e le ore aggiuntive per le operazioni di pulizia e igiene. Risulta altresì indicato il monte ore aggiuntivo per le operazioni di pulizia e di igiene, con la precisazione che la succitata “giornata tipo” è calcolata al massimo della produzione; mentre le concrete modalità organizzative potranno essere alibrate a seconda delle concrete esigenze legate ai vari ambiti scolastici e alla intensità dell’utenza del servizio. Le stesse operazioni aggiuntive (pulizia delle cappe, canaline, frigoriferi, vetri e bicchieri) sono calibrate in concreto secondo frequenze e rotazioni prestabilite. L’aggiudicataria ha dunque coerentemente indicato il monte ore aggiuntivo a frequenza settimanale e computato nei “GANTT”, al fine di evidenziare le prestazioni collocabili nella giornata tipo ed il volume di unità del personale impiegato. Pur con le sopra descritte modalità, l’offerta tecnica di Dussmann non pecca di indeterminatezza; mentre apparentemente immune da illogicità risulta la valutazione tecnica della commissione. Anche la seconda contestazione deve essere disattesa. Il calcolo del costo del personale è stato sviluppato su una “giornata tipo” che deriva dalla media dei pasti serviti in una settimana, spalmati su 5 giorni e considerando anche i pasti serviti in un solo giorno. Come esemplificato plausibilmente negli scritti difensivi del controinteressato, la “giornata tipo” tiene in considerazione i pasti medi e si fonda su di un valore rappresentativo medio; con la conseguenza che anche il costo del personale è stato computato su un dato numerico medio dei pasti erogabili. Neppure possono essere seguite le contestazioni più schiettamente economiche pure sviluppate da Vivenda nel relativo motivo di gravame. Il rapporto tra pasti annui e pasti giornalieri ha espresso, nell’offerta di Dussmann, il numero medio di giornate di servizio e tale dato stato utilizzato per il calcolo del monte ore annuo; altresì considerando che il parametro medio considerato dall’aggiudicataria è legato proprio alle diverse tipologie di utenze che consumano i pasti, in ragione di un calendario per forza diversificato per tipi di scuola e di attività. In sostanza, il dato espresso nell’offerta economica dell’aggiudicataria si incentra su di un parametro di calcolo mediano tra le varie utenze, che risulta congruamente giustificato. Neppure pare ravvisabile una sottostima del costo dei singoli alimenti.La controinteressata ha puntualmente trasmesso al RUP, in sede di verifica dell’anomalia, i listini prezzi ricevuti dai fornitori, sicuramente vantaggiosi ma apparentemente congrui e tali correttamente intesi dagli uffici comunali. L’aggiudicataria infatti ha avanzato una proposta particolarmente concorrenziale da parte dei fornitori, i quali hanno scontato i prezzi ipotizzando una grande richiesta futura dei propri prodotti, sulla base di un’aspettativa di acquisto evidentemente altissima. Né, d’altro canto, la valutazione tecnica dell’amministrazione appare suscettibile di censura, nei limiti del sindacato estrinseco che solo è riservato al Giudice, anche considerando che si tratta di prezzi non distanti da quelli offerti in gare analoghe (come ha dimostrato la controinteressata depositando i dati relativi alle gare di ristorazione scolastica bandite per i comuni di Firenze e Torino).In sostanza, più che di sottostima dei costi delle derrate alimentari, risulta una maggiore competitività dell’offerta di Dussmann, positivamente apprezzata dalla stazione appaltante. 13. Anche l’ulteriore doglianza articolata nei secondi motivi aggiunti deve essere respinta. La ricorrente censura la determinazione comunale di disporre l’esecuzione anticipata del servizio di ristorazione scolastica.Premesso che il servizio è durato un tempo brevissimo per le note vicende emergenziali, va rilevato che l’attivazione immediata del servizio poggiava su evidenti ragioni di urgenza legate alle indifferibili esigenze sottese alla procedura de qua, indifferibilità peraltro evidentemente ritenuta dal provvedimento cautelare di rigetto, confermato in sede di appello, in cui è stata valorizzata la preminente rilevanza insita nella continuità del servizio di mensa scolastica.14. In conclusione e alla luce delle superiori considerazioni, sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti devono essere rigettati perché infondati.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, nei riguardi di Roma Capitale e della controinteressata.Sussistono invece i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra parte ricorrente e ANAC. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di Roma Capitale e della società controinteressata, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre accessori di legge in favore di ciascuna di esse.Compensa le spese tra la società ricorrente e l’ANAC.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020, tenutasi da remoto in videoconferenza DL 18/2020, con lintervento dei magistrati:Francesco Riccio, PresidenteFilippo Maria Tropiano, Primo Referendario, EstensoreLuca Iera, ReferendarioLESTENSORE IL PRESIDENTEFilippo Maria Tropiano Francesco RiccioIL SEGRETARIO
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